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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/08/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 757/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: DIRITTI REALI
e promossa
DA
e , in persona Parte_1 Parte_2
della procuratrice Parte_3
Avv. MARZANO FRANCESCO e SBARDELLA SINISCALCHI TOMMASO
- RICORRENTI-
C O N T R O
, residente in [...]CP_1
Avv. FORNACIARI CHITTONI LUIGI -CONVENUTO-
Sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 9.5.2024:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di proprietà in capo alle sig.re
e, per l'effetto, ordinare al Parte_4 Parte_2 sig. , ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto CP_1
immobile.
- Con vittoria delle spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA: “Si chiede che questo Ill.mo Tribunale adversis reiectis: 1) In via preliminare
Voglia rimettere la causa in istruttoria e ammettere la deposizione testimoniale del Teste sul capitolo inerente l'accompagnamento di Testimone_1 [...]
in cantina per il sopralluogo degli ex avvocati Salviati e Cerliani;
2) In Tes_2
via principale e nel merito Voglia rigettare le domande delle ricorrenti, eccependo in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione del convenuto
dell'immobile cantina sito alla Spezia in via del Canaletto n. CP_1
105, e censito all'NCEU del Comune della Spezia al Foglio 19 Particella 221 subalterno 13, Categoria C/2 classe 3, consistenza mq. 17; 2) In via riconvenzionale Voglia dichiarare il convenuto unico ed CP_1
esclusivo proprietario dell'immobile cantina sito alla Spezia in via del Canaletto
n. 105, e censito all'NCEU del Comune della Spezia al Foglio 19 Particella 221 subalterno 13, Categoria C/2 classe 3, consistenza mq. 17, per avvenuta usucapione ultraventennale per il possesso pacifico ed incontestato
2 dell'immobile medesimo;
3) In ogni caso con vittoria di competenze professionali, spese generali ed altri accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le attrici, deducendo di essere comproprietarie in pari quota indivisa dell'immobile ad uso cantina sito alla Spezia, via del Canaletto n. 105 (censito al Catasto Fabbricati del Comune della Spezia, al foglio 19 particella 221 sub.
13), hanno proposto azione ex art. 948 c.c., chiedendo accertarsi la loro esclusiva proprietà della cantina e l'illegittima occupazione della stessa da parte di , con condanna di quest'ultimo al rilascio del bene. CP_1
In particolare, le ricorrenti hanno allegato che:
- il convenuto ha condotto in locazione l'appartamento di proprietà delle ricorrenti, sito alla Spezia in via del Canaletto n. 105 (già via Picedi n. 9), in forza del contratto stipulato con padre e dante causa delle Persona_1
ricorrenti, in data 11.10.1995;
- in data 5.11.2019 il convenuto ha rilasciato volontariamente il predetto appartamento e, data la sua impossibilità a presenziare per motivi di salute, il figlio ha provveduto a riconsegnare le chiavi ai precedenti Tes_2
procuratori delle ricorrenti;
- , in detta sede, ha dichiarato di detenere le chiavi della cantina Tes_2
di proprietà delle ricorrenti (mai consegnate al in quanto la cantina non CP_1
era oggetto del contratto di locazione) e di non volerle riconsegnare;
- con lettera raccomandata r.r. del 14.11.2019 le ricorrenti hanno diffidato il convenuto alla restituzione della cantina (della quale hanno riferito di avere ancora la chiave originaria) e del mobilio di loro proprietà all'interno della
3 stessa, nonché alla corresponsione della morosità per canoni di locazione dell'appartamento e spese legali non ancora corrisposte;
- con lettera del 27.1.2020, inviata a mezzo pec al procuratore del convenuto, le ricorrenti hanno sollecitato la riconsegna delle chiavi della cantina, illegittimamente occupata dal , previo sgombero dei beni di sua CP_1
proprietà del , nonché il pagamento delle spese condominiali non CP_1
corrisposte.
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1 proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della cantina oggetto di causa.
A tal fine il convenuto ha allegato di:
- essere nel possesso esclusivo e continuato dall'1.10.1995 fino ad oggi della cantina, che in realtà è un piccolo spazio, dotato di propria autonoma identificazione catastale, situato sotto le scale dell'immobile da lui condotto in locazione e abbandonato al momento in cui ne ha preso possesso;
- aver provveduto alla riqualificazione e ripitturazione del locale, al rifacimento delle pareti e dei pavimenti e alla collocazione di propri mobili e arredi;
- aver provveduto a chiudere a chiave la porta del locale cantina, pensando trattarsi di bene condominiale in disuso da tempo
Dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione instaurato precedentemente alla causa, disposto il mutamento del rito sommario nelle forme del rito ordinario ed espletata l'istruttoria, consistente in nell'espletamento delle prove orali e nel confronto tra alcuni dei testi escussi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va rigettata di rimessione della causa in istruttoria al fine di escutere quale teste richiamando al riguardo integralmente Testimone_1
l'ordinanza in data 16.10.2023.
4 Va altresì rilevata la tardività delle note conclusionali depositate da parte ricorrente in data 8.5.2024.
Tanto premesso, deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica data dalle stesse ricorrenti all'azione proposta, quale azione di rivendicazione alla stregua dell'art. 948 c.c. (sul punto Cass. S. U. n. 7305 del 28.3.2014 : “è azione di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto")
Nel merito, l'art. 948 c.c. pone a carico del soggetto che agisce in rivendicazione la c.d. “probatio diabolica” e cioè la prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione; ed è pacifico che tal onere probatorio, particolarmente rigoroso, non possa essere attenuato
“per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (per tutte
Cass. sez. III ord. n. 14734 del 7 giugno 2018).
Richiamando integralmente sul punto anche la più recente pronuncia della
Suprema Corte sez. II n. 28865 del 19.10.2021, si evidenzia che nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto
5 a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Detto altrimenti, all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene (che potrebbe avere acquistato dal non proprietario) ma deve dimostrare:
1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione (potendo a tal fine sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.).
Neppure l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto, anche se non risulti fondata, comporta di per sé ed automaticamente la prova della proprietà in capo al rivendicante (per averla acquistata o usucapita).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio
a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare
a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso”(cfr. sul punto già Cass. sez. II sent. n. 2668 del
14.12.1970)
6 Il rigore probatorio si attenua solo nel caso in cui il bene conteso provenga da un dante causa comune all'attore e al convenuto, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori fino all'acquisto a titolo originario, dovendo limitarsi a dimostrare l'originaria appartenenza del bene al comune dante causa e che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (cfr. tra le altre Cass. sez II sent. n. 4556 del 27.8.1985 ma anche Cass. sez.
6-2 ord. n. 1569 del 19.1.2022); ovvero nel caso in cui il convenuto non contesti esplicitamente gli specifici fatti storici su cui si fonda la proprietà allegati dal rivendicante, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. sez. II ord. n. 32820 del
27.11.2023); ovvero infine nel caso in cui il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere
(diversamente dal caso in cui il convenuto si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, ovvero si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore
– cfr. da ultimo Cass. sez II sent. n. 28865 del 19.10.2021).
La prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne dunque l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo - come detto - da qualsiasi eccezione del convenuto, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda di rivendicazione.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si rileva che le ricorrenti non hanno fornito la prova della proprietà della cantina
7 hanno infatti prodotto in giudizio: Parte_5
- l'atto di divisione del 1969, con il quale la proprietà della cantina oggetto di causa veniva divisa tra padre delle ricorrenti), Persona_1 Persona_2
e per la quota rispettivamente di 6/8 per Persona_3 Persona_1
e di 1/8 ciascuno per e Persona_2 Persona_3
- la nota di trascrizione del 1982, dalla quale si rileva che l'eredità di _4
, padre di comprensiva di beni immobili siti nel Comune
[...] Persona_1
della Spezia e nel Comune di Beverino (ma non meglio individuati), è stata devoluta nella quota di ¾ a favore di e di 1/ 4 in comunione Persona_1
fra loro tra e;
Per_1 Persona_3 Persona_2
- la nota di trascrizione della successione di trascritta presso Persona_1
l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 30.7.2015, nella quale si può rilevare che è stato trascritto il passaggio di diversi beni (compreso quello oggetto di causa) a favore delle ricorrenti e della propria madre ( ); CP_2
- la dichiarazione di successione della madre , trascritta presso CP_2
l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 24.6.2017, nella quale si può rilevare che le attrici sono divenute eredi di diversi beni, compreso quello oggetto di causa;
- la visura catastale da cui risulta che le ricorrenti sono intestatarie del bene oggetto di causa.
Le ricorrenti danno atto di aver depositato agli atti di causa anche l'atto di divisione immobiliare del 23.6.1987 (indicato in ricorso come doc. 11) con il quale la cantina è diventata di proprietà, per l'intera quota, di Persona_1
loro padre e dante causa, ma tale atto non è stato rinvenuto nel fascicolo.
Né le note di trascrizione (cfr. da ultimo Cass. sez. II sent. n. 20641 del
9.9.2013: “L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera
8 produzione della nota di trascrizione, la quale non costituisce né atto di parte, né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento, essendo la trascrizione piuttosto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare.”), né gli atti di divisione (cfr. Cass. Sez. II ord. n. 22661/2022: “La regola probatoria, valevole in tema di azione di rivendicazione, deve essere considerata in rapporto al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente. Pertanto, quando l'atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione”), né infine le visure catastali, sono documenti idonei a comprovare la proprietà nel giudizio di rivendicazione.
Le ricorrenti, altresì, si sono limitate a dedurre il maturato possesso ultraventennale della cantina da parte dei loro danti causa a partire dal 1969
(testualmente “Nel caso di specie i danti causa delle sig.re (a partire Per_1
dai sigg.ri e ascendenti Persona_1 Persona_2 Persona_3
legittimi delle ricorrenti) sono proprietari della cantina fin dal 1969, giacché ne hanno maturato il possesso ultraventennale pacifico, duraturo e continuato”), ma nulla hanno specificatamente argomentato e offerto di provare al riguardo.
Conclusivamente, la domanda di rivendicazione e la conseguente domanda di restituzione dell'immobile a uso cantina vanno rigettate, non avendo parte ricorrente adempiuto al proprio onere probatorio ex art. 948 c.c.
Anche la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata, non essendo stata offerta la prova inequivocabile dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c.
9 Occorre sul punto preliminarmente evidenziare che l'istituto dell'usucapione della proprietà (o di altro diritto reale) risponde alla finalità di attribuire maggiore rilevanza ad una situazione di fatto che consenta un adeguato utilizzo del bene a fronte dell'inerzia assoluta e prolungata del proprietario;
tuttavia il perseguimento di detta finalità deve essere necessariamente contemperato con la tutela del diritto di proprietà, costituzionalmente riconosciuto a livello costituzionale (art. 42 Cost) e ricomprendente anche la facoltà di astenersi dal godere ed usufruire del bene (purchè a ciò non si contrapponga un possesso continuo, pacifico e non interrotto da parte di un altro soggetto del bene immobile per un tempo normativamente previsto, talchè possa essere costui riconosciuto quale proprietario per usucapione, alla stregua degli artt. 1158 e segg. c.c. ).
Proprio tenendo conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, la prova del maturarsi della usucapione deve essere particolarmente rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà esclusiva ed estrinsecantesi in un possesso pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, continuo (precisandosi che a tale fine quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario – cfr. Cass. sez. II sent. n. 15092 del 9.10.2003) ed ininterrotto nel tempo.
L'onere della prova di un dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. sez. II n. 8152 del 15.6.2001, Cass. civile sez. II, 18
10 febbraio 1999, n. 1367 ed ancora Cass. 27-7-1983 n. 5159; Cass. 27-1-1983
n. 741); ed al riguardo non è sufficiente fornire la prova del mero non uso da parte del proprietario, stante l'imprescrittibilità del diritto di proprietà (cfr. Cass. sez. II n. 2261 del 2.3.1998).
Nel caso di specie, l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai testi indicati dal ed a lui legati da rapporto filiale (quindi non indifferenti di CP_1
fatto alle sorti del giudizio), nonchè la contraddittorietà delle stesse rispetto a quanto riferito dai testi di parti ricorrenti, non superata neppure all'esito del disposto confronto tra i testimoni, escludono la fondatezza della domanda riconvenzionale, non consentendo di ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sul convenuto.
Più in particolare, a prescindere dalle ondivaghe puntualizzazioni del CP_1
sul momento iniziale di decorrenza del tempo necessario ad usucapire (a pag.
2 della comparsa di costituzione il afferma di aver preso possesso della CP_1 cantina nell'ottobre 1995, mentre nella nota conclusiva indica l'anno 1993 quale momento di decorrenza del possesso della stessa), non vi è prova di un uso esclusivo della cantina da parte di questi.
In primo luogo, agli atti di causa è stato depositato il verbale di riconsegna delle chiavi dell'appartamento, firmato anche da , figlio del convenuto, Tes_2
intervenuto in rappresentanza del padre in tale occasione, e dalla di lui compagna , e datato 5.11.2019, nel quale si dà atto che “Il Sig. Testimone_1
dichiara che le chiavi della cantina non vengono riconsegnate in Tes_2
quanto la predetta cantina risulta composta da due stanze e usata anche dal
Sig. ” Per_5
Deve dunque ritenersi che la cantina fosse utilizzata almeno anche da altra persona.
11 Un utilizzo esclusivo della cantina viene smentito anche dalle deposizioni dei testi indicati dalle ricorrenti, ed in particolare dall'avv. Salviati, la quale ha riferito di aver riconosciuto all'interno della cantina, al momento del sopralluogo, mobilio di proprietà delle ricorrenti (“Nella cantina vi erano un sacco di scatole, mobilio e altro e lo stesso disse che vi erano Tes_2
cose non solo del padre ma anche del sig. , altro conduttore di altro Per_5
appartamento delle nello stesso stabile. Io stessa dissi a Per_1 Tes_2
di aver riconosciuto del mobilio antico importante, dei nonni delle che Per_1
a suo tempo mi avevano detto che tali mobili erano stati spostati in cantina e in particolare mi colpì una testiera del letto. Le mi dissero che i loro Per_1
mobili erano stati spostati in cantina nel 1990 quando era entrata nell'appartamento la famiglia ”.) CP_1
Va sul punto rilevato che il teste ha escluso che al momento della CP_1 riconsegna dell'appartamento e della contestuale redazione e sottoscrizione del verbale già citato, sia stata fatta visionare la cantina agli avv. Cerliani e
Salviati, che hanno viceversa affermato il contrario, rimanendo ciascuno nella propria posizione anche all'esito del disposto confronto.
Tralasciando ulteriori considerazioni, per quanto confermative della inattendibilità intrinseca ed estrinseca del teste , riguardo al fatto che CP_1
questi ha riferito di non aver probabilmente letto il verbale di riconsegna dell'appartamento prima di sottoscriverlo, si evidenzia che nel suddetto verbale la cantina viene descritta dandosi conto che in essa era situata merce di varia natura “e all'apparenza di scarso valore”: valutazione che porta a ritenere che in tale contesto la cantina sia stata effettivamente visionata al suo interno.
Dirimente in ogni caso è altra dichiarazione del teste . CP_1
Questi infatti ha riferito testualmente che: “La cantina si trova nel sottoscala del palazzo, era aperta e nel 1995 l'abbiamo risistemata e ripulita. All'epoca
12 trattavamo con un cugino che si occupava di tutte le proprietà delle d Per_1
abbiamo chiesto a lui se potevamo usufruire della cantina e lui ci ha autorizzato, anche se non è mai stato fatto un contratto. Anche l'appartamento lo avevamo affittato tramite questo signore. […] La persona che ci ha dato
l'appartamento per conto delle presumo fosse loro cugino, abitava in Per_1
una palazzina vicina, quando abbiamo visto che la cantina era aperta, abbiamo chiesto a lui perché era l'unico che conoscevamo e lui ha detto che siccome la cantina era aperta potevamo utilizzarla, senza dirci che la cantina era delle cioè non è mai stato detto che doveva chiedere ad altri, probabilmente Per_1 perché lui era delegato a trattare i beni di queste persone”.
Quanto riferito dal teste – difformemente da quanto dichiarato invece dalla sorella (“Il palazzo è sempre stato quasi tutto disabitato e mio padre non ha chiesto a nessuno informazioni sulla cantina e tantomeno autorizzazioni ad usarla”) – porta a ritenere che l'utilizzo della cantina sia iniziato e dunque proseguito a seguito di autorizzazione espressa dal rappresentante delle odierne ricorrenti, ben conosciuto in tale veste dal che aveva trattato CP_1 con lui anche la locazione dell'appartamento.
Conclusivamente, in difetto di prova rigorosa di un possesso non titolato, esclusivo e ultraventennale da parte del convenuto ad immagine del diritto di proprietà, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 852/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: DIRITTI REALI così provvede:
13 RIGETTA le domande proposte da entrambe le parti.
DICHIARA integralmente compensate le spese del presente giudizio
Così deciso alla Spezia il 6 agosto 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
14