TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2962 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2962/2022
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall' avv. MORONI SANDRO, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rapp. dall'Uff. OLIVETI GIANLUCA;
P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La quale proprietaria del motopesca “ (matricola Parte_1 CP_2
n. 04SB00233), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
65/2022 emessa il 27.10.2022 dalla di a seguito Controparte_1 CP_1 dell'accertamento avvenuto con verbale n. 17522 del 1°.7.2022, con la quale, ritenuta accertata la condotta di pesca in zone vietate ai sensi della normativa europea e nazionale vigente (art. 10, comma 1, lett. b, D. Lgs 4/2012 e art. 10,
1 comma 3, lett. c, Regolamento Regione Marche n. 6/2009), è stata irrogata la sanzione pecuniaria di €. 2.200,00 prevista dall'art. 11, comma 1, D. Lgs 4/2012.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del verbale di contestazione per omessa indicazione dei motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata della violazione (indicati solo genericamente e mediante clausola di stile), nonché per difetto di prova dell'illecito sanzionato, non essendo stati in particolare indicati nel predetto verbale elementi (marca, tipologia e modello) del dispositivo di misurazione utilizzato per l'accertamento della posizione del peschereccio, le cui immagini recherebbero peraltro un orario di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale;
infine, ha nel merito sostenuto l'insussistenza dell'illecito, che sarebbe stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, essendo stata provocata la presenza del peschereccio nella zona ad esso interdetta da un'avaria del motore CP_2
della nave e, dunque, dal trascinamento operato dalle correnti.
Con atto del 7.3.2023 si è costituita la di chiedendo il Controparte_1 CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando preliminarmente la qualità di pubblici ufficiali dei militari accertatori e, dunque, la valenza di piena prova del verbale di accertamento sino a querela di falso in relazione a quanto accertato dagli agenti personalmente in ordine alla posizione del peschereccio;
la tesi della asserita avaria del motore sarebbe, inoltre, pretestuosa e smentita da vari elementi di fatto (assenza di segnalazione alla di Civitanova Marche, compilazione del Controparte_1
Giornale di Pesca elettronico da parte del comandante del peschereccio al rientro, immagini riprese dall'elicottero della in cui il personale Controparte_1 dell'imbarcazione risulterebbe impegnato nelle normali attività di pesca).
Ritiene il Tribunale che il ricorso vada respinto.
In primo luogo, quanto al motivo di opposizione incentrato sulla asserita assenza delle specifiche ragioni che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito, deve osservarsi non solo che nel verbale di accertamento è esplicitata
(con sufficiente specificità) la necessità di eseguire indagini (poi effettivamente svolte con l'acquisizione delle immagini video registrate dall'elicottero Nemo 11), ma soprattutto che la doglianza appare del tutto ininfluente sulla validità dell'accertamento, non assumendo alcun rilievo l'eventuale mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata, che non potrebbe comunque condurre ad alcuna nullità del verbale.
2 Infatti, l'art. 13 del D. Lgs. 4/2012 (recante la disciplina delle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura) dispone che le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al medesimo decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
L'applicabilità alle violazioni di cui si discute delle regole procedimentali previste per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni dalla L. 689/1981 è quindi oggetto di una specifica ed espressa previsione testuale, che pertanto esclude l'operatività della particolare disciplina della contestazione delle infrazioni al codice stradale contemplata dall'art. 201 Codice della Strada.
Deve quindi trovare applicazione il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, nel cui regime la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (in tal senso, tra le altre, CASS., ord. n. 9045/2020; ord. n. 10469/2020; ord. n. 26851/2022; ord. n. 34640/2023).
Posto che, nel caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato il
7.7.2022, a fronte di un illecito commesso il 17.5.2022, il suddetto termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è stato rispettato, con conseguente piena validità dello stesso, a prescindere dalla possibilità o meno di eseguire la contestazione immediata.
Venendo alle contestazioni inerenti il merito e, quindi, l'asserita insussistenza dell'illecito contestato, occorre muovere dal basilare principio di diritto per cui il verbale di accertamento, come ogni atto pubblico, è fidefacente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (tra le altre, CASS., ord. n. 30056 del 31.12.2020; ord. n. 10376/2024).
Pertanto, nello specifico caso (quale è quello in esame) del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle
3 circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (CASS. civ., sent. n. 3705/2013).
Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dal verbale di contestazione del 1°.7.2022, posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata, si evince come gli agenti di P.G. in servizio presso la Controparte_1
di trovandosi sul litorale di Porto Recanati (nella posizione
[...] CP_1
specificatamente indicata mediante coordinate geografiche nel verbale stesso), abbiano personalmente accertato che il 17.5.2022 alle ore 6.30 il peschereccio di proprietà della società ricorrente si trovava in una posizione (le cui CP_2
coordinate geografiche sono state parimenti esplicitate nel verbale) ricadente in area di pesca non autorizzata, in quanto posta sotto la gestione del di CP_3
operando quindi fuori dalla propria zona di pesca, in contrasto con quanto CP_1 prescritto dall'art. 10, comma 3, lett. c), Regolamento Regione Marche n. 6/2009 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 4/2012.
Tale circostanza di fatto accertata di persona dal pubblico ufficiale verbalizzante, dunque coperta da efficacia probatoria privilegiata, avrebbe potuto essere contrastata soltanto mediante la proposizione della querela di falso, di tal ché rimane del tutto irrilevante il fatto (posto a fondamento dell'opposizione) della mancata indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche del dispositivo di misurazione utilizzato per la rilevazione della posizione del peschereccio (tramite elicottero Nemo 11), le cui risultanze hanno soltanto confermato e fornito riscontro a quanto personalmente accertato sulla predetta posizione dai pubblici ufficiali verbalizzanti.
Non può quindi revocarsi in dubbio che l'imbarcazione si trovasse al di CP_2
fuori della propria zona di pesca autorizzata ed impegnata in attività di pesca, traendosi peraltro di ciò conferma dalla circostanza – dedotta e documentata dalla
Capitaneria di Porto nella propria comparsa di costituzione senza alcuna
4 contestazione da parte della società ricorrente – della avvenuta compilazione da parte del comandante del peschereccio del Giornale di Pesca elettronico per la giornata del 17.5.2022, in cui è indicato come orario di inizio del viaggio quello delle 5.07 e come orario di sbarco quello delle 8.19 ed in cui è dichiarata una certa quantità di pescato ottenuto.
Non è stata del resto sottoposta a specifica contestazione da parte della ricorrente neppure la circostanza, dedotta dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, per cui dalle immagini fornite dall'elicottero della Guardia Costiera
Nemo 11 sarebbe emersa la presenza del personale di bordo impegnato nelle routinarie operazioni di insacchettamento del prodotto ittico.
Se, quindi, sussiste sicuramente l'elemento oggettivo dell'illecito contestato, le testé menzionate circostanze di fatto smentiscono anche categoricamente la tesi difensiva sostenuta in ricorso della dedotta avaria del motore del peschereccio, a causa della quale esso sarebbe stato sospinto dalle correnti in area di pesca non autorizzata, per poi – una volta risolto il problema – rientrare nel porto di
Civitanova Marche senza pescare: si è infatti evidenziato come il comandante del peschereccio abbia compilato il Giornale di Pesca elettronico al momento dello sbarco, dichiarando la quantità e la tipologia di pesce pescato, e come le immagini dell'elicottero della abbiano dato conto della pesca in corso;
né, Controparte_1
del resto, è stata fornita dalla parte ricorrente prova della dedotta avaria del motore, non essendovi stata alcuna segnalazione da parte del comandante di avvenimenti straordinari relativi alla nave alla competente nelle successive Controparte_1
ventiquattro ore dal presunto evento secondo quanto richiesto dagli artt. 182 e 304 cod. nav.
La giurisprudenza sul punto, infatti, stabilisce che «L'evento straordinario di cui agli artt. 182 e 304 cod. nav. - il cui verificarsi impone la redazione di apposita relazione da parte del comandante della nave e l'avvio della procedura di verificazione di cui all'art. 584 cod. nav. - non si identifica con i soli sinistri marittimi, ma comprende anche gli accidenti della navigazione, atteso che la funzione della relazione è quella di precostituire elementi probatori di fatti anomali, volontari o fortuiti, avvenuti durante la navigazione, integranti cause di esonero da responsabilità del comandante» (CASS., sent. n. 17015 del
28/06/2018).
5 Peraltro, le prove testimoniali articolate, in quanto volte a provare dichiarazioni rese da al presidente del Co.ge.vo. di Civitanova Marche circa il Parte_1
problema occorso al motore ed il rientro in porto del peschereccio senza aver pescato, in contrasto – come detto – con quanto invece emerge dal documento prodotto dalla e con le allegazioni da questa svolte in assenza Controparte_1
di contestazione della ricorrente, non avrebbero comunque potuto avere valenza risolutiva idonea a comprovare l'insussistenza dell'illecito sanzionato.
Sulla scorta di tali considerazioni pertanto deve respingersi il ricorso e confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In ordine alle spese del giudizio, va considerato che «L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota»
(CASS, ord. n. 23825 del 04/08/2023).
In assenza di siffatte spese, nulla può essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2962/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Macerata, in data 8.4.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2962/2022
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall' avv. MORONI SANDRO, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rapp. dall'Uff. OLIVETI GIANLUCA;
P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La quale proprietaria del motopesca “ (matricola Parte_1 CP_2
n. 04SB00233), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
65/2022 emessa il 27.10.2022 dalla di a seguito Controparte_1 CP_1 dell'accertamento avvenuto con verbale n. 17522 del 1°.7.2022, con la quale, ritenuta accertata la condotta di pesca in zone vietate ai sensi della normativa europea e nazionale vigente (art. 10, comma 1, lett. b, D. Lgs 4/2012 e art. 10,
1 comma 3, lett. c, Regolamento Regione Marche n. 6/2009), è stata irrogata la sanzione pecuniaria di €. 2.200,00 prevista dall'art. 11, comma 1, D. Lgs 4/2012.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del verbale di contestazione per omessa indicazione dei motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata della violazione (indicati solo genericamente e mediante clausola di stile), nonché per difetto di prova dell'illecito sanzionato, non essendo stati in particolare indicati nel predetto verbale elementi (marca, tipologia e modello) del dispositivo di misurazione utilizzato per l'accertamento della posizione del peschereccio, le cui immagini recherebbero peraltro un orario di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale;
infine, ha nel merito sostenuto l'insussistenza dell'illecito, che sarebbe stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, essendo stata provocata la presenza del peschereccio nella zona ad esso interdetta da un'avaria del motore CP_2
della nave e, dunque, dal trascinamento operato dalle correnti.
Con atto del 7.3.2023 si è costituita la di chiedendo il Controparte_1 CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando preliminarmente la qualità di pubblici ufficiali dei militari accertatori e, dunque, la valenza di piena prova del verbale di accertamento sino a querela di falso in relazione a quanto accertato dagli agenti personalmente in ordine alla posizione del peschereccio;
la tesi della asserita avaria del motore sarebbe, inoltre, pretestuosa e smentita da vari elementi di fatto (assenza di segnalazione alla di Civitanova Marche, compilazione del Controparte_1
Giornale di Pesca elettronico da parte del comandante del peschereccio al rientro, immagini riprese dall'elicottero della in cui il personale Controparte_1 dell'imbarcazione risulterebbe impegnato nelle normali attività di pesca).
Ritiene il Tribunale che il ricorso vada respinto.
In primo luogo, quanto al motivo di opposizione incentrato sulla asserita assenza delle specifiche ragioni che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito, deve osservarsi non solo che nel verbale di accertamento è esplicitata
(con sufficiente specificità) la necessità di eseguire indagini (poi effettivamente svolte con l'acquisizione delle immagini video registrate dall'elicottero Nemo 11), ma soprattutto che la doglianza appare del tutto ininfluente sulla validità dell'accertamento, non assumendo alcun rilievo l'eventuale mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata, che non potrebbe comunque condurre ad alcuna nullità del verbale.
2 Infatti, l'art. 13 del D. Lgs. 4/2012 (recante la disciplina delle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura) dispone che le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al medesimo decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
L'applicabilità alle violazioni di cui si discute delle regole procedimentali previste per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni dalla L. 689/1981 è quindi oggetto di una specifica ed espressa previsione testuale, che pertanto esclude l'operatività della particolare disciplina della contestazione delle infrazioni al codice stradale contemplata dall'art. 201 Codice della Strada.
Deve quindi trovare applicazione il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, nel cui regime la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (in tal senso, tra le altre, CASS., ord. n. 9045/2020; ord. n. 10469/2020; ord. n. 26851/2022; ord. n. 34640/2023).
Posto che, nel caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato il
7.7.2022, a fronte di un illecito commesso il 17.5.2022, il suddetto termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è stato rispettato, con conseguente piena validità dello stesso, a prescindere dalla possibilità o meno di eseguire la contestazione immediata.
Venendo alle contestazioni inerenti il merito e, quindi, l'asserita insussistenza dell'illecito contestato, occorre muovere dal basilare principio di diritto per cui il verbale di accertamento, come ogni atto pubblico, è fidefacente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (tra le altre, CASS., ord. n. 30056 del 31.12.2020; ord. n. 10376/2024).
Pertanto, nello specifico caso (quale è quello in esame) del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle
3 circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (CASS. civ., sent. n. 3705/2013).
Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dal verbale di contestazione del 1°.7.2022, posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata, si evince come gli agenti di P.G. in servizio presso la Controparte_1
di trovandosi sul litorale di Porto Recanati (nella posizione
[...] CP_1
specificatamente indicata mediante coordinate geografiche nel verbale stesso), abbiano personalmente accertato che il 17.5.2022 alle ore 6.30 il peschereccio di proprietà della società ricorrente si trovava in una posizione (le cui CP_2
coordinate geografiche sono state parimenti esplicitate nel verbale) ricadente in area di pesca non autorizzata, in quanto posta sotto la gestione del di CP_3
operando quindi fuori dalla propria zona di pesca, in contrasto con quanto CP_1 prescritto dall'art. 10, comma 3, lett. c), Regolamento Regione Marche n. 6/2009 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 4/2012.
Tale circostanza di fatto accertata di persona dal pubblico ufficiale verbalizzante, dunque coperta da efficacia probatoria privilegiata, avrebbe potuto essere contrastata soltanto mediante la proposizione della querela di falso, di tal ché rimane del tutto irrilevante il fatto (posto a fondamento dell'opposizione) della mancata indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche del dispositivo di misurazione utilizzato per la rilevazione della posizione del peschereccio (tramite elicottero Nemo 11), le cui risultanze hanno soltanto confermato e fornito riscontro a quanto personalmente accertato sulla predetta posizione dai pubblici ufficiali verbalizzanti.
Non può quindi revocarsi in dubbio che l'imbarcazione si trovasse al di CP_2
fuori della propria zona di pesca autorizzata ed impegnata in attività di pesca, traendosi peraltro di ciò conferma dalla circostanza – dedotta e documentata dalla
Capitaneria di Porto nella propria comparsa di costituzione senza alcuna
4 contestazione da parte della società ricorrente – della avvenuta compilazione da parte del comandante del peschereccio del Giornale di Pesca elettronico per la giornata del 17.5.2022, in cui è indicato come orario di inizio del viaggio quello delle 5.07 e come orario di sbarco quello delle 8.19 ed in cui è dichiarata una certa quantità di pescato ottenuto.
Non è stata del resto sottoposta a specifica contestazione da parte della ricorrente neppure la circostanza, dedotta dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, per cui dalle immagini fornite dall'elicottero della Guardia Costiera
Nemo 11 sarebbe emersa la presenza del personale di bordo impegnato nelle routinarie operazioni di insacchettamento del prodotto ittico.
Se, quindi, sussiste sicuramente l'elemento oggettivo dell'illecito contestato, le testé menzionate circostanze di fatto smentiscono anche categoricamente la tesi difensiva sostenuta in ricorso della dedotta avaria del motore del peschereccio, a causa della quale esso sarebbe stato sospinto dalle correnti in area di pesca non autorizzata, per poi – una volta risolto il problema – rientrare nel porto di
Civitanova Marche senza pescare: si è infatti evidenziato come il comandante del peschereccio abbia compilato il Giornale di Pesca elettronico al momento dello sbarco, dichiarando la quantità e la tipologia di pesce pescato, e come le immagini dell'elicottero della abbiano dato conto della pesca in corso;
né, Controparte_1
del resto, è stata fornita dalla parte ricorrente prova della dedotta avaria del motore, non essendovi stata alcuna segnalazione da parte del comandante di avvenimenti straordinari relativi alla nave alla competente nelle successive Controparte_1
ventiquattro ore dal presunto evento secondo quanto richiesto dagli artt. 182 e 304 cod. nav.
La giurisprudenza sul punto, infatti, stabilisce che «L'evento straordinario di cui agli artt. 182 e 304 cod. nav. - il cui verificarsi impone la redazione di apposita relazione da parte del comandante della nave e l'avvio della procedura di verificazione di cui all'art. 584 cod. nav. - non si identifica con i soli sinistri marittimi, ma comprende anche gli accidenti della navigazione, atteso che la funzione della relazione è quella di precostituire elementi probatori di fatti anomali, volontari o fortuiti, avvenuti durante la navigazione, integranti cause di esonero da responsabilità del comandante» (CASS., sent. n. 17015 del
28/06/2018).
5 Peraltro, le prove testimoniali articolate, in quanto volte a provare dichiarazioni rese da al presidente del Co.ge.vo. di Civitanova Marche circa il Parte_1
problema occorso al motore ed il rientro in porto del peschereccio senza aver pescato, in contrasto – come detto – con quanto invece emerge dal documento prodotto dalla e con le allegazioni da questa svolte in assenza Controparte_1
di contestazione della ricorrente, non avrebbero comunque potuto avere valenza risolutiva idonea a comprovare l'insussistenza dell'illecito sanzionato.
Sulla scorta di tali considerazioni pertanto deve respingersi il ricorso e confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In ordine alle spese del giudizio, va considerato che «L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota»
(CASS, ord. n. 23825 del 04/08/2023).
In assenza di siffatte spese, nulla può essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2962/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Macerata, in data 8.4.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
6