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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7 7 8 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Controparte_1
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati PATRICIA GRECO e VITALBA ALESSANDRA
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 30/12/2024, i coniugi esposero che in data 13/07/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Alcamo (TP) dal quale erano nati i figli (18/03/2004) e Per_1 Per_2
(22/12/2008). Precisarono che con sentenza n. 47 del 16/01/2015
il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autonom a, e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne . Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/03/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, e le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso depositato in data Controparte_1
30/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Alcamo (TP) il Controparte_1
13/07/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo al n. 88, parte II,
serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 20/03/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Controparte_1
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati PATRICIA GRECO e VITALBA ALESSANDRA
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 30/12/2024, i coniugi esposero che in data 13/07/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Alcamo (TP) dal quale erano nati i figli (18/03/2004) e Per_1 Per_2
(22/12/2008). Precisarono che con sentenza n. 47 del 16/01/2015
il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autonom a, e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne . Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/03/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, e le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso depositato in data Controparte_1
30/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Alcamo (TP) il Controparte_1
13/07/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo al n. 88, parte II,
serie A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 20/03/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a