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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 331/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 331/2025 promossa da:
(C.F nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SP), Via Castagno n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Marcesini (C.F.
) e dall'Avv. Betty Marcesini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Marcesini (C.F.
) e dall'Avv. Betty Marcesini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 16/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19/02/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Ortonovo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 01/10/1974) e Per_1 Per_2
(il 14/05/1982), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
2) I coniugi, pertanto, vivranno separati di letto e di mensa.
3) La SI.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Luni (SP), Via Castagno Parte_1
n. 6, mentre il SI. andrà a vivere nell'appartamento sito in Luni (SP)Via Castagno Controparte_1
n. 6 bis, di proprietà della moglie alla quale il marito, per fini perequativi corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
4) Per il resto la moglie e il marito dichiarano di essere Parte_1 Persona_3
economicamente autosufficienti.
5) Ed infatti la SI.ra percepisce un canone di locazione annuale di € 9.600,00 Parte_1 relativamente all'immobile di sua proprietà, sito Luni (SP) Via Casano Basso n. 22, oltre la pensione
INPS di € 600,00 mentre il SI. percepisce una pensione INPS di € 1.100,00. Controparte_1
6) I coniugi dichiarano quindi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
7) Parimenti economicamente autosufficiente sono i figli dei ricorrenti che da tempo non vivono più coi genitori”.
All'udienza del 16/04/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi e ha assegnato alle parti termine sino al 6/05/2025 per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di come già richiesto con decreto del Pt_1
23/02/2025. Le parti hanno provveduto al deposito della suddetta documentazione.
pag. 2 di 4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero e all'esito del deposito della documentazione richiesta in udienza, è stata quindi rimessa alla decisione del
Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e , della Per_1 Per_2
autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Ortonovo in data 01/05/1974 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Luni (SP) dell'anno 1974, al n. 12, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
2) I coniugi, pertanto, vivranno separati di letto e di mensa.
3) La SI.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Luni (SP), Via Castagno Parte_1
n. 6, mentre il SI. andrà a vivere nell'appartamento sito in Luni (SP)Via Castagno Controparte_1
n. 6 bis, di proprietà della moglie alla quale il marito, per fini perequativi corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT; pag. 3 di 4 4) Per il resto la moglie e il marito dichiarano di essere Parte_1 Persona_3
economicamente autosufficienti.
5) Ed infatti la SI.ra percepisce un canone di locazione annuale di € 9.600,00 Parte_1 relativamente all'immobile di sua proprietà, sito Luni (SP) Via Casano Basso n. 22, oltre la pensione
INPS di € 600,00 mentre il SI. percepisce una pensione INPS di € 1.100,00. Controparte_1
6) I coniugi dichiarano quindi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
7) Parimenti economicamente autosufficiente sono i figli dei ricorrenti che da tempo non vivono più coi genitori.”
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 331/2025 promossa da:
(C.F nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SP), Via Castagno n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Marcesini (C.F.
) e dall'Avv. Betty Marcesini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Marcesini (C.F.
) e dall'Avv. Betty Marcesini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 16/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19/02/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Ortonovo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 01/10/1974) e Per_1 Per_2
(il 14/05/1982), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
2) I coniugi, pertanto, vivranno separati di letto e di mensa.
3) La SI.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Luni (SP), Via Castagno Parte_1
n. 6, mentre il SI. andrà a vivere nell'appartamento sito in Luni (SP)Via Castagno Controparte_1
n. 6 bis, di proprietà della moglie alla quale il marito, per fini perequativi corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
4) Per il resto la moglie e il marito dichiarano di essere Parte_1 Persona_3
economicamente autosufficienti.
5) Ed infatti la SI.ra percepisce un canone di locazione annuale di € 9.600,00 Parte_1 relativamente all'immobile di sua proprietà, sito Luni (SP) Via Casano Basso n. 22, oltre la pensione
INPS di € 600,00 mentre il SI. percepisce una pensione INPS di € 1.100,00. Controparte_1
6) I coniugi dichiarano quindi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
7) Parimenti economicamente autosufficiente sono i figli dei ricorrenti che da tempo non vivono più coi genitori”.
All'udienza del 16/04/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi e ha assegnato alle parti termine sino al 6/05/2025 per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di come già richiesto con decreto del Pt_1
23/02/2025. Le parti hanno provveduto al deposito della suddetta documentazione.
pag. 2 di 4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero e all'esito del deposito della documentazione richiesta in udienza, è stata quindi rimessa alla decisione del
Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e , della Per_1 Per_2
autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Ortonovo in data 01/05/1974 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Luni (SP) dell'anno 1974, al n. 12, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
2) I coniugi, pertanto, vivranno separati di letto e di mensa.
3) La SI.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Luni (SP), Via Castagno Parte_1
n. 6, mentre il SI. andrà a vivere nell'appartamento sito in Luni (SP)Via Castagno Controparte_1
n. 6 bis, di proprietà della moglie alla quale il marito, per fini perequativi corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT; pag. 3 di 4 4) Per il resto la moglie e il marito dichiarano di essere Parte_1 Persona_3
economicamente autosufficienti.
5) Ed infatti la SI.ra percepisce un canone di locazione annuale di € 9.600,00 Parte_1 relativamente all'immobile di sua proprietà, sito Luni (SP) Via Casano Basso n. 22, oltre la pensione
INPS di € 600,00 mentre il SI. percepisce una pensione INPS di € 1.100,00. Controparte_1
6) I coniugi dichiarano quindi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
7) Parimenti economicamente autosufficiente sono i figli dei ricorrenti che da tempo non vivono più coi genitori.”
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4