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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD VA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 591 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MICALI FRANCESCO, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 resistente,
Oggetto:Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/03/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l' in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Con provvedimento del 06.07.2021, l' ha rigettato l'istanza, CP_1 motivando il diniego con il mancato riconoscimento di un'invalidità pari o superiore all'80%, requisito necessario per accedere al beneficio richiesto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 09.11.2022, senza tuttavia CP_1 ottenere alcun riscontro.
La ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o da altra data che risulterà in corso di causa. Ha inoltre chiesto la condanna dell' alla corresponsione della prestazione, CP_1 con interessi legali e rivalutazione monetaria. Non si è costituito in giudizio l' . CP_1
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di "età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo.
Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge
9 dicembre 1977, n.903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407.
Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
3- Nella presente fattispecie, in esito alla disposta c.t.u., è emersa l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Il c.t.u. ha accertato che la ricorrente è affetta da: ipoacusia bilaterale grave da cocleopatia degenerativa trattata con protesi acustiche. • Sindrome restrittiva polmonare di lieve entità. •
Ipertensione arteriosa in assenza di alterazioni strutturali cardiache ed in ottimo compenso emodinamico. • Poliartrosi in soggetto normopeso ed affetta da artropatia alle piccole articolazioni di mani e piedi, a lieve incidenza funzionale. • Sindrome ansioso-depressiva reattiva di media entità.
Il c.t.u. ha concluso, quindi, ritenendo che la ricorrente presenti una percentuale invalidante del 70%, inferiore alla invalidità richiesta (80%) per poter beneficiare della prestazione invocata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne consegue che la domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata deve essere rigettata.
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
5- Per la stessa ragion le spese di ctu devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 591/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_ 3) pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico dell' in persona del legale rapp.te pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice
UD VA GN