Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 05.02.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9887 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Emanuele Cippone;
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo De Giosa;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa.
*******
Con ricorso depositato il 04.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente come ausiliario della società convenuta e di prestare servizio presso il P.O. “Di Venere” di Bari nell'ambulatorio urologia, ha esposto di aver lavorato, dal lunedì alla domenica, osservando un orario su tre turni
(dalle 7:00 alle 14:00; dalle 14:00 alle 21:00 e dalle 21:00 alle 7:00), senza fruire della mensa.
Ha, pertanto, invocato l'art. 68 dell'applicato , domandando – nei CP_2
limiti della prescrizione decennale - il risarcimento del danno subìto, corrispondente ad € 4,13 moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza in servizio.
1
- presso la struttura costituita dal Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari risultano adibiti complessivamente 130 lavoratori;
- il ricorrente è stato sempre adibito a turni di 6 ore giornaliere.
Ciò posto, parte resistente ha innanzitutto dedotto la inapplicabilità delle previsioni di contrattazione collettiva invocate dal ricorrente, per difetto del presupposto dimensionale riferito alla singola unità produttiva.
Ha rimarcato, parallelamente, di non essere titolare del diritto di utilizzare le strutture presso le quali l' eroga le sue prestazioni di servizio, con CP_1 conseguente impossibilità di attendere all'istituzione del servizio mensa.
In ogni caso, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su fattispecie corrispondente a quella oggetto di odierno scrutinio si è recentemente pronunciato il Tribunale di Bari (sentenza n. 2111/2024, pubblicata il 23.5.2024, R.G. n. 8178/2023), con le motivazioni, pienamente condivise, che sono di seguito richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Come visto nella parte espositiva della presente decisione, parte ricorrente ha sostenuto che la conta circa 1.151 dipendenti e che, Controparte_1
in spregio a quanto contrattualmente previsto, non ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa superiore alle sei ore.
Ciò posto, come correttamente evidenziato dalla difesa della resistente
- il contratto di servizio vigente prevede che la sia Controparte_1 CP_1
tenuta ad erogare prestazioni di: ausiliariato, pulizia, facchinaggio, manutenzione, portierato e cup ticket, presso tutte le strutture facenti capo alla indicate nell'allegato sub. A del contratto e suddivise in quattordici CP_1
distretti territoriali ed otto ospedali;
- impiega i propri dipendenti presso ciascuna delle strutture CP_1
territoriali (Distretti e Presidi Ospedalieri) del socio unico;
CP_1
2 - tra la documentazione pubblicata nel sito aziendale
(www.sanitaserviceaslba.it), è presente la dotazione organica complessiva di tutti i dipendenti in servizio presso la alla quale fa Controparte_1
riferimento parte ricorrente, ma anche la loro distribuzione per singola struttura.
Ebbene, ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP, laddove prevede “è fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa”, per struttura è da intendersi ogni singola unità operativa e produttiva, presso cui è organizzata l'attività della resistente sul territorio.
Pertanto, atteso che presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari (singola unità), dove presta servizio l'odierna parte ricorrente, risultano adibiti complessivamente 130 dipendenti della come Controparte_1 risulta dall'esame della distribuzione della pianta organica del personale adibito ad ogni singola Struttura riportata nel richiamato prospetto pubblicato sul sito aziendale, poiché l'obbligo di istituire il servizio mensa insorge esclusivamente per le Strutture con più di 160 dipendenti, non sussistendo nel caso di specie alcun obbligo per la resistente di istituire il servizio mensa, il ricorso deve essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
L'assoluta novità della questione trattata giustifica, in ogni caso, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9887 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bari, 05.02.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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