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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1247/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NZ, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1247/2023, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, elettivamente domiciliato in Pietragalla (PZ) alla Via Principessa Giovanna n.
2 presso lo studio legale dell'Avv. Augusto Carlo Ciriello, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;
- ATTORE -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate P.IVA_3 in Salerno alla via Ugo Foscolo, 20, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe
D'Alessandro, dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTE -
* * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e azioni di simulazione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO E DIRITTO
1 1 - Il , con atto di citazione del 23/03/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio e per Controparte_1 CP_2 ottenere la revocatoria dell'atto di compravendita del 20/12/2018, a rogito del Notaio
Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto in NZ in data 03/01/2019 Persona_1 ai nn. 54/51 e, in subordine, l'accertamento della sua simulazione assoluta o relativa.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per tutti i motivi di cui sopra, l'atto di disposizione per atto
Notar del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in Persona_1
NZ in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro
120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio Controparte_1 patrimonio immobiliare in favore della società beneficiaria - più in CP_2 particolare, revocare l'atto di compravendita intercorso in data 20.12.2018 tra la società C e società avente ad oggetto n. 4 unità Controparte_1 CP_2 immobiliari ubicate in NZ alla Via Marconi n. 61 come di seguito indicate: - Foglio
48 part. 417 sub 13 cat. C/2 mq 18; - Foglio 48 part. 417 sub 14 cat. A/10 vani 4,5; -
Foglio 48 part. 417 sub 15 cat. C/6 mq 35; - Foglio 48 part. 417 sub 18 cat. A/10; - dichiarare, per l'effetto, che tale atto è privo di validità ed efficacia nei confronti del
Tribunale di NZ - sez. Fallimentare - R.F. Parte_1
31/2020, con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN VIA CUMULATIVA E SUBORDINATAMENTE IN VIA ALTERNATIVA
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di disposizione per atto Notar
del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in NZ Persona_1 in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro 120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio patrimonio Controparte_1 immobiliare in favore della società beneficiaria in quanto affetto da CP_2 simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ.; - adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN VIA ANCORA
SUBORDINATA - accertare la simulazione relativa del contratto di disposizione per atto
Notar del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in Persona_1
NZ in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro
120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio Controparte_1 patrimonio immobiliare in favore della società beneficiaria - adottare ogni CP_2
2 conseguenziale provvedimento di legge, compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN OGNI CASO - condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/06/2023, si sono costituite le convenute contestando le Controparte_1 CP_2 domande avanzate dal Fallimento attore.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'onorevole Tribunale di NZ, nella persona del Giudice del procedimento, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così statuire: in via preliminare di merito: - accertare e dichiarare il difetto delle condizioni dell'azione, sotto il profilo del difetto dell'interesse ad agire, in quanto tra le parti in causa non esiste alcun rapporto obbligatorio di garanzia essendo lo stesso estinto con le modalità descritte e provate;
subordinatamente, nel merito: - rigettare tutte le domande di in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in Pt_1 diritto per tutte le causali innanzi indicate;
- condannare esso attore al pagamento delle spese processuali come per legge”.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 20/11/2025.
2 - La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal
[...]
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Parte_1
Come noto, il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Ebbene, il ha proposto l'azione revocatoria per Parte_1 tutelare le ragioni di credito vantate nei confronti della Controparte_1
[...]
Le stesse derivano, infatti, dalle fatture emesse in data precedente alla stipula del predetto atto di compravendita del 20/12/2018, e non ancora incassate, per il ribaltamento dei costi di gestione sostenuti da poi, appunto, ribaltati nei confronti dei soci allora Parte_1
3 consorziati come per le attività di Controparte_1 manutenzione delle aree industriali effettuate in favore del Controparte_4
In particolare, tale ragione di credito del attore nei confronti della Parte_1 [...] mmonterebbe ad € 1.253.304,58: la stessa predetta Controparte_1 società convenuta i è dichiarata debitrice di Controparte_1 tale importo nei confronti della società attrice nella scrittura del luglio 2017 di cui a breve si dirà.
Chiarito quanto sopra, le odierne convenute sostengono, a fondamento delle loro contestazioni alle domande attoree, che la suddetta ragione di credito non sarebbe più sussistente in quanto estinta “con le seguenti modalità:
1. la cessione solutoria e consensuale in favore di del credito vantato da nei confronti del Consorzio Pt_1 CP_1
Asi NZ per € 1.244.750,12 (Doc. 2);
2. La remissione volontaria del debito residuo di € 8.554,45 da parte della società in bonis (doc.3)”. Pt_1
Tali deduzioni difensive di parte convenuta non sono fondate.
Preliminarmente, infatti, in merito all'asserita remissione volontaria, la circostanza non emerge dal documento indicato dalle convenute né, in verità, le stesse argomentano un minimo sul punto nei propri scritti difensivi.
Tuttavia, ancor più pregnante nel caso di specie, si rivelano le seguenti considerazioni in merito all'asserita “cessione solutoria e consensuale”.
La stessa, infatti, non può essere decisamente inquadrata nel preteso schema legale della cessione di credito: manca, infatti, nel documento allegato agli atti, una qualsivoglia manifestazione di consenso da parte della poi fallita, elemento Parte_1 imprescindibile per concretizzare un contratto quale notoriamente è la cessione di credito.
Questa scrittura del luglio 2017, al più, come correttamente sostenuto dal Fallimento attore, può essere inquadrata come un atto unilaterale con delegazione di pagamento avente ad oggetto dei crediti vantati dalla ei Controparte_1 confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di NZ (Consorzio
A.S.I.).
Ne deriva che la ragione di credito vantata dal Fallimento attore nei confronti della
[...] quantomeno ai fini che qui rilevano come Controparte_1 fondamento della proposta azione revocatoria, è rinvenibile dalla documentazione agli atti del presente giudizio.
E tale circostanza, preme evidenziarsi, non è minimamente scalfita dalle vicende giudiziarie allegate dalle parti in merito alla definizione del giudizio di opposizione a
4 decreto ingiuntivo vertente sul medesimo credito del attore nei confronti della Parte_1 che, alla luce delle allegazioni delle parti, si Controparte_1
è concluso con una pronuncia in rito declinatoria della competenza in favore dell'arbitrato: una pronuncia, pertanto, che non si è certamente pronunciata sul merito della pretesa creditoria succitata.
Chiarito quanto sopra va comunque evidenziato che, com'è noto, le valutazioni in ordine alla legittimazione ad agire per proporre l'azione revocatoria ordinaria non necessitano dell'accertamento sull'esistenza di un credito certo ed esigibile.
L'attenzione, invece, va posta sulla presenza quantomeno di una aspettativa di credito, anche, in ipotesi, se sottoposta ad accertamento giudiziale, tale da giustificare il rimedio dell'art. 2901 c.c. a tutela delle future pretese creditorie, rendendo inopponibili eventuali atti di disposizione che possano pregiudicare le garanzie patrimoniali.
Dunque, alla luce di quanto sinora evidenziato, pur in presenza di contestazioni da parte delle convenute, non può essere negata la sussistenza di una potenziale pretesa creditoria in capo al che, seppur non accertata e Parte_1 contestata, giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, anche la presenza di un credito litigioso consente l'esercizio della tutela revocatoria da parte di chi ritiene di aver subito un pregiudizio in termini di garanzie patrimoniali a seguito di atto di disposizione dei propri beni posto in essere dal presunto debitore.
La tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria, infatti, non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare -sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito-
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
5 ordinaria” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)”, precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440).
Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale succitato, al
[...]
è sicuramente consentito esercitare l'azione revocatoria per Parte_1 salvaguardare le garanzie patrimoniali in caso di accertamento positivo del credito.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, come noto, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale posta a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
6 Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
Il Fallimento attore ha evidenziato che, con l'atto di compravendita de quo, l'
[...] ha ceduto alla ben 4 unità Controparte_1 CP_2 immobiliari.
Dal canto loro, le convenute non hanno dimostrato che il patrimonio residuo della
[...] possa eventualmente garantire la soddisfazione Controparte_1 completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Mancando una analitica e specifica valutazione degli eventuali beni rimasti in proprietà dell' a raffrontare rispetto ai beni oggetto di Controparte_1 trasferimento da parte della stessa in favore della non può ritenersi CP_2 dimostrata la capienza del patrimonio della parte alienante.
Quanto alla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato, secondo le prescrizioni dell'art. 2901 c.c. occorre dimostrare “1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
7 pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La norma codicistica pone delle condizioni stringenti affinché possa chiedersi la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Ai fini dell'analisi sul grado di consapevolezza della Controparte_1
e della rispetto al pregiudizio arrecato all'attore con la stipulazione
[...] CP_2 dell'atto di compravendita del 20/12/2018, si deve tener conto che si tratta di atto a titolo oneroso.
Ebbene, vi sono elementi che consentono di sostenere che entrambi i contraenti avessero conoscenza e consapevolezza del pregiudizio potenziale creato alla società attrice attraverso la compravendita.
Ed infatti, basti sul punto considerare che la Controparte_1
e la hanno la medesima sede legale, quasi la stessa compagine sociale e CP_2 gli stessi amministratori sono legati da vincoli di parentela, tanto che la stessa difesa delle convenute ha sostenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/06/2023 che “Le società ed sono entrambe espressioni CP_2 CP_1 imprenditoriali della famiglia ”. Pt_2
Ciò dimostra che alle convenute fosse ben nota la sussistenza delle legittime aspettative vantate da parte della società attrice, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita.
Non vi è dubbio, quindi, sulla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato alle ragioni di credito della parte attrice attraverso la sottrazione di garanzie patrimoniali.
La partecipatio fraudis può ritenersi provata attraverso elementi fattuali e presunzioni su cui si può fondare il convincimento circa l'intento fraudolento delle convenute.
Per la Cassazione, “Nella revocatoria dell'atto di compravendita, la malafede del terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto e le anomalie dell'atto di compravendita” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22824 del 21 luglio 2022).
Ed ancora, “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza
8 della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1286 del 18 gennaio 2019).
La prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza i rapporti di parentela ed il susseguirsi di eventi che non lasciano dubbi sulla consapevolezza di ridurre le garanzie patrimoniali, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito non ancora accertato.
Nel caso oggetto della presente fattispecie, infatti, agli elementi indiziari suddetti da cui desumere la consapevolezza di ridurre le garanzie patrimoniali va altresì aggiunta la circostanza, allegata e provata dalle stesse convenute, in base alla quale, in un periodo immediatamente successivo alla stipula della compravendita suddetta, l'acquirente in qualità di proprietaria locatrice, ha locato uno degli immobili oggetto CP_2 dell'atto di compravendita (quello identificato in catasto fabbricati del comune di NZ al Foglio 48 part. 417 sub 14) alla venditrice Controparte_1 in qualità di conduttrice, che ne ha così in breve tempo riacquisito la disponibilità.
In conclusione, per tutto quanto esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 20/12/2018, a rogito del Notaio Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto in NZ Persona_1 in data 03/01/2019 ai nn. 54/51.
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di NZ di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
Restano, di conseguenza, assorbite le ulteriori domande proposte da parte attrice.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto
9 impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
e della ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del l'atto di compravendita del Parte_1
20/12/2018, a rogito del Notaio , Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto Persona_1 in NZ in data 03/01/2019 ai nn. 54/51;
- Condanna le convenute in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio, liquidate in €
786,00 per esborsi ed € 18.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%;
- Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di NZ l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della compravendita sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
NZ, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NZ, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1247/2023, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, elettivamente domiciliato in Pietragalla (PZ) alla Via Principessa Giovanna n.
2 presso lo studio legale dell'Avv. Augusto Carlo Ciriello, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;
- ATTORE -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate P.IVA_3 in Salerno alla via Ugo Foscolo, 20, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe
D'Alessandro, dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTE -
* * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e azioni di simulazione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO E DIRITTO
1 1 - Il , con atto di citazione del 23/03/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio e per Controparte_1 CP_2 ottenere la revocatoria dell'atto di compravendita del 20/12/2018, a rogito del Notaio
Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto in NZ in data 03/01/2019 Persona_1 ai nn. 54/51 e, in subordine, l'accertamento della sua simulazione assoluta o relativa.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per tutti i motivi di cui sopra, l'atto di disposizione per atto
Notar del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in Persona_1
NZ in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro
120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio Controparte_1 patrimonio immobiliare in favore della società beneficiaria - più in CP_2 particolare, revocare l'atto di compravendita intercorso in data 20.12.2018 tra la società C e società avente ad oggetto n. 4 unità Controparte_1 CP_2 immobiliari ubicate in NZ alla Via Marconi n. 61 come di seguito indicate: - Foglio
48 part. 417 sub 13 cat. C/2 mq 18; - Foglio 48 part. 417 sub 14 cat. A/10 vani 4,5; -
Foglio 48 part. 417 sub 15 cat. C/6 mq 35; - Foglio 48 part. 417 sub 18 cat. A/10; - dichiarare, per l'effetto, che tale atto è privo di validità ed efficacia nei confronti del
Tribunale di NZ - sez. Fallimentare - R.F. Parte_1
31/2020, con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN VIA CUMULATIVA E SUBORDINATAMENTE IN VIA ALTERNATIVA
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di disposizione per atto Notar
del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in NZ Persona_1 in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro 120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio patrimonio Controparte_1 immobiliare in favore della società beneficiaria in quanto affetto da CP_2 simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ.; - adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN VIA ANCORA
SUBORDINATA - accertare la simulazione relativa del contratto di disposizione per atto
Notar del 20.12.2018 numero di repertorio 70793/26512, trascritto in Persona_1
NZ in data 03.01.2019 reg. part. 51 reg. part. 54, per il prezzo pari ad Euro
120.000,00 con il quale la società ha trasferito il proprio Controparte_1 patrimonio immobiliare in favore della società beneficiaria - adottare ogni CP_2
2 conseguenziale provvedimento di legge, compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
IN OGNI CASO - condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/06/2023, si sono costituite le convenute contestando le Controparte_1 CP_2 domande avanzate dal Fallimento attore.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'onorevole Tribunale di NZ, nella persona del Giudice del procedimento, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così statuire: in via preliminare di merito: - accertare e dichiarare il difetto delle condizioni dell'azione, sotto il profilo del difetto dell'interesse ad agire, in quanto tra le parti in causa non esiste alcun rapporto obbligatorio di garanzia essendo lo stesso estinto con le modalità descritte e provate;
subordinatamente, nel merito: - rigettare tutte le domande di in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in Pt_1 diritto per tutte le causali innanzi indicate;
- condannare esso attore al pagamento delle spese processuali come per legge”.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 20/11/2025.
2 - La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal
[...]
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Parte_1
Come noto, il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Ebbene, il ha proposto l'azione revocatoria per Parte_1 tutelare le ragioni di credito vantate nei confronti della Controparte_1
[...]
Le stesse derivano, infatti, dalle fatture emesse in data precedente alla stipula del predetto atto di compravendita del 20/12/2018, e non ancora incassate, per il ribaltamento dei costi di gestione sostenuti da poi, appunto, ribaltati nei confronti dei soci allora Parte_1
3 consorziati come per le attività di Controparte_1 manutenzione delle aree industriali effettuate in favore del Controparte_4
In particolare, tale ragione di credito del attore nei confronti della Parte_1 [...] mmonterebbe ad € 1.253.304,58: la stessa predetta Controparte_1 società convenuta i è dichiarata debitrice di Controparte_1 tale importo nei confronti della società attrice nella scrittura del luglio 2017 di cui a breve si dirà.
Chiarito quanto sopra, le odierne convenute sostengono, a fondamento delle loro contestazioni alle domande attoree, che la suddetta ragione di credito non sarebbe più sussistente in quanto estinta “con le seguenti modalità:
1. la cessione solutoria e consensuale in favore di del credito vantato da nei confronti del Consorzio Pt_1 CP_1
Asi NZ per € 1.244.750,12 (Doc. 2);
2. La remissione volontaria del debito residuo di € 8.554,45 da parte della società in bonis (doc.3)”. Pt_1
Tali deduzioni difensive di parte convenuta non sono fondate.
Preliminarmente, infatti, in merito all'asserita remissione volontaria, la circostanza non emerge dal documento indicato dalle convenute né, in verità, le stesse argomentano un minimo sul punto nei propri scritti difensivi.
Tuttavia, ancor più pregnante nel caso di specie, si rivelano le seguenti considerazioni in merito all'asserita “cessione solutoria e consensuale”.
La stessa, infatti, non può essere decisamente inquadrata nel preteso schema legale della cessione di credito: manca, infatti, nel documento allegato agli atti, una qualsivoglia manifestazione di consenso da parte della poi fallita, elemento Parte_1 imprescindibile per concretizzare un contratto quale notoriamente è la cessione di credito.
Questa scrittura del luglio 2017, al più, come correttamente sostenuto dal Fallimento attore, può essere inquadrata come un atto unilaterale con delegazione di pagamento avente ad oggetto dei crediti vantati dalla ei Controparte_1 confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di NZ (Consorzio
A.S.I.).
Ne deriva che la ragione di credito vantata dal Fallimento attore nei confronti della
[...] quantomeno ai fini che qui rilevano come Controparte_1 fondamento della proposta azione revocatoria, è rinvenibile dalla documentazione agli atti del presente giudizio.
E tale circostanza, preme evidenziarsi, non è minimamente scalfita dalle vicende giudiziarie allegate dalle parti in merito alla definizione del giudizio di opposizione a
4 decreto ingiuntivo vertente sul medesimo credito del attore nei confronti della Parte_1 che, alla luce delle allegazioni delle parti, si Controparte_1
è concluso con una pronuncia in rito declinatoria della competenza in favore dell'arbitrato: una pronuncia, pertanto, che non si è certamente pronunciata sul merito della pretesa creditoria succitata.
Chiarito quanto sopra va comunque evidenziato che, com'è noto, le valutazioni in ordine alla legittimazione ad agire per proporre l'azione revocatoria ordinaria non necessitano dell'accertamento sull'esistenza di un credito certo ed esigibile.
L'attenzione, invece, va posta sulla presenza quantomeno di una aspettativa di credito, anche, in ipotesi, se sottoposta ad accertamento giudiziale, tale da giustificare il rimedio dell'art. 2901 c.c. a tutela delle future pretese creditorie, rendendo inopponibili eventuali atti di disposizione che possano pregiudicare le garanzie patrimoniali.
Dunque, alla luce di quanto sinora evidenziato, pur in presenza di contestazioni da parte delle convenute, non può essere negata la sussistenza di una potenziale pretesa creditoria in capo al che, seppur non accertata e Parte_1 contestata, giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, anche la presenza di un credito litigioso consente l'esercizio della tutela revocatoria da parte di chi ritiene di aver subito un pregiudizio in termini di garanzie patrimoniali a seguito di atto di disposizione dei propri beni posto in essere dal presunto debitore.
La tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria, infatti, non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare -sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito-
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
5 ordinaria” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)”, precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440).
Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale succitato, al
[...]
è sicuramente consentito esercitare l'azione revocatoria per Parte_1 salvaguardare le garanzie patrimoniali in caso di accertamento positivo del credito.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, come noto, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale posta a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
6 Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
Il Fallimento attore ha evidenziato che, con l'atto di compravendita de quo, l'
[...] ha ceduto alla ben 4 unità Controparte_1 CP_2 immobiliari.
Dal canto loro, le convenute non hanno dimostrato che il patrimonio residuo della
[...] possa eventualmente garantire la soddisfazione Controparte_1 completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Mancando una analitica e specifica valutazione degli eventuali beni rimasti in proprietà dell' a raffrontare rispetto ai beni oggetto di Controparte_1 trasferimento da parte della stessa in favore della non può ritenersi CP_2 dimostrata la capienza del patrimonio della parte alienante.
Quanto alla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato, secondo le prescrizioni dell'art. 2901 c.c. occorre dimostrare “1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
7 pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La norma codicistica pone delle condizioni stringenti affinché possa chiedersi la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Ai fini dell'analisi sul grado di consapevolezza della Controparte_1
e della rispetto al pregiudizio arrecato all'attore con la stipulazione
[...] CP_2 dell'atto di compravendita del 20/12/2018, si deve tener conto che si tratta di atto a titolo oneroso.
Ebbene, vi sono elementi che consentono di sostenere che entrambi i contraenti avessero conoscenza e consapevolezza del pregiudizio potenziale creato alla società attrice attraverso la compravendita.
Ed infatti, basti sul punto considerare che la Controparte_1
e la hanno la medesima sede legale, quasi la stessa compagine sociale e CP_2 gli stessi amministratori sono legati da vincoli di parentela, tanto che la stessa difesa delle convenute ha sostenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/06/2023 che “Le società ed sono entrambe espressioni CP_2 CP_1 imprenditoriali della famiglia ”. Pt_2
Ciò dimostra che alle convenute fosse ben nota la sussistenza delle legittime aspettative vantate da parte della società attrice, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita.
Non vi è dubbio, quindi, sulla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato alle ragioni di credito della parte attrice attraverso la sottrazione di garanzie patrimoniali.
La partecipatio fraudis può ritenersi provata attraverso elementi fattuali e presunzioni su cui si può fondare il convincimento circa l'intento fraudolento delle convenute.
Per la Cassazione, “Nella revocatoria dell'atto di compravendita, la malafede del terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto e le anomalie dell'atto di compravendita” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22824 del 21 luglio 2022).
Ed ancora, “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza
8 della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1286 del 18 gennaio 2019).
La prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza i rapporti di parentela ed il susseguirsi di eventi che non lasciano dubbi sulla consapevolezza di ridurre le garanzie patrimoniali, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito non ancora accertato.
Nel caso oggetto della presente fattispecie, infatti, agli elementi indiziari suddetti da cui desumere la consapevolezza di ridurre le garanzie patrimoniali va altresì aggiunta la circostanza, allegata e provata dalle stesse convenute, in base alla quale, in un periodo immediatamente successivo alla stipula della compravendita suddetta, l'acquirente in qualità di proprietaria locatrice, ha locato uno degli immobili oggetto CP_2 dell'atto di compravendita (quello identificato in catasto fabbricati del comune di NZ al Foglio 48 part. 417 sub 14) alla venditrice Controparte_1 in qualità di conduttrice, che ne ha così in breve tempo riacquisito la disponibilità.
In conclusione, per tutto quanto esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 20/12/2018, a rogito del Notaio Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto in NZ Persona_1 in data 03/01/2019 ai nn. 54/51.
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di NZ di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
Restano, di conseguenza, assorbite le ulteriori domande proposte da parte attrice.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto
9 impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
e della ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del l'atto di compravendita del Parte_1
20/12/2018, a rogito del Notaio , Rep. n. 70793, Racc. n. 26512, trascritto Persona_1 in NZ in data 03/01/2019 ai nn. 54/51;
- Condanna le convenute in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio, liquidate in €
786,00 per esborsi ed € 18.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%;
- Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di NZ l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della compravendita sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
NZ, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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