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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24851 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RENINO Parte_1
CIRO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. CARRANO BRUNO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2023 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio il 25/03/1999, dalla cui unione CP_2 nascevano i figli ( nato a [...] il [...]), Persona_1 [...]
( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] Persona_2 Persona_3
Greco il 25.11.2007) riferendo che tra le parti, era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 1698/2024 del 26.01.2024, resa nel procedimento RG
24851/2023, divenuta cosa giudicata, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Affido condiviso dei figli con dimora abituale presso la madre;
2. La sig.ra abiterà presso la casa coniugale sita in Pt_1
Portici alla via Vittorio Emanuele n.34,3. Il sig. avrà diritto di vedere ed avere con CP_1
Per_ sé la minore , nel periodo infrasettimanale, ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla sig.ra 4. Il padre potrà tenere la minore con sé, a fine settimana alternati, dal Pt_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera previo avviso alla moglie;
5. La minore sarà accompagnata tutti i giorni presso l'istituto scolastico da lei frequentato, dal genitore collocatario, tuttavia il padre, compatibilmente con i suoi orari lavorativi, potrà alternarsi con la moglie nelle attività di accompagnamento/ prelievo della minore dall'istituto scolastico;
6. La stessa modalità verrà attuta per l'eventuale accompagnamento della minore per sostenere visite mediche di routine e/o straordinarie, tale attività spetterà al genitore collocatario;
tuttavia il padre, previo avviso, potrà curare tale adempimento, solo congiuntamente alla moglie;
7.
Qualora vi sia impedimento per entrambi i genitori, per quanto concerne le attività di accompagnamento della minore presso l'istituto scolastico o per sostenere le visite mediche, tali incombenti saranno curati dal fratello maggiore;
8. I compleanni e le festività verranno Per_1 trascorse dalla minore con entrambi i genitori, secondo la regola dell'alternanza;
9. Il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia durante le vacanze estive dai sette ai quattordici giorni consecutivi, previo avviso alla madre. 10 il sig. , che lavora come Controparte_1 panettiere in Mera di Sorrento, percependo uno stipendio pari ad euro 400 settimanali, verserà alla sig.ra euro 250 mensili, a titolo di mantenimento della figlia minore;
11. Nulla sarà Pt_1 corrisposto dalla sig.ra casalinga, in favore del marito;
12 i coniugi si impegnano a far Pt_1 mantenere buoni rapporti fra i figli ed i rami di parentela materni e paterni 13 i coniugi hanno
l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. 14. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a il CP_2
25/03/1999 (atto n.22 ,parte I s. , reg. Atti Matrimonio anno 1999 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la trascrizione, le CP_2 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino