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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52033/2019
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 10/01/2025 nella causa promossa da:
contro Parte_1 Controparte_1
Addì 10/01/2025 sono comparsi, nei locali del Tribunale civile di RO, viale G. Cesare 54, alle ore
10,50 l'avv. Maria Giuseppina Guerriero in sostituzione dell'avv. Giampiero Trovato per parte attrice, per l'avv. Stefano Gorini, l'attore/appellante, per l'avv. Francesco Corvasce in CP_1 CP_2 sostituzione dell'avv. Anna Berra, per l'avv. Tommaso Proto, è personalmente presente CP_3
il signor;
i difensori presenti discutono brevemente la causa riportandosi a quanto Persona_1
già esposto nelle rispettive difese e precisano le rispettive conclusioni come da atti già depositati.
Si aggiorna l'udienza alle ore 14
Alle ore 14 il Giudice sottoscrivente, nessuno presente, dà pubblica lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. della sentenza che allega al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia R.G. N. 52033/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nel giudizio iscritto al numero di R.G. 52033/2019 degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Generale dell'Arcivescovo pro tempore Mons. con sede in Catania Parte_2
(CT) alla Via Vittorio Emanuele II, n.159, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampiero
M. Trovato (C.F. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Bernardino Iacobucci in RO (RM) alla Via Ennio Quirino Visconti, n. 99.
- ATTRICE -
E
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Gorini (C.F. ) presso lo studio del quale in RO (RM) C.F._3
al Viale dei Colli Portuensi, n. 536, è elettivamente domiciliato - CONVENUTO –
E
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_4 P.IVA_2
con sede in Zagarolo (RM) alla Via Gentile da Fabriano, n. 1, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Proto (C.F . ) presso C.F._4
lo studio del quale in RO (RM) alla Via Nizza, n. 11, è elettivamente domiciliata;
- TERZA CHIAMATA –
E
(C.F. ) nato a [...] il Persona_1 C.F._5
26.08.1940, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonida Carnevale (C.F.
e dall'Avvocato Stabilito Abg. C.F._6 Parte_3
(C.F. ), presso lo studio dei quali in RO (RM) alla Via della CodiceFiscale_7
Giuliana, n. 82, è elettivamente domiciliato;
- INTERVENUTO –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_6 C.F._8
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Berra (C.F. ), presso lo C.F._9
studio della quale in Magenta (MI) alla Via IV Giugno, n. 41, è elettivamente domiciliato
- TERZO CHIAMATO –
Avente ad oggetto: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 CC)
Decisa sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 10.01.2025 da intendersi quivi richiamate e trascritte §§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice, , con atto di citazione, datato 7.06.2019, in qualità di proprietaria Parte_1
dell'appartamento sito in RO (RM) via Cairoli n.24, piano T, int. A, conveniva in giudizio il sig.
proprietario dell'appartamento soprastante, al fine di far accertare e dichiarare Controparte_1
l'entità dei danni asseritamente verificatisi all'interno del proprio immobile in conseguenza degli interventi effettuati nell'appartamento di proprietà del sig. nel corso del 2014 e 2015, con CP_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei presunti danni quantificati in complessivi € 136.107,53
nonché dell'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione di edificio interessata ovvero a sopportare i relativi costi. Nell'atto introduttivo del giudizio, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, in accoglimento della
domanda attrice, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: accertare e dichiarare
l'entità dei danni subiti dall' in relazione all'immobile di proprietà della stessa Parte_1
sito in RO Via Cairoli 24 e dettagliatamente descritti nelle premesse in fatto;
ritenere e dichiarare
che i suddetti danni sono ascrivibili alle modalità di esecuzione dei lavori di sbancamento e
demolizione effettuati all'interno dell'immobile di proprietà del sig. Controparte_1
conseguentemente condannare il convenuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Controparte_1
2043, 2051 e 2053 cc, al pagamento in favore dell' , in persona del suo Parte_1
Arcivescovo pro tempore, della complessiva somma di € 136.107,53, o di quella minore o maggiore
che dovesse risultare nel corso dell'espletanda CTU, a titolo di risarcimento per i danni arrecati al
suddetto appartamento, oltre agli ulteriori danni maturati e maturandi fino all'effettivo rispristino
delle condizioni di sicurezza, rivalutazione monetaria ed interessi legali (da quantificarsi in virtù ed
applicazione di quanto previsto dall'art. 1284 cc) dalla data della domanda fino al soddisfo. Con
ogni conseguenziale statuizione e con la condanna della convenuta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di giudizio;
condannare, altresì, il convenuto ad eseguire i lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione di edificio interessata, ovvero a sopportare i relativi
costi nella misura che verrà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria.”
Il processo veniva iscritto a ruolo generale al numero 52033/2019 e con comparsa di costituzione datata 10.02.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le pretese Controparte_1
avversarie, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa l'ing. , in qualità di progettista e CP_2
direttore dei lavori delle opere eseguite nel proprio appartamento, e l'impresa quale Controparte_4
appaltatrice di tali lavori, al fine di essere tenuto garantito e manlevato in caso di accoglimento delle domande attoree. Nel citato atto difensivo, venivano rassegnate le seguenti conclusioni “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza – autorizzare la chiamata di
terzo in causa dell'Ing. , residente in [...], CP_6
c.f. e dell'impresa con sede in Zagarolo, via Gentile da C.F._8 CP_3
Fabriano n. 31, c.f. in persona del l.r. sig. o altri p.t., e disporre lo P.IVA_2 Controparte_7
spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini
dell'art. 163 bis cpc. – rigettare le domande di parte attrice nei confronti del sig. perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto e non provate. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
condannare l'ing. , residente in [...], c.f. CP_6
e dell'impresa con sede in Zagarolo, via Gentile da C.F._8 CP_3
Fabriano n. 31, c.f. , in persona del l.r. sig. o altri p.t. a manlevare P.IVA_2 Controparte_7
e tenere indenne il sig. da ogni conseguenza negativa, anche economica, gli dovesse Controparte_1
derivare, direttamente e/o indirettamente dalle domande proposte nei suoi confronti dagli attori. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio sia cautelare che di merito, oltre rimborso delle
spese generali, CPA ed Iva come per legge se dovute.”
Nel giudizio a mezzo di comparsa di intervento volontario, datata 19.02.2020, si costituiva il sig.
, nella duplice veste di condomino e di proprietario dell'appartamento sito al piano Persona_1
V dello stabile in oggetto, chiedendo l'accertamento dell'entità dei danni subiti all'appartamento di sua proprietà e delle parti di natura condominiale e strutturale del in Controparte_8 conseguenza delle asserite illegittime modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nell'abitazione di proprietà del sig. Il sig. chiedeva altresì l'accertamento CP_1 Per_1
della responsabilità del convenuto sig. on condanna dello stesso ai sensi degli artt.2043, 2051 CP_1
e 2053 c.c.. L'interventore nel proprio atto di costituzione rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni
contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO a.
Accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dal Sig. in relazione Persona_1
all'appartamento di sua proprietà sito in RO Via Cairoli 24, scala A interno 18, come descritti in
narrativa e documentati, in conseguenza delle illegittime modalità di esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. b. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dal , nelle parti di natura Controparte_8
condominiale e strutturale dell'edificio in conseguenza delle illegittime modalità di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. CP_1
c. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella sua qualità di
[...] Controparte_1
proprietario dell'unità immobiliare sita in RO, Via Cairoli 24 scala A interno 2 che nello
svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del predetto appartamento hanno causato
ingenti danni sia alla proprietà del sig. che alla/e porzione/i dell'edificio interessata/e; e, Per_1
per l'effetto d. Condannare il convento sig. ai sensi e per gli effetti degli articoli Controparte_1
2043,2051 e 2053 c.c. al pagamento in favore del sig. sia in proprio che nella qualità Persona_1
di condomino del di tutti i danni subiti, descritti e quantificati in narrativa Controparte_8
ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia anche all'esito di una espletanda CTU a titolo
di risarcimento dei danni subiti al suo appartamento, alle parti comuni dell'edificio nonché al
pagamento di quanto versato dal Sig. per l'esecuzione delle indagini preliminari e sullo Per_1
stabile e per le relazioni commissionate. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di
aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di
produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Con comparsa di costituzione datata 3.06.2020, si costituiva in giudizio l'ing. , impugnando e CP_2
contestando la domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Per_1
nella sua qualità di condomino del Condominio di per le ragioni esposte Parte_4
nel presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande dallo stesso proposte in qualità di condomino
e dichiararne l'estromissione dal giudizio. IN VIA PRINCIPALE 2. Dichiarare l'assenza di
responsabilità dell'Ing. e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
3. Rigettare le domande formulate dall' Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
4. Rigettare le
[...]
domande formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in Per_1
narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA 5. Ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione Parte_1
dei contratti di locazione dell'immobile di proprietà sito in RO n. 24, piano T, relativi al periodo
novembre 2014 ad oggi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova
nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 6. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di
legge.” Sempre il medesimo depositava una ulteriore comparsa di costituzione datata CP_6
22.09.2020 contenente le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1.
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. nella sua qualità di condomino del Per_1
Condominio di per le ragioni esposte nel presente atto e, nella precedente Parte_4
comparsa e per l'effetto, rigettare le domande dallo stesso proposte in qualità di condomino e
dichiararne l'estromissione dal giudizio.
2. In denegata ipotesi di non accoglimento della precedente
eccezione, dichiarare la domanda di manleva del sig. nei confronti dell'Ing. decaduta, CP_1 CP_2
tardiva, irrituale, nulla e/o come meglio. IN VIA PRINCIPALE 3. Dichiarare l'assenza di
responsabilità dell'Ing. e, per l'effetto, rigettare le domande di manleva svolte dal sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e nella precedente comparsa.
4. Rigettare le domande formulate dall' in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa e nella precedente comparsa.
5. Rigettare le domande formulate dal sig. Per_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e nella precedente
comparsa. IN VIA ISTRUTTORIA 6. Ordinare all' ex art. 210 c.p.c. Parte_1
l'esibizione dei contratti di locazione dell'immobile di proprietà sito in RO n. 24, piano T, relativi
al periodo novembre 2014 ad oggi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi
di prova nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 6. Con vittoria di spese, compensi ed
accessori di legge.”
Il Tribunale all'udienza del 13.10.2020, lette le note scritte delle parti autorizzava la chiamata in causa di e della in persona del l.r.p.t., così come richiesta da CP_6 CP_3 [...]
nel rispetto dei termini di legge, rinviando per la prima udienza di trattazione al 26.05.2021. CP_1
All'esito dell'eseguita notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa autorizzata dal
Tribunale, l'Ing. , si costituiva nuovamente in giudizio con nuova comparsa di CP_6
costituzione e risposta datata 05.05.2021, rassegnando le medesime conclusioni della precedente comparsa di costituzione.
Con comparsa di costituzione in giudizio datata 19.05.2021, si costituiva la Controparte_4
contestando le richieste formulate e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa in via principale e nel merito:
dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall' , per tutte le ragioni Parte_1
sopra esposte ed in quanto infondata e non provata in ordine all'an ad al quantum debeatur, e per
l'effetto, rigettare altresì la domanda di manleva spiegata dal convenuto sig. nei confronti CP_1
della in quanto altresì infondata e non provata in ordine all'an ad al quantum Controparte_4
debeatur; dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal sig. , sia in proprio che Per_1
per il condominio, in ragione di quanto argomentato;
in tutti i casi con vittoria di spese , competenze
ed onorari di giudizio. In via subordinata: accertare l'eventuale correlazione tra i danni lamentati
dall'attrice ed i lavori eseguiti nell'appartamento del sig. accertare altresì la CP_1 corresponsabilità di tutte le parti convenute in giudizio (Progettista e Direttore Lavori) nella
determinazione dei fatti dedotti in citazione ed emettere pronuncia sulla base delle rispettive
percentuali di responsabilità che emergeranno all'esito dell'espletanda CTU;
nella denegata e non
creduta ipotesi di ammissibilità, anche parziale, dell'intervento del sig. , accertare anche in Per_1
questo caso la corrispondenza tra i danni lamentati all'appartamento int. 18 ed i lavori dell'int. 2 ,
nonché la corresponsabilità delle parti in causa come sopra;
in ogni caso con compensazione delle
spese di lite;
In via istruttoria: ci si riserva ogni più opportuna articolazione, deduzione e produzione
nei termini di legge.”
Il Tribunale all'udienza del 26.05.2021, all'esito delle richieste formulate dalle parti, concedeva i termini di rito previsti dall'art.183 VI comma c.p.c.; all'esito del citato provvedimento seguiva il deposito delle rispettive memorie istruttorie ed all'udienza del 06.10.2021 il Tribunale si riservava e con successiva ordinanza datata 04.01.2023 venivano rigettate le richieste di prova testimoniale disponendo l'ammissione della CTU, nominando a tal uopo l'ing. a cui Persona_2
veniva affidato il seguente quesito: “ a) Accerti il CTU se sussistano i danni lamentati in atto di
citazione; b) in caso positivo individui il CTU la causa di detti danni, indicando la entità dei rimedi
necessari alla loro eliminazione e quantifichi i relativi costi”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico il CTU depositava il proprio elaborato peritale e con provvedimento del 18.11.2023 il Tribunale, ritenuta esaurita la fase istruttoria rinviava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.06.2024; con ordinanza del 30.03.2024 il Tribunale
decideva di fissare la trattazione scritta dell'udienza del 26.06.2024 per la formulazione di una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c..
Il Tribunale, con provvedimento del 11.12.2024, formulava ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “Il Giudice preso atto dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio; sentite le parti;
letto l'art. 185 – bis Cpc la seguente proposta conciliativa che non comporta alcun Pt_5
riconoscimento di responsabilità: la somma di euro 1.970,00 a carico dell'ingegnere nella CP_2
qualità di direttore dei lavori;
la somma di euro 1.107,00 (e, comunque la differenza tra i danni individuati in CTU e quanto posto a carico dell'ingegnere ) a carico di le CP_2 CP_4
spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parta attrice per il 25% e dell'ingegnere CP_2
e della per il restante 75%; le spese di lite siano interamente compensate tra le parti.” CP_4
Tuttavia la proposta non aveva seguito per la mancata adesione del solo . La causa Persona_1
viene quindi decisa in camera di consiglio all'udienza del 10.01.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale a seguito dell'esame degli atti e della documentazione prodotta oltre che delle risultanze della espletata CTU del perito nominato nella persona dell'Ing. , ha Persona_3
verificato che la domanda attorea merita un accoglimento solo parziale e la domanda dell'interventore un totale rigetto per le motivazioni che di seguito vengono esposte.
Orbene, l' ha citato in giudizio il convenuto Sig. affinché, Parte_1 CP_9
accertata l'entità dei danni subiti dall' nell'immobile sito in Via RO 24 scala Parte_1
“A” piano rialzato, sia ritenuto che i suddetti danni siano ascrivibili alle modalità di esecuzione di lavori di sbancamento e demolizione effettuati all'interno dell'immobile di proprietà del sig. CP_1
(scala A, interno 2, piano primo direttamente sottostante all'interno A) effettuati ed interrotti
[...]
nel novembre 2014. L'attrice ha affidato incarico ad un tecnico di fiducia, l'Ing. , Persona_4
che ha redatto una relazione tecnica datata 4/4/2019, chiedendo la condanna del convenuto Sig.
1) al pagamento in favore dell' , in persona del suo Arcivescovo pro CP_1 Parte_1
tempore, della somma complessiva di 136.107,53 €; tale importo è stato così dedotto:
1.a) per
40.107,53 € quale importo quantificato allo stato attuale relativo ai lavori necessari esclusivamente
alla ristrutturazione dell'interno A, così come specificato nella citata relazione dell'Ing. Per_5
il quale ha osservato che “…L'immobile di proprietà dell' , sito in RO Via Parte_1
Cairoli n24 interno 1°, è stato oggetto di gravi lesioni sulle pareti e sulle volte, a seguito dei lavori
di demolizione di pareti di natura portante eseguiti nell'appartamento direttamente soprastante, di proprietà ed individuato con l'interno 2°;
1.b) per 96.000,00 € (valore locatizio di 2.000 CP_1
€/mese moltiplicato per il numero dei mesi di non uso dell'abitazione), quale danno quantificato per mancata utilizzazione e commerciabilità dell'immobile danneggiato di cui trattasi, sulla base delle affermazioni dell'Ing. che ha ritenuto che non sussistessero “...le condizioni di vivibilità per Per_4
i suoi occupanti...” risultando così necessario liberare l'immobile in quanto allo stato lo stesso.... è
inagibile....”; 2) all'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione verticale dell'edificio dove ricade l'interno 2A, sulla base delle indicazioni della suddetta relazione dell'Ing.
. Per_4
Dall'esame degli accertamenti eseguiti dal CTU i quadri fessurativi riscontrati negli ambienti Letto5
e Letto1 dell'int. A della scala A del non risultano provocati da dissesti Controparte_10
potenzialmente connessi con la demolizione di tramezzi e parziali elementi murari secondari effettuati nell'int. 2 nel periodo novembre 2014; infatti, i lavori eseguiti nell'ambiente studio dell'int.
2 si sono limitati alla sola rimozione dei pavimenti e di parte del sottofondo e per tale ragione il quadro fessurativo generale riscontrato negli ambienti è riferibile alla vetustà delle strutture murarie portanti dell'edificio condominiale, sottoposto da tempo a continue sollecitazioni ambientali.
Dal computo metrico estimativo necessario al ripristino delle normali condizioni di manutenzione delle superfici dell'intradosso dei solai a volta (trattasi di lavori di ripresa degli intonaci e delle tinteggiature) degli ambienti Letto 5 e Letto 1 dell'int. A, è stata condivisibilmente seguita dal CTU
la Tariffa Prezzi per Opere Edili della Regione Lazio (D.G.R. Lazio n.3 del 13/1/2022), con applicazione della maggiorazione del 15% dovuta sia alle modeste quantità che per il riporto dei prezzi all'attualità, per un importo complessivo di € 3.077,00.
Del danno predetto risponderà il convenuto e committente che però, in Controparte_1
considerazione della concreta attribuibilità delle rispettive responsabilità derivanti per il tecnico dalla omessa vigilanza nella esecuzione e per l'impresa per la mancata adozione di idonea accortezza nella realizzazione delle opere, dovrà essere manlevato di quanto dovuto a parte attrice dal progettista/direttore dei lavori, Ing. , e dall'impresa esecutrice dei lavori, CP_6 CP_4 [...
in via solidale tra loro, e nei rapporti interni tra terzi chiamati secondo le percentuali di responsabilità così imputabili: al progettista e D.L. per il 64% (Ing. ) e alla ditta esecutrice Per_6
per il 36% . Controparte_4
Nessun danno sulle strutture portanti orizzontali può essere correlato con gli interventi di ristrutturazione ed anche con la rimozione dei pavimenti e di parte del sottofondo;
tuttavia, i riscontrati quadri fessurativi sono risultati riferibili alla vetustà delle strutture murarie portanti dell'edificio condominiale, sottoposto da tempo a continue sollecitazioni ambientali, segno di un assestamento delle stesse strutture portanti generatosi nel corso del tempo;
gli stessi sono piuttosto derivanti da una stanchezza dell'organismo strutturale dell'edificio condominiale in considerazione della circostanza che gli adeguamenti delle murature del fabbricato, assorbite nel tempo, per le sollecitazioni interne ed esterne unitamente alla vetustà del fabbricato condominiale, hanno contribuito alla creazione delle fessure. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di riscontrare con elevato grado di certezza che le cause produttive di tali fenomeni vanno ricercate nell'impianto dell'organismo strutturale del fabbricato condominiale.
Parte attrice ha altresì richiesto la somma di 96.000,00 € quale importo derivante, a dire della stessa,
dalla perdita del “valore locatizio di 2.000 €/mese moltiplicato per il numero dei mesi di non uso
dell'abitazione”, in considerazione del danno quantificato per la mancata utilizzazione e commerciabilità dell'appartamento di proprietà int. A della scala A del Condominio di Parte_4
[...
, da essa volontariamente non utilizzato, non risultando sopralluoghi, diffide e/o ordinanze di sgombero emesse dai Vigili del Fuoco di RO o da Strutture di RO Capitale che possano aver interdetto del tutto o parzialmente la fruizione dell'appartamento int. A di parte attrice;
a ciò va aggiunto che tra i documenti depositati non risultano rinvenibili contratti di locazione con soggetti terzi sempre per l'unità immobiliare int. A di parte attrice.
Dall'esame dei documenti depositati ed in particolare quelli relativi al fabbricato condominiale di
[...]
, edificio costruito nei primi del 900, con tipologie costruttive tipiche dell'epoca, Parte_4
sottoposto da tempo quindi a sollecitazioni ambientali alle quali si è adeguato con poca elasticità. In considerazione del notevole periodo di tempo intercorso dalla sua costruzione, è ritenibile che,
certamente, le n.35 unità immobiliari delle scale A e B siano state oggetto di interventi di ristrutturazione interne che ne hanno modificato parzialmente l'impianto originario, come in parte segnalato nel Fascicolo del fabbricato e allegata Relazione Geologica, nonché verbale di accertamento dell'Intermetro - linea metropolitana A.
Va evidenziato che, come rilevato dal CTU che i tramezzi demoliti, pur da considerare non portanti,
in quanto non costituenti parti strutturali del fabbricato poiché realizzati successivamente alla costruzione di quest'ultime con l'obiettivo prioritario di suddivisione organica degli ambienti,
viceversa hanno assolto nel tempo e localmente una funzione statica in quanto sugli stessi poggiavano gli elastici travetti metallici del solaio direttamente soprastante (int. 6 piano secondo) e non certamente per i solai sottostanti (int. A piano rialzato).
In relazione ai danni lamentati dall'interventore Sig. i rilievi effettuati nel corso delle Persona_1
operazioni peritali eseguite dal CTU per l'appartamento int. 18 di proprietà del Sig. , Persona_1
posto al piano quinto della scala A del fabbricato condominiale di , il quadro Parte_4
fessurativo nell'int. 18, posto al quinto piano, NON può essere correlato con le demolizioni effettuate nell'int. 2 , posto nel sottostante primo piano del fabbricato condominiale. Oltre a considerare quali cause produttive delle modestissime fessurazioni riscontrate nell'int. 18 sia la vetustà dell'edificio che la scarsa capacità del medesimo organismo murario a sopportare nel tempo sollecitazioni esterne,
queste ultime evidenti sia nel corridoio e che nel vano scala nella fattispecie sono da CP_11
considerare quali ulteriori concause i possibili effetti legati ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulla soprastante terrazza di copertura CP_11
In sintesi, è stata accertata l'entità dei danni, peraltro modesti, riscontrati presso l'appartamento int.
18 scala A in RO , ma gli stessi, alla luce degli approfondimenti svolti dal CTU Parte_4
non sono conseguenza delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. e pertanto al convenuto nessuna Controparte_1 CP_1
responsabilità può essere correlata con il quadro fessurativo dell'int. 18 ed i lavori eseguiti sospesi nel novembre 2014 presso l'appartamento int. 2, né ancora il convenuto può essere condannato al CP_1
pagamento di qualsiasi ristoro economico in favore del Sig. . Persona_1
Alla luce delle verifiche svolte dal CTU, non può porsi a carico della parte convenuta, così come richiesto dalla parte intervenuta, l'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione verticale (scala A) del , ove al piano quinto è ubicato l'int. Parte_6
18 della stessa parte intervenuta, in quanto i lavori di ristrutturazione eseguiti e sospesi presso l'int. 2
nel novembre 2014 di parte convenuta devono considerarsi interventi a carattere locale e solo marginalmente hanno interagito con l'organismo strutturale dell'edificio condominiale.
* * *
In definitiva, il Tribunale di RO, respinta ogni diversa eccezione o istanza anche di carattere istruttorio, ritiene che :
vada parzialmente accolta la domanda attorea, per quanto di ragione, con condanna di CP_1
al pagamento in favore della di € 3.077,00, oltre interessi e
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria come in motivazione;
vada accolta la domanda di manleva di con condanna dei terzi chiamati ing. Controparte_1 CP_6
e a tenere indenne e manlevare il convenuto di quanto da esso dovuto
[...] Controparte_4
all'attrice in esecuzione della presente sentenza, in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 64 % a carico dell'ingegnere e per il 36 % a carico della società;
vada rigettata la domanda proposta da nei confronti di perché Persona_1 Controparte_1
totalmente infondata.
Agli importi innanzi indicati andranno applicati la rivalutazione monetaria dal 13.01.2022, data di approvazione del prezzario regionale per la Regione Lazio sino alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, tenendo conto dei criteri stabiliti da Cass. SSUU 1712/1995.
Stante il limitato accoglimento della domanda (non più del 2-3 % di quanto richiesto ab origine) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti, eccetto e salvo quanto infra disposto. totalmente soccombente è tenuto a rifonderle a così come liquidate Persona_1 Controparte_1
in dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al disputatum (scaglione tra 5200 e
26000 euro, vedi comparsa d'intervento ), e all'impegno difensivo (ridotto, con diminuzione Per_1
del 30 %).
Le spese di lite di CTU, così come liquidate in atti, sono poste definitamente a carico di CP_6
e , in via solidale tra loro e in misura di un terzo ciascuno nei
[...] Controparte_3 Persona_1
rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di RO, Sezione XIII Civile, nella persona del Giudice Dott. Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea, con condanna di al pagamento Controparte_1
in favore della di € 3.077,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
come in motivazione;
- Accoglie la domanda di manleva di con condanna dei terzi chiamati ing. Controparte_1
e a tenere indenne e manlevare il convenuto di quanto da CP_6 Controparte_4
questi dovuto all'attrice in esecuzione della presente sentenza, in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 64 % a carico dell'ingegnere e per il 36 % a carico della società;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di per totale Persona_1 Controparte_1
infondatezza;
- Compensa le spese di lite tra le parti, eccetto e salvo quanto infra disposto;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Persona_1 Controparte_1
3.500,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Ive e Cpa secondo legge.
- Pone le spese di lite di CTU, così come liquidate in atti, definitamente a carico di CP_6
e , in via solidale tra loro e in misura di un terzo
[...] Controparte_3 Persona_1
ciascuno nei rapporti interni. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così decisa in RO il, 10-01-2025
Sentenza redatta con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio avv. Ernesto
Aceto.
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 10/01/2025 nella causa promossa da:
contro Parte_1 Controparte_1
Addì 10/01/2025 sono comparsi, nei locali del Tribunale civile di RO, viale G. Cesare 54, alle ore
10,50 l'avv. Maria Giuseppina Guerriero in sostituzione dell'avv. Giampiero Trovato per parte attrice, per l'avv. Stefano Gorini, l'attore/appellante, per l'avv. Francesco Corvasce in CP_1 CP_2 sostituzione dell'avv. Anna Berra, per l'avv. Tommaso Proto, è personalmente presente CP_3
il signor;
i difensori presenti discutono brevemente la causa riportandosi a quanto Persona_1
già esposto nelle rispettive difese e precisano le rispettive conclusioni come da atti già depositati.
Si aggiorna l'udienza alle ore 14
Alle ore 14 il Giudice sottoscrivente, nessuno presente, dà pubblica lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. della sentenza che allega al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia R.G. N. 52033/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nel giudizio iscritto al numero di R.G. 52033/2019 degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Generale dell'Arcivescovo pro tempore Mons. con sede in Catania Parte_2
(CT) alla Via Vittorio Emanuele II, n.159, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampiero
M. Trovato (C.F. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Bernardino Iacobucci in RO (RM) alla Via Ennio Quirino Visconti, n. 99.
- ATTRICE -
E
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Gorini (C.F. ) presso lo studio del quale in RO (RM) C.F._3
al Viale dei Colli Portuensi, n. 536, è elettivamente domiciliato - CONVENUTO –
E
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_4 P.IVA_2
con sede in Zagarolo (RM) alla Via Gentile da Fabriano, n. 1, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Proto (C.F . ) presso C.F._4
lo studio del quale in RO (RM) alla Via Nizza, n. 11, è elettivamente domiciliata;
- TERZA CHIAMATA –
E
(C.F. ) nato a [...] il Persona_1 C.F._5
26.08.1940, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonida Carnevale (C.F.
e dall'Avvocato Stabilito Abg. C.F._6 Parte_3
(C.F. ), presso lo studio dei quali in RO (RM) alla Via della CodiceFiscale_7
Giuliana, n. 82, è elettivamente domiciliato;
- INTERVENUTO –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_6 C.F._8
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Berra (C.F. ), presso lo C.F._9
studio della quale in Magenta (MI) alla Via IV Giugno, n. 41, è elettivamente domiciliato
- TERZO CHIAMATO –
Avente ad oggetto: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 CC)
Decisa sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 10.01.2025 da intendersi quivi richiamate e trascritte §§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice, , con atto di citazione, datato 7.06.2019, in qualità di proprietaria Parte_1
dell'appartamento sito in RO (RM) via Cairoli n.24, piano T, int. A, conveniva in giudizio il sig.
proprietario dell'appartamento soprastante, al fine di far accertare e dichiarare Controparte_1
l'entità dei danni asseritamente verificatisi all'interno del proprio immobile in conseguenza degli interventi effettuati nell'appartamento di proprietà del sig. nel corso del 2014 e 2015, con CP_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei presunti danni quantificati in complessivi € 136.107,53
nonché dell'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione di edificio interessata ovvero a sopportare i relativi costi. Nell'atto introduttivo del giudizio, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, in accoglimento della
domanda attrice, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: accertare e dichiarare
l'entità dei danni subiti dall' in relazione all'immobile di proprietà della stessa Parte_1
sito in RO Via Cairoli 24 e dettagliatamente descritti nelle premesse in fatto;
ritenere e dichiarare
che i suddetti danni sono ascrivibili alle modalità di esecuzione dei lavori di sbancamento e
demolizione effettuati all'interno dell'immobile di proprietà del sig. Controparte_1
conseguentemente condannare il convenuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Controparte_1
2043, 2051 e 2053 cc, al pagamento in favore dell' , in persona del suo Parte_1
Arcivescovo pro tempore, della complessiva somma di € 136.107,53, o di quella minore o maggiore
che dovesse risultare nel corso dell'espletanda CTU, a titolo di risarcimento per i danni arrecati al
suddetto appartamento, oltre agli ulteriori danni maturati e maturandi fino all'effettivo rispristino
delle condizioni di sicurezza, rivalutazione monetaria ed interessi legali (da quantificarsi in virtù ed
applicazione di quanto previsto dall'art. 1284 cc) dalla data della domanda fino al soddisfo. Con
ogni conseguenziale statuizione e con la condanna della convenuta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di giudizio;
condannare, altresì, il convenuto ad eseguire i lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione di edificio interessata, ovvero a sopportare i relativi
costi nella misura che verrà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria.”
Il processo veniva iscritto a ruolo generale al numero 52033/2019 e con comparsa di costituzione datata 10.02.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le pretese Controparte_1
avversarie, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa l'ing. , in qualità di progettista e CP_2
direttore dei lavori delle opere eseguite nel proprio appartamento, e l'impresa quale Controparte_4
appaltatrice di tali lavori, al fine di essere tenuto garantito e manlevato in caso di accoglimento delle domande attoree. Nel citato atto difensivo, venivano rassegnate le seguenti conclusioni “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza – autorizzare la chiamata di
terzo in causa dell'Ing. , residente in [...], CP_6
c.f. e dell'impresa con sede in Zagarolo, via Gentile da C.F._8 CP_3
Fabriano n. 31, c.f. in persona del l.r. sig. o altri p.t., e disporre lo P.IVA_2 Controparte_7
spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini
dell'art. 163 bis cpc. – rigettare le domande di parte attrice nei confronti del sig. perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto e non provate. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
condannare l'ing. , residente in [...], c.f. CP_6
e dell'impresa con sede in Zagarolo, via Gentile da C.F._8 CP_3
Fabriano n. 31, c.f. , in persona del l.r. sig. o altri p.t. a manlevare P.IVA_2 Controparte_7
e tenere indenne il sig. da ogni conseguenza negativa, anche economica, gli dovesse Controparte_1
derivare, direttamente e/o indirettamente dalle domande proposte nei suoi confronti dagli attori. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio sia cautelare che di merito, oltre rimborso delle
spese generali, CPA ed Iva come per legge se dovute.”
Nel giudizio a mezzo di comparsa di intervento volontario, datata 19.02.2020, si costituiva il sig.
, nella duplice veste di condomino e di proprietario dell'appartamento sito al piano Persona_1
V dello stabile in oggetto, chiedendo l'accertamento dell'entità dei danni subiti all'appartamento di sua proprietà e delle parti di natura condominiale e strutturale del in Controparte_8 conseguenza delle asserite illegittime modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nell'abitazione di proprietà del sig. Il sig. chiedeva altresì l'accertamento CP_1 Per_1
della responsabilità del convenuto sig. on condanna dello stesso ai sensi degli artt.2043, 2051 CP_1
e 2053 c.c.. L'interventore nel proprio atto di costituzione rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni
contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO a.
Accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dal Sig. in relazione Persona_1
all'appartamento di sua proprietà sito in RO Via Cairoli 24, scala A interno 18, come descritti in
narrativa e documentati, in conseguenza delle illegittime modalità di esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. b. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dal , nelle parti di natura Controparte_8
condominiale e strutturale dell'edificio in conseguenza delle illegittime modalità di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. CP_1
c. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella sua qualità di
[...] Controparte_1
proprietario dell'unità immobiliare sita in RO, Via Cairoli 24 scala A interno 2 che nello
svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del predetto appartamento hanno causato
ingenti danni sia alla proprietà del sig. che alla/e porzione/i dell'edificio interessata/e; e, Per_1
per l'effetto d. Condannare il convento sig. ai sensi e per gli effetti degli articoli Controparte_1
2043,2051 e 2053 c.c. al pagamento in favore del sig. sia in proprio che nella qualità Persona_1
di condomino del di tutti i danni subiti, descritti e quantificati in narrativa Controparte_8
ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia anche all'esito di una espletanda CTU a titolo
di risarcimento dei danni subiti al suo appartamento, alle parti comuni dell'edificio nonché al
pagamento di quanto versato dal Sig. per l'esecuzione delle indagini preliminari e sullo Per_1
stabile e per le relazioni commissionate. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di
aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di
produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Con comparsa di costituzione datata 3.06.2020, si costituiva in giudizio l'ing. , impugnando e CP_2
contestando la domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Per_1
nella sua qualità di condomino del Condominio di per le ragioni esposte Parte_4
nel presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande dallo stesso proposte in qualità di condomino
e dichiararne l'estromissione dal giudizio. IN VIA PRINCIPALE 2. Dichiarare l'assenza di
responsabilità dell'Ing. e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
3. Rigettare le domande formulate dall' Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
4. Rigettare le
[...]
domande formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in Per_1
narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA 5. Ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione Parte_1
dei contratti di locazione dell'immobile di proprietà sito in RO n. 24, piano T, relativi al periodo
novembre 2014 ad oggi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova
nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 6. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di
legge.” Sempre il medesimo depositava una ulteriore comparsa di costituzione datata CP_6
22.09.2020 contenente le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1.
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. nella sua qualità di condomino del Per_1
Condominio di per le ragioni esposte nel presente atto e, nella precedente Parte_4
comparsa e per l'effetto, rigettare le domande dallo stesso proposte in qualità di condomino e
dichiararne l'estromissione dal giudizio.
2. In denegata ipotesi di non accoglimento della precedente
eccezione, dichiarare la domanda di manleva del sig. nei confronti dell'Ing. decaduta, CP_1 CP_2
tardiva, irrituale, nulla e/o come meglio. IN VIA PRINCIPALE 3. Dichiarare l'assenza di
responsabilità dell'Ing. e, per l'effetto, rigettare le domande di manleva svolte dal sig. CP_2 CP_1
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e nella precedente comparsa.
4. Rigettare le domande formulate dall' in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa e nella precedente comparsa.
5. Rigettare le domande formulate dal sig. Per_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e nella precedente
comparsa. IN VIA ISTRUTTORIA 6. Ordinare all' ex art. 210 c.p.c. Parte_1
l'esibizione dei contratti di locazione dell'immobile di proprietà sito in RO n. 24, piano T, relativi
al periodo novembre 2014 ad oggi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi
di prova nei modi e nei termini di legge. IN OGNI CASO 6. Con vittoria di spese, compensi ed
accessori di legge.”
Il Tribunale all'udienza del 13.10.2020, lette le note scritte delle parti autorizzava la chiamata in causa di e della in persona del l.r.p.t., così come richiesta da CP_6 CP_3 [...]
nel rispetto dei termini di legge, rinviando per la prima udienza di trattazione al 26.05.2021. CP_1
All'esito dell'eseguita notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa autorizzata dal
Tribunale, l'Ing. , si costituiva nuovamente in giudizio con nuova comparsa di CP_6
costituzione e risposta datata 05.05.2021, rassegnando le medesime conclusioni della precedente comparsa di costituzione.
Con comparsa di costituzione in giudizio datata 19.05.2021, si costituiva la Controparte_4
contestando le richieste formulate e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa in via principale e nel merito:
dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall' , per tutte le ragioni Parte_1
sopra esposte ed in quanto infondata e non provata in ordine all'an ad al quantum debeatur, e per
l'effetto, rigettare altresì la domanda di manleva spiegata dal convenuto sig. nei confronti CP_1
della in quanto altresì infondata e non provata in ordine all'an ad al quantum Controparte_4
debeatur; dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal sig. , sia in proprio che Per_1
per il condominio, in ragione di quanto argomentato;
in tutti i casi con vittoria di spese , competenze
ed onorari di giudizio. In via subordinata: accertare l'eventuale correlazione tra i danni lamentati
dall'attrice ed i lavori eseguiti nell'appartamento del sig. accertare altresì la CP_1 corresponsabilità di tutte le parti convenute in giudizio (Progettista e Direttore Lavori) nella
determinazione dei fatti dedotti in citazione ed emettere pronuncia sulla base delle rispettive
percentuali di responsabilità che emergeranno all'esito dell'espletanda CTU;
nella denegata e non
creduta ipotesi di ammissibilità, anche parziale, dell'intervento del sig. , accertare anche in Per_1
questo caso la corrispondenza tra i danni lamentati all'appartamento int. 18 ed i lavori dell'int. 2 ,
nonché la corresponsabilità delle parti in causa come sopra;
in ogni caso con compensazione delle
spese di lite;
In via istruttoria: ci si riserva ogni più opportuna articolazione, deduzione e produzione
nei termini di legge.”
Il Tribunale all'udienza del 26.05.2021, all'esito delle richieste formulate dalle parti, concedeva i termini di rito previsti dall'art.183 VI comma c.p.c.; all'esito del citato provvedimento seguiva il deposito delle rispettive memorie istruttorie ed all'udienza del 06.10.2021 il Tribunale si riservava e con successiva ordinanza datata 04.01.2023 venivano rigettate le richieste di prova testimoniale disponendo l'ammissione della CTU, nominando a tal uopo l'ing. a cui Persona_2
veniva affidato il seguente quesito: “ a) Accerti il CTU se sussistano i danni lamentati in atto di
citazione; b) in caso positivo individui il CTU la causa di detti danni, indicando la entità dei rimedi
necessari alla loro eliminazione e quantifichi i relativi costi”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico il CTU depositava il proprio elaborato peritale e con provvedimento del 18.11.2023 il Tribunale, ritenuta esaurita la fase istruttoria rinviava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.06.2024; con ordinanza del 30.03.2024 il Tribunale
decideva di fissare la trattazione scritta dell'udienza del 26.06.2024 per la formulazione di una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c..
Il Tribunale, con provvedimento del 11.12.2024, formulava ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “Il Giudice preso atto dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio; sentite le parti;
letto l'art. 185 – bis Cpc la seguente proposta conciliativa che non comporta alcun Pt_5
riconoscimento di responsabilità: la somma di euro 1.970,00 a carico dell'ingegnere nella CP_2
qualità di direttore dei lavori;
la somma di euro 1.107,00 (e, comunque la differenza tra i danni individuati in CTU e quanto posto a carico dell'ingegnere ) a carico di le CP_2 CP_4
spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parta attrice per il 25% e dell'ingegnere CP_2
e della per il restante 75%; le spese di lite siano interamente compensate tra le parti.” CP_4
Tuttavia la proposta non aveva seguito per la mancata adesione del solo . La causa Persona_1
viene quindi decisa in camera di consiglio all'udienza del 10.01.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale a seguito dell'esame degli atti e della documentazione prodotta oltre che delle risultanze della espletata CTU del perito nominato nella persona dell'Ing. , ha Persona_3
verificato che la domanda attorea merita un accoglimento solo parziale e la domanda dell'interventore un totale rigetto per le motivazioni che di seguito vengono esposte.
Orbene, l' ha citato in giudizio il convenuto Sig. affinché, Parte_1 CP_9
accertata l'entità dei danni subiti dall' nell'immobile sito in Via RO 24 scala Parte_1
“A” piano rialzato, sia ritenuto che i suddetti danni siano ascrivibili alle modalità di esecuzione di lavori di sbancamento e demolizione effettuati all'interno dell'immobile di proprietà del sig. CP_1
(scala A, interno 2, piano primo direttamente sottostante all'interno A) effettuati ed interrotti
[...]
nel novembre 2014. L'attrice ha affidato incarico ad un tecnico di fiducia, l'Ing. , Persona_4
che ha redatto una relazione tecnica datata 4/4/2019, chiedendo la condanna del convenuto Sig.
1) al pagamento in favore dell' , in persona del suo Arcivescovo pro CP_1 Parte_1
tempore, della somma complessiva di 136.107,53 €; tale importo è stato così dedotto:
1.a) per
40.107,53 € quale importo quantificato allo stato attuale relativo ai lavori necessari esclusivamente
alla ristrutturazione dell'interno A, così come specificato nella citata relazione dell'Ing. Per_5
il quale ha osservato che “…L'immobile di proprietà dell' , sito in RO Via Parte_1
Cairoli n24 interno 1°, è stato oggetto di gravi lesioni sulle pareti e sulle volte, a seguito dei lavori
di demolizione di pareti di natura portante eseguiti nell'appartamento direttamente soprastante, di proprietà ed individuato con l'interno 2°;
1.b) per 96.000,00 € (valore locatizio di 2.000 CP_1
€/mese moltiplicato per il numero dei mesi di non uso dell'abitazione), quale danno quantificato per mancata utilizzazione e commerciabilità dell'immobile danneggiato di cui trattasi, sulla base delle affermazioni dell'Ing. che ha ritenuto che non sussistessero “...le condizioni di vivibilità per Per_4
i suoi occupanti...” risultando così necessario liberare l'immobile in quanto allo stato lo stesso.... è
inagibile....”; 2) all'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione verticale dell'edificio dove ricade l'interno 2A, sulla base delle indicazioni della suddetta relazione dell'Ing.
. Per_4
Dall'esame degli accertamenti eseguiti dal CTU i quadri fessurativi riscontrati negli ambienti Letto5
e Letto1 dell'int. A della scala A del non risultano provocati da dissesti Controparte_10
potenzialmente connessi con la demolizione di tramezzi e parziali elementi murari secondari effettuati nell'int. 2 nel periodo novembre 2014; infatti, i lavori eseguiti nell'ambiente studio dell'int.
2 si sono limitati alla sola rimozione dei pavimenti e di parte del sottofondo e per tale ragione il quadro fessurativo generale riscontrato negli ambienti è riferibile alla vetustà delle strutture murarie portanti dell'edificio condominiale, sottoposto da tempo a continue sollecitazioni ambientali.
Dal computo metrico estimativo necessario al ripristino delle normali condizioni di manutenzione delle superfici dell'intradosso dei solai a volta (trattasi di lavori di ripresa degli intonaci e delle tinteggiature) degli ambienti Letto 5 e Letto 1 dell'int. A, è stata condivisibilmente seguita dal CTU
la Tariffa Prezzi per Opere Edili della Regione Lazio (D.G.R. Lazio n.3 del 13/1/2022), con applicazione della maggiorazione del 15% dovuta sia alle modeste quantità che per il riporto dei prezzi all'attualità, per un importo complessivo di € 3.077,00.
Del danno predetto risponderà il convenuto e committente che però, in Controparte_1
considerazione della concreta attribuibilità delle rispettive responsabilità derivanti per il tecnico dalla omessa vigilanza nella esecuzione e per l'impresa per la mancata adozione di idonea accortezza nella realizzazione delle opere, dovrà essere manlevato di quanto dovuto a parte attrice dal progettista/direttore dei lavori, Ing. , e dall'impresa esecutrice dei lavori, CP_6 CP_4 [...
in via solidale tra loro, e nei rapporti interni tra terzi chiamati secondo le percentuali di responsabilità così imputabili: al progettista e D.L. per il 64% (Ing. ) e alla ditta esecutrice Per_6
per il 36% . Controparte_4
Nessun danno sulle strutture portanti orizzontali può essere correlato con gli interventi di ristrutturazione ed anche con la rimozione dei pavimenti e di parte del sottofondo;
tuttavia, i riscontrati quadri fessurativi sono risultati riferibili alla vetustà delle strutture murarie portanti dell'edificio condominiale, sottoposto da tempo a continue sollecitazioni ambientali, segno di un assestamento delle stesse strutture portanti generatosi nel corso del tempo;
gli stessi sono piuttosto derivanti da una stanchezza dell'organismo strutturale dell'edificio condominiale in considerazione della circostanza che gli adeguamenti delle murature del fabbricato, assorbite nel tempo, per le sollecitazioni interne ed esterne unitamente alla vetustà del fabbricato condominiale, hanno contribuito alla creazione delle fessure. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di riscontrare con elevato grado di certezza che le cause produttive di tali fenomeni vanno ricercate nell'impianto dell'organismo strutturale del fabbricato condominiale.
Parte attrice ha altresì richiesto la somma di 96.000,00 € quale importo derivante, a dire della stessa,
dalla perdita del “valore locatizio di 2.000 €/mese moltiplicato per il numero dei mesi di non uso
dell'abitazione”, in considerazione del danno quantificato per la mancata utilizzazione e commerciabilità dell'appartamento di proprietà int. A della scala A del Condominio di Parte_4
[...
, da essa volontariamente non utilizzato, non risultando sopralluoghi, diffide e/o ordinanze di sgombero emesse dai Vigili del Fuoco di RO o da Strutture di RO Capitale che possano aver interdetto del tutto o parzialmente la fruizione dell'appartamento int. A di parte attrice;
a ciò va aggiunto che tra i documenti depositati non risultano rinvenibili contratti di locazione con soggetti terzi sempre per l'unità immobiliare int. A di parte attrice.
Dall'esame dei documenti depositati ed in particolare quelli relativi al fabbricato condominiale di
[...]
, edificio costruito nei primi del 900, con tipologie costruttive tipiche dell'epoca, Parte_4
sottoposto da tempo quindi a sollecitazioni ambientali alle quali si è adeguato con poca elasticità. In considerazione del notevole periodo di tempo intercorso dalla sua costruzione, è ritenibile che,
certamente, le n.35 unità immobiliari delle scale A e B siano state oggetto di interventi di ristrutturazione interne che ne hanno modificato parzialmente l'impianto originario, come in parte segnalato nel Fascicolo del fabbricato e allegata Relazione Geologica, nonché verbale di accertamento dell'Intermetro - linea metropolitana A.
Va evidenziato che, come rilevato dal CTU che i tramezzi demoliti, pur da considerare non portanti,
in quanto non costituenti parti strutturali del fabbricato poiché realizzati successivamente alla costruzione di quest'ultime con l'obiettivo prioritario di suddivisione organica degli ambienti,
viceversa hanno assolto nel tempo e localmente una funzione statica in quanto sugli stessi poggiavano gli elastici travetti metallici del solaio direttamente soprastante (int. 6 piano secondo) e non certamente per i solai sottostanti (int. A piano rialzato).
In relazione ai danni lamentati dall'interventore Sig. i rilievi effettuati nel corso delle Persona_1
operazioni peritali eseguite dal CTU per l'appartamento int. 18 di proprietà del Sig. , Persona_1
posto al piano quinto della scala A del fabbricato condominiale di , il quadro Parte_4
fessurativo nell'int. 18, posto al quinto piano, NON può essere correlato con le demolizioni effettuate nell'int. 2 , posto nel sottostante primo piano del fabbricato condominiale. Oltre a considerare quali cause produttive delle modestissime fessurazioni riscontrate nell'int. 18 sia la vetustà dell'edificio che la scarsa capacità del medesimo organismo murario a sopportare nel tempo sollecitazioni esterne,
queste ultime evidenti sia nel corridoio e che nel vano scala nella fattispecie sono da CP_11
considerare quali ulteriori concause i possibili effetti legati ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulla soprastante terrazza di copertura CP_11
In sintesi, è stata accertata l'entità dei danni, peraltro modesti, riscontrati presso l'appartamento int.
18 scala A in RO , ma gli stessi, alla luce degli approfondimenti svolti dal CTU Parte_4
non sono conseguenza delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati all'interno dell'appartamento del Sig. e pertanto al convenuto nessuna Controparte_1 CP_1
responsabilità può essere correlata con il quadro fessurativo dell'int. 18 ed i lavori eseguiti sospesi nel novembre 2014 presso l'appartamento int. 2, né ancora il convenuto può essere condannato al CP_1
pagamento di qualsiasi ristoro economico in favore del Sig. . Persona_1
Alla luce delle verifiche svolte dal CTU, non può porsi a carico della parte convenuta, così come richiesto dalla parte intervenuta, l'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dell'intera porzione verticale (scala A) del , ove al piano quinto è ubicato l'int. Parte_6
18 della stessa parte intervenuta, in quanto i lavori di ristrutturazione eseguiti e sospesi presso l'int. 2
nel novembre 2014 di parte convenuta devono considerarsi interventi a carattere locale e solo marginalmente hanno interagito con l'organismo strutturale dell'edificio condominiale.
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In definitiva, il Tribunale di RO, respinta ogni diversa eccezione o istanza anche di carattere istruttorio, ritiene che :
vada parzialmente accolta la domanda attorea, per quanto di ragione, con condanna di CP_1
al pagamento in favore della di € 3.077,00, oltre interessi e
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria come in motivazione;
vada accolta la domanda di manleva di con condanna dei terzi chiamati ing. Controparte_1 CP_6
e a tenere indenne e manlevare il convenuto di quanto da esso dovuto
[...] Controparte_4
all'attrice in esecuzione della presente sentenza, in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 64 % a carico dell'ingegnere e per il 36 % a carico della società;
vada rigettata la domanda proposta da nei confronti di perché Persona_1 Controparte_1
totalmente infondata.
Agli importi innanzi indicati andranno applicati la rivalutazione monetaria dal 13.01.2022, data di approvazione del prezzario regionale per la Regione Lazio sino alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, tenendo conto dei criteri stabiliti da Cass. SSUU 1712/1995.
Stante il limitato accoglimento della domanda (non più del 2-3 % di quanto richiesto ab origine) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti, eccetto e salvo quanto infra disposto. totalmente soccombente è tenuto a rifonderle a così come liquidate Persona_1 Controparte_1
in dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al disputatum (scaglione tra 5200 e
26000 euro, vedi comparsa d'intervento ), e all'impegno difensivo (ridotto, con diminuzione Per_1
del 30 %).
Le spese di lite di CTU, così come liquidate in atti, sono poste definitamente a carico di CP_6
e , in via solidale tra loro e in misura di un terzo ciascuno nei
[...] Controparte_3 Persona_1
rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di RO, Sezione XIII Civile, nella persona del Giudice Dott. Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea, con condanna di al pagamento Controparte_1
in favore della di € 3.077,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
come in motivazione;
- Accoglie la domanda di manleva di con condanna dei terzi chiamati ing. Controparte_1
e a tenere indenne e manlevare il convenuto di quanto da CP_6 Controparte_4
questi dovuto all'attrice in esecuzione della presente sentenza, in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 64 % a carico dell'ingegnere e per il 36 % a carico della società;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di per totale Persona_1 Controparte_1
infondatezza;
- Compensa le spese di lite tra le parti, eccetto e salvo quanto infra disposto;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Persona_1 Controparte_1
3.500,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Ive e Cpa secondo legge.
- Pone le spese di lite di CTU, così come liquidate in atti, definitamente a carico di CP_6
e , in via solidale tra loro e in misura di un terzo
[...] Controparte_3 Persona_1
ciascuno nei rapporti interni. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così decisa in RO il, 10-01-2025
Sentenza redatta con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio avv. Ernesto
Aceto.
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia