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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Fulvio Dacomo
Consigliere estensore Dott. Angelo Del Franco
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2128/2021 R.G, avente ad oggetto "controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche", riservata in decisione all'esito della udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 fissata ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
TRA
(Cod. Fisc.: C.F. 1 ), nato a [...]_1
Inferiore il 20/11/1941, deceduto il 30.10.2022 in Nocera Inferiore (SA), già rappr.to e difeso - per mandato agli atti dall'Avv. Carmela Garofalo (Cod.
-
Fisc.: C.F._2
RICORRENTE
E
) Parte_3 Parte_2 (C.F.: C.F. 3
quali eredi di Parte_1 (C.F.: (C.F.: C.F._4
), deceduto il 30.10.2022 in Nocera Inferiore (SA), C.F. 1
(C.F.: C.F._5 ) e CP_2 nonché CP_1
[...] (C.F.: C.F._6
), questi ultimi due quali eredi di Parte_1
[...] in rappresentazione di (C.F. Controparte_3
figlia premorta di deceduta il C.F._7 Parte_1
./
9.12.2004 in Nocera Inferiore (SA), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall' avv. Carmela Garofalo (C.F.: C.F._2 ), con la quale elettivamente domiciliano presso lo studio in Nocera Inferiore. alla via Barbarulo n° 105
INTERVENTORI EX ART. 110 C.P.C.
CONTRO
(C.F.: P.IVA_1 ), in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar Persona_1 del 2.5.2016, rep. 31575, raccolta 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._8
dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
E
Controparte_5
(C.F.: P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, RO ZI (C.F.
C.F. 9 PEC: Email_1 fax
06.3212296), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via
Michele Mercati n. 51
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_4 (di Con ricorso notificato in data 11.5.2021 alla seguito solo CP_4 ") e al 11
Controparte_5
[...] (di seguito solo CP_5 "), rinotificato alla CP_4 il 4.11.2021, ai 11
sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, Parte_1 ha esposto:
-di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Nocera Inferiore
(SA) alla via Santa Maria a Paolo, composto da fondi identificati al Catasto terreni al foglio 4, Particella 747, Qualità Orto Irriguo, Classe 2, Superficie mq ha 13 are ca 50, Reddito Dominicale €uro 82,27, Reddito Agrario €uro
33,12 e foglio 4, Particella 2085, Qualità Orto Irriguo, Classe 2 Superficie mq ha are 11 ca 97, Reddito Dominicale €uro 72,95, Reddito Agrario €uro
29,36 nonché dell'immobile sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Santa Maria
a Paolo n. 52 identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, Particella 2286 Sub 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale
58 mq, Rendita €uro 129,11;
- il terreno e l'immobile sopra identificati insistono in una zona confinante con l'Alveo Comune Nocerino;
- il giorno 27 settembre 2020, a seguito delle forti piogge che hanno interessano l'Agro Nocerino Sarnese, uno degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino, ha ceduto nel tratto prospiciente la proprietà del sig. Parte_1
[...] provocando la fuoriuscita di un'enorme massa d'acqua e l'allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, tra cui il terreno e l'abitazione di proprietà dell'istante;
- al momento dell'esondazione, l'alveo, costituito in prevalenza da pietre di tufo, si presentava in condizioni di assoluto degrado, stante l'assenza di manutenzione;
-a seguito dell'esondazione il terreno e l'immobile di proprietà dell'istante sono stati invasi da acqua lurida, mista a fango e a materiali di risulta di ogni genere nonché da animali morti trasportati dall'acqua;
- la forza delle acque ha divelto una parte delle piante presenti sul fondo, sradicandole e trascinandole via completamente, spezzando tronchi e rami di altre piante rimaste in loco, con conseguente loro danneggiamento;
- nei giorni a seguire, la melma si è accumulata sul terreno provocando ingenti danni alla loro salubrità e fertilità, con incidenza sulla produttività del terreno e sullo sviluppo delle piante;
- la furia delle acque ha sradicato anche l'impianto irriguo consistente in manichette forate adagiate sul terreno ed alimentate da elettropompe collegate ai pozzi presenti: elettropompe allo stato non più funzionanti;
- l'acqua ha invaso anche l'abitazione di proprietà dell'istante provando danni alle murature e intonaci ed all'impianto elettrico dell'abitazione, danni al mobilio ed agli elettrodomestici di proprietà dell'inquilino;
- i danni patiti dall'istante ammontano a € 19.692,00 come descritti nella
Consulenza Tecnica di Parte redatta dalla dott.ssa Persona_2 ;
-dopo l'evento è intervenuta la Protezione Civile del Comune di Nocera
Inferiore che ha provveduto a redigere una scheda di rilevazione dei danni;
-nella zona in cui insistono gli immobili del ricorrente il fenomeno alluvionale si è verificato già in precedenza, con rottura degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino
e conseguente esondazione ed allagamento dell'intera zona;
-vane sono state le segnalazioni dello stato di pericolo connesso all'assenza di manutenzione dell'Alveo, inoltrate alle autorità competenti dalla popolazione;
-i responsabili dei danni sono la CP_4 ed il CP_5 che, benché invitati a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non hanno inteso aderirvi.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'accertamento della responsabilità della
CP_4 e del CP_5 e la loro condanna, in solido o in relazione alla rispettiva responsabilità, al risarcimento dei danni in suo favore, quale proprietario, dell'appezzamento di terreno e dell'immobile descritti, per la somma complessiva di € 19.692,00, ovvero per quella somma maggiore o minore risultante dall'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
*
Si è costituito il CP_5 in data 30.9.2021 ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, in via gradata, l'infondatezza della domanda in relazione all'assunta responsabilità del CP_5 , l'eccezionalità delle piogge del giorno 27.9.2020, la mancata prova in ordine al quantum
* Si è costituta la CP_4 in data 21.3.2022 ed ha eccepito a sua volta la carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che l'Alveo Comune
Nocerino rientra nel comprensorio e nella gestione del Controparte_5 Ha affermato che l'invasione delle acque ha avuto origine dalla zona della
Vasca Cicalesi, che è una Vasca di Laminazione consortile. Ha eccepito, inoltre, la mancata prova in ordine all'evento esondativo descritto e ai danni lamentati, la mancata prova da parte del ricorrente in relazione alla circostanza per cui le coltivazioni/costruzioni non insistono oltre il limite di 4
metri dal piede degli argini (art. 96 lett. f) RD 523/1904) e dei 10 metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, la mancata prova da parte del ricorrente in ordine alle opere di tutela poste dalla legge a carico del proprietario di fondi limitrofi a corsi di acqua, la conoscenza da parte del ricorrente del pregresso stato di abbandono dell'alveo e del degrado istituzionale/gestionale e, quindi, la sua responsabilità per non aver adottato tutte le cautele necessarie per cui proprio la condotta imperita del danneggiato e degli altri enti deputati, con conseguente esclusione di ogni responsabilità regionale.
*
Il Giudice Delegato concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e, nelle more, in data 31.1.2023, a seguito del decesso del ricorrente avvenuto il 30.10.2022, spiegavano intervento volontario i suoi eredi, Parte_2 Parte_3 CP_1 e CP_2 '
questi ultimi due in rappresentazione di Controparte_3 figlia premorta del ricorrente.
A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione ad intervenire nel processo sollevata da parte dei convenuti, con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.4.2023, gli interventori depositavano la documentazione necessaria al fine di dar prova della loro qualità di eredi del ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 4.4.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di
Nocera Inferiore, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 6.2.2024.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente originario, Parte_1 (come risultante dalle visure catastali allegate alla CTP), e degli interventori. Per questi ultimi, come si evince dai documentazione anagrafica allegata alle note depositate in data 4.4.2023, Parte_2 e Parte_3 sono rispettivamente moglie e figlio del ricorrente (deceduto il 30.10.2022), mentre CP_1
[...] e CP_2 sono entrambi figli di Controparte_3 figlia del ricorrente e premorta al padre in data 9.12.2004, subentrati in rappresentazione alla loro madre nella successione paterna.
La legittimazione passiva della CP_4 e del CP_5 verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla CP_4 in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent.
n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
La domanda risulta fondata per quanto si esporrà di seguito.
La circostanza che in data 27.9.2020, a seguito di notevoli precipitazioni, gli argini del fiume Sarno e, in particolare il canale denominato Alveo Comune
Nocerino, nel tratto attraversante l'agro nocerino - sarnese, nella zona di
Nocera Inferiore, tra la Via Cuomo e la Strada Provinciale 281, hanno ceduto e le acque sono defluito sulle campagne e sulle abitazioni circostanti, arrecando gravi danni anche alla proprietà del sig. Parte_1 è dimostrata oltre che dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - anche per via cartolare, in virtù dei due verbali di intervento della Protezione Civile del Comune di Nocera Inferiore del 27.10.2020, allegati alla CTP, depositata da parte del ricorrente, a firma della dott. ascoltata Persona_3
anche come teste.
cugino delNel corso della prova delegata, il teste Testimone_1
ricorrente, dopo aver confermato le circostanze dedotte al capo A e al capo
B della memoria istruttoria del ricorrente, così come gli altri testi escussi, ovvero che l'appezzamento di terreno e l'immobile di proprietà del ricorrente insistono in una zona confinante con l'Alveo Comune Nocerino e che il giorno 27 settembre 2020, a seguito di forti piogge che avevano interessato l'Agro Nocerino Sarnese, uno degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino, privo di manutenzione, aveva ceduto allagando il terreno l'abitazione di proprietà di Parte_3 . Ha dichiarato, inoltre: "...mi sono recato sui luoghi di causa la sera dell'evento perché mio cugino mi ha
// //telefonato.... e ...in quel momento non si poteva accedere;
il giorno successivo ho constatato che l'argine si era rotto e l'immobile il terreno si sono allagati". Ha precisato:" L'acqua era torbida, inquinata;
vi erano fango e rifiuti" "... ho visto che le piante sono state abbattute dalla furia dell'acqua; anche l'impianto di irrigazione è stato danneggiato". Ha aggiunto: "Rispetto all'immobile, l'acqua ha danneggiato i muretti di confine, è entrata nell'abitazione e ha danneggiato il mobilio e alcuni elettrodomestici tipo forno e frigorifero..." "...già la sera stessa sono intervenuti la Protezione Civile e i vigili urbani e del fuoco... So che già
era accaduto in passato in vari punti che l'argine si rompesse a seguito di forti piogge che facevano aumentare il volume dell'acqua..." "... Le segnalazioni alle autorità competenti non hanno avuto mai seguito...".
La teste dott. Tes_2 che ha redatto la perizia Persona_2 '
versata in atti dal ricorrente, dopo aver confermato di aver redatto la perizia di parte depositata in atti dal ricorrente nonché le circostanze di cui ai capi
A e B della memoria istruttoria, già confermate dal teste Parte_1 ha '
dichiarato di essersi recata sui luoghi di causa nell'immediatezza degli eventi e che non era stato possibile procedere all'ispezione a causa dell'acqua e del fango. Ha precisato che nei giorni successivi, ovvero circa dieci giorni dopo l'evento, si era recata nuovamente sui luoghi per effettuare rilievi fotografici ed ha potuto constatare personalmente che il terreno era coltivato a frutteto, che vi erano molte piante, tra cui agrumi e melograni, che risultavano divelte, mentre altre risultavano tagliate dall'acqua avendo ramificazioni giovani, per cui queste altre piante si presentavano monche.
Ha dichiarato che l'invasione delle acque e del fango aveva danneggiato l'impianto di irrigazione e che lo stesso non è stato più funzionante. La dott. Per_2 , nel corso della prova, ha dichiarato che al momento del suo accesso (avvenuto dieci giorni dopo l'evento) all'interno dell'immobile, nonostante la maggior parte dell'acqua e del fango risultavano già ritirati, risultava ancora visibile sul muro (come dalla fotografie scattate, allegate alla perizia di parte) la traccia lasciata dall'acqua, che aveva raggiunto circa
60 cm da terra mentre all'interno vi erano mobili ed elettrodomestici,
danneggiati e resi completamente inutilizzabili a causa dell'evento dannoso.
La stessa teste ha confermato che eventi analoghi di rottura dell'argine si erano già verificati in passato e che vi erano già state molte segnalazioni da parte dei residenti alle autorità competenti. La dott. Per_2 , infine, ha confermato tutto quanto il contenuto della perizia a sua firma, depositata in atti. Sulle domande poste dai rispettivi difensori delle parti costituite ha aggiunto che l'eccezionalità dell'evento è riferibile all'estensione della superficie dei terreni coinvolta e che una corretta manutenzione avrebbe senz'altro impedito l'esondazione poiché la mancata manutenzione del letto dell'alveo innalza il suo livello con la conseguenza che, quando c'è la piena d'acqua, l'alveo non riesce a contenerla.
La teste Testimone_3 moglie di Parte_3 infine, ha confermato le circostanze articolate ai capi A e B della memoria istruttoria del ricorrente e ha dichiarato: "...quando siamo arrivati sul posto erano intervenuti già la
Protezione Civile, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco ...il terreno era completamente invaso dall'acqua e dal fango;
l'acqua era sporca ed inquinata". Ha aggiunto: "...mi sono recata sui luoghi anche nei giorni successivi e, sempre successivamente, i miei suoceri hanno dovuto chiamare una ditta che ripulisse il terreno sul terreno vi erano delle piante che sono state abbattute dall'acqua anche l'abitazione era allagata e al piano terra vi era una cucina che è stata danneggiata in particolare sono stati danneggiati l'impianto elettrico il frigorifero che si è rotto voi quando c'è maltempo anche in passato è capitato che il fiume esondato e allagasse il terreno..."
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, ivi compresa la consulenza di parte, con relativi allegati, a firma della dott. escussa come teste, che ne ha confermato ilPersona_2 contenuto, si può, quindi, ritenere provato che il giorno 27 Settembre 2020,
a seguito di forti piogge, uno degli argini dell'Alveo Comune Nocerino, ha ceduto nel tratto prossimo alla proprietà di Parte_1 provocando l'esondazione con conseguente allagamento dell'area limitrofa e, quindi, anche del terreno e dell'abitazione di proprietà dell'istante, con danni alle colture, all'impianto di irrigazione e all'immobile.
*
Per quanto riguarda la responsabilità in ordine ai danni lamentati, nella specie entrambi gli Enti convenuti hanno eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva attribuendo all'altro la responsabilità.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la CP_4 è ente istituzionalmente preposto insieme al CP_5 alla custodia dell'Alveo Comune Nocerino e, pertanto,
tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione.
Al riguardo, è opportuno precisare che l'Alveo Comune Nocerino, affluente del fiume CP_5, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell'Agro Sarnese, ed è parte integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933 alla CP 4 compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al CP_5 compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso.
La responsabilità del CP_5 peraltro, non esclude (come invece sostiene la CP_4 nella sua comparsa di costituzione), bensì si aggiunge a quella della Controparte_4 di recente ribadita dal Tsap (cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la CP_4 è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della Controparte_4 quale corresponsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo
141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicata nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n.82/22), cosicché la CP_4 e il CP_5 devono ritenersi responsabili dei danni derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass. 2480/2018).
Ebbene, nel caso di specie gli Enti convenuti non hanno fornito tale prova.
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa dell'originario ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù della dedotta mancata attività preventiva atta a scongiurare il pericolo paventato dallo stato in cui si trovava il corso d'acqua o della mancata realizzazione di opere di tutela dei beni danneggiati. Neppure è stato provato degli Enti convenuti che il ricorrente abbia impiantato le coltivazioni o costruito l'immobile ad una distanza inferiore a quella stabilita per legge.
Dunque, tali eccezioni, oltre a configurarsi assolutamente generiche, e, pertanto, inammissibili, risultano essere infondate in quanto non provate né attraverso la prova testimoniale, né attraverso altri mezzi di prova.
Dato che l'ente custode non ha dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei,
quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve presumere che l'esondazione del corso d'acqua e i conseguenti danni subiti ai beni di parte ricorrente siano imputabili alla CP_4 ed al CP_5 .
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico delle proprietà dei ricorrenti, degli eventi dannosi oggetto di ricorso (esondazione in data 27 settembre 2020, dell'Alveo
Comune Nocerino, con conseguente invasione del fondo e dell'immobile di acqua e fango); l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, deve presumersi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito o di altre circostanze che sollevino le parti convenute da responsabilità, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti (tra cui la fattura n. 49/2020 della ditta Ediltrasporti s.r.l. di €
4.758,00 per lavori di pulizia fondo agricolo a seguito di inondazione e le due schede tecniche della Protezione civile del Comune di Nocera Inferiore
per danni riferiti al fondo ed all'abitazione) e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. Persona_3
[...] con allagata documentazione. '
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Ebbene, nel caso di specie la consulente di parte, che è stata per l'appunto sentita anche come teste sulle circostanze di fatto da lei verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni subiti.
Più segnatamente, la CTP ha ritenuto che la parte ricorrente abbia riportato due tipi di danno, ovvero: un danno immediato, consistente nella perdita di parte delle piante perché completamente sradicate e divelte, nella perdita del prodotto da raccogliere, nella compromissione di quelle rimaste in loco, nel danneggiamento dell'impianto di irrigazione (impianto più elettropompe)
e dei vani siti al piano terra dell'immobile; un danno a medio termine, riferito alla perdita di salubrità e fertilità dei suoli che inevitabilmente inciderà sulla vegetatività e produttività delle piante.
In particolare, la CTP dott. Per_2 ha stimato per il danno immediato:
1) L'acquisto, la messa a dimora e l'allevamento di circa n. 30 piante di agrumi di età di circa anni 3 (€/p 10,00 x 30 p) = c.a € 300,00 e l'acquisto di circa n. 30 piante di melograno (€/p 16,00 x 30 p) = c.a € 480,00.
A tale importo ha aggiunto la spese per la necessaria manutenzione post trapianto per due anni dall'impianto consistente in cure colturali ordinarie quali la concimazione, pari a circa € 80,00 (concime complesso) e la potatura di allevamento pari a c.a € 600,00, per un totale di € 680,00.
Totale (€ 480,00+€ 680,00) = € 1.160,00.
2) Per la stima della produzione lorda vendibile, il calcolo è riferito a tutte le piante presenti ovvero sia per quelle completamente sradicate (sulla p.lla
747), sia per quelle integre;
il calcolo è stato effettuato dalla CTP facendo riferimento al prezzo medio unitario che ciascun prodotto avrebbe spuntato rispettivamente sui mercati locali, come da - Listino dei prezzi all'ingrosso della Camera di Commercio I.A.A.- CP_6 Anno 2019 per gli agrumi e dal sito:
https://www.italiafruit.net/Dettaglio News/56141/dallingrosso/melagrane-
-per i Parte_4 con detrazione della prezzi-giu-tocca-al-madein itali spese di raccolta (-20% sulla P.L.V. ) perché non sostenute da Parte_1
[...]
Quindi: A) per circa 80 piante di agrumi, considerato che ogni pianta produce in media kg 50 di prodotto, per un totale di kg. 4000, con prezzo di vendita di € 0,40, l'importo per PLV è di € 1.600,00 -20% (spese di raccolta) = € 1.280,00; B) per circa 30 piante di melograni, considerato che ogni pianta produce in media kg 40 di prodotto, per un totale di kg. 1.200, con prezzo di vendita di € 1,50, l'importo per PLV è di € 1.800,00 - 20%
(spese di raccolta)= € 1.440,00
Totale (€ 1.280,00+ € 1.440,00) = € 2.720,00.
3) Per il costo dei motori di emungimento unitamente al costo dell'impianto di irrigazione è stato stimato, rispettivamente, un danno di circa € 1.000,00 e circa € 280,00, tenuto conto dello stato d'uso. Totale (€ 1.000,00 + €
280,00) = € 1.280,00.
4) Per le spese di ripristino del locale al piano terra, consistenti in spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti, la stima è stata di circa € 4.674,00, come da - Computo metrico allegato - Allegato 5.
5) A queste voci, la dott. Per_2 ha aggiunto i costi di ripristino dei luoghi riferiti a pulizia dei fondi, taglio delle piante per consentire l'accesso ai mezzi meccanici, demolizione del muro per accedere all' area di lavoro", aratura e livellamento del suolo come da fattura n.49/20 del 16.11.2020
della ditta Edil Trasporti S.r.l., (Allegato 3 alla CTP) per un importo di €
4.758,00.
Ha stimato, poi, per il danno a medio termine:
1)Per gli interventi agronomici da eseguire per bonificare i fondi un costo complessivo di € 4.400,00 per fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura per circa mq 2.450, considerato un costo di € 1,80 al mq.
2) Per la necessaria concimazione del fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale
(100-100-400g/Ha) e solfato ferroso esclusa fornitura prodotti, ha calcolato una spesa di € 400,00.
Pertanto, i danni a medio termine sono stati quantificati complessivamente in € 4.800,00.
Orbene, questo Tribunale osserva che, in mancanza di altre fatture,
oltre quella versata in atti (fattura n.49/20 del 16.11.2020 di € 4.758,00 della ditta Edil Trasporti S.r.l. riferita al ripristino dei luoghi, ecc.) o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa per le altre voci, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Per quanto riguarda i danni alle piante, si rileva che - pur risultando provato in giudizio che sul terreno del ricorrente originario erano impiantati aranci e melograni, al contempo i testimoni non hanno riferito specificamente se gli alberi che avevano visto a terra erano stati o meno divelti a causa della inondazione de qua.
Inoltre, si rileva che, se nella perizia di parte si fa riferimento a circa 50 alberi di arance e circa 30 alberi di melograno asseritamente distrutti, dalle fotografie in atti, tuttavia, compaiono alberi abbattuti.
Peraltro, deve ritenersi che una inondazione verosimilmente non abbia la forza sufficiente a sradicare alberi di arance e melograno.
Pertanto, deve ritenersi che tali danni non siano stati provati e che quindi non debbano essere riconosciuti quelli indicati dal ctp per l'acquisto, la messa a dimora e l'allevamento delle piante nonché le spese per la necessaria manutenzione post trapianto per due anni dall'impianto e la asserita perdita della produzione lorda vendibile.
Con riguardo ai danni imputati a titolo di "ripristino della fertilità del terreno, si rileva che il ctp ha previsto, oltre le spese per la fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura del terreno (ritenute ammissibili), anche le spese relative alla concimazione del terreno.
Tuttavia, queste ultime non possono essere riconosciute, in quanto è verosimile ritenere che i ricorrenti avrebbe dovuto provvedere all'acquisto di concimi a prescindere dai danni riscontrati in seguito all'evento esondativo.
Inoltre, si rileva che è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante l'acquisto.
Pertanto, anche in assenza di idonea documentazione attestante la spesa e presumendo che i relativi lavori di ripristino con siano stati eseguiti in economia, i detti danni per spese di fornitura di terreno vegetale vanno ridotti del 60%.
In merito alla richiesta di danni riferita all'impianto irriguo, di cui fanno menzione i testi e la CTP, va evidenziato che la consulente di parte ha annotato in perizia e dichiarato che i danni causati all'impianto lo hanno reso inservibile.
Tuttavia, non risulta agli atti e dalle allegate fotografie la prova della consistenza effettiva di tali danni né il ctp risulta aver descritto tecnicamente tali danni. Inoltre, la valutazione compiuta dal CTP non risulta supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei motori di emungimento unitamente al costo dell'impianto di irrigazione né da una documentazione di acquisto del nuovo impianto.
Pertanto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la tipologia di danni e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, anche per questa voce non si potrà liquidare alcun importo.
Per quanto concerne i danni all'immobile ed ai mobili ivi presenti, si rileva che questi sono stati confermati genericamente dai testi.
Risultano allegate alla perizia due schede tecniche della Protezione civile del
Comune di Nocera Inferiore, di cui una riferita all'immobile di abitazione.
In particolare, la somma indicata in perizia di € 4.674,00, come da computo metrico estimativo allegato, si riferisce a lavori di spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti.
Sul punto, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino, dovrà procedersi in via equitativa, non potendo aderire alla mera valutazione tecnica operata dal consulente, priva di autonomo valore probatorio, e peraltro non supportata da prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti;
pertanto, i detti danni devono essere equitativamente ridotti del 60%, in quanto presuntivamente eseguiti in economia e anche tenuto conto della preesistente vetustà dei detti locali inondati.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovranno riconoscersi, in favore degli interventori, eredi dell'originario ricorrente, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del
27.9.2020 dell'Alveo Comune Nocerino, le seguenti somme:
1) Per le spese di ripristino del locale al piano terra, consistenti in spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti euro 1.869,60 (€ 4.674,00 - 60%).
2) Per i costi di ripristino dei luoghi riferiti a pulizia dei fondi, taglio delle piante per consentire l'accesso ai mezzi meccanici, demolizione del muro per accedere all'area di lavoro", aratura e livellamento del suolo come da fattura n. 49/20 del 16.11.2020 della ditta Edil Trasporti S.r.l., si riconosce l'importo fatturato di euro 4.758,00.
3) Per gli interventi agronomici da eseguire per bonificare i fondi con fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura per circa mq 2.450, euro 1.760,00 (€ 4.400,00 - 60%).
Totale danno liquidato = euro 8.387,60
Trattandosi di un importo da annoverare tra i crediti rientranti in successione ereditaria, esso va ripartito in base all'art. 542, 2° comma e all'art. 581 c.c., assegnando la quota di un terzo a ciascuno dei due eredi diretti e la residua quota di un terzo, spettante a Controparte_3 agli eredi di questa ultima, subentrati in sua rappresentazione.
Pertanto, di detta somma di euro 8.387,60 la quota di 1/3 pari ad euro Par
2.795,86 spetta alla moglie di Parte_1 Parte_2 '
un'altra quota di 1/3 pari ad euro 2.795,86 spetta al figlio Parte_3
e l'altra quota di 1/3 spetta in parti eguali di euro 1.397,93 ciascuna a e CP_2 in rappresentazione della madre, CP_1
figlia premorta del ricorrente originario. Controparte_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre devono essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Parte_2 Parte_3 quali eredi di Parte_1
[...] , nonché da 'questi ultimi CP_1 e CP_2
in rappresentazione [...] due quali eredi di Parte_1
CP_3 figlia premorta del medesimo Parte_1 nei confronti '
della Controparte_4 e del [...]
disattesa ogni ulteriore Controparte_5
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, in persona del Presidente condanna in solido fra loro la Controparte_4
della Giunta regionale pro tempore, e il Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
/
risarcimento dei danni nella misura di euro 2.795,86 in favore di Parte_2
[...] , di euro 2.795,86 in favore di di euro 1.397,93 in Parte_3
CP_2 ie di euro 1.397,93 in favore di favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (27 settembre 2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
in persona del Presidente della Giunta
• condanna la Controparte_4
regionale pro tempore, e il Controparte_5
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per spese vive e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carmela Garofalo, dichiaratasi anticipataria;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Fulvio Dacomo
Consigliere estensore Dott. Angelo Del Franco
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2128/2021 R.G, avente ad oggetto "controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche", riservata in decisione all'esito della udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 fissata ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
TRA
(Cod. Fisc.: C.F. 1 ), nato a [...]_1
Inferiore il 20/11/1941, deceduto il 30.10.2022 in Nocera Inferiore (SA), già rappr.to e difeso - per mandato agli atti dall'Avv. Carmela Garofalo (Cod.
-
Fisc.: C.F._2
RICORRENTE
E
) Parte_3 Parte_2 (C.F.: C.F. 3
quali eredi di Parte_1 (C.F.: (C.F.: C.F._4
), deceduto il 30.10.2022 in Nocera Inferiore (SA), C.F. 1
(C.F.: C.F._5 ) e CP_2 nonché CP_1
[...] (C.F.: C.F._6
), questi ultimi due quali eredi di Parte_1
[...] in rappresentazione di (C.F. Controparte_3
figlia premorta di deceduta il C.F._7 Parte_1
./
9.12.2004 in Nocera Inferiore (SA), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall' avv. Carmela Garofalo (C.F.: C.F._2 ), con la quale elettivamente domiciliano presso lo studio in Nocera Inferiore. alla via Barbarulo n° 105
INTERVENTORI EX ART. 110 C.P.C.
CONTRO
(C.F.: P.IVA_1 ), in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar Persona_1 del 2.5.2016, rep. 31575, raccolta 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._8
dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
E
Controparte_5
(C.F.: P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, RO ZI (C.F.
C.F. 9 PEC: Email_1 fax
06.3212296), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via
Michele Mercati n. 51
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_4 (di Con ricorso notificato in data 11.5.2021 alla seguito solo CP_4 ") e al 11
Controparte_5
[...] (di seguito solo CP_5 "), rinotificato alla CP_4 il 4.11.2021, ai 11
sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, Parte_1 ha esposto:
-di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Nocera Inferiore
(SA) alla via Santa Maria a Paolo, composto da fondi identificati al Catasto terreni al foglio 4, Particella 747, Qualità Orto Irriguo, Classe 2, Superficie mq ha 13 are ca 50, Reddito Dominicale €uro 82,27, Reddito Agrario €uro
33,12 e foglio 4, Particella 2085, Qualità Orto Irriguo, Classe 2 Superficie mq ha are 11 ca 97, Reddito Dominicale €uro 72,95, Reddito Agrario €uro
29,36 nonché dell'immobile sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Santa Maria
a Paolo n. 52 identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, Particella 2286 Sub 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale
58 mq, Rendita €uro 129,11;
- il terreno e l'immobile sopra identificati insistono in una zona confinante con l'Alveo Comune Nocerino;
- il giorno 27 settembre 2020, a seguito delle forti piogge che hanno interessano l'Agro Nocerino Sarnese, uno degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino, ha ceduto nel tratto prospiciente la proprietà del sig. Parte_1
[...] provocando la fuoriuscita di un'enorme massa d'acqua e l'allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, tra cui il terreno e l'abitazione di proprietà dell'istante;
- al momento dell'esondazione, l'alveo, costituito in prevalenza da pietre di tufo, si presentava in condizioni di assoluto degrado, stante l'assenza di manutenzione;
-a seguito dell'esondazione il terreno e l'immobile di proprietà dell'istante sono stati invasi da acqua lurida, mista a fango e a materiali di risulta di ogni genere nonché da animali morti trasportati dall'acqua;
- la forza delle acque ha divelto una parte delle piante presenti sul fondo, sradicandole e trascinandole via completamente, spezzando tronchi e rami di altre piante rimaste in loco, con conseguente loro danneggiamento;
- nei giorni a seguire, la melma si è accumulata sul terreno provocando ingenti danni alla loro salubrità e fertilità, con incidenza sulla produttività del terreno e sullo sviluppo delle piante;
- la furia delle acque ha sradicato anche l'impianto irriguo consistente in manichette forate adagiate sul terreno ed alimentate da elettropompe collegate ai pozzi presenti: elettropompe allo stato non più funzionanti;
- l'acqua ha invaso anche l'abitazione di proprietà dell'istante provando danni alle murature e intonaci ed all'impianto elettrico dell'abitazione, danni al mobilio ed agli elettrodomestici di proprietà dell'inquilino;
- i danni patiti dall'istante ammontano a € 19.692,00 come descritti nella
Consulenza Tecnica di Parte redatta dalla dott.ssa Persona_2 ;
-dopo l'evento è intervenuta la Protezione Civile del Comune di Nocera
Inferiore che ha provveduto a redigere una scheda di rilevazione dei danni;
-nella zona in cui insistono gli immobili del ricorrente il fenomeno alluvionale si è verificato già in precedenza, con rottura degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino
e conseguente esondazione ed allagamento dell'intera zona;
-vane sono state le segnalazioni dello stato di pericolo connesso all'assenza di manutenzione dell'Alveo, inoltrate alle autorità competenti dalla popolazione;
-i responsabili dei danni sono la CP_4 ed il CP_5 che, benché invitati a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non hanno inteso aderirvi.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'accertamento della responsabilità della
CP_4 e del CP_5 e la loro condanna, in solido o in relazione alla rispettiva responsabilità, al risarcimento dei danni in suo favore, quale proprietario, dell'appezzamento di terreno e dell'immobile descritti, per la somma complessiva di € 19.692,00, ovvero per quella somma maggiore o minore risultante dall'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
*
Si è costituito il CP_5 in data 30.9.2021 ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, in via gradata, l'infondatezza della domanda in relazione all'assunta responsabilità del CP_5 , l'eccezionalità delle piogge del giorno 27.9.2020, la mancata prova in ordine al quantum
* Si è costituta la CP_4 in data 21.3.2022 ed ha eccepito a sua volta la carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che l'Alveo Comune
Nocerino rientra nel comprensorio e nella gestione del Controparte_5 Ha affermato che l'invasione delle acque ha avuto origine dalla zona della
Vasca Cicalesi, che è una Vasca di Laminazione consortile. Ha eccepito, inoltre, la mancata prova in ordine all'evento esondativo descritto e ai danni lamentati, la mancata prova da parte del ricorrente in relazione alla circostanza per cui le coltivazioni/costruzioni non insistono oltre il limite di 4
metri dal piede degli argini (art. 96 lett. f) RD 523/1904) e dei 10 metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, la mancata prova da parte del ricorrente in ordine alle opere di tutela poste dalla legge a carico del proprietario di fondi limitrofi a corsi di acqua, la conoscenza da parte del ricorrente del pregresso stato di abbandono dell'alveo e del degrado istituzionale/gestionale e, quindi, la sua responsabilità per non aver adottato tutte le cautele necessarie per cui proprio la condotta imperita del danneggiato e degli altri enti deputati, con conseguente esclusione di ogni responsabilità regionale.
*
Il Giudice Delegato concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e, nelle more, in data 31.1.2023, a seguito del decesso del ricorrente avvenuto il 30.10.2022, spiegavano intervento volontario i suoi eredi, Parte_2 Parte_3 CP_1 e CP_2 '
questi ultimi due in rappresentazione di Controparte_3 figlia premorta del ricorrente.
A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione ad intervenire nel processo sollevata da parte dei convenuti, con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.4.2023, gli interventori depositavano la documentazione necessaria al fine di dar prova della loro qualità di eredi del ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 4.4.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di
Nocera Inferiore, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 6.2.2024.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente originario, Parte_1 (come risultante dalle visure catastali allegate alla CTP), e degli interventori. Per questi ultimi, come si evince dai documentazione anagrafica allegata alle note depositate in data 4.4.2023, Parte_2 e Parte_3 sono rispettivamente moglie e figlio del ricorrente (deceduto il 30.10.2022), mentre CP_1
[...] e CP_2 sono entrambi figli di Controparte_3 figlia del ricorrente e premorta al padre in data 9.12.2004, subentrati in rappresentazione alla loro madre nella successione paterna.
La legittimazione passiva della CP_4 e del CP_5 verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla CP_4 in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent.
n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
La domanda risulta fondata per quanto si esporrà di seguito.
La circostanza che in data 27.9.2020, a seguito di notevoli precipitazioni, gli argini del fiume Sarno e, in particolare il canale denominato Alveo Comune
Nocerino, nel tratto attraversante l'agro nocerino - sarnese, nella zona di
Nocera Inferiore, tra la Via Cuomo e la Strada Provinciale 281, hanno ceduto e le acque sono defluito sulle campagne e sulle abitazioni circostanti, arrecando gravi danni anche alla proprietà del sig. Parte_1 è dimostrata oltre che dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - anche per via cartolare, in virtù dei due verbali di intervento della Protezione Civile del Comune di Nocera Inferiore del 27.10.2020, allegati alla CTP, depositata da parte del ricorrente, a firma della dott. ascoltata Persona_3
anche come teste.
cugino delNel corso della prova delegata, il teste Testimone_1
ricorrente, dopo aver confermato le circostanze dedotte al capo A e al capo
B della memoria istruttoria del ricorrente, così come gli altri testi escussi, ovvero che l'appezzamento di terreno e l'immobile di proprietà del ricorrente insistono in una zona confinante con l'Alveo Comune Nocerino e che il giorno 27 settembre 2020, a seguito di forti piogge che avevano interessato l'Agro Nocerino Sarnese, uno degli argini dell'Alveo Comune
Nocerino, privo di manutenzione, aveva ceduto allagando il terreno l'abitazione di proprietà di Parte_3 . Ha dichiarato, inoltre: "...mi sono recato sui luoghi di causa la sera dell'evento perché mio cugino mi ha
// //telefonato.... e ...in quel momento non si poteva accedere;
il giorno successivo ho constatato che l'argine si era rotto e l'immobile il terreno si sono allagati". Ha precisato:" L'acqua era torbida, inquinata;
vi erano fango e rifiuti" "... ho visto che le piante sono state abbattute dalla furia dell'acqua; anche l'impianto di irrigazione è stato danneggiato". Ha aggiunto: "Rispetto all'immobile, l'acqua ha danneggiato i muretti di confine, è entrata nell'abitazione e ha danneggiato il mobilio e alcuni elettrodomestici tipo forno e frigorifero..." "...già la sera stessa sono intervenuti la Protezione Civile e i vigili urbani e del fuoco... So che già
era accaduto in passato in vari punti che l'argine si rompesse a seguito di forti piogge che facevano aumentare il volume dell'acqua..." "... Le segnalazioni alle autorità competenti non hanno avuto mai seguito...".
La teste dott. Tes_2 che ha redatto la perizia Persona_2 '
versata in atti dal ricorrente, dopo aver confermato di aver redatto la perizia di parte depositata in atti dal ricorrente nonché le circostanze di cui ai capi
A e B della memoria istruttoria, già confermate dal teste Parte_1 ha '
dichiarato di essersi recata sui luoghi di causa nell'immediatezza degli eventi e che non era stato possibile procedere all'ispezione a causa dell'acqua e del fango. Ha precisato che nei giorni successivi, ovvero circa dieci giorni dopo l'evento, si era recata nuovamente sui luoghi per effettuare rilievi fotografici ed ha potuto constatare personalmente che il terreno era coltivato a frutteto, che vi erano molte piante, tra cui agrumi e melograni, che risultavano divelte, mentre altre risultavano tagliate dall'acqua avendo ramificazioni giovani, per cui queste altre piante si presentavano monche.
Ha dichiarato che l'invasione delle acque e del fango aveva danneggiato l'impianto di irrigazione e che lo stesso non è stato più funzionante. La dott. Per_2 , nel corso della prova, ha dichiarato che al momento del suo accesso (avvenuto dieci giorni dopo l'evento) all'interno dell'immobile, nonostante la maggior parte dell'acqua e del fango risultavano già ritirati, risultava ancora visibile sul muro (come dalla fotografie scattate, allegate alla perizia di parte) la traccia lasciata dall'acqua, che aveva raggiunto circa
60 cm da terra mentre all'interno vi erano mobili ed elettrodomestici,
danneggiati e resi completamente inutilizzabili a causa dell'evento dannoso.
La stessa teste ha confermato che eventi analoghi di rottura dell'argine si erano già verificati in passato e che vi erano già state molte segnalazioni da parte dei residenti alle autorità competenti. La dott. Per_2 , infine, ha confermato tutto quanto il contenuto della perizia a sua firma, depositata in atti. Sulle domande poste dai rispettivi difensori delle parti costituite ha aggiunto che l'eccezionalità dell'evento è riferibile all'estensione della superficie dei terreni coinvolta e che una corretta manutenzione avrebbe senz'altro impedito l'esondazione poiché la mancata manutenzione del letto dell'alveo innalza il suo livello con la conseguenza che, quando c'è la piena d'acqua, l'alveo non riesce a contenerla.
La teste Testimone_3 moglie di Parte_3 infine, ha confermato le circostanze articolate ai capi A e B della memoria istruttoria del ricorrente e ha dichiarato: "...quando siamo arrivati sul posto erano intervenuti già la
Protezione Civile, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco ...il terreno era completamente invaso dall'acqua e dal fango;
l'acqua era sporca ed inquinata". Ha aggiunto: "...mi sono recata sui luoghi anche nei giorni successivi e, sempre successivamente, i miei suoceri hanno dovuto chiamare una ditta che ripulisse il terreno sul terreno vi erano delle piante che sono state abbattute dall'acqua anche l'abitazione era allagata e al piano terra vi era una cucina che è stata danneggiata in particolare sono stati danneggiati l'impianto elettrico il frigorifero che si è rotto voi quando c'è maltempo anche in passato è capitato che il fiume esondato e allagasse il terreno..."
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, ivi compresa la consulenza di parte, con relativi allegati, a firma della dott. escussa come teste, che ne ha confermato ilPersona_2 contenuto, si può, quindi, ritenere provato che il giorno 27 Settembre 2020,
a seguito di forti piogge, uno degli argini dell'Alveo Comune Nocerino, ha ceduto nel tratto prossimo alla proprietà di Parte_1 provocando l'esondazione con conseguente allagamento dell'area limitrofa e, quindi, anche del terreno e dell'abitazione di proprietà dell'istante, con danni alle colture, all'impianto di irrigazione e all'immobile.
*
Per quanto riguarda la responsabilità in ordine ai danni lamentati, nella specie entrambi gli Enti convenuti hanno eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva attribuendo all'altro la responsabilità.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la CP_4 è ente istituzionalmente preposto insieme al CP_5 alla custodia dell'Alveo Comune Nocerino e, pertanto,
tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione.
Al riguardo, è opportuno precisare che l'Alveo Comune Nocerino, affluente del fiume CP_5, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell'Agro Sarnese, ed è parte integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933 alla CP 4 compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al CP_5 compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso.
La responsabilità del CP_5 peraltro, non esclude (come invece sostiene la CP_4 nella sua comparsa di costituzione), bensì si aggiunge a quella della Controparte_4 di recente ribadita dal Tsap (cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la CP_4 è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della Controparte_4 quale corresponsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo
141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicata nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n.82/22), cosicché la CP_4 e il CP_5 devono ritenersi responsabili dei danni derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass. 2480/2018).
Ebbene, nel caso di specie gli Enti convenuti non hanno fornito tale prova.
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa dell'originario ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù della dedotta mancata attività preventiva atta a scongiurare il pericolo paventato dallo stato in cui si trovava il corso d'acqua o della mancata realizzazione di opere di tutela dei beni danneggiati. Neppure è stato provato degli Enti convenuti che il ricorrente abbia impiantato le coltivazioni o costruito l'immobile ad una distanza inferiore a quella stabilita per legge.
Dunque, tali eccezioni, oltre a configurarsi assolutamente generiche, e, pertanto, inammissibili, risultano essere infondate in quanto non provate né attraverso la prova testimoniale, né attraverso altri mezzi di prova.
Dato che l'ente custode non ha dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei,
quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve presumere che l'esondazione del corso d'acqua e i conseguenti danni subiti ai beni di parte ricorrente siano imputabili alla CP_4 ed al CP_5 .
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico delle proprietà dei ricorrenti, degli eventi dannosi oggetto di ricorso (esondazione in data 27 settembre 2020, dell'Alveo
Comune Nocerino, con conseguente invasione del fondo e dell'immobile di acqua e fango); l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, deve presumersi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito o di altre circostanze che sollevino le parti convenute da responsabilità, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti (tra cui la fattura n. 49/2020 della ditta Ediltrasporti s.r.l. di €
4.758,00 per lavori di pulizia fondo agricolo a seguito di inondazione e le due schede tecniche della Protezione civile del Comune di Nocera Inferiore
per danni riferiti al fondo ed all'abitazione) e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. Persona_3
[...] con allagata documentazione. '
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Ebbene, nel caso di specie la consulente di parte, che è stata per l'appunto sentita anche come teste sulle circostanze di fatto da lei verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni subiti.
Più segnatamente, la CTP ha ritenuto che la parte ricorrente abbia riportato due tipi di danno, ovvero: un danno immediato, consistente nella perdita di parte delle piante perché completamente sradicate e divelte, nella perdita del prodotto da raccogliere, nella compromissione di quelle rimaste in loco, nel danneggiamento dell'impianto di irrigazione (impianto più elettropompe)
e dei vani siti al piano terra dell'immobile; un danno a medio termine, riferito alla perdita di salubrità e fertilità dei suoli che inevitabilmente inciderà sulla vegetatività e produttività delle piante.
In particolare, la CTP dott. Per_2 ha stimato per il danno immediato:
1) L'acquisto, la messa a dimora e l'allevamento di circa n. 30 piante di agrumi di età di circa anni 3 (€/p 10,00 x 30 p) = c.a € 300,00 e l'acquisto di circa n. 30 piante di melograno (€/p 16,00 x 30 p) = c.a € 480,00.
A tale importo ha aggiunto la spese per la necessaria manutenzione post trapianto per due anni dall'impianto consistente in cure colturali ordinarie quali la concimazione, pari a circa € 80,00 (concime complesso) e la potatura di allevamento pari a c.a € 600,00, per un totale di € 680,00.
Totale (€ 480,00+€ 680,00) = € 1.160,00.
2) Per la stima della produzione lorda vendibile, il calcolo è riferito a tutte le piante presenti ovvero sia per quelle completamente sradicate (sulla p.lla
747), sia per quelle integre;
il calcolo è stato effettuato dalla CTP facendo riferimento al prezzo medio unitario che ciascun prodotto avrebbe spuntato rispettivamente sui mercati locali, come da - Listino dei prezzi all'ingrosso della Camera di Commercio I.A.A.- CP_6 Anno 2019 per gli agrumi e dal sito:
https://www.italiafruit.net/Dettaglio News/56141/dallingrosso/melagrane-
-per i Parte_4 con detrazione della prezzi-giu-tocca-al-madein itali spese di raccolta (-20% sulla P.L.V. ) perché non sostenute da Parte_1
[...]
Quindi: A) per circa 80 piante di agrumi, considerato che ogni pianta produce in media kg 50 di prodotto, per un totale di kg. 4000, con prezzo di vendita di € 0,40, l'importo per PLV è di € 1.600,00 -20% (spese di raccolta) = € 1.280,00; B) per circa 30 piante di melograni, considerato che ogni pianta produce in media kg 40 di prodotto, per un totale di kg. 1.200, con prezzo di vendita di € 1,50, l'importo per PLV è di € 1.800,00 - 20%
(spese di raccolta)= € 1.440,00
Totale (€ 1.280,00+ € 1.440,00) = € 2.720,00.
3) Per il costo dei motori di emungimento unitamente al costo dell'impianto di irrigazione è stato stimato, rispettivamente, un danno di circa € 1.000,00 e circa € 280,00, tenuto conto dello stato d'uso. Totale (€ 1.000,00 + €
280,00) = € 1.280,00.
4) Per le spese di ripristino del locale al piano terra, consistenti in spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti, la stima è stata di circa € 4.674,00, come da - Computo metrico allegato - Allegato 5.
5) A queste voci, la dott. Per_2 ha aggiunto i costi di ripristino dei luoghi riferiti a pulizia dei fondi, taglio delle piante per consentire l'accesso ai mezzi meccanici, demolizione del muro per accedere all' area di lavoro", aratura e livellamento del suolo come da fattura n.49/20 del 16.11.2020
della ditta Edil Trasporti S.r.l., (Allegato 3 alla CTP) per un importo di €
4.758,00.
Ha stimato, poi, per il danno a medio termine:
1)Per gli interventi agronomici da eseguire per bonificare i fondi un costo complessivo di € 4.400,00 per fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura per circa mq 2.450, considerato un costo di € 1,80 al mq.
2) Per la necessaria concimazione del fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale
(100-100-400g/Ha) e solfato ferroso esclusa fornitura prodotti, ha calcolato una spesa di € 400,00.
Pertanto, i danni a medio termine sono stati quantificati complessivamente in € 4.800,00.
Orbene, questo Tribunale osserva che, in mancanza di altre fatture,
oltre quella versata in atti (fattura n.49/20 del 16.11.2020 di € 4.758,00 della ditta Edil Trasporti S.r.l. riferita al ripristino dei luoghi, ecc.) o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa per le altre voci, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Per quanto riguarda i danni alle piante, si rileva che - pur risultando provato in giudizio che sul terreno del ricorrente originario erano impiantati aranci e melograni, al contempo i testimoni non hanno riferito specificamente se gli alberi che avevano visto a terra erano stati o meno divelti a causa della inondazione de qua.
Inoltre, si rileva che, se nella perizia di parte si fa riferimento a circa 50 alberi di arance e circa 30 alberi di melograno asseritamente distrutti, dalle fotografie in atti, tuttavia, compaiono alberi abbattuti.
Peraltro, deve ritenersi che una inondazione verosimilmente non abbia la forza sufficiente a sradicare alberi di arance e melograno.
Pertanto, deve ritenersi che tali danni non siano stati provati e che quindi non debbano essere riconosciuti quelli indicati dal ctp per l'acquisto, la messa a dimora e l'allevamento delle piante nonché le spese per la necessaria manutenzione post trapianto per due anni dall'impianto e la asserita perdita della produzione lorda vendibile.
Con riguardo ai danni imputati a titolo di "ripristino della fertilità del terreno, si rileva che il ctp ha previsto, oltre le spese per la fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura del terreno (ritenute ammissibili), anche le spese relative alla concimazione del terreno.
Tuttavia, queste ultime non possono essere riconosciute, in quanto è verosimile ritenere che i ricorrenti avrebbe dovuto provvedere all'acquisto di concimi a prescindere dai danni riscontrati in seguito all'evento esondativo.
Inoltre, si rileva che è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante l'acquisto.
Pertanto, anche in assenza di idonea documentazione attestante la spesa e presumendo che i relativi lavori di ripristino con siano stati eseguiti in economia, i detti danni per spese di fornitura di terreno vegetale vanno ridotti del 60%.
In merito alla richiesta di danni riferita all'impianto irriguo, di cui fanno menzione i testi e la CTP, va evidenziato che la consulente di parte ha annotato in perizia e dichiarato che i danni causati all'impianto lo hanno reso inservibile.
Tuttavia, non risulta agli atti e dalle allegate fotografie la prova della consistenza effettiva di tali danni né il ctp risulta aver descritto tecnicamente tali danni. Inoltre, la valutazione compiuta dal CTP non risulta supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei motori di emungimento unitamente al costo dell'impianto di irrigazione né da una documentazione di acquisto del nuovo impianto.
Pertanto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la tipologia di danni e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, anche per questa voce non si potrà liquidare alcun importo.
Per quanto concerne i danni all'immobile ed ai mobili ivi presenti, si rileva che questi sono stati confermati genericamente dai testi.
Risultano allegate alla perizia due schede tecniche della Protezione civile del
Comune di Nocera Inferiore, di cui una riferita all'immobile di abitazione.
In particolare, la somma indicata in perizia di € 4.674,00, come da computo metrico estimativo allegato, si riferisce a lavori di spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti.
Sul punto, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino, dovrà procedersi in via equitativa, non potendo aderire alla mera valutazione tecnica operata dal consulente, priva di autonomo valore probatorio, e peraltro non supportata da prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti;
pertanto, i detti danni devono essere equitativamente ridotti del 60%, in quanto presuntivamente eseguiti in economia e anche tenuto conto della preesistente vetustà dei detti locali inondati.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovranno riconoscersi, in favore degli interventori, eredi dell'originario ricorrente, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del
27.9.2020 dell'Alveo Comune Nocerino, le seguenti somme:
1) Per le spese di ripristino del locale al piano terra, consistenti in spicconatura, intonaco, bonifica, smaltimento del materiale e tinteggiatura delle pareti euro 1.869,60 (€ 4.674,00 - 60%).
2) Per i costi di ripristino dei luoghi riferiti a pulizia dei fondi, taglio delle piante per consentire l'accesso ai mezzi meccanici, demolizione del muro per accedere all'area di lavoro", aratura e livellamento del suolo come da fattura n. 49/20 del 16.11.2020 della ditta Edil Trasporti S.r.l., si riconosce l'importo fatturato di euro 4.758,00.
3) Per gli interventi agronomici da eseguire per bonificare i fondi con fornitura di terreno vegetale, comprese la stesa e modellatura per circa mq 2.450, euro 1.760,00 (€ 4.400,00 - 60%).
Totale danno liquidato = euro 8.387,60
Trattandosi di un importo da annoverare tra i crediti rientranti in successione ereditaria, esso va ripartito in base all'art. 542, 2° comma e all'art. 581 c.c., assegnando la quota di un terzo a ciascuno dei due eredi diretti e la residua quota di un terzo, spettante a Controparte_3 agli eredi di questa ultima, subentrati in sua rappresentazione.
Pertanto, di detta somma di euro 8.387,60 la quota di 1/3 pari ad euro Par
2.795,86 spetta alla moglie di Parte_1 Parte_2 '
un'altra quota di 1/3 pari ad euro 2.795,86 spetta al figlio Parte_3
e l'altra quota di 1/3 spetta in parti eguali di euro 1.397,93 ciascuna a e CP_2 in rappresentazione della madre, CP_1
figlia premorta del ricorrente originario. Controparte_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre devono essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Parte_2 Parte_3 quali eredi di Parte_1
[...] , nonché da 'questi ultimi CP_1 e CP_2
in rappresentazione [...] due quali eredi di Parte_1
CP_3 figlia premorta del medesimo Parte_1 nei confronti '
della Controparte_4 e del [...]
disattesa ogni ulteriore Controparte_5
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, in persona del Presidente condanna in solido fra loro la Controparte_4
della Giunta regionale pro tempore, e il Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
/
risarcimento dei danni nella misura di euro 2.795,86 in favore di Parte_2
[...] , di euro 2.795,86 in favore di di euro 1.397,93 in Parte_3
CP_2 ie di euro 1.397,93 in favore di favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (27 settembre 2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
in persona del Presidente della Giunta
• condanna la Controparte_4
regionale pro tempore, e il Controparte_5
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per spese vive e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carmela Garofalo, dichiaratasi anticipataria;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo