Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4828/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4828 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di regresso, pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), alla via
Marocchesa n. 14, quale successore a titolo particolare di Parte_1
nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione Campania, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar del 18 dicembre Parte_2
2014 (rep. n. 186906 e racc. 30368) e posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Katy Rovini (C.F. , con la quale è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Is. G/7, presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Russo;
ATTRICE
E
(C.F. , nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_2
San Gennaro Vesuviano (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Santaniello (C.F. CodiceFiscale_3
K), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lauro (AV), alla via F.A. da
[...]
Casoria n. 18;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 02 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Controparte_1
Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino CP_2
al fine di sentir condannare quest'ultimo al rimborso ex art. 292, comma
[...]
1 del D.lgs. n. 209/2005 della somma di €. 18.883,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, quale responsabile ex art. 283, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 209/2005 del sinistro stradale verificatosi in data 8.09.2000 in
Pago del Vallo di Lauro.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che:
a) in virtù dell'art. 283, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005, il
[...]
risarcisce i danni causati alla circolazione del veicolo e Controparte_3 natanti, per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione ed il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
b) ai sensi dell'art. 292 comma 1 del D.lgs. n. 209/2005, l'Impresa designata ha azione di regresso nei confronti del responsabile nella causazione del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via transattiva nonché degli interessi e delle spese;
c) nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania, ai sensi degli artt. 20 della L. n. 990/1969, dell'art. 286 comma 1 D.lgs. n. 209/2005 e del provvedimento ISVAP n. 2496 del 28.12.2006, ha assunto la Controparte_1 gestione del sinistro avvenuto in data 08/09/2000, alle ore 08:25 circa, in Pago del Vallo di Lauro e causato da il quale, alla guida del Controparte_2 proprio veicolo Passat SW tg. LU 526471 (privo di copertura assicurativa), non ha rispettato la distanza di sicurezza ed ha tamponato l'autovettura che lo precedeva,
Peugeot tg. AV363412, in proprietà di e condotto da CP_4 Controparte_5
ed ha invaso la corsia di marcia opposta, collidendo con il veicolo Fiat Tipo
[...] tg. AV389013 in proprietà di e condotto da;
Controparte_6 Persona_1 R.G. n. 4828/2017
d) , e hanno trasmesso richiesta di risarcimento all'istituto CP_5 CP_4 Per_1 assicurativo, nella qualità di FGVS e, decorsi i termini di Controparte_1 legge, hanno instaurato innanzi al Giudice di Pace di Lauro i relativi giudizi che, successivamente alla fase istruttoria, sono stati abbandonati e transatti;
e) stante la responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_2
l'Impresa designata ha versato la somma di €. 18.883,00, di cui €. 10.000,00 in favore di e ed €. 8.883,00 in favore di CP_7 Controparte_5
; Persona_1
f) la in veste di mandataria dell'istituto assicurativo per il recupero del CP_8 credito, a mezzo raccomandata, ha intimato al responsabile del sinistro il rimborso delle somme corrisposte e, tuttavia, tale richiesta è rimasta inevasa;
g) dunque, l'odierna attrice con il presente giudizio ha inteso instaurare il presente giudizio al fine di agire in regresso ex art. 292, comma 1, del D.lgs. n. 209/2005 nei confronti del responsabile del sinistro per quanto corrisposto a titolo di indennizzo, interessi e spese.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 gennaio 2018, eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_2 dell'azione di rivalsa, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 2946 c.c., dal momento che i pagamenti effettuati dall'impresa designata ai danneggiati sono stati eseguiti in data 06.09.2002 e 10.09.2002, mentre la richiesta di rimborso risale al 03.09.2013 e, dunque, oltre il termine prescrizionale decennale decorrente dall'intervenuto pagamento.
Sempre, in via preliminare, il convenuto ha eccepito, la nullità dell'atto di citazione per difetto della causa petendi ex art. 164, co. 4, c.p.c. nonché l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva attesa l'assenza di idonea documentazione diretta a provare la titolarità del veicolo che ha causato il sinistro.
Parte convenuta ha eccepito, altresì, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, essendo la materia soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 del D.L. n.
132/2014 e, con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., il difetto di procura, attesa l'assenza della procura alle liti.
Il convenuto ha, poi, disconosciuto ex art. 2712 e 2719 c.c. tutta la documentazione versata in atti, in quanto prodotta in copia ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea, in quanto la definizione delle controversie R.G. n. 4828/2017
relative al sinistro del 08.09.2000, promosse innanzi al Giudice di Pace di Lauro
(AV), è avvenuta solo in via transattiva tra le parti costituite e, pertanto, non vi è stato alcun accertamento di responsabilità in capo all'odierno convenuto,
[...]
nella causazione del sinistro e per il quale si agisce con azione di CP_2 rivalsa.
Il convenuto ha, dunque, concluso chiedendo - in via preliminare - di dichiarare la prescrizione dell'azione di rivalsa azionata per avvenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 2946 c.c., la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, la nullità dell'atto di citazione nonché l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l'infondatezza della stessa, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
4. Ciò premesso, alla prima udienza di comparizione e trattazione celebrata in data
03 dicembre 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
VI, c.p.c. ed ivi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05 ottobre 2021.
All'esito di molteplici rinvii, all'udienza del 02 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi, formulata dal convenuto in quanto l'atto introduttivo consente di individuare, in Controparte_2 modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
Ed invero, parte attrice non è incorsa in alcun vizio dell'editio actionis, poiché la stessa ha esposto le ragioni di fatto della domanda di rivalsa, avendo posto a fondamento della stessa il fatto storico da cui è scaturito l'atto transattivo avente ad oggetto il risarcimento dei danni nonché gli elementi di diritto che costituiscono R.G. n. 4828/2017
la ragione giuridica della domanda risarcitoria, avendo allegato e posto a fondamento della pretesa azionata i fatti oggettivi concernenti la responsabilità dell'odierno convenuto nella causazione del sinistro verificatosi in data 8.09.2000.
Tali elementi depongono inequivocabilmente nel senso dell'avvenuta proposizione di una domanda di regresso ai sensi dell'art. 292 comma 1 del D.lgs. n. 209/2005, nei confronti del responsabile nella causazione del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto dall'istituto assicurativo, anche in via transattiva nonché degli interessi e delle spese.
Inoltre, nessun difetto della causa petendi può ravvisarsi, laddove parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche anche nel merito delle avverse doglianze.
7. Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dal convenuto in ordine al difetto di procura alle liti, dal momento che l'attrice Controparte_1 ha depositato in calce all'atto di citazione la procura alle liti conferita dal legale rappresentante pro tempore al difensore costituitosi in giudizio.
8. Va parimenti rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, pure eccepita da parte convenuta, essendovi prova in atti dell'avvenuta trasmissione ad Controparte_2 dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2
e 3 del D.L. n. 13/2014 convertito in Legge n. 162/2014, a mezzo raccomandata
A/R in data 14 gennaio 2016 e ricevuta in data 22 gennaio 2016.
9. Sempre in via preliminare, va disattesa l'ulteriore eccezione di “difetto di legittimazione passiva” (rectius titolarità passiva) in capo al convenuto, atteso che vi è prova in atti della proprietà dell'autovettura danneggiante Passat SW tg.
LU526471, a far data dal 04 novembre 1998, in capo ad e, Controparte_2 dunque, all'epoca del sinistro stradale verificatosi in data 08.09.2000.
Peraltro, il convenuto non ha fornito alcuna prova a Controparte_2 sostegno della dedotta diversa titolarità dell'autovettura alla data del sinistro (08 settembre 2000), essendosi limitato a prospettare solo in termini meramente ipotetici un eventuale trasferimento di proprietà nell'arco temporale intercorso tra l'acquisto dell'autovettura e la verificazione del sinistro.
Tale contestazione del tutto generica risulta violativa dell'art. 167 c.p.c., con conseguente piano applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.. R.G. n. 4828/2017
10. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dall'attrice, effettuato dal convenuto Controparte_2
Tale inammissibilità deriva dal principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 27633/2018), secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Nel caso in esame, il convenuto si è limitato disconoscere “tutta la documentazione esibita in copia, in quanto priva di alcun valore giuridico;
infatti, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. è inattendibile la documentazione priva di pubblica fede e prodotta in copia informe giacché non abile ad innalzarsi a prova per tabulas”, senza, tuttavia, specificare sotto quali aspetti le copie differirebbero dagli originali e senza indicare quali siano gli elementi di difformità delle copie fotostatiche rispetto agli originali.
11. Passando a questo punto ad esaminare il merito della controversia, la domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, l'art. 292 del codice delle assicurazioni private contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dell'Impresa designata dal Fondo.
Al comma 1 è prevista l'azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese allorquando il Fondo, anche in via transattiva, abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino.
Nel comma 2 è prevista la "surrogazione" dell'Impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti.
La fattispecie sottoposta allo scrutinio di questo Tribunale, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione, rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex R.G. n. 4828/2017
lege all'Impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Trattasi di norma omologa al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ovvero del conducente se l'assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma del terzo comma art. 2054 c.c. L'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità ed al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato.
12. Ciò posto, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, in data 08 settembre 2000, intorno alle ore 08:25 circa, proprietario e Controparte_2 conducente dell'autovettura Volkswagen Passat SW tg. LU526471, sprovvista di copertura assicurativa, nel mentre procedeva sulla S.S. 403, lungo via Nazionale
n. 19, in Pago del Vallo di Lauro, direzione di marcia Lauro-San Paolo Bel Sito, non rispettava la distanza di sicurezza ed andava dapprima ad impattare contro l'autovettura che lo precedeva, Peugeot 205 tg. AV363412, in proprietà di
[...]
e condotto da e poi perdeva il controllo del veicolo CP_4 Controparte_5 invadendo la corsia di marcia opposta ed andando ad impattare contro il veicolo
Fiat Tipo tg. AV389013 in proprietà di e condotto da Controparte_6 Per_1
.
[...]
In ordine alla contestazione articolata dal convenuto circa l'assenza della propria responsabilità nella causazione del sinistro, il suddetto rilievo non è condivisibile, atteso che l'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro in capo adl convenuto emerge con evidenza dal rapporto della Controparte_2
Legione Carabinieri Campania- Stazione di Lauro (AV), da cui risulta che
[...]
per evitare di tamponare l'autovettura che lo precedeva, Peugeot CP_2
205 tg. AV363412, invadeva l'opposta corsia di marcia opposta, andando ad impattare contro il veicolo Fiat Tipo tg. AV389013.
Risulta, altresì, documentato che la Compagnia, nella sua qualità, ha liquidato il danno in via transattiva a seguito dell'instaurazione dei giudizi da parte di
, e innanzi al Giudice di Pace di Lauro (AV). CP_5 CP_4 Per_1
Sono stati, invero, versati in atti gli atti di transazione e le relative quietanze di pagamento e gli assegni circolari nn. 4040744810-11 e 4040744809-10, comprovanti l'avvenuta liquidazione in favore dei danneggiati a cura di CP_1 R.G. n. 4828/2017
nella qualità, in data 06.09.2002 e, segnatamente, mediante offerta CP_1 reale di €. 10.000,00 nei confronti di e e CP_4 Controparte_5
€.
8.833.00 nei confronti di . Persona_1
Appare, altresì, provato che la liquidazione del danno è avvenuta a seguito di atto di transazione e, trattandosi di azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro, ex art. 292, comma 1 del codice delle assicurazioni private, è la stessa normativa a prevedere che il risarcimento possa avvenire anche in fase transattiva
(così come nel previgente art. 29 L. n. 990/1969).
Quanto all'eccepita prescrizione del diritto di regresso, con la sentenza n.
21514/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'azione de qua è autonoma e speciale ex lege, connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale e comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato (v. Cass. civ., SS. UU.,
7 luglio 2022, n. 21514; Cassazione civile sez. III - 09/05/2024, n. 12736).
Orbene, ha documentato di aver richiesto ad Controparte_1 CP_2
in data 12/01/2012, a mezzo della mandataria la
[...] CP_8 restituzione della somma di €. 18.883.00, pagata dalla compagnia a titolo di risarcimento del danno causato il giorno 08/09/2000 in Pago Vallo di Lauro.
A tale richiesta di pagamento – che certamente assume rilievo quale atto interruttivo della prescrizione – il convenuto in data Controparte_2
14.02.2012, ha anche dato riscontro, manifestando la propria “impossibilità sopravvenuta” di adempiere in ragione del “dissesto economico familiare”.
A tanto aggiungasi che, con successiva missiva del 26/08/2013, ricevuta il 03 settembre 2013, sempre a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_8
ha richiesto nuovamente all'odierno convenuto la corresponsione della
[...] somma di € 18.883,00, pagata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento danni.
Dunque, atteso che il dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione è da rinvenirsi nella data dell'intervenuto pagamento (06.09.2002), la prescrizione – in forza dei summenzionati atti interruttivi - non può ritenersi maturata alla data di introduzione del presente giudizio. R.G. n. 4828/2017
13. Ne consegue che devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1 del codice delle assicurazioni private.
Pertanto, in accoglimento della domanda di regresso, il convenuto, CP_2
quale proprietario dell'autovettura non assicurata, responsabile del
[...] sinistro stradale per cui il Fondo ha risarcito i danneggiati, va condannato, ai sensi dell'art. 292, co. 1, D.Lgs. 209/2005, al pagamento in favore di Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., di quanto da quest'ultima
[...] pagato ovvero della somma di €. 18.883,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettiva corresponsione.
14. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto atteso che la stessa presuppone, in primo luogo, Controparte_2 la totale soccombenza della controparte, che, nel caso di specie, non ricorre.
15. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto
[...] ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano secondo i parametri dettati CP_2 dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201 e € 26.000,00)
e facendo applicazione dei valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante R.G. 4828/2017 introdotta da nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada della Regione Campania, nei confronti di CP_2
respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda formulata ai sensi dell'art. 292, co. 1, d.lgs. 209/2005 dall'attrice nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della
Regione Campania e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 18.883,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino all'effettiva corresponsione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto Controparte_2
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 dall'attrice nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 R.G. n. 4828/2017
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della
Regione Campania, delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per spese vive ed
€ 4.237,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 21 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani