Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 268
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Sentenza 21 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino, nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, riguarda un'azione di regresso ai sensi dell'art. 292 del D.lgs. n. 209/2005, promossa da un'impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. L'attrice ha richiesto il rimborso di una somma di € 18.883,00, sostenendo di aver risarcito i danni causati da un sinistro stradale avvenuto nel 2000, per il quale il veicolo responsabile era privo di copertura assicurativa. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva, contestando la responsabilità nel sinistro.

Il Giudice ha rigettato le eccezioni preliminari, ritenendo che l'atto di citazione fosse sufficientemente chiaro e che la procura fosse valida. Ha inoltre stabilito che la prescrizione non si fosse verificata, poiché erano stati presentati atti interruttivi. Nel merito, il Giudice ha accertato la responsabilità del convenuto nel sinistro, confermando la legittimità della domanda di regresso. Pertanto, ha accolto la richiesta dell'attrice, condannando il convenuto al pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 268
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 268
    Data del deposito : 21 febbraio 2025

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