Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 e vertente TRA (C.F. ), con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Nicola Corbo e Antonella Garonfolo PARTE APPELLANTE Principale E
(C.F. ) E Controparte_1 P.IVA_2
DELLE FINANZE E GENERALE CP_2 Controparte_3
( C.F. ), con l'Avvocatura dello Stato
[...] P.IVA_3
PARTE APPELLATA Appellante in via incidentale
OGGETTO: CODICE OGGETTO: 181028 Appalto pubblico sopra soglia comunitaria. Appello avverso sentenza n. 8148/2020 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 04/06/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La dopo essere risultata Parte_2 Parte_1 aggiudicataria della gara indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la fornitura di 9.229 articoli di vestiario
(tute CS, pantaloni per tute CS e tute da navigazione), stipulava con la stazione appaltante il contratto Rep. 878 del 22.12.2015.
1
e Controparte_4 Controparte_5
al fine di accertare l'inadempimento del
[...] [...]
e di risolvere il contratto di appalto rep. 878 Controparte_5 per grave inadempimento della stazione appaltante. Il e il Controparte_4 [...] si costituivano in giudizio Controparte_5 negando ogni responsabilità e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per grave ed inescusabile inadempimento di parte attrice.
Il giudice, istruita la causa documentalmente e con ammissione di c.t.u, ha preso in decisione la causa ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con l'assegnazione dei termini di legge.
§ 2. — A fondamento della decisione, quanto alla cronologia degli eventi verificatisi nel corso del rapporto contrattuale, il primo giudice ha riportato nella motivazione alcuni dati salienti ai fini della decisione che seguono: “…Con contratto rep. 878 del 22/12/2015 l'attrice si era obbligata a fornire alla stazione appaltante n° 9.229 articoli di vestiario e precisamente (art. 3): n° 2.828 tute
c.s. grigio scuro per il personale maschile del Corpo;
n° 976 pantaloni per le tute c.s. grigio scuro e n° 5.425 tute da navigazione per il personale maschile del Corpo, secondo le specifiche tecniche, previste dal bando di gara ed allegate al contratto. Per quanto di specifico interesse nelle allegate schede tecniche era previsto, in relazione alle tute da navigazione, che “
… sul davanti e sul dietro, all'altezza della spalla, devono essere cuciti due rinforzi di colore giallo formati ciascuno da un unico tratto dello stesso tessuto del corpo, … Detti rinforzi iniziano dal giro manica e terminano a circa 4,5 cm dall'attaccatura del collo, nel punto di unione dei davanti con il dietro … . I rinforzi devono essere di colore giallo, omologato per la confezione dei capi ad alta visibilità del R.I.NA. (norme UNI EN ISO 12402-4). Qualora la ditta fornitrice intenda fornire un tessuto con altra tonalità di
2 giallo, sempre ad alta visibilità omologato dal R.I.NA., deve sottoporlo all'esame di questo Ufficio Commissariato ed Armamenti per averne l'approvazione ...” (cfr. doc. 17 di parte attrice: specifiche tecniche per la provvista di 'tuta da navigazione per il personale imbarcato CA - 00488, allegate al contratto di appalto, a pag. 2) In data 14/6/2016 era stato redatto il verbale di avvio delle lavorazioni, in cui risulta che l'appaltatrice avrebbe dovuto comunicare, a mezzo pec, la data di inizio dei lavori almeno dieci giorni prima della data stabilita, ai fini e per gli effetti dell'art. 8 del contratto, e che dalla data del verbale decorrevano, a norma dell'art. 13 del contratto, i termini di consegna, previsti in 90 giorni (cfr. doc. 6 di parte attrice: verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale). Con pec del 25/6/2016 l'attrice aveva comunicato di aver preso atto del verbale di avvio delle lavorazioni e che, allo stato, non era in grado di comunicare la data di avvio delle stesse e la connessa durata, mentre confermava l'indicazione, contenuta nel contratto, circa gli stabilimenti di produzione e di deposito delle materie prime (cfr. doc. 7 di parte attrice). Con nota del 28/7/2016, inviata a mezzo pec, l'attrice aveva comunicato che avrebbe iniziato “… la lavorazione dei capi soltanto dopo aver terminato la fase di approvvigionamento di materie prime e, quindi, a far data dal 5/9/2016, presso il proprio stabilimento sito in Cava de' Tirreni (SA), dove saranno depositate le materie prime …” (cfr. sempre doc. 7).
Con nota 9/8/2016, inviata sempre a mezzo pec e con oggetto “ … contratto n° 878 di rep. del 22/12/2015, avente ad oggetto la fornitura di n° 2.828 tute c.s./n° 976 pantaloni delle tute c.s./ n° 5425 tute da navigazione - Richiesta di voler valutare il cambio della norma tecnica per individuazione tonalità corretta di color giallo fluorescente per rinforzi sulle spalle della tuta da navigazione”, l'attrice, segnalata la probabile erronea indicazione nelle specifiche tecniche della norma UNI EN ESO 12402-4, in tema di tessuto ad alta visibilità per rinforzi sulle spalle della tuta da navigazione, invece della corretta norma UNI EN ISO 20471:2013, aveva chiesto “… di essere autorizzata a cambiare la tonalità di colore del tessuto giallo utilizzato per gli spallacci/rinforzi e, precisamente, passare dalla tonalità di colore pantone 108C, ovvero 109 C (non rispondenti alla norma dell'alta visibilità) a quella, invece, del giallo fluorescente ad alta visibilità corrispondente ai requisiti tecnici certificati con la norma
3 attualmente in vigore: UNI EN ISO 20471: 2013 …” (cfr. doc. 8 di parte attrice). Con risposta del 7/9/2016, avente ad oggetto 'contratto n° 878 di rep. del 22/12/2015 stipulato con la per Parte_1 la fornitura di tute da navigazione, tute e pantaloni c.s. - Chiarimenti tecnici inerenti ai topponi in tessuto fluorescente', la stazione appaltante aveva comunicato che “ … su conforme parere del Direttore dell'esecuzione, nulla osta all'adozione del tessuto di colore giallo pantone 109 C per il particolare di confezione 'toppone/spallacci delle tute da navigazione', tonalità di gallo conforme ai requisiti tecnici prescritti dalla norma UNI EN ISO 20471:2013. …” (cfr. doc. 9 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta). A margine di tale rapporto era risultato, a seguito di nota del 23/9/2016 del II Nucleo Operativo del Gruppo di Fiumicino Aeroporto, che in data 15/9/2016 erano stati individuati tredici colli provenienti dal Pakistan, contenenti tute da navigazione recanti stemmi, distintivi e mostrine e diciture riferibili alla
Guardia di Finanza ed in particolare al contratto n° 878 del 22/12/2015 e destinati all'odierna attrice (cfr. doc. 8 di parte convenuta). In data 6/9/2016 veniva effettuato un sopralluogo tecnico ed in tale occasione veniva riscontrata la realizzazione di venti manufatti finiti per ciascuna tipologia in fornitura: pantaloni c.s., tute c.s. e tute da navigazione, con la precisazione a verbale che
“… trattasi essenzialmente dei capi campione funzionali alla produzione, che come da dichiarazione della contraente risulta essere iniziata da un solo giorno lavorativo …” (cfr. doc. 10 di parte attrice). In data 26/9/2016 veniva effettuato un nuovo sopralluogo presso la sede dell'appaltatrice e nel verbale si era dato atto che non erano ancora iniziati i lavori di confezionamento;
che non era presente una quantità di tessuto sufficientemente idonea a completare la produzione (per ogni tipologia di capo era indicato il presumibile numero massimo di capi realizzabili); che nei locali visionati non risultavano materiali stoccati, se non per l'inizio delle lavorazioni;
che era confermata la presenza dei venti capi finiti per ciascuna tipologia di fornitura già riscontrati in data 6/9/2016; che erano presenti i tredici colli provenienti dal Pakistan, contenenti un totale di 240 tute da navigazione, ascrivibili per etichettatura al contratto in questione, che l'attrice dichiarava avere natura di campioni di raffronto per la futura
4 produzione di sua competenza (cfr. sempre doc. 10 di parte attrice e doc. 9 di parte convenuta). In data 6/10/2016 veniva effettuato un nuovo sopralluogo tecnico e a verbale veniva riscontrata l'insussistenza delle lavorazioni di competenza, la mancanza in giacenza di manufatti finiti (effettivamente confezionati presso i locali contrattualmente prescritti) nonché evidenziata l'impossibilità di adempiere all'obbligazione nei tempi contrattuali definiti (cfr. sempre doc. 10 di parte attrice e doc. 10 di parte convenuta). Con nota 6/10/2016, inviata a mezzo pec il 7/10/2016, l'attrice aveva evidenziato la contraddittorietà tra le prescrizioni sulle norme tecniche da applicare (UNI EN ISO 20471:2013) che esigono il giallo 'fluorescente' e quelle relative al colore giallo pantone 109 C (privo dei requisiti di fluorescenza, di cui alle predette norme). Nel contempo l'attrice aveva instato per una proroga dei termini per l'esecuzione contrattuale, per causa di forza maggiore, imputabile alla stazione appaltante, attesa la mancanza della necessaria chiarezza sulla corretta tonalità del colore giallo e sul tessuto (cfr. doc. 11 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta). Con successiva nota del 13/10/2016 la stazione appaltante aveva chiesto all'appaltatrice giustificazioni in ordine a quanto emerso e contestato nel ricordato verbale del 26/9/2016, con particolare riferimento al quantitativo di fornitura proveniente dal Pakistan (cfr. doc. 12 di parte attrice e doc. 12 di parte convenuta). Con nota del 18/10/2016 l'attrice aveva precisato che il quantitativo rinvenuto (240 di tute da navigazione) era da ricondursi ad una piccola campionatura composta da capi assortiti per taglie, necessaria a consentire un corretto riscontro, a capo finito, della tonalità di colore di tessuto giallo -alta visibilità- in sostituzione di quello classico 108C e 109 C (cfr. doc. 13 di parte attrice e doc. 13 di parte convenuta). In data 19/10/2016 l'Ufficio Commissariato e Armamenti aveva fatto presente che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di proroga (cfr. doc. 14 di parte convenuta). Nella stessa giornata del 19/10/2016 vi era stato un nuovo sopralluogo presso la sede dello stabilimento dell'attrice, che aveva dato lo stesso risultato del precedente sopralluogo del 6/10/2016 (cfr. doc. 14 di parte attrice). In data 20/10/2016 il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) aveva fatto presente al Comando Generale
5 della GdF che, da un ulteriore sopralluogo, non erano risultate avviate le operazioni di confezionamento, né erano stati evidenziati elementi tecnici oggettivi funzionali ad un imminente avvio delle stesse;
era stato dato atto che erano in corso prove di stress da lavaggio sulle tute da navigazione (cfr. doc. 15 di parte convenuta). Contr Con successiva nota del 26/10/2016 del al Comando Generale veniva ribadita l'assenza di elementi oggettivi funzionali ad un imminente avvio delle lavorazioni (cfr. doc. 16 di parte convenuta). Con nota del 16/11/2016 l'attrice aveva comunicato che avrebbe iniziato la lavorazione delle tute CS a far data dal 28/11/2016 presso il proprio stabilimento sito a Cava de' Tirreni, dove sarebbero state depositate le materie prime (cfr. doc. 17 di parte convenuta). Con successiva nota del 21/11/2016 la stazione appaltante aveva diffidato l'attrice a non intraprendere alcuna lavorazione relativa al contratto in oggetto, ai fini delle opportune valutazioni che si sarebbero effettuate circa gli addebiti in contestazione (cfr. doc. 18 di parte convenuta). Con nota dell'1/12/2016 vi era stata la formale contestazione degli addebiti riscontrati nel corso dell'esecuzione contrattuale e venivano chieste giustificazioni ai fini dell'applicazione della penalità prevista dall'art. 30 del contratto e dell'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006 (cfr. doc. 19 di parte convenuta). Con nota del 16/12/2016 l'attrice aveva comunicato le proprie giustificazioni, connesse alle difficoltà di realizzare le tute da navigazione con la tonalità di colore giallo indicata dalla stazione appaltante (cfr. doc. 16 di parte attrice e doc. 20 di parte convenuta). Con successiva nota del 23/12/2016, inviata alla Direzione Approvvigionamenti, l'Ufficio Commissariamento e Armamenti aveva ritenuto non accoglibili le giustificazioni addotte, atteso che l'appaltatrice aveva posto in essere una autonoma ed arbitraria attività, non giustificata né giustificabile (cfr. doc. 21 di parte convenuta). Successivamente con decreto n° 53425/2017 del 17/2/2017 la stazione appaltante aveva disposto l'irrogazione della penalità contrattuale di € 39.224,22 per ritardi accumulati (cfr. doc. 3 di parte attrice e doc. 22 di parte convenuta). Con decreto n° 53465 dello stesso 17/2/2017 era stata decretata la risoluzione del contratto in parola per grave
6 inadempimento dell'appaltatrice, con incameramento della cauzione prestata a garanzia (cfr. doc. 2 di parte attrice e doc. 23 di parte convenuta) …”. Il primo giudice, quanto al merito delle domande avanzate dalle parti, ha rigettato le domande dell'appaltatrice, odierna appellante, di inesistenza del proprio inadempimento e di insussistenza dei presupposti per la risoluzione decretata ex art. 136 Codice degli appalti.
Invero, il Tribunale ha ritenuto legittimi i decreti n°53465/2017 e n° 53425/2017 del 17.2.2017 della stazione appaltante in relazione all'inadempimento per ritardo e per violazione del divieto di subappalto. Quanto al ritardo, connesso alla questione del colore fluorescente ad alta visibilità, il primo giudice ha ritenuto che, pur ammettendo il primo errore della stazione appaltante, non poteva non considerarsi che successivamente l'errore fosse stato emendato dalla stazione appaltante e che l'appaltatrice fosse certa che il tessuto fluorescente ad alta visibilità, conforme alla norma
UNI EN ISO 204721:2013 (come da nota di rettifica), dovesse essere giallo. Quanto alla violazione del divieto di subappalto, il giudice ha osservato, innanzitutto, che il divieto dello stesso, oltre ad essere previsto dall'art. 118, 1° comma, d.lgs. 163/2006, era espressamente previsto dall'art. 23 del contratto di appalto. Conseguentemente, il giudice ha ritenuto che tale condotta dell'appaltatrice di subappaltare parte della produzione ad impresa estera configurava un grave inadempimento alle obbligazioni assunte, dovendosi escludere che i capi di vestiario provenienti al
Pakistan costituissero una semplice campionatura finalizzata alle prove di tenuta del colore. Per queste ragioni, ritenuta assorbita la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento avanzata dall'appaltatrice ed escluso qualsiasi inadempimento grave della stazione appaltante, il Tribunale ha accolto in parte la domanda riconvenzionale esperita dal Controparte_7
MEF, accertando l'avvenuta risoluzione in data
[...]
17.2.2017 del contratto ai sensi dell'art. 136 Codice appalti. Con riguardo alla penale, il primo giudice ha accolto la domanda dell'appaltatrice ritenendo non dovuta la somma di € 39.224,22 ai sensi dell'art. 30 del contratto di appalto, essendo incompatibile l'avvenuta risoluzione con l'applicazione della penale per il ritardo, in assenza di specifica pattuizione.
7 Con riguardo alla polizza fideiussoria, invece, il Tribunale ha ritenuto legittimo l'incameramento della stessa da parte della stazione appaltante, atteso l'accertamento del grave inadempimento e della risoluzione del contratto di appalto. Il giudice ha ulteriormente rigettato sia la domanda risarcitoria attorea che quelle di parte convenuta svolte in via riconvenzionale. Da ultimo, l'organo giudicante ha regolato le spese del giudizio compensandole per 1/3 e condannando parte attrice per la restante parte, ha poi posto a carico di quest'ultima parte quelle della C.T.U.
§ 3. All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“dichiara che il contratto di appalto rep. 878 del 22/12/2015 è già stato risolto ex art. 136 D.lgs. 163/2006 per inadempimento dell'attrice Parte_1 in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara non dovuta dall'attrice la somma di € 39.244,22, richiesta dalla stazione appaltante a titolo di penale per ritardi;
rigetta ogni altra domanda dell'attrice; rigetta la domanda di risarcimento danni, spiegata in via riconvenzionale dalla parte convenuta
[...]
; Controparte_8 compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del residuo, che liquida in €8.953,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u, liquidate con contestuale decreto, per intero a carico della società attrice”.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza: a) accertare e dichiarare l'inadempimento del Comando della Guardia d Finanza per tutte le ragioni sopraesposte e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep. 878 rep. per grave inadempimento della stazione appaltante;
b) accertare e dichiarare, nel contempo, l'insussistenza dell'inadempimento della società e, Parte_1 comunque, dei presupposti per la risoluzione per inadempimento disposta dal Comando della Guardia di Finanza per tutte le ragioni esposte e per l'effetto, accertare e dichiarare che la fornitura oggetto dell'appalto di cui al contratto rep. 878 non
8 stata eseguita a causa del grave inadempimento della stazione appaltante ovvero, in via subordinata, per fatto non imputabile all'appaltatore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dei decreti n. 53465/2017 e n. 53425/2017 del 17 febbraio 2017 e della disposta risoluzione per inadempimento;
c) per l'effetto, dichiarare che la polizza fideiussoria 56303228 rilasciata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto per cui è causa, è stata escussa illegittimamente e quindi condannare le convenute alla restituzione della somma di € 29.995,00 pagatale da
[...]
CP_9
d) in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare che la società ha diritto al risarcimento dei danni Parte_1 per danno emergente e lucro cessante per le causali indicate e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute: c1) al risarcimento dei danni per i costi per l'acquisto delle materie prime pari ad $ 261.620,99; c2) al risarcimento dei danni per lucro cessante, in ragione di € 86.843,23; c3) al risarcimento del danno curriculare per € 23.072,00. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre quelli anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c.; e) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio, con attribuzione. In via istruttoria si chiede essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) vero è che, dopo la nota della sull'errore relativo alle caratteristiche tecniche dei Parte_1 rinforzi delle tute da navigazione, la stazione appaltante ha indicato il colore giallo pantone 108 e 109/C, richiamando le norme UNI EN ISO 20471:2013; b) vero è che la fornitura del tessuto occorrente per la realizzazione dei capi di vestiario oggetto di appalto è stata commissionata ad una ditta NA (RI ST) fin dal mese di maggio 2016; c) vero è che l'errore della Stazione Appaltante sulle caratteristiche tecniche dei rinforzi delle tute da navigazione ha influito sulla fornitura del tessuto e quindi, sull'avvio delle lavorazioni per la realizzazione dei capi di vestiario oggetto d'appalto; d) vero è che le provenienti dal Pakistan ed arrivate Pt_3
a Fiumicino nel mese di settembre 2016 erano una mera campionatura;
9 e) vero è che tale campionatura si era resa necessaria per sottoporre le tute a prova di resistenza (lavaggio, restringimento, stiratura etc. etc.) al fine di accertare le interazioni fra i vari tessuti prima di procedere alla realizzazione dei capì di vestiario oggetto di appalto;
f) vero è che le tute rinvenute presso la sede dell'attrice nel corso dei sopralluoghi della guardia di finanza del 19 e 26 ottobre 2016 e sottoposte a verifiche tecniche (stress test) fanno parte dalla campionatura delle 240 tute provenienti dal Pakistan ed arrivare a Fiumicino nel mese di settembre 2016”.
Il e Il Controparte_4 [...]
hanno resistito al gravame ed Controparte_5 hanno così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione, respingere l'appello principale, siccome infondato ed accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere, in tutto o in parte, la domanda di risarcimento dei danni spiegata in via riconvenzionale in prime cure;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 12 giugno 2023, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 09.05.2023.
§ 5. — L'appello principale, sebbene non contenga specifici titoli in relazione alle singole censure, può essere suddiviso nelle seguenti parti di impugnazione:
- Con la prima parte dell'atto di appello parte appellante principale censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui:
1. ha accertato l'avvenuta risoluzione del contratto del 22.12.2015 - a seguito del decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza 53465/2017 ex art. 136 Codice appalti;
2. ha ritenuto che la risoluzione adottata dalla committente era legittima atteso il “subappalto”, vietato, della produzione di 240 tute da navigazione ad una ditta del Pakistan;
3. ha ritenuto che l'erronea esatta indicazione del colore fluorescente non costituisse giustificazione per l'inadempimento dell'appaltatrice;
10 - Con la seconda parte dell'appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che da domanda dell'appaltatrice di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante fosse da valutare solo se il decreto di risoluzione fosse risultato illegittimo. Secondo l'appellante, infatti, il ritardo della Parte_1
(da quest'ultima comunque ritenuto non esistente) dipendeva dal grave inadempimento della committente nella definizione degli elementi strutturali dei beni oggetto di fornitura. Al che, prosegue l'appellante, il contratto in questione doveva essere considerato risolto già prima del decreto di risoluzione, precisamente il 7 settembre 2016 per fatto e colpa dell'amministrazione.
- Con la terza parte dell'appello parte appellante ribadisce che per la descrizione tecnica delle tute da navigazione fosse stata emessa una prescrizione erronea e contraddittoria e quindi impossibile da rispettare. Secondo l'appellante, l'errore di identificazione dell'oggetto dell'appalto commesso dall'Amministrazione, ha determinato incertezza nell'esecuzione della prestazione e tale problema non è stato risolto neanche dalla nota della Committenza del 7 settembre 2016, con la quale si emendava il testo originario. Secondo l'appellante, inoltre, sarebbe erronea la ricostruzione del primo giudice quanto alla possibilità per l'appaltatrice di eseguire comunque la sua prestazione, essendo in grado di percepire l'errore anche a seguito della rettifica del 7 settembre. Infatti, prosegue l'appaltatrice, sostenendo che fosse piuttosto onere della committente risolvere immediatamente e senza incertezze il dubbio prospettatogli dall'appaltatrice. Quindi, secondo l'appellante, tale comportamento della Stazione appaltante comportava gli estremi di un grave inadempimento imputabile al committente.
- Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto la violazione del divieto di subappalto e conseguentemente l'inadempimento della Parte_1
Parte appellante sul punto osserva che i capi inviati dalla RI ST in questione non sono mai stati oggetto di consegna alla committente e ciò sarebbe sufficiente per escludere la configurabilità della violazione contrattuale. Peraltro, il numero esiguo di 240 capi rispetto a quelli commissionati, la loro importazione alla “luce del sole” e
11 l'inverosimiglianza di una intera fornitura proveniente dal Pakistan avrebbe costituito comunque un comportamento conforme a buona fede. La sostiene altresì di aver chiarito in giudizio Parte_1 che le tute regolarmente importate dal Pakistan costituivano una campionatura (da utilizzare come stress test) dotata proprio di quel tessuto giallo fluorescente per il cui utilizzo attendeva la conferma da parte del Comando Generale. Oltretutto, precisa l'appellante, che la conclusione del Tribunale circa la inutilità dei test sui prodotti provenienti dal Pakistan costituirebbe una valutazione del tutto soggettiva e che non considera il fine di verificare i tessuti delle tute. Quindi, insiste l'appellante, posta l'assenza di un contratto di subappalto e posto che non è stato accertato che i beni consegnati all'esito della gara fossero provenienti dal Pakistan, il tribunale ha errato a ritenere la sussistenza della violazione del divieto ex art. 23 del Contratto di appalto. Pertanto, la ritiene oltre all'illegittimità della Parte_1 risoluzione del contratto, perché basata sul fatto storico delle 240 tute provenienti dal Pakistan utilizzate come campionatura dei tessuti, anche l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n. 56303228 rilasciata a garanzia dell'esatto adempimento, con l'effetto di ottenere la restituzione della somma di €29.995,00.
- Con il quinto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui, risolvendo il contratto di appalto, non ha tenuto conto del grave danno arrecato alla consistente nel danno Parte_1 emergente, nel lucro cessante e nel danno d'immagine.
§ 5. — L'appello incidentale proposto dal
[...]
e Controparte_4 Controparte_5
contiene il seguente unico motivo di impugnazione:
[...]
- Violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115, 116 e 112 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c. nonché degli articoli 2727 e 2729 c.c., motivazione omessa o insufficiente su fatti decisivi. Le Amministrazioni appellate censurano la motivazione del primo giudice nella parte di sentenza in cui non ha accolto la domanda risarcitoria inerente ai costi per l'acquisto dello stesso vestiario, non prodotto né fornito dall'appaltatrice, e ai costi per l'indizione di una nuova gara per l'individuazione del nuovo appaltatore.
12 Sostengono le appellate, infatti, che l'Amministrazione è stata costretta a rivolgersi nell'immediato ad un nuovo fornitore, in un contesto di più sfavorevoli condizioni di mercato, acquistando tute ad un prezzo superiore di ben 17,33 € rispetto al prezzo previsto per la fornitura della Parte_1
Contrariamente a quanto assunto dal Tribunale in sentenza, l'Amministrazione sostiene di aver compiutamente assolto l'onere di allegare e provare ex art. 2697 c.c., anche in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., il danno patrimoniale subito per i costi inerenti alla necessità di indire una nuova gara, dedotti con la tabella depositata unitamente alla memoria istruttoria, contenente l'indicazione del proprio personale a tal fine impiegato, il numero di ore lavorate ed il costo sostenuto.
§ 6. — L'appello principale è infondato. Va premesso che l'ordine logico delle questioni seguito dal Tribunale nel valutare le contrapposte domande delle parti non ha influito sulla decisione nella parte di sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'odierna appellante adottato dalla Amministrazione in data 17.2.2017. A parte la priorità cronologica di detto provvedimento rispetto alla domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto avanzata dall'odierna appellante, attrice in primo grado, va osservato che il Tribunale ha comunque valutato, unitamente agli inadempimenti contestati dall'Amministrazione e posti a base del decreto di risoluzione, anche il contestato inadempimento dell'amministrazione, che per ben due volte – la prima nelle specifiche tecniche allegate al contratto, e poi, dopo la nota dell'appaltatrice del 9.8.2016, nella nota del 7.9.2016- non ha indicato correttamente il colore giallo ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2013. Invero, all'esito di detta valutazione unitaria, il giudice di primo grado ha comunque ritenuto fondata la contestazione dell'Amministrazione circa il ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione del contratto, oltre che per la violazione del divieto di subappalto. L'impugnazione proposta dalla non è Parte_1 idonea a superare le articolate argomentazioni del Tribunale in relazione ai seguenti profili:
-la circostanza che già in data 6.9.2016, ossia prima della menzionata nota dell'Amministrazione del 7.9.2016, la società appaltatrice aveva ricevuto i colli dal Pakistan contenenti gli
13 indumenti recanti negli inserti il corretto colore giallo ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2013, peraltro indicato dalla stessa appaltatrice nella propria precedente nota del 9.8.2016; il che significa l'evidente consapevolezza da parte dell'ordinante- appaltatrice dell'esatta classificazione– ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2013-, e l'inesistenza di alcuna incertezza del colore - giallo-, richiesto per gli inserti delle tute da navigazione;
- lo scambio di note con l'Amministrazione rilevava, pertanto, ai fini burocratici, ma non impediva all'appaltatrice l'inizio della lavorazione, quantomeno degli altri indumenti commissionati, non interessati dall'errata indicazione del colore;
-la circostanza che tra i colli provenienti dal Pakistan fossero presenti tute da navigazione recanti stemmi, distintivi e mostrine e diciture riferibili alla Guardia di Finanza, nonché pantaloni c.s. e tute c.s. già confezionate è all'evidenza in contrasto con la tesi sostenuta dall'appellante, della campionatura necessaria per l'esecuzione dei test di resistenza del tessuto e di tenuta del colore;
-invero l'esecuzione di detti test non necessitava degli indumenti già completi, ma del solo materiale necessario per confezionare gli indumenti;
-il numero degli indumenti finiti, pari a 240, ricevuti dal Pakistan, in assenza del rinvenimento nei sopralluoghi del 26.9.2026 e del 6.10.2016 del materiale necessario per l'esecuzione della produzione richiesta, depone indubitabilmente per la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale i colli rinvenuti provenienti dal Pakistan costituivano la campionatura dei prodotti finiti che l'appaltatrice si era obbligata a confezionare in proprio nello stabilimento di Cava de' Tirreni, e, che, invece, sarebbero stati integralmente confezionati da terzi in Pakistan, in violazione della norma contrattuale (art. 23) che vietava il subappalto;
-la tesi dell'autonomia imprenditoriale nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sostenuta dall'appellante non vale a scalfire la motivazione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto l'inadempimento relativo al ricevimento dei 240 indumenti finiti fatti confezionare in Pakistan di per sé solo sufficiente a giustificare la disposta risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione; invero poteva al più giustificarsi la fornitura dal Pakistan dei materiali necessari per il confezionamento degli indumenti, giammai il confezionamento degli stessi, costituente un obbligo contrattuale da eseguirsi in proprio dall'appaltatrice. In conclusione, attesa l'inidoneità delle censure dell'appellante a scalfire l'articolata motivazione del giudice di
14 primo grado, l'impugnazione va respinta e la sentenza di primo grado va confermata, anche con riguardo all'assorbimento della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante principale.
*** L'appello incidentale proposto dal Controparte_4
e dal
[...] Controparte_5 va respinto. Quanto al costo delle 575 tute c.s. acquistate dall'Amministrazione ad un prezzo superiore rispetto a quello oggetto del contratto intercorso con la va Parte_1 confermato quanto già rilevato dal Tribunale, circa la necessità della prova, da parte dell'Amministrazione, dell'identità, per foggia, modello e caratteristiche, tra i capi acquistati ex novo e quelli oggetto del contratto di cui è giudizio, al fine di provare il danno derivante dalla dedotta differenza di prezzo. Quanto al costo sostenuto in termini di retribuzione del proprio personale impiegato nell'approntamento di un nuova gara d'appalto, il danno non è, all'evidenza, rappresentato dalla retribuzione che questo personale ha percepito, non in aggiunta, ma quale retribuzione per l'ordinaria prestazione lavorativa, ma, semmai, è rappresentato dal fatto che detto personale è stato distolto da altre mansioni, dovendosi invece occupare di indire una nuova gara. In tal senso, però, le Amministrazioni appellate nulla hanno dedotto né tantomeno provato, di talché non può neppure sostenersi che l'impiego di detto personale per rifare la procedura di gara abbia cagionato un danno economicamente quantificabile, dovendosi pertanto ritenere ininfluente la deduzione del numero di dipendenti impiegati a tal fine e l'entità delle rispettive retribuzioni di cui alla memoria istruttoria.
§ 7. — Le spese processuali del presente grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
e del e
[...] Controparte_5 sull'appello incidentale da questi ultimi proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello principale;
15 2. — rigetta l'appello incidentale;
3. — compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
-manda alla Cancelleria per la modifica del codice oggetto come indicato in epigrafe. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2025. Il Presidente estensore
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