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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2051/2025 promossa con ricorso depositato in data 16.4.2025 da
nata a [...] il [...] Parte_1 con gli avv. Capuzzo Marta e Moro Giancarlo ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: Rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“
1. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 103, Parte I, serie A – Anno 1999 – Comune di Padova, annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e Per_ intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti;
pagina 1 di 8
2. dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale alla sig.ra per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri Parte_1 caratteri sessuali da femminili a maschili ex Corte Costituzionale sentenza n. 143/2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 la ricorrente , premesso di essere Parte_1 nata il [...] in [...], chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di nonché dichiararsi Per_1 Pt_1
l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da femminile a maschile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'adolescenza, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e, in generale, sulle relazioni sociali. Già durante le scuole superiori riportava sempre meno energie ed una chiusura via via maggiore a livello relazionale, distaccandosi dal gruppo di amiche con cui condivideva la maggior parte dei momenti e alle quali aveva confessato di sentirsi maschio, ed iniziando ad esplorare il mondo transessuale attraverso internet e social network. Nel giugno 2021 iniziava quindi un percorso terapeutico con la dott.ssa , oltre che un percorso finalizzato alla transizione di genere, venendo preso in Per_2 carico dallo specialista endocrinologo prof. per la somministrazione della terapia Per_3 ormonale sostitutiva e dalla dott.ssa psichiatra, presso l'associazione Con-Te-Stare, Per_4
Sportello Attivo Transgender, Padova.
Quest'ultima, in particolare, riconosceva che “il soggetto presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile, pertanto, la connotazione femminile determina un persistente sentimento di estraneità rispetto al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi, ascrivibili ad un
Disturbo dell'identità di tipo FtM (secondo DSM V). Non si rilevano pertanto elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure legate all'avvio della cura ormonale mascolinizzante e medico-chirurgiche richieste” (doc. 3).
Il dott. Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, nella propria Persona_5
Per_ relazione del 20.2.2024 (doc. 04), evidenziava che “ è in trattamento con androgeni da settembre 2021 ed è in equilibrio sia dal punto di visita psicosociale, emotivo che fisico (vedi pagina 2 di 8 relazione della dott.ssa datata 13/10/2022). Gli esami ormonali rientrano nel range Per_2 maschile e ha raggiunto un aspetto fenotipico che gli consente di affrontare il percorso di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici affermativi che rientrano nelle sue aspettative”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da a attribuendo il prenome di nonché CP_2 Per_6 Per_1 dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici.
All'udienza del 16.10.2025 compariva personalmente il ricorrente Parte_2 non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo;
il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in va Per_1 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente otteneva una “relazione psicologica” ove la Parte_2 dott.ssa attestava che “Fin dal suo primo accesso, durante il corso della valutazione e Per_2
Per_ per tutta la durata del percorso psicoterapeutico ha adottato un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile, con modalità autentiche e spontanee, senza manierismi o artificiosità che risultassero eccessive o inadeguate”, concludendo che “non sussistano controindicazioni all'intervento di Riassegnazione
Chirurgica di Sesso, né alla contestuale Rettifica anagrafica del nome del sesso ai sensi della pagina 3 di 8 legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita del paziente ” (doc. 2).
Inoltre, in data 9.3.2021 la dott.ssa medico chirurgo psichiatra, attestava che Testimone_1
“A livello di coscienza dell'IO è presente la nitida percezione del sé come appartenente al genere maschile, in perfetta sintonia tra sentimenti, emozioni, sensazioni corporee e ideali dell'IO. L'espressione fenotipica femminile è vissuta come estranea e limitante il raggiungimento di un armonico equilibrio psicofisico e di una valida integrazione sociale.
Il soggetto presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile, pertanto la connotazione femminile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo F t M (secondo
DSM V) e certificava l'insussistenza di elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure legate all'avvio della cura ormonale mascolinizzante e medico- chirurgiche richieste (doc. 3).
Successivamente, il ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 4). Nella relazione del Persona_5
20.2.2024 (doc. 04), il Prof. evidenziava che “Gli esami ormonali rientrano nel range Per_3
Per_ maschile e ( ) ha raggiunto un aspetto fenotipico che gli consente di affrontare il percorso di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici affermativi che rientrano nelle sue aspettative”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La stessa non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile anche all'esterno, nella pagina 4 di 8 propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione. pagina 5 di 8 Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Per_1
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con pagina 6 di 8 l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza che tanto comporta che parte ricorrente quale , di Parte_1 sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri pagina 7 di 8 sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
17.12.1999, da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1 Per_1
2. attribuisce a , nata a [...] il [...] sesso maschile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Padova Per_1 di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ sia letto Pt_1
e inteso;
Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Per_1
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2051/2025 promossa con ricorso depositato in data 16.4.2025 da
nata a [...] il [...] Parte_1 con gli avv. Capuzzo Marta e Moro Giancarlo ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: Rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“
1. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 103, Parte I, serie A – Anno 1999 – Comune di Padova, annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e Per_ intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti;
pagina 1 di 8
2. dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale alla sig.ra per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri Parte_1 caratteri sessuali da femminili a maschili ex Corte Costituzionale sentenza n. 143/2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 la ricorrente , premesso di essere Parte_1 nata il [...] in [...], chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di nonché dichiararsi Per_1 Pt_1
l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da femminile a maschile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'adolescenza, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e, in generale, sulle relazioni sociali. Già durante le scuole superiori riportava sempre meno energie ed una chiusura via via maggiore a livello relazionale, distaccandosi dal gruppo di amiche con cui condivideva la maggior parte dei momenti e alle quali aveva confessato di sentirsi maschio, ed iniziando ad esplorare il mondo transessuale attraverso internet e social network. Nel giugno 2021 iniziava quindi un percorso terapeutico con la dott.ssa , oltre che un percorso finalizzato alla transizione di genere, venendo preso in Per_2 carico dallo specialista endocrinologo prof. per la somministrazione della terapia Per_3 ormonale sostitutiva e dalla dott.ssa psichiatra, presso l'associazione Con-Te-Stare, Per_4
Sportello Attivo Transgender, Padova.
Quest'ultima, in particolare, riconosceva che “il soggetto presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile, pertanto, la connotazione femminile determina un persistente sentimento di estraneità rispetto al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi, ascrivibili ad un
Disturbo dell'identità di tipo FtM (secondo DSM V). Non si rilevano pertanto elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure legate all'avvio della cura ormonale mascolinizzante e medico-chirurgiche richieste” (doc. 3).
Il dott. Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, nella propria Persona_5
Per_ relazione del 20.2.2024 (doc. 04), evidenziava che “ è in trattamento con androgeni da settembre 2021 ed è in equilibrio sia dal punto di visita psicosociale, emotivo che fisico (vedi pagina 2 di 8 relazione della dott.ssa datata 13/10/2022). Gli esami ormonali rientrano nel range Per_2 maschile e ha raggiunto un aspetto fenotipico che gli consente di affrontare il percorso di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici affermativi che rientrano nelle sue aspettative”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da a attribuendo il prenome di nonché CP_2 Per_6 Per_1 dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici.
All'udienza del 16.10.2025 compariva personalmente il ricorrente Parte_2 non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo;
il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in va Per_1 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente otteneva una “relazione psicologica” ove la Parte_2 dott.ssa attestava che “Fin dal suo primo accesso, durante il corso della valutazione e Per_2
Per_ per tutta la durata del percorso psicoterapeutico ha adottato un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile, con modalità autentiche e spontanee, senza manierismi o artificiosità che risultassero eccessive o inadeguate”, concludendo che “non sussistano controindicazioni all'intervento di Riassegnazione
Chirurgica di Sesso, né alla contestuale Rettifica anagrafica del nome del sesso ai sensi della pagina 3 di 8 legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita del paziente ” (doc. 2).
Inoltre, in data 9.3.2021 la dott.ssa medico chirurgo psichiatra, attestava che Testimone_1
“A livello di coscienza dell'IO è presente la nitida percezione del sé come appartenente al genere maschile, in perfetta sintonia tra sentimenti, emozioni, sensazioni corporee e ideali dell'IO. L'espressione fenotipica femminile è vissuta come estranea e limitante il raggiungimento di un armonico equilibrio psicofisico e di una valida integrazione sociale.
Il soggetto presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile, pertanto la connotazione femminile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo F t M (secondo
DSM V) e certificava l'insussistenza di elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure legate all'avvio della cura ormonale mascolinizzante e medico- chirurgiche richieste (doc. 3).
Successivamente, il ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 4). Nella relazione del Persona_5
20.2.2024 (doc. 04), il Prof. evidenziava che “Gli esami ormonali rientrano nel range Per_3
Per_ maschile e ( ) ha raggiunto un aspetto fenotipico che gli consente di affrontare il percorso di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici affermativi che rientrano nelle sue aspettative”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La stessa non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile anche all'esterno, nella pagina 4 di 8 propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione. pagina 5 di 8 Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Per_1
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con pagina 6 di 8 l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza che tanto comporta che parte ricorrente quale , di Parte_1 sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri pagina 7 di 8 sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
17.12.1999, da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1 Per_1
2. attribuisce a , nata a [...] il [...] sesso maschile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Padova Per_1 di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ sia letto Pt_1
e inteso;
Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Per_1
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
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