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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12287 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante, Curatore Dott.
[...] [...] con studio in Piazza G. Bovio n. 14– 80133 Napoli Pt_2
OPPONENTE CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
E nato a San Giorgio a [...] il [...] – C.F. CP_1
– e residente in [...], elett.te dom.ti in C.F._1
Napoli alla Via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Paolo Parlato
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Via San Prospero n. 4, e per essa – CP_2 quale mandataria, giusta procura speciale per atto Notaio di Milano in data 11.01.2019, Persona_1 rep. n. 42728 e racc. n. 13238, - in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Via CP_3
Soperga n. 9, che, giusta procura speciale per atto Notaio dott. Notaio in Milano, Persona_2
P.IVA_ in data 03.03.2021 (Rep. 57707/Racc. ), agisce per il tramite della sua procuratrice e mandataria società con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona Controparte_4 del suo procuratore speciale Dott. , elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Controparte_5
Via Alfredo Baccarini n. 52, presso e nello studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.25, le parti insistevano nelle loro difese ed eccezioni, chiedendo la decisione del giudizio.
Il GU all'esito della camera di consiglio assegnava la causa in decisione.
All'esito, poi, dell'istanza formulata da parte opponente, con ordinanza del 12.05.25, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica dalla comunicazione del predetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.2272/2021 (RG 4446/2021), emesso dal Tribunale di Napoli in data Part 19.3.2021, veniva ingiunto a Parte_1
e a il pagamento in favore di e, per essa,
[...] CP_1 CP_2 CP_3
e, per essa, di euro 35.987,79 oltre interessi sulla sorta capitale e spese. Controparte_4
L'ingiunzione veniva emessa sulla scorta dell'idonea documentazione esibita dalla ricorrente, la quale attestava l'insorgere del credito in base alle movimentazioni intervenute sul contratto di conto corrente n. 12871, acceso in data 18.05.2005 tra la società ingiunta e la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a., la quale aveva successivamente ceduto il proprio credito alla ricorrente CP_2
Il sig. veniva invece raggiunto dall'ingiunzione in quanto sottoscrittore di due fideiussioni: CP_1 trattasi, rispettivamente, di una fideiussione omnibus (datata 27.10.10) e di una fideiussione (datata
4.8.15) specificamente destinata a garantire un'asserita apertura di credito intervenuta tra le parti.
Tale decreto veniva notificato notificato a Parte_1
e a il 26.3.21; entrambi i destinatari proponevano
[...] CP_1 opposizione, notificata tempestivamente il 3.5.2021. Gli opponenti si sono successivamente costituiti in data 11.5.2021.
I principali motivi di opposizione sono così sintetizzabili :
1. nullità della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive applicate;
2. nullità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina ratione temporis applicabile;
3. applicazione di spese non pattuite tra le parti. Veniva, altresì, lamentata dal la nullità delle fideiussioni stipulate in ragione CP_1 della previsione delle clausole di “sopravvenienza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c.”, dalla quale sarebbe emerso il diretto collegamento delle fideiussioni in esame con le intese restrittive della concorrenza censurate dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, all'epoca
Autorità Garante della Concorrenza.
2 Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto opposto, il riaccertamento negativo del credito vantato dalla banca, previa espunzione di tutte le somme non dovute, nonché la declaratoria di nullità delle fideiussioni stipulate, con condanna alle spese.
Si costituiva in data 27.9.2021 l'opposta, la quale affermava che il credito di cui essa si era resa cessionaria era maturato sulla scorta delle risultanze contabili del conto corrente summenzionato, sul quale inoltre riferiva essere stata pattuita un'apertura di credito per euro 30.000,00.
Nella comparsa di costituzione e risposta si difendeva la corretta pattuizione ed applicazione di tutte le spese e voci addebitate alla società ingiunta;
si riteneva, altresì, la validità delle fideiussioni stipulate, in quanto per nessuna delle due sarebbe stato sufficiente provato il legame con intese anticoncorrenziali: la prima fideiussione difatti avrebbe sì carattere “omnibus”, ma essa sarebbe posteriore al provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia, e pertanto non assistita da alcuna presunzione in ordine al carattere “attuativo d'intesa anticoncorrenziale” delle clausole in essa contenute;
la seconda fideiussione, in quanto specifica, esulerebbe del pari dal perimetro del succitato provvedimento di Banca d'Italia, necessitando pertanto di una autonoma prova del suo carattere anticoncorrenziale.
Avanzava altresì domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto.
Nell'udienza del 15.10.2021 il GU, rilevata la parziale fondatezza quantomeno in relazione ad alcuni degli aspetti evidenziati in opposizione, afferenti la capitalizzazione degli interessi, nonché
l'incertezza allo stato degli atti di alcuni aspetti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, onerando l'opposta di provvedere alla mediazione e rinviando per la verifica della condizione di procedibilità.
In data 1.3.2022, rilevato l'avvenuto esperimento negativo del tentativo di mediazione e vista la concorde richiesta delle parti, venivano concessi alle stesse i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. rito previgente, nel rispetto dei quali esse si scambiavano memorie, precisando e ribadendo le difese già articolate. Veniva, altresì, tempestivamente avanzata istanza di CTU contabile da parte degli opponenti.
Con ordinanza del 13.9.2022 il GU, ritenutane l'opportunità, ammetteva ctu contabile, nominando come consulente il dott. (incarico conferito con ordinanza del 6.12.2022). Per_3
La consulenza veniva depositata il 15.5.2023.
Con ordinanza del 30.5.24 il GU, ritenuto necessario provvedere in tal senso in seguito alle difese del sig. assegnava alle parti termine di 30 giorni per interloquire sulla qualifica di consumatore CP_1 allegata dallo stesso.
Da parte dell'opposta non interveniva tempestivamente il deposito di alcuna memoria volta a interloquire sul punto, stante l'avvenuto deposito del relativo scritto solo in data 1.7.2024, quindi oltre
3 il trentesimo giorno decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza in cui tale termine era fissato
(comunicazione del 31.5.2024).
Con ordinanza del 4.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 2.12.2024, stante l'allegazione dell'intervenuta sentenza di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della società opponente, il GU dichiarava l'estinzione del processo.
Il tuttavia, provvedeva alla riassunzione dello stesso, con atto depositato il 26.2.2025. CP_1
Pertanto, a seguito di tali eventi, durante l'udienza del 6.5.2025 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. rito previgente, decorrenti dal 12.05.25.
a) Sulla riassunzione ad opera di un solo opponente
Preliminarmente, bisogna dare atto che l'intervenuta riassunzione ad opera del solo opponente CP_1
è di per sé bastevole ad evitare l'estinzione parziale nei confronti delle parti nella stessa posizione processuale che non abbiano provveduto al medesimo adempimento.
In tal senso cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975, secondo cui determinarsi in senso contrario ” implicherebbe in modo del tutto improprio attribuire alla parte un potere di riassunzione congiunto ad un potere di scioglimento del cumulo che la legge non prevede, dato che compete al giudice, in presenza di processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione”.
b) Declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento promossa nei confronti della in Parte_1 persona del legale, in liquidazione giudiziale.
Preso atto della mancata costituzione della Curatela della in liquidazione giudiziale, deve Parte_1 affermarsi l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata con il procedimento monitorio e proseguita in sede di opposizione dalla cessionaria del credito verso la società opponente.
Come è noto, “La concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso di causa alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui all'art.
93 L.F. Per un verso, dunque, le domande a contenuto patrimoniale proposte in sede ordinaria nei confronti della Curatela dopo la dichiarazione di fallimento sono inammissibili e, per altro verso, i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di crediti verso il fallito in corso alla data della dichiarazione di fallimento non solo si interrompono, ex art. 43 L.F., ma non possono essere… né proseguiti né riassunti. Il carattere assorbente della speciale procedura di verificazione del passivo si realizza infatti anche per i crediti già sub iudice, con la conseguenza che il processo diviene
4 improcedibile. Il carattere assorbente della speciale procedura di verificazione del passivo si realizza infatti anche per i crediti già sub iudice, con la conseguenza che il processo in corso diviene improcedibile nei confronti della curatela ed insuscettibile di produrre effetti rispetto al fallimento, fatta salva la possibilità di agire dopo la chiusura del fallimento per ottenere quanto negato in sede fallimentare” ( ex multis Tribunale Forli' sez. II, 03/01/2020, n.7).
La domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti della Curatela della società CP_2 opponente va dichiarata improcedibile.
Dunque il processo è proseguito con riferimento alla sola posizione del in qualità di garante. CP_1
c) La prova dei rapporti intercorsi tra le parti: il rapporto di conto corrente n. 12871
Quanto alle questioni oggetto di controversia, è bene sin da subito precisare la posizione della scrivente in ordine al riparto dell'onere della prova
L'art 2697 c.c. pone l'onere della prova in capo all'attore, prevedendo espressamente che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, dato che il presente giudizio è stato instaurato tramite opposizione a decreto ingiuntivo, come è ben noto è parte opposta a rivestire sostanzialmente il ruolo di attrice, avendo carattere solo e puramente formale la sua posizione di convenuta nel sintagma processuale aperto tramite l'opposizione (così ex multis, Sez. 1 Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, secondo cui “In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”).
Sul punto deve ritenersi che l'opposta abbia dato congrua prova dell'esistenza del rapporto scaturente dal contratto di conto corrente, tramite l'esibizione del contratto (cfr. contratto del 18.5.2005, allegato alla comparsa di costituzione), mentre con riguardo agli estratti conto, ha depositato esclusivamente la serie continua a partire dal 01.01.2009 ( non corrispondente al primo estratto del rapporto, ma di €
19.080,08 a credito del correntista), fino alla data del 14.06.2019, pari a € 34.238,90 a debito del
5 correntista ( cfr documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed integrata dagli opponenti in corso di giudizio).
Orbene, deve essere precisato che è stato possibile per il CTU operare i conteggi anche in assenza del primo estratto conto a “0”, in quanto il primo estratto in atti era a credito della correntista.
Invero, dal principio generale e comunemente affermato per cui “In tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi
l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15253), deve trarsi l'assunto che essendo il primo saldo prodotto dalla banca a favore della cliente (in questo caso 19.080,08) è possibile derogare al cd. saldo zero e in mancanza di contestazioni della cliente, prendere il dato quale punto di partenza per la ricostruzione del tecnico.
Risulta, invece, mancante in atti qualunque contratto di apertura di credito in forma scritta (come rilevato dal CTU a pag. 8 dell'elaborato peritale).
d) …e delle fideiussioni prestate da CP_1
Risultano presenti in atti i contratti di fideiussione stipulati il 27.10.10 e il 4.8.15 (cfr. allegati n. 12 e
13 all'opposizione a decreto ingiuntivo), tramite i quali è stato pertanto soddisfatto il relativo onere probatorio.
Quanto ai profili di invalidità avanzati in relazione alle suddette garanzie fideiussorie - tema cruciale della presente controversia in cui a seguito della liquidazione giudiziale della correntista, la posizione del garante è rimasta l'unica da esaminare - innanzitutto va precisato che non è stato adeguatamente provato il carattere di pattuizioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali.
Difatti, deve rilevarsi che nessuna delle due fideiussioni è assistita dalla presunzione in tal senso offerta dal provvedimento della Banca d'Italia n 55/2005, in quanto:
6 ➢ In relazione alla fideiussione omnibus stipulata nel 2010, essa è stata stipulata in epoca posteriore al 2005, il che secondo l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario fa sì che in ordine a tale negozio non operi la presunzione di collegamento con l'intesa anticoncorrenziale che invece investe le fideiussioni omnibus stipulate anteriormente al provvedimento della Banca d'Italia, e che sole possono essere oggetto della relativa stigmatizzazione per violazione della normativa anticoncorrenziale.
In tal senso cfr. Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022, n.16511, secondo cui :”Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli art. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall'Abi (di cui la Banca d'Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con provvedimento 55/05) non possono
"ex se" considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle, posto che il provvedimento sopra indicato non costituisce prova privilegiata per le fideiussioni sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso.”
In altre parole, “Le cause c.d. 'stand alone' sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990” ( Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171).
➢ In relazione alla garanzia stipulata nel 2015, essa ha carattere di fideiussione specifica e non omnibus, e pertanto ha natura differente rispetto ai contratti attenzionati dal succitato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (cfr. ad esempio Tribunale Napoli,
21/04/2023, n.4158, secondo cui “[…] In assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/90, deve convenirsi che l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Conseguentemente, nel caso in esame, la parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/90 facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ma è gravata dall'onere della prova dell'esistenza di
7 un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della domanda di nullità della fideiussione.”
In assenza di tale agevolazione probatoria, gli opponenti non hanno fornito adeguatamente prova del carattere attuativo d'intesa anticoncorrenziale di tali due fideiussioni, non profondendo alcuno sforzo nella dimostrazione della stessa.
Ne consegue che le relative clausole conformi allo schema ABI vanno considerate valide.
Né alcun rilievo in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione
è possibile per questa scrivente, dato che alla luce della documentazione versata in atti emerge come il non possa essere considerato consumatore, attesa la sua ingente partecipazione CP_1 alla società opponente, ben più che maggioritaria (pari al 74,1%) e atteso che a partire dal
3/12/2009 e fino al 2/3/2018 ( con una pausa di solo alcuni mesi) egli ha rivestito le qualifica di amministratore unico (cfr visura della società opponente, allegata alla comparsa di costituzione della società opposta).
In tal senso vedasi la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui: "La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la
Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima
o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". (SS.UU Corte di Cassazione, ord. 27/02/2023, n. 5868)
• Le condizioni economiche
Affrontati i punti di cui sopra relativi alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, è opportuno esaminare nel dettaglio le singole doglianze e criticità lamentate.
Quanto alle spese e ai costi concretamente applicati nell'ambito del rapporto di conto corrente, gli opponenti hanno puntualmente sollevato rilievi in ordine alla illegittimità di alcune delle voci addebitate nell'ambito del rapporto di conto corrente, che si procederà ad esaminare più dettagliatamente di seguito.
• In ordine alla cms e alle commissioni sostitutive
8 Dalla consulenza tecnica è emerso come nel corso del rapporto non sia mai stata applicata la commissione di massimo scoperto, in ordine alla quale quindi nessuna doglianza degli opponenti è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta invece che l'istituto di credito “dal terzo trimestre 2009 ha applicato una commissione pari allo 0,5% denominata “Corrispettivo su accordato”, mai pattuita con il correntista, corrispondente a € 150,00 trimestrali.” (cfr. pg. 9 elaborato peritale)
Tale corrispettivo rientra indubbiamente tra i “ prezzi e condizioni” per i quali l'art 117 comma 4 TUB impone la forma scritta a pena di nullità, nullità puntualmente eccepita dagli opponenti e che pertanto va rilevata in tale giudizio, con espunzione dei relativi addebiti dal ricalcolo del saldo, come correttamente effettuato in sede di ricalcolo.
Secondo le verifiche del CTU, l'applicazione di tale commissione non è mai stata concordata tra le parti e dunque va espunta.
• In ordine alla capitalizzazione degli interessi
Nelle proprie difese gli opponenti hanno contestato esclusivamente che la banca abbia applicato tra il 2014 e il 2017 la capitalizzazione degli interessi in violazione delle relative disposizioni legislative.
Risulta pertanto necessario precisare il dettato della normativa applicabile per il lasso temporale di riferimento.
Relativamente al periodo successivo al 01.01.14 – e ritenuta non contestata ogni eventuale ulteriore violazione della normativa di settore per il periodo anteriore, visto che il rapporto principia nel 2005- deve rammentarsi che , l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive o operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr.
Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) e da ultimo la Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. 30.07.2024/ n.21344) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in
9 tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti – cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da
Banca d'Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR. Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla Banca d'Italia, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa ex art. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di
Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib.
Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 CP_6 dell'8 ottobre 2015).
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto al caso di specie, la consulenza tecnica ha sottolineato che, mentre “la banca, dopo
l'01.01.2014, ha continuato ad applicare, e fino al 30.09.2016, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
non risulta inoltre che la banca abbia acquisito il consenso scritto del
10 cliente circa l'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili per il periodo successivo al 01.10.2016, nonostante la banca non abbia poi capitalizzato gli interessi dopo tale data”.
Pertanto, ne consegue che l'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori applicata nel periodo in contestazione sia illegittima, in quanto non conforme alle indicazioni di legge che regolavano l'istituto nel periodo di riferimento.
Ne deriva la necessità di prediligere l'opzione di ricalcolo con la quale il ctu ha provveduto ad escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a partire dal 2014.
Si segnala che all'interno della ctu è stato evidenziato come dopo il 1.10.2016 la Banca non abbia più applicato la capitalizzazione degli interessi.
• In ordine all'addebito di ulteriori spese non pattuite tra le parti e all'intervento di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali
In riferimento a tale aspetto, l'elaborato peritale ha evidenziato che non sussistono addebiti di altre e diverse spese che non siano stati pattuiti per iscritto dalle parti, sottolineando inoltre che nel corso del rapporto non sono intervenute modifiche in peius ad opera della banca (v. pg. 9 della consulenza tecnica): conseguentemente i relativi motivi di opposizione sono da ritenersi infondati e vanno rigettati.
• Usura
Sul punto il CTU ha – benchè in mancanza di espressa richiesta del Giudice e di contestazione di parte opponente – appurato l'assenza di alcuna violazione della normativa antiusura né in sede di conclusione del contratto che in sede di svolgimento del rapporto ( cfr. pag. 8 e 9 relazione peritale).
• Conclusioni
Alla luce di quanto sinora esposto, deve ritenersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia parzialmente fondata, in quanto dai ricalcoli effettuati ad opera del consulente tecnico d'ufficio emerge come il saldo del conto corrente n. 12871 vada rideterminato in - euro
19.277,54 a debito della società correntista, e che conseguentemente per tale somma e non per importi superiori sia possibile azionare le garanzie fideiussorie stipulate dal CP_1
Il regime delle spese segue la regola generale della soccombenza, la quale non subisce deroga laddove il giudizio scaturisca da opposizione a decreto monitorio, previa compensazione parziale stante l'esito del giudizio.
In tal senso difatti: ”In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda
11 conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.” – cit. Corte di Cassazione, ordinanza n. 4860 del 23 febbraio
2024.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata da in persona del CP_2 legale rappresentante p.t. nei confronti della Curatela della PSE s.r.l. in liquidazione giudiziale;
- in parziale accoglimento dell'opposizione ed accertate le nullità delle condizioni del contratto illustrate in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 2272/2021;
- ridetermina per l'effetto il saldo del c/c n. 12871 in euro € 19.277,54 a debito della correntista e condanna per l'effetto al pagamento della predetta somma in favore di CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata in atti;
[...]
- previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna al pagamento in CP_1 favore dell'opposta della restante parte delle spese di lite che si liquidano in euro complessivi
€ 3.384,67 oltre Iva, Cpa e rimborso al 15%;
- Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo per
1/3 all' come rappresentato in atti e per la restante parte in capo a CP_2 CP_1
Napoli,15.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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