TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6936/2018 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Maccarone, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C.F._2
Torrisi, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 9 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2018, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Misterbianco il 23.7.2014 con
[...]
, matrimonio dal quale sono nati i figli , il CP_1 Per_1
02.11.2005, e , il 27.12.2010. Persona_2
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 420,00 complessivi ordinandone il versamento diretto in suo favore, ex art. 156 c.c., da parte del datore di lavoro del . CP_1
Si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_2
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente ed alla richiesta di affido condiviso dei figli minorenni, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile al versamento di € 360,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Con provvedimento del Presidente della Sezione del
23.02.2024 che ha richiamato il provvedimento del Presidente del
Tribunale del 19.02.2024, è stato designato un nuovo giudice relatore.
Fissata udienza dinanzi al nuovo relatore, con provvedimento comunicato in data 25.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1
c.p.c..
_____________
pagina 2 di 9 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi:
[…] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 5390/17 di questo Tribunale, passata in giudicato).
pagina 3 di 9 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.7.2014 in Misterbianco e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 43,
Parte 2, Serie A, Anno 2014.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento del figlio ER
, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto
[...]
del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della pagina 4 di 9 fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez.
I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso del minore ER
con collocamento presso la madre, con la quale vive
[...]
dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
, nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla Persona_2
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua
o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
pagina 5 di 9 proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età
e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori sussiste non solo in relazione a , figlio della Persona_2
coppia ancora minorenne, ma anche nei confronti di , la Per_1
quale vive con la madre, ha solo di recente raggiunto la maggiore età
e non è ancora economicamente autonoma.
Infatti, per consolidato orientamento del Supremo Collegio,
l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il compimento del diciottesimo anno d'età ma sussiste, sussistendone i requisiti, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e, più precisamente: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
Tale orientamento può trovare applicazione nel caso di specie considerato che è entrata nel ventesimo anno di età e che, Per_1
alla luce degli atti di causa, non sono stati allegati né sono emersi elementi in considerazione dei quali il mancato reperimento di un'attività lavorativa si possa dire addebitabile alla stessa non avendo ella fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di un'occupazione.
pagina 7 di 9 In relazione al quantum del mantenimento, ritiene il Collegio che - per come richiesto dalla ricorrente - sia congruo determinarlo nella stessa misura prevista in sede di separazione pari ad € 420,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale è emersa la percezione di redditi annui esigui, mentre il resistente ha dedotto di essere disoccupato dal 2021, anno in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro alle dipendenze di ). Persona_3
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Per quanto esposto, non si ritiene di potere disporre - per come invece richiesto dal resistente - un importo per il mantenimento della prole inferiore a quanto sopra indicato.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c.,
d'ordine del giudice, il pagamento diretto delle somme dovute dal resistente a titolo di mantenimento per i figli da parte del di lui datore di lavoro.
Si rammenta, infatti, che tale istituto, disciplinato dall'art. 156 comma 6 c.c., è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022
n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, e che, in ogni caso, non trovava applicazione nei giudizi di divorzio, per i quali, già prima del richiamato intervento legislativo, era prevista pagina 8 di 9 dalla legge n. 898/1970 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473-bis. 37 c.p.c.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6936/2018 R.G.;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Misterbianco e trascritto nel Registro di Stato Civile CP_1
del predetto comune al n. 43 Parte 2 Serie A anno 2014;
Affida ad entrambe le parti il figlio , con Persona_4
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a per il mantenimento di Parte_1
e entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Persona_2
assegno mensile di € 420,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto;
Compensa le spese di giudizio;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6936/2018 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Maccarone, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C.F._2
Torrisi, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 9 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2018, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Misterbianco il 23.7.2014 con
[...]
, matrimonio dal quale sono nati i figli , il CP_1 Per_1
02.11.2005, e , il 27.12.2010. Persona_2
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 420,00 complessivi ordinandone il versamento diretto in suo favore, ex art. 156 c.c., da parte del datore di lavoro del . CP_1
Si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_2
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente ed alla richiesta di affido condiviso dei figli minorenni, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile al versamento di € 360,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Con provvedimento del Presidente della Sezione del
23.02.2024 che ha richiamato il provvedimento del Presidente del
Tribunale del 19.02.2024, è stato designato un nuovo giudice relatore.
Fissata udienza dinanzi al nuovo relatore, con provvedimento comunicato in data 25.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1
c.p.c..
_____________
pagina 2 di 9 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi:
[…] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 5390/17 di questo Tribunale, passata in giudicato).
pagina 3 di 9 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.7.2014 in Misterbianco e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 43,
Parte 2, Serie A, Anno 2014.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento del figlio ER
, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto
[...]
del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della pagina 4 di 9 fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez.
I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso del minore ER
con collocamento presso la madre, con la quale vive
[...]
dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
, nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla Persona_2
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua
o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
pagina 5 di 9 proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età
e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori sussiste non solo in relazione a , figlio della Persona_2
coppia ancora minorenne, ma anche nei confronti di , la Per_1
quale vive con la madre, ha solo di recente raggiunto la maggiore età
e non è ancora economicamente autonoma.
Infatti, per consolidato orientamento del Supremo Collegio,
l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il compimento del diciottesimo anno d'età ma sussiste, sussistendone i requisiti, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e, più precisamente: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
Tale orientamento può trovare applicazione nel caso di specie considerato che è entrata nel ventesimo anno di età e che, Per_1
alla luce degli atti di causa, non sono stati allegati né sono emersi elementi in considerazione dei quali il mancato reperimento di un'attività lavorativa si possa dire addebitabile alla stessa non avendo ella fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di un'occupazione.
pagina 7 di 9 In relazione al quantum del mantenimento, ritiene il Collegio che - per come richiesto dalla ricorrente - sia congruo determinarlo nella stessa misura prevista in sede di separazione pari ad € 420,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale è emersa la percezione di redditi annui esigui, mentre il resistente ha dedotto di essere disoccupato dal 2021, anno in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro alle dipendenze di ). Persona_3
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Per quanto esposto, non si ritiene di potere disporre - per come invece richiesto dal resistente - un importo per il mantenimento della prole inferiore a quanto sopra indicato.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c.,
d'ordine del giudice, il pagamento diretto delle somme dovute dal resistente a titolo di mantenimento per i figli da parte del di lui datore di lavoro.
Si rammenta, infatti, che tale istituto, disciplinato dall'art. 156 comma 6 c.c., è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022
n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, e che, in ogni caso, non trovava applicazione nei giudizi di divorzio, per i quali, già prima del richiamato intervento legislativo, era prevista pagina 8 di 9 dalla legge n. 898/1970 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473-bis. 37 c.p.c.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6936/2018 R.G.;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Misterbianco e trascritto nel Registro di Stato Civile CP_1
del predetto comune al n. 43 Parte 2 Serie A anno 2014;
Affida ad entrambe le parti il figlio , con Persona_4
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a per il mantenimento di Parte_1
e entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Persona_2
assegno mensile di € 420,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto;
Compensa le spese di giudizio;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 9 di 9