Sentenza 9 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2025REG.PROV.COLL.
N. 04484/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2021, proposto da
ON AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Roberto Orfeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michela Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni n. 288;
contro
Comune di GI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci, Walter Coren, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Villelma Tull, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 422/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di GI e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Lago Stefania in delega dell'Avv. Calegari Alessandro, Coren Walter e Reggio D'Anci Andrea in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - ON AR S.r.l. appella la sentenza meglio individuata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso volto a consentire l’uso dell’impianto del sito di ON Castellier, nel quale già a fine del 2013 ha costruito il traliccio per trasmissioni radiofoniche. Il Comune di GI si è costituito in giudizio e vi è stato ampio scambio di memorie.
2 - Il contenzioso in esame si inserisce nell’ambito del processo di delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione dal sito di HI, ubicato nell’omonimo centro abitato. Il Piano di delocalizzazione delle antenne veniva approvato con deliberazione consiliare del Comune di GI n. 50/2013 in applicazione dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, e veniva quindi recepito nel Piano Regolatore Generale Comunale con la variante urbanistica n. 31, approvata con la deliberazione consiliare n. 53/2015, che contemplava 3 siti preferenziali e alternativi a quello di HI (denominati Fortezza, Bosco della luna e ON Castellier), tecnicamente idonei per la localizzazione di nuove antenne.
3 - In tale contesto la società ON AR chiedeva al Servizio comunale competente ed otteneva l’autorizzazione unica per la realizzazione di un traliccio per trasmissioni radiofoniche nel sito alternativo di ON Castellier. Il predetto sito alternativo veniva individuato con deliberazione consiliare n. 50/2013, perché aveva un’adeguata altezza al fine dell’irradiazione delle trasmissioni ed era posto al di fuori del perimetro della vicina area sottoposta a vincolo archeologico. Sennonché, ad avvenuto conseguimento dell’autorizzazione unica e nel momento di avvio dei lavori per la realizzazione dell’impianto, emergevano importanti reperti archeologici, con conseguente interruzione dei lavori.
4 - Il Comune di GI e la società ON AR, con il visto della Soprintendenza Archeologia sottoscrivevano l’accordo procedimentale dd. 16 dicembre 2013, anche ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. n. 259/2003 (recante il cd. Codice delle comunicazioni elettroniche). Le parti convenivano in particolare che la costruzione del traliccio andava ultimata previa messa in sicurezza dei reperti archeologici e che, in ogni caso, l’impianto sarebbe stato provvisorio e facilmente amovibile, essendo stato previsto il suo trasferimento entro 18 mesi.
5 – Successivamente, peraltro, il sito di ON Castellier su concorde avviso della Regione e della Sovrintendenza era dichiarato del tutto inidoneo e veniva o sostituito da una nuova area con le varianti al Piano Regolatore adottate dal Comune.
6 - La società odierna appellante proponeva quindi ricorso davanti al TAR per l’annullamento:
- del decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “ l.r. 5/2007 e s.m.i., art 63 bis, co 18. Variante n. 31 al piano regolatore generale comunale del Comune di GI: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 53 del 29.09.2015, integrata dalla deliberazione consiliare n. 6 del 23.02.2016 ”, pubblicato, in estratto, sul B.U.R. del 29 giugno 2016;
- della delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1035 del 10 giugno 2016;
- del parere della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio pianificazione territoriale e strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 09/16 del 6 giugno 2016;
- del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia prot. n. 3307 del 14 aprile 2016;
- della nota del Responsabile del Servizio Cura e Tutela della Città – Patrimonio del Comune di GI del 7 luglio 2016, trasmessa alla società ON AR in pari data;
- della deliberazione del Consiglio comunale di GI n. 81 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto “ Interpretazione autentica articolo 18 – Siti Radio-Televisivi – Norme Tecniche di attuazione variante sostanziale n. 31 al Piano Regolatore Generale Comunale ”;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, anche non noto;
nonché per l’annullamento, con motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio comunale di GI n. 57 del 7 agosto 2019, di approvazione della variante di livello comunale n. 38 al Piano Regolatore Generale Comunale, di adeguamento al Piano comunale di settore per la delocalizzazione degli impianti radio televisivi;
- della precedente deliberazione del Consiglio comunale di GI n. 25 del 29 aprile 2019, di adozione della medesima variante;
- della deliberazione del Consiglio comunale di GI n. 63 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “ Approvazione dell'aggiornamento del Piano di delocalizzazione degli impianti radio e tv sul territorio comunale mediante l'individuazione di un nuovo sito in loc. ON Castellier e direttive per l'aggiornamento della disciplina relativa ad impianti TV mediante variante di livello comunale al PRGC ”;
- del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di vietare de plano ogni nuova installazione sul traliccio esistente in località ON Castellier ovvero nel senso di impedire la riconferma del sito di ON Castellier, almeno fintantoché non verrà data integrale attuazione all’accordo procedimentale del 16 dicembre 2013;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non noti.
7 – In particolare, secondo la ricorrente, da un lato l’accordo quadro sottoscritto prevedeva la compartecipazione del Comune al trasferimento cui era condizionata la dismissione dell’impianto, e dall’altro la nuova area individuata si palesava inidonea.
8 – Il TAR peraltro respingeva il ricorso con la sentenza qui appellata, evidenziando la ragionevolezza della scelta pianificatoria della Regione, inserita d’autorità nella Variante n. 31 allo strumento urbanistico del Comune di GI ed avente ad oggetto l’eliminazione dell’indicazione di “ sito idoneo per la delocalizzazione di radio e tv ” per l’area in questione, in conformità al parere della Soprintendenza Archeologia dd. 14/04/2016, dando espressamente atto che “ il mantenimento della localizzazione di radio e TV s’appalesava incompatibile con la dichiarazione di interesse archeologico (ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004) per le limitazioni alla permanenza nell’area circostante, che costituisce un ostacolo alla fruizione del sito archeologico in questione ” e che: “ il sito in questione ospitava in quel momento già un traliccio per trasmissioni radio, da intendersi provvisorio, come risulta dall’Accordo procedimentale dd. 17/12/2013 fra il Comune di GI e ON AR e va pertanto esclusa la possibilità della costruzione di nuovi impianti dopo che questo sia stato smantellato ”.
9 – Detta sentenza viene appellata per i motivi di diritto di seguito sintetizzati.
9.1 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo: il T.A.R. Friuli Venezia Giulia ha reputato che non s’annidasse alcun vizio nella variante generale al PRG di GI (“indotta” dalla vincolante pronuncia regionale), né laddove è stato imposto di acquisire, per le aree di interesse archeologico (quale sarebbe quella della ricorrente), l’acquisizione di apposito nulla osta da parte della Soprintendenza, per ogni tipo di intervento; né laddove essa ha stralciato l’area su cui è ubicato il traliccio di ON AR dai siti idonei all’installazione di impianti radiotelevisivi della zona di ON Castellier. Siffatta scelta pianificatoria, mutuata da un parere della Soprintendenza, pur essendo ampiamente discrezionale non darebbe infatti alcun conto del solo affermato impedimento alla fruizione dell’area archeologica che sarebbe causato dall’impianto tlc in esame.
9.2 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo: La sentenza n. 422 del 2020 sarebbe errata anche nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del gravame di ON AR, col quale s’era censurata la nota del Comune di GI del 7 luglio del 2016, con cui la Società era stata informata dell’approvazione della variante conclusiva e del fatto che, di lì in poi, il suo traliccio sarebbe stato trattato alla stregua dei tralicci che ricadono in zona urbanistica impropria e che non possono, proprio per questo, ospitare nuovi apparati di ricezione trasmissione dei segnali radio, essendo stato il traliccio regolarmente edificato e non essendo rinvenibile nell’ordinamento alcun fondamento giuridico per questa impropria limitazione del suo utilizzo.
9.3 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo: La decisione del TAR sarebbe errata anche laddove, respingendo il terzo motivo del ricorso di ON AR, ha ritenuto che la deliberazione 23 consiliare n. 81 del 2015, sarebbe adeguatamente motivata e sarebbe in effetti una deliberazione di interpretazione autentica della normativa di Piano, perché nulla aggiungerebbe alle prescrizioni urbanistiche introdotte dalla variante n. 31 al PRGC, “ limitandosi unicamente a ricostruire in modo sistematico la normativa e la giurisprudenza di riferimento, al fine di fornire i chiarimenti in merito agli effetti applicativi della disposizione dell’art. 18 ”. L’assunto non sarebbe infatti condivisibile, in quanto prende posizione (con l’inciso “adeguatamente motivata”) su un motivo di ricorso che non era stato dedotto ed in quanto trascura che la deliberazione in parola mascherava una vera e propria modifica sostanziale al citato articolo 18. L’articolo 18 delle N.T.A. che, nella sua formulazione allora vigente, si limitava a prevedere che i nuovi impianti di radiotrasmissione dovessero essere ubicati nelle aree indicate come idonee senza nulla dire circa gli interventi ammissibili sui tralicci esistenti con particolare riguardo al posizionamento di ulteriori antenne e apparecchiature. Pertanto il Comune non si sarebbe potuto limitare ad adottare una tale delibera “interpretativa”, ma avrebbe dovuto introdurre la nuova modifica riadottando il Piano, con le formalità previste dalla l.r. n. 5 del 2007 anche al fine di consentire la partecipazione degli interessati.
9.4 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti: il T.A.R. Friuli Venezia Giulia ha respinto anche i motivi aggiunti proposti avverso la ulteriore modifica normativa introdotta al già citato art. 18 delle NTA del Piano, in quanto irragionevolmente ampliava il novero degli interventi ammissibili sui tralicci autorizzati ma solo per le emissioni TV e non pe quelle radio. Infatti il TAR si limiterebbe a prendere atto delle spiegazioni fornite dal Comune circa la diversificazione operata considerando in modo non pertinente, e comunque non adeguatamente motivato, che le aspettative di ON AR non sarebbero state comunque meritevoli di tutela. Argomenta la società appellante che aveva, viceversa, lamentato che il Comune di GI aveva forzosamente assimilato il suo impianto (autorizzato e ubicato in zona propria dal punto di vista elettromagnetico) agli impianti di HI (che, pur autorizzati, sono ubicati in una zona con elevato livello di inquinamento elettromagnetico), senza tenere conto delle peculiarità del sito di ON Castellier e della sua storia.
9.5 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui era stata censurata, sotto molteplici profili, l’individuazione del nuovo sito idoneo per gli impianti di radiotrasmissione (su cui avrebbe dovuto spostarsi il traliccio di ON AR). Secondo il Giudice di primo grado, quell’individuazione sarebbe frutto dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non sarebbe, perciò, irragionevole, mentre invece la censura spiegata riguardava sia il profilo economico (in quanto adottata in violazione del “secondo accordo procedimentale”, che imponeva che Comune e Società trovassero d’intesa un nuovo sito in cui spostare il traliccio) sia il profilo tecnico, posto che individuava come sito idoneo un sito che tale non era comportando una massiva penetrazione elettromagnetica verso il territorio sloveno, con la conseguente creazione di interferenze sul corretto funzionamento degli impianti.
9.7 - Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti: la sentenza non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui respinge l’ultimo dei motivi aggiunti, volto alla contestazione del Piano Paesistico Regionale. Il TAR infatti avrebbe erroneamente interpretato il P.P.R. come una previsione di inedificabilità assoluta, in realtà non giustificata dalla tipologia di emergenze archeologiche di cui si discute, possa essere precluso ogni possibile sviluppo dell’area, non essendo la tutela del sito archeologico incompatibile con l’aumento del numero di tamburi e antenne su un traliccio già esistente e legittimamente installato.
10 – Il Comune resistente, richiamata la copiosa giurisprudenza che ha già interessato la vicenda degli impianti tlc di ON Castellier, eccepisce in primo luogo la inammissibilità o improcedibilità del gravame in ragione “ degli obblighi giuridici perfetti ed assorbenti già gravanti sulla Società – a prescindere dai provvedimenti impugnati in primo grado – in forza dell’accordo procedimentale
dd. 16.12.2013 ”. Inoltre, richiama la propria eccezione di primo grado di inammissibilità del ricorso per tardività, avuto in particolare riguardo alla impugnazione della deliberazione consiliare n. 81/2015, e contesta puntualmente i motivi di merito dedotti.
11 – La società appellante con propria memoria contro deduce sui singoli punti e in particolare, quanto alla prima eccezione proposta dal Comune, afferma di conservare l’interesse all’impugnazione di tutti gli atti gravati e alla riforma della sentenza, perché il trasferimento non è ancora avvenuto e non si è mai voluto trovare un accordo sull’individuazione dell’area verso la quale operare il secondo trasferimento e sulla compartecipazione del Comune alla spesa. Pertanto conclude che:
“ i) ON AR ha interesse a veder caducato il provvedimento di approvazione della variante urbanistica (…) perché, all’evidenza, se fosse eliminata quella previsione la società potrebbe utilizzare a pieno regime il traliccio esistente (…) fino a che non avverrà lo spostamento in altra località; e poiché quel dì è in là da venire (visto che il Comune, per dirne una, non ha ancora indicato quale potrà essere la sua compartecipazione economica all’oltremodo oneroso trasferimento), è ancora attuale e concreto l’interesse a vedere riconosciuta l’illegittimità di quella previsione”;
“ ii) ON AR ha del pari interesse alla caducazione della successiva variante con cui il Comune ha individuato un nuovo sito idoneo ad ospitare un traliccio, visto che tale individuazione (…) è errata sotto il profilo della sua idoneità tecnica”;
“ iii) ON AR, per le ragioni già illustrate sub i), ha interesse pure a contestare la limitativa disciplina relativa agli usi dei tralicci esistenti, che è stata resa meno stringente solo per alcune tipologie di impianti e non per altri senza una apparente giustificazione”.
“Insomma, non ha proprio rilievo l’accusa di inadempimento a carico di ON AR (visto che inademplendi non est inademplendum, atteso che l’accordo è un contratto a prestazioni sinallagamatiche), perché essa può avere un qualche riverbero sul piano contrattuale, ma non certo sul giudizio di legittimità degli atti che hanno comportato la stipulazione di quell’accordo o che ne vogliono condizionare l’esecuzione. Senza dire, comunque, che ON AR ha interesse in ogni caso ad un accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati anche solo a fini risarcitori”.
12 – L’appello non è fondato.
13 – Deve essere in primo luogo accolta l’eccezione, riproposta dal Comune in appello, relativa alla inammissibilità (comunque anche rilevabile d’ufficio) delle censure dedotte in primo grado e riproposte in appello avverso gli atti generali e i provvedimenti impugnati, considerato che il loro accoglimento non avrebbe potuto comunque esentare la odierna appellante dal rispetto degli obblighi giuridici, perfetti ed assorbenti, su di essa già gravanti– a prescindere dai provvedimenti impugnati in primo grado – in forza dell’accordo procedimentale dd. 16 dicembre 2013, sottoscritto dal Comune di GI e dalla società ON AR con il visto della Soprintendenza Archeologia, con il quale le parti avevano già convenuto di consentire la costruzione e l’attivazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni previa messa in sicurezza dei reperti archeologici, ma anche che la stessa doveva avere carattere fosse provvisorio e facilmente amovibile, dovendo essere trasferita entro 18 mesi dalla odierna appellante in un sito alternativo.
13.1 –Tale obbligo non risulta infatti in alcun modo condizionato né dalle prescrizioni urbanistiche impugnate del cd. Piano di delocalizzazione delle antenne, né dalla affermata –ma in alcun modo dimostrata- inidoneità tecnica del nuovo sito proposto dal Comune, atteso che una tale inidoneità è solo ipoteticamente ricondotta a possibili interferenze oltre confine, tutte da dimostrare, logicamente rimediabili mediante sistemi di orientamento direzionale dei lobi di irradiazione e comunque suscettibili di procedure di reciproca compatibilizzazione dei segnali.
13.2 - Il reale interesse azionato in giudizio è quello di mantenere in ogni caso l’infrastruttura nell’attuale ubicazione, come apertamente dichiarato dalla odierna appellante anche nelle proprie memorie, quando reclama il pieno sfruttamento delle potenzialità commerciali dell’impianto “fino a che non avverrà lo spostamento in altra località” poiché “quel dì è in là da venire”.
13.3 – Al riguardo, neppure risulta dirimente l’addebito al Comune circa la mancata collaborazione offerta ai fini di detto trasferimento, posto che nella complessiva economica della legge n. 241 del 1990 il ricorso al modulo negoziale dell’accordo di cui all’articolo 11 risulta del tutto alternativo e speculare all’adozione del provvedimento amministrativo, in una nuova logica di avvicinamento del momento autoritativo a di quello di esercizio della libertà privata nel rispetto del superiore interesse pubblico generale, secondo le previsioni degli articoli 2 e 41 della Costituzione.
Pertanto, premessa la non contestata validità e il vigore dell’accordo procedimentale recante l’obbligo di dare applicazione alle pattuizioni ivi contenute, e posto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L. 241/90, all’accordo procedimentale “ si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ” allo stesso va riconosciuto un effetto negoziale vincolante ed assorbente tra le parti, secondo una sua interpretazione rispondente ai principi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. con particolare riferimento al principio di buone fede che deve guidare, bilateralmente, il rapporto fra pubblica amministrazione, cittadino ed impresa. Ciò avuto anche riguardo il comportamento delle parti ex artt. 1362 e 1366 c.c., risultando rilevanti a tal fine sia i solleciti e le diffide inoltrate dal Comune ai fini della presentazione di un progetto preliminare della nuova infrastruttura in altra sede, sia la dichiarazione congiunta delle parti, in sede di domanda di differimento della trattazione, circa la almeno potenziale idoneità del sito alternativo individuato ai fini del trasferimento, non potendo per converso l’appellante reclamare alcun partecipazione economica al trasferimento a carico del pubblico erario (e quindi dei contribuenti) al di fuori di una espressa previsione normativa.
14 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello va respinto, dovendo il ricorso di primo grado essere dichiarato inammissibile.
15 – Il medesimo gravame risulta altresì, ad ogni buon conto, infondato, in quanto:
15.1 – Gli atti urbanistici impugnati risultano adeguatamente motivati dalla necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico come rilocalizzato a seguito dei nuovi ritrovamenti, rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto, ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuovi aerei d’antenna trasmittenti sul medesimo traliccio;
15.2 – tale ultima considerazione motiva le impugnate limitazioni all’impiego provvisorio dell’impianto, eventualità di cui la società doveva essere ben consapevole alla luce dell’accordo sottoscritto;
15.3 – in tal senso, neppure appaiono dirimenti le censure circa le modalità di approvazione delle nuove prescrizioni e circa la diversa disciplina riservata ai diversi tipi di emissione, meramente ripetitive degli obblighi già sottoscritti e non incidenti sui margini di iniziativa economica riservati nella fattispecie all’appellante;
15.4 – si è infine già dato conto di come non assumano rilievo dirimente le censure circa la solo affermata inidoneità del nuovo sito.
16 - In conclusione, così come dedotto dal Comune il sito è divenuto inidoneo all’installazione degli impianti di radiotrasmissione della società appellante per fatti oggettivi e non addebitabili al Comune, che ha legittimamente pianificato i siti idonei agli impianti tlc. Pertanto, vero è che la ON AR s.r.l. era stata inizialmente autorizzata a realizzare il traliccio nel sito di ON Castellier, ma è altrettanto vero che tale decisione era stata poi prontamente riponderata in seguito al fatto sopravvenuto costituito del rinvenimento dei reperti archeologici. La società quindi aveva sin dall’inizio sottoscritto un accordo negoziale ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 secondo cui la costruzione che andava a realizzare in quel sito era provvisoria e doveva attivarsi per il suo trasferimento entro 18 mesi. L’appello deve essere quindi respinto, Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere al Comune resistente le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge. Le compensa per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO