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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6436/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6436/2025 promossa da:
Il Sig. , nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Napoli alla via Jannelli n. 156, codice fiscale , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Di Palma Aniello, codice fiscale
, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Nola C.F._2
(NA), alla via Mario De Sena n. 156,
OPPONENTE
contro pagina 1 di 13 la società in persona del legale rappresentante p.t., il sig. CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2
con sede legale in PO (NA), alla Via R. C.F._3
Vastola n. 7, C.F. e P.IVA , REA NA-767412, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Vorraro del Foro di Torre Annunziata, C.F.
con il quale elettivamente domicilia in C.F._4
PO (NA), alla Via Roma n. 145,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24-11-
2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13-3-2025 Parte_1
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.2471/2024, notificatogli il 30-5-2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 36.600,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della vendita di un gommone modello Domar D10
matricola ITDOMAA006A9, motorizzato con 2 motori Yanmar modello
6LP-STZP2, con matricole nn. M52296 e M52868, da lui acquistato al pagina 2 di 13 prezzo di euro 36.600,00 dalla società CP_1
Quest'ultima deduceva il mancato pagamento del prezzo della vendita da parte del e sulla base di tale premessa Pt_1
chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo.
L'ingiunto eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in data 30-5-2024 e dell'atto di precetto eseguita in data
2.10.2024, in quanto in entrambi i casi la notificazione a mezzo pec era stata effettuata all'indirizzo pec aziendale (e non personale) del
. Pt_1
Nel merito l'intimato deduceva che il gommone oggetto della vendita era affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso cui era destinato, sicchè il prezzo della vendita andava ridotto in accoglimento della actio quanti minoris. Domandava, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, per non avere potuto usare il natante per le stagioni 2022, 2023 e 2024, nonché il risarcimento dei danni per l'esecuzione dei lavori necessari per mettere il natante a mare,
quantizzati in euro 28.000,50, oppure nella somma che determinerà il
CTU richiesto o nella somma che il Giudice riterrà equa e congrua.
In data 24-6-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo pagina 3 di 13 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per essere regolare la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo eseguita in data 30-5-2024 e la notifica dell'atto di precetto, in uno al decreto ingiuntivo e al decreto di esecutorietà, avvenuta in data 2.10.2024,
ed inoltre per essere stata, l'opposizione, proposta oltre il termine di 10
giorni dal primo atto di esecuzione, termine previsto dall'art.650
comma 3 cpc.
Con ordinanza in data 21-10-2025 il Giudice respingeva l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, non ammetteva i mezzi di prova proposti dalle parti e fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 24-11-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
con atto di citazione notificato in data 13-3- Parte_1
2025 ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.2471/24, sul rilievo che sarebbe nulla la notifica del provvedimento monitorio, essendo stata eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo pec aziendale, indicato nel registro INI-PEC,
pur involgendo, la controversia, la sfera personale dell'opponente.
pagina 4 di 13 Ebbene, la tesi di parte opponente è infondata e l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile.
E' pacifico tra le parti - ed inoltre risulta per tabulas - che il decreto ingiuntivo n.2471/24 veniva notificato al , unitamente al Pt_1
ricorso, in data 30-5-2024, a mezzo pec, all'indirizzo estratto da INI-PEC Email_1
(v.documentazione comprovante la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, versata in atti).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può
essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché
nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività
professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024). pagina 5 di 13 Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Giudicante intende dare continuità, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo in questione sia stato notificato correttamente- in conformità della normativa di cui all'art.3 bis legge n.53/1994 - all'indirizzo pec del , attinto Pt_1
dall'apposito elenco INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale (imprenditoraile), ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma dell'art. 3 bis, c.5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita.
Inoltre, il provvedimento monitorio de quo veniva richiesto nei confronti del anche quale titolare dell'omonima ditta Pt_1
individuale (e quindi anche nella sua qualità di imprenditore), come si desume non solo dal ricorso monitorio, ma dallo stesso atto di transazione firmato dal in data 13-12-2024, allegato alla Pt_1
produzione di parte opposta. Nell'intestazione di tale atto transattivo,
infatti, il si qualifica anche quale titolare dell'omonima ditta Pt_1
individuale ed è espressamente affermato che con il decreto pagina 6 di 13 ingiuntivo n.2471/24 veniva intimato al , anche nella qualità Pt_1
di titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento in favore della della somma di euro 36.600,00, oltre interessi e spese. CP_1
A ben vedere in tale atto di transazione risulta indicato lo stesso indirizzo pec del , presso cui è stato notificato il decreto ingiuntivo de Pt_1
quo: CodiceFiscale_5
Stante, dunque, la regolarità della eseguita notifica del decreto ingiuntivo, la presente opposizione va dichiarata inammissibile, per essere stata proposta tardivamente.
Appare, in ogni caso , opportuno rilevare che anche a voler ritenere irregolare la notifica eseguita in data 30-5-2024 e in data 2-10-
2024, parte opponente non ha, comunque, fornito prova alcuna di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della irregolarità della notifica.
Ed invero, il provvedimento monitorio de quo veniva notificato al presso il suo indirizzo pec aziendale e il non ha in Pt_1 Pt_1
alcun modo comprovato che a causa della dedotta irregolarità della notifica egli non avrebbe avuto tempestiva conoscenza del decreto,
solo in tal caso essendo ammissibile l'opposizione tardiva.
pagina 7 di 13 Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa.
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
In ogni caso, l'opponente ha l'onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale pagina 8 di 13 prova può essere offerta anche con presunzioni).
Incombeva, dunque, in ogni caso, sull'opponente I'onere di dimostrare ex art.650 cpc di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della nullità della notifica, prova che non è stata fornita nel caso di specie.
Va, poi, evidenziato che la presente opposizione è inammissibile anche ai sensi dell'art.650 comma 3 cpc, alla cui stregua
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Parte opposta ha dedotto che in data 4-12-2024 procedeva al pignoramento presso terzi, con la notificazione dell'atto di pignoramento mobiliare presso gli istituti bancari BDM BANCA S.p.a.,
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e DEUTSCHE
BANK S.p.a. (in qualità di terzi), nei confronti del signor Parte_1
(in qualità di debitore),
[...]
La circostanza è confermata dallo stesso ingiunto a pag 1 dell'atto di opposizione, in cui si legge che “Che il ricorso ed il decreto ingiuntivo venivano notificati (a cura dell'avvocato Antonio Vorraro, procuratore della all'ingiunto in data 30/05/2024, il quale non si opponeva, CP_1
pagina 9 di 13 per cui, previa dichiarazione di esecutorietà dello stesso, provvedeva a notificare in data 02/10/ 2024 rituale atto di precetto per la somma di euro 39.922,08, seguito da procedimento ex art. 492bis cpc, al quale seguiva pignoramento presso terzi dei c/c che l'ingiunto ha presso la
Deutesche Bank Spa di Napoli, per lo sblocco del quale il ha Pt_1
dovuto procedere ad un accordo bonario di rientro a rate”. Inoltre, la detta circostanza - relativa alla avvenuta notifica in data 4-12-2024
dell'atto di pignoramento presso terzi – si evince anche dalla scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti in data 13-12-2024.
Dunque, essendo stata l'opposizione de qua proposta in data 13-3-
2025, se ne ricava la sua inammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine perentorio di 10 giorni dal primo atto di esecuzione alla data della notifica dell'atto di opposizione.
Infine, un'ulteriore ragione di fondamentale rilievo milita nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Dall'atto di transazione del 13.12.2024 si evince in maniera incontrovertibile che, in ogni caso, a quell'epoca, il avesse Pt_1
piena conoscenza del decreto ingiuntivo avverso il quale oggi propone opposizione.
pagina 10 di 13 Pertanto, lo stesso, anche a prescindere da quanto sopra rilevato,
aveva l'onere di proporre opposizione quanto meno nel termine di 40
giorni dal 13-12-2024 (data della scrittura privata transattiva, da cui si desume senza ombra di dubbio che almeno a quell'epoca l'ingiunto aveva effettiva conoscenza del provvedimento monitorio), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, posto il problema se l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
potesse essere proposta senza alcun limite temporale, purchè non oltre il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (con riferimento alla previsione del comma 3 di tale norma), ovvero entro il termine ordinario di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, ad avviso di chi scrive, va privilegiata l'opzione interpretativa, che trova il proprio sostegno nell'orientamento della Corte di legittimità (in particolare S.U. n. 14572 del 22 giugno 2007), secondo cui per l'opposizione tardiva l'art. 650 c.p.c., prevede al primo comma il termine ordinario- di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, di quaranta giorni decorrente dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato,
mentre il termine di 10 giorni anzidetto - previsto dal comma 3 - è di chiusura e non esclude l'operatività del termine di cui al comma 1.
Proprio su tale base interpretativa ed in relazione all'art. 650 c.p.c., pagina 11 di 13 comma 1, va ritenuta l'opposizione intempestiva, perchè notificata in data 13-3-2025, a fronte dell'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto- indicata dalla stessa parte ingiunta quanto meno al 13-12-
2024 -, ben oltre, quindi, del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c.,
comma 1.
L'opposizione tardiva va, dunque, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria integrativa (senza l'espletamento di un'attività istruttoria), e per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da
[...]
; Parte_1
-Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta Pt_1
pagina 12 di 13 le spese di lite, che si liquidano in € 5261,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge,
con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6436/2025 promossa da:
Il Sig. , nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Napoli alla via Jannelli n. 156, codice fiscale , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Di Palma Aniello, codice fiscale
, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Nola C.F._2
(NA), alla via Mario De Sena n. 156,
OPPONENTE
contro pagina 1 di 13 la società in persona del legale rappresentante p.t., il sig. CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2
con sede legale in PO (NA), alla Via R. C.F._3
Vastola n. 7, C.F. e P.IVA , REA NA-767412, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Vorraro del Foro di Torre Annunziata, C.F.
con il quale elettivamente domicilia in C.F._4
PO (NA), alla Via Roma n. 145,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24-11-
2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13-3-2025 Parte_1
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.2471/2024, notificatogli il 30-5-2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 36.600,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della vendita di un gommone modello Domar D10
matricola ITDOMAA006A9, motorizzato con 2 motori Yanmar modello
6LP-STZP2, con matricole nn. M52296 e M52868, da lui acquistato al pagina 2 di 13 prezzo di euro 36.600,00 dalla società CP_1
Quest'ultima deduceva il mancato pagamento del prezzo della vendita da parte del e sulla base di tale premessa Pt_1
chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo.
L'ingiunto eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in data 30-5-2024 e dell'atto di precetto eseguita in data
2.10.2024, in quanto in entrambi i casi la notificazione a mezzo pec era stata effettuata all'indirizzo pec aziendale (e non personale) del
. Pt_1
Nel merito l'intimato deduceva che il gommone oggetto della vendita era affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso cui era destinato, sicchè il prezzo della vendita andava ridotto in accoglimento della actio quanti minoris. Domandava, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, per non avere potuto usare il natante per le stagioni 2022, 2023 e 2024, nonché il risarcimento dei danni per l'esecuzione dei lavori necessari per mettere il natante a mare,
quantizzati in euro 28.000,50, oppure nella somma che determinerà il
CTU richiesto o nella somma che il Giudice riterrà equa e congrua.
In data 24-6-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo pagina 3 di 13 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per essere regolare la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo eseguita in data 30-5-2024 e la notifica dell'atto di precetto, in uno al decreto ingiuntivo e al decreto di esecutorietà, avvenuta in data 2.10.2024,
ed inoltre per essere stata, l'opposizione, proposta oltre il termine di 10
giorni dal primo atto di esecuzione, termine previsto dall'art.650
comma 3 cpc.
Con ordinanza in data 21-10-2025 il Giudice respingeva l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, non ammetteva i mezzi di prova proposti dalle parti e fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 24-11-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
con atto di citazione notificato in data 13-3- Parte_1
2025 ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.2471/24, sul rilievo che sarebbe nulla la notifica del provvedimento monitorio, essendo stata eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo pec aziendale, indicato nel registro INI-PEC,
pur involgendo, la controversia, la sfera personale dell'opponente.
pagina 4 di 13 Ebbene, la tesi di parte opponente è infondata e l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile.
E' pacifico tra le parti - ed inoltre risulta per tabulas - che il decreto ingiuntivo n.2471/24 veniva notificato al , unitamente al Pt_1
ricorso, in data 30-5-2024, a mezzo pec, all'indirizzo estratto da INI-PEC Email_1
(v.documentazione comprovante la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, versata in atti).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può
essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché
nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività
professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024). pagina 5 di 13 Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Giudicante intende dare continuità, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo in questione sia stato notificato correttamente- in conformità della normativa di cui all'art.3 bis legge n.53/1994 - all'indirizzo pec del , attinto Pt_1
dall'apposito elenco INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale (imprenditoraile), ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma dell'art. 3 bis, c.5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita.
Inoltre, il provvedimento monitorio de quo veniva richiesto nei confronti del anche quale titolare dell'omonima ditta Pt_1
individuale (e quindi anche nella sua qualità di imprenditore), come si desume non solo dal ricorso monitorio, ma dallo stesso atto di transazione firmato dal in data 13-12-2024, allegato alla Pt_1
produzione di parte opposta. Nell'intestazione di tale atto transattivo,
infatti, il si qualifica anche quale titolare dell'omonima ditta Pt_1
individuale ed è espressamente affermato che con il decreto pagina 6 di 13 ingiuntivo n.2471/24 veniva intimato al , anche nella qualità Pt_1
di titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento in favore della della somma di euro 36.600,00, oltre interessi e spese. CP_1
A ben vedere in tale atto di transazione risulta indicato lo stesso indirizzo pec del , presso cui è stato notificato il decreto ingiuntivo de Pt_1
quo: CodiceFiscale_5
Stante, dunque, la regolarità della eseguita notifica del decreto ingiuntivo, la presente opposizione va dichiarata inammissibile, per essere stata proposta tardivamente.
Appare, in ogni caso , opportuno rilevare che anche a voler ritenere irregolare la notifica eseguita in data 30-5-2024 e in data 2-10-
2024, parte opponente non ha, comunque, fornito prova alcuna di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della irregolarità della notifica.
Ed invero, il provvedimento monitorio de quo veniva notificato al presso il suo indirizzo pec aziendale e il non ha in Pt_1 Pt_1
alcun modo comprovato che a causa della dedotta irregolarità della notifica egli non avrebbe avuto tempestiva conoscenza del decreto,
solo in tal caso essendo ammissibile l'opposizione tardiva.
pagina 7 di 13 Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa.
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
In ogni caso, l'opponente ha l'onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale pagina 8 di 13 prova può essere offerta anche con presunzioni).
Incombeva, dunque, in ogni caso, sull'opponente I'onere di dimostrare ex art.650 cpc di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della nullità della notifica, prova che non è stata fornita nel caso di specie.
Va, poi, evidenziato che la presente opposizione è inammissibile anche ai sensi dell'art.650 comma 3 cpc, alla cui stregua
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Parte opposta ha dedotto che in data 4-12-2024 procedeva al pignoramento presso terzi, con la notificazione dell'atto di pignoramento mobiliare presso gli istituti bancari BDM BANCA S.p.a.,
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e DEUTSCHE
BANK S.p.a. (in qualità di terzi), nei confronti del signor Parte_1
(in qualità di debitore),
[...]
La circostanza è confermata dallo stesso ingiunto a pag 1 dell'atto di opposizione, in cui si legge che “Che il ricorso ed il decreto ingiuntivo venivano notificati (a cura dell'avvocato Antonio Vorraro, procuratore della all'ingiunto in data 30/05/2024, il quale non si opponeva, CP_1
pagina 9 di 13 per cui, previa dichiarazione di esecutorietà dello stesso, provvedeva a notificare in data 02/10/ 2024 rituale atto di precetto per la somma di euro 39.922,08, seguito da procedimento ex art. 492bis cpc, al quale seguiva pignoramento presso terzi dei c/c che l'ingiunto ha presso la
Deutesche Bank Spa di Napoli, per lo sblocco del quale il ha Pt_1
dovuto procedere ad un accordo bonario di rientro a rate”. Inoltre, la detta circostanza - relativa alla avvenuta notifica in data 4-12-2024
dell'atto di pignoramento presso terzi – si evince anche dalla scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti in data 13-12-2024.
Dunque, essendo stata l'opposizione de qua proposta in data 13-3-
2025, se ne ricava la sua inammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine perentorio di 10 giorni dal primo atto di esecuzione alla data della notifica dell'atto di opposizione.
Infine, un'ulteriore ragione di fondamentale rilievo milita nel senso della inammissibilità della presente opposizione.
Dall'atto di transazione del 13.12.2024 si evince in maniera incontrovertibile che, in ogni caso, a quell'epoca, il avesse Pt_1
piena conoscenza del decreto ingiuntivo avverso il quale oggi propone opposizione.
pagina 10 di 13 Pertanto, lo stesso, anche a prescindere da quanto sopra rilevato,
aveva l'onere di proporre opposizione quanto meno nel termine di 40
giorni dal 13-12-2024 (data della scrittura privata transattiva, da cui si desume senza ombra di dubbio che almeno a quell'epoca l'ingiunto aveva effettiva conoscenza del provvedimento monitorio), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, posto il problema se l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
potesse essere proposta senza alcun limite temporale, purchè non oltre il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (con riferimento alla previsione del comma 3 di tale norma), ovvero entro il termine ordinario di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, ad avviso di chi scrive, va privilegiata l'opzione interpretativa, che trova il proprio sostegno nell'orientamento della Corte di legittimità (in particolare S.U. n. 14572 del 22 giugno 2007), secondo cui per l'opposizione tardiva l'art. 650 c.p.c., prevede al primo comma il termine ordinario- di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, di quaranta giorni decorrente dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato,
mentre il termine di 10 giorni anzidetto - previsto dal comma 3 - è di chiusura e non esclude l'operatività del termine di cui al comma 1.
Proprio su tale base interpretativa ed in relazione all'art. 650 c.p.c., pagina 11 di 13 comma 1, va ritenuta l'opposizione intempestiva, perchè notificata in data 13-3-2025, a fronte dell'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto- indicata dalla stessa parte ingiunta quanto meno al 13-12-
2024 -, ben oltre, quindi, del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c.,
comma 1.
L'opposizione tardiva va, dunque, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria integrativa (senza l'espletamento di un'attività istruttoria), e per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da
[...]
; Parte_1
-Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta Pt_1
pagina 12 di 13 le spese di lite, che si liquidano in € 5261,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge,
con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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