Articolo 8 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 novembre 1970
Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacita' stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970