Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacita' stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25".
L'ultimo comma dell' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacita' stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25".