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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11504/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Natale Di Martino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 26 luglio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8928/2023
r.g.l. e richiesto, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, nonché di un'invalidità pari al 100% (o comunque superiore al 46% riconosciuto in sede amministrativa) e della sussistenza di un
“handicap grave e/o in via subordinata nella misura che sarà determinata”. A sostegno
1 dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Innanzitutto, va chiarito che la ricorrente, con il ricorso introduttivo della prima fase del procedimento, agiva in giudizio esclusivamente per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni del ricorso: “disporre, con decreto, una consulenza tecnica per l'accertamento e la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, al fine di accertare che l'istante è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua”): è del tutto evidente, dunque, che non possa pretendere in questa fase di opposizione la verifica dei requisiti ex art. 3, comma 3 o 1, L. 104/1992, né dell'esatta percentuale d'invalidità (evidentemente irrilevante, visto che l'a.t.p. previsto dall'art. 445 bis c.p.c. è ammissibile esclusivamente per l'accertamento dei requisiti sanitari di una o più prestazioni esattamente e preventivamente individuate: cfr., fra le altre, Cass., sez. VI- lav., ordinanza n. 14629 del 26 maggio 2021).
Chiarito quanto precede, le conclusioni del c.t.u. concernente l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché (del tutto significativamente) neppure il c.t.p. ne ha accertato l'esistenza
(cfr. relazione di parte), laddove il perito di parte si è limitato a riferire che le patologie della ricorrente “ne pregiudicano drasticamente l'autonomia personale ed interferiscono pesantemente sulla vita di relazione” senza chiarire quali atti della vita risulterebbero
2 impediti (o gravemente difficoltosi) e perché la avrebbe necessità di un'assistenza Pt_1
continua.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
Visto l'esito della lite, infine, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' che si liquidano come in dispositivo. Per la stessa regola CP_1
processuale (art. 91 c.p.c.), inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della medesima ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibili le domande relative ai benefici ex art. 3 della L. 104/1992 ed all'accertamento del grado d'invalidità; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Parte_1 CP_1
liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11504/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Natale Di Martino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 26 luglio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8928/2023
r.g.l. e richiesto, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, nonché di un'invalidità pari al 100% (o comunque superiore al 46% riconosciuto in sede amministrativa) e della sussistenza di un
“handicap grave e/o in via subordinata nella misura che sarà determinata”. A sostegno
1 dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Innanzitutto, va chiarito che la ricorrente, con il ricorso introduttivo della prima fase del procedimento, agiva in giudizio esclusivamente per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni del ricorso: “disporre, con decreto, una consulenza tecnica per l'accertamento e la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, al fine di accertare che l'istante è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua”): è del tutto evidente, dunque, che non possa pretendere in questa fase di opposizione la verifica dei requisiti ex art. 3, comma 3 o 1, L. 104/1992, né dell'esatta percentuale d'invalidità (evidentemente irrilevante, visto che l'a.t.p. previsto dall'art. 445 bis c.p.c. è ammissibile esclusivamente per l'accertamento dei requisiti sanitari di una o più prestazioni esattamente e preventivamente individuate: cfr., fra le altre, Cass., sez. VI- lav., ordinanza n. 14629 del 26 maggio 2021).
Chiarito quanto precede, le conclusioni del c.t.u. concernente l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché (del tutto significativamente) neppure il c.t.p. ne ha accertato l'esistenza
(cfr. relazione di parte), laddove il perito di parte si è limitato a riferire che le patologie della ricorrente “ne pregiudicano drasticamente l'autonomia personale ed interferiscono pesantemente sulla vita di relazione” senza chiarire quali atti della vita risulterebbero
2 impediti (o gravemente difficoltosi) e perché la avrebbe necessità di un'assistenza Pt_1
continua.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
Visto l'esito della lite, infine, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' che si liquidano come in dispositivo. Per la stessa regola CP_1
processuale (art. 91 c.p.c.), inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della medesima ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibili le domande relative ai benefici ex art. 3 della L. 104/1992 ed all'accertamento del grado d'invalidità; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Parte_1 CP_1
liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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