Articolo 8 della Legge 6 luglio 1949, n. 466
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 agosto 1949
Art. 8.
La rappresentanza legale, la facolta' di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, societa', si prova nei confronti della, Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.
Per gli istituti, enti, societa', soggetti all'obbligo della, iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituiti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, e' in facolta' della Cassa dei depositi e prestiti di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore (depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, societa', si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potra' accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.
Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le societa' semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovra' essere fatto richiamo anche alla denunzia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiari che la ditta o societa' si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
La Direzione generale della Cassa, dei depositi e prestiti puo' consentire a favore di istituti, enti, societa' e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939, n. 669 .
Entrata in vigore il 20 agosto 1949