Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 152/2025 RGA avverso la sentenza n. 719/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 12.9.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26/06/2025; promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma (PR), Via Mistrali n. 4; appellante;
contro (c.f./p.i. - di seguito anche solo Controparte_1 P.IVA_1
“ - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Olivati e Gianfranco Brancato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bergamo – Via San Giovanni Bosco n.3; appellata;
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udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“(…) 1.1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo: a) che la è un'impresa che si occupa di servizi Controparte_1 logistici relativi alla distribuzione delle merci, con più di 15 dipendenti all'interno del comune di Parma e più di 60 sul territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato cui applica il CCNL Trasporto Merci (doc. 19 fasc. parte ricorrente); b) di avere prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità dal 24.10.2005 al 24.07.2023 e in qualità di magazziniere, presso la sede di Parma della società Fercam s.p.a., alle dipendenze delle varie società che si sono avvicendate nell'esecuzione dell'appalto di lavori di facchinaggio (doc.ti 1 e 2 fasc. parte ricorrente); c) di avere, in particolare, lavorato alla dipendenze della società convenuta dal 01.11.2018 al 24.07.2023, in virtù di contratto sottoscritto in data 31.10.2018 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di essere stato sottoposto, in data 16.06.2023, a visita medica periodica dell' , all'esito CP_2 della quale il dott. lo aveva dichiarato “non idoneo permanente” Persona_1 alla mansione svolta, con invito a “valutare la possibilità di mansioni alternative” (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che, in data 22.06.2023, la società convenuta trasmetteva al ricorrente una lettera di contestazione disciplinare con sospensione cautelare dal servizio (doc. 8 fasc. parte ricorrente); f) che, in particolare, la società convenuta contestava al ricorrente: - di aver preso parte alla violenta aggressione fisica perpetrata in data 19.06.2023 nei confronti del collega sig.
[...]
il quale riportava gravi danni, aggressione, Persona_2 peraltro, avvenuta in costanza di malattia e durante la fascia oraria di reperibilità;
- l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro nella giornata del 21.06.2023; - la violazione dell'art. 28, lettere a), p) e q) del regolamento della società; g) di avere presentato, a mezzo PEC, le proprie giustificazioni in data 27.06.2023 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); h) che, a mezzo lettera raccomandata del 21.07.2024, ricevuta pag. 2 di 17 in data 24.07.2023, la società convenuta comunicava al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa (doc. 10 fasc. parte ricorrente); i) di avere impugnato il predetto licenziamento in data 18.09.2023 (doc. 11); l) che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 27.11.2023, la società convenuta revocava il licenziamento comminato in data 21.07.2023 e disponeva la reintegrazione del ricorrente sul luogo di lavoro per il giorno 08.01.2024 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); m) di non essere mai stato effettivamente reintegrato sul posto di lavoro dalla società convenuta, nonostante la propria completa guarigione (doc.ti 13 e 16 fasc. parte ricorrente); m) di avere, quindi, presentato, in data 15.03.2024, istanza di conciliazione in sede sindacale, senza ricevere dalla società convenuta alcun riscontro (doc. 14 fasc. parte ricorrente); n) che l'ultima retribuzione globale percepita corrisponde a complessivi € 2.256,87 (doc. 17 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del licenziamento impugnato sotto un triplice profilo: a) la violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, stante la mancata affissione, da parte della società, del codice disciplinare;
b) la violazione dell'art. 32, comma 8 del CCNL di categoria, essendo stata la sanzione disciplinare comminata allorquando era ormai decorso il termine ivi contemplato;
c) la violazione dell'art. 32, lett. 5 del CCNL di categoria stante l'insussistenza dei fatti materiali contestati. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa, occorrendo, l'integrazione del contraddittorio con l'INPS; previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del licenziamento per cui è causa;
In via principale: A) accertata l'avvenuta revoca del licenziamento intimato con lettera datata 21.7.2023, condannare a CP_1 reintegrare in servizio il sig. ed a regolarizzare la sua posizione Parte_1 previdenziale, nonché a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantegli dal recesso fino alla reintegrazione in servizio, in pag. 3 di 17 ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
B) qualora non dovesse essere accertata l'esistenza di una valida revoca del licenziamento, dichiarata la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del licenziamento stesso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ai sensi CP_1
e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi con un'indennità pari alla Pt_1 ultima retribuzione globale da esso percepita per tutto il periodo dal Pt_1 licenziamento alla reintegrazione (con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), per la somma che risulterà all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso;
C) in altra ipotesi rispetto a quella sub B: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del licenziamento, condannare ex art. 2058 c.c. a CP_1 riammettere in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi o comunque di regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in uno dei modi previsti dalla legge;
Pt_1
D) in ogni caso, condannare al pagamento della normale retribuzione Pt_1 dovutagli per il periodo dal 19.6 al 24.7.2023 di illegittima sospensione cautelare dal servizio, con condanna di alla regolarizzazione della sua posizione CP_1 previdenziale. E) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU. F) In subordine: accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare l pagamento in favore del CP_1
pag. 4 di 17 ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso spettantegli ex CCNL Trasporto Merci pari a 6 giorni di retribuzione globale di fatto (ovvero nell'altra misura meglio vista dal Giudice), nonché della relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita CTU o meglio vista, con condanna di lla CP_1 regolarizzazione della sua posizione previdenziale. Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”. 1.2. , benché ritualmente evocata, non si Controparte_1 costituiva in giudizio;
di talché, all'udienza del 16.07.2024, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa, dunque, veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti”. Il Tribunale di Parma ha definito la vertenza con la sentenza 719/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1. Dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a dalla Parte_1 Controparte_3 con lettera del 21.07.2023 (ricevuta in data 24.07.2023) e, per l'effetto, condanna la medesima società, in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Condanna Controparte_3
, in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di
[...] degli emolumenti retributivi maturati in relazione al Parte_1 periodo di sospensione cautelare, intercorrente tra il 19.06.2023 ed il 23.07.2023. 3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che si liquidano in pag. 5 di 17 complessivi Euro 4.524,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, dopo aver ricostruito la vicenda sottoposta al suo giudizio e ricordato il riparto dell'onere della prova in tema di licenziamenti disciplinari, ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento impugnato dall'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che “la società” datrice di lavoro “– sulla quale incombeva l'onere di provare la sussistenza materiale nonché la rilevanza disciplinare del fatto contestato – rimanendo contumace, si è sottratta all'assolvimento del predetto onere probatorio”, accordando in favore del lavoratore la mera tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1°, D.Lgs. n. 23 del 2015, rilevando sul punto che se “… il lavoratore aspira ad ottenere la tutela reintegratoria, spetta a lui attivarsi, per fornire (o, quanto meno, per fare in modo che emerga nel processo) la dimostrazione che quel fatto non esiste o che, se anche esistente, l'oggetto dell'addebito non sarebbe giuridicamente rilevante o, comunque, a lui imputabile”, dimostrazione che sarebbe mancata nel caso di specie. Il Tribunale di Parma, inoltre, ha ritenuto la spettanza in favore dell'allora ricorrente degli “emolumenti retributivi maturati in relazione al periodo intercorrente tra il 19.06.2023 ed il 23.07.2023; periodo in relazione al quale parte datoriale ha disposto la sospensione cautelare del lavoratore”. Con ricorso depositato in data 11/03/2025, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice a quo non ha accordato in suo favore l'invocata tutela reintegratoria, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia:
“(…) = dichiarata la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del licenziamento stesso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ai sensi CP_1
e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi con un'indennità pari alla Pt_1 ultima retribuzione globale da esso percepita per tutto il periodo dal Pt_1 licenziamento alla reintegrazione (con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), per la somma che risulterà all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso;
pag. 6 di 17 = in altra ipotesi rispetto alla precedente: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del licenziamento, condannare ex art. 2058 c.c. a CP_1 riammettere in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi o comunque di regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in uno dei modi previsti dalla legge. Pt_1
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico) di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il presente dovesse essere rigettato, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha formulato un unico ed articolato motivo di gravame, rubricato “Errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione degli artt. 2697 c.c. e 3 del d.lgs. n. 23/2015, nelle valutazioni e statuizioni di cui ai capi 2.5 e 2.6 della sentenza impugnata”, reiterativo delle proprie prospettazioni in punto di spettanza della tutela reintegratoria. La società appellata, contumace in primo grado, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto con integrale conferma della sentenza gravata e con il favore delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure dall'odierna appellante. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato sia nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento per cui è causa, sia nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza in favore dell'odierno appellante degli “emolumenti retributivi maturati in relazione al periodo intercorrente tra il 19.06.2023 ed il pag. 7 di 17 23.07.2023; periodo in relazione al quale parte datoriale ha disposto la sospensione cautelare del lavoratore”, trattandosi di autonomi capi della decisione appellata che non sono stati oggetto d'impugnazione. Ciò posto quanto alla residua materia oggetto del contendere (circoscritta alla tipologia di tutela spettante al lavoratore appellante), rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo, va, innanzitutto, ribadito che l'allora ricorrente è stato assunto successivamente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del c.d. jobs act) e, quindi, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (cfr. art. 1, co. 1, D. Lgs. n. 23 del 2015). Inoltre, risulta documentalmente dimostrato che la società appellata occupa alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti (cfr. visura camerale - doc. n. 8 fasc. di primo grado di parte appellante). Va, poi, evidenziato che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 (ai sensi del quale, nel testo attualmente vigente dopo la sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 28/02/2024 n. 9: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”), esplicitamente invocato dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni. Nella fattispecie in esame, infatti, ad avviso di questa Corte, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità diretta o derivata dell'impugnato licenziamento. Sul punto, nel libello introduttivo del giudizio, richiamato in parte qua dall'appellante, si è affermata la nullità dell'impugnato licenziamento per pag. 8 di 17 violazione dell'art. 7 St. Lav., in ragione della eccepita mancata affissione del codice disciplinare e per asserita violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare previsti dell'art. 32, comma 8 del CCNL Trasporto Merci. Entrambe queste eccezioni, ad avviso della Corte, non colgono “nel segno”. Quanto all'omessa affissione del codice disciplinare, rimasta effettivamente indimostrata, va evidenziata, infatti, la sua irrilevanza richiamando sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria l'affissione del codice disciplinare laddove le violazioni contestate consistano, proprio come nel caso di specie, in comportamenti immediatamente percepibili dal lavoratore come illeciti, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (in tal senso si vedano, inter alia: Cass. 12321/2022; Cass. 12367/2019; Cass. 8291/2019; Cass. 12994/2018; Cass. 11412/2018; Cass. 9749/2016). L'eccepita nullità del licenziamento per cui è causa, inoltre, non può essere nemmeno ricollegata all'asserita violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare previsti dell'art. 32, comma 8 del CCNL Trasporto Merci. A prescindere da ogni valutazione sulla concreta sussistenza di tale vizio del licenziamento (da cui ci si può esimere in ragione della residuale materia oggetto del contendere, limitata alla tutela reintegratoria pretesa dall'odierno appellante), trattasi, infatti, di violazione avente natura meramente procedimentale che, come tale, secondo la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, sentenza n. 10802 del 21 aprile 2023), può dar luogo esclusivamente ad una tutela meramente indennitaria. In materia sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 30985 del 2017, hanno tratteggiato una distinzione concettuale tra la
“violazione delle regole che scandiscono le modalità di esecuzione dell'intero iter procedimentale nelle sue varie fasi” e “la violazione del principio generale di carattere sostanziale della tempestività della contestazione quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato”. La Suprema Corte ha sottolineato come nel primo caso rileva il “semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali, di natura procedimentale“, mentre nel secondo caso vengono in considerazione “esigenze più importanti“, come quella di pag. 9 di 17 “garantire al lavoratore una difesa effettiva“, di “tutelare il legittimo affidamento (del medesimo) – in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile” e di “sottrarlo al rischio di un arbitrario differimento dell'inizio del procedimento disciplinare“. In merito alle conseguenze sanzionatorie, la sentenza n. 30985 del 2017 ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso – ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell'articolo 18 St. lav., così come modificato dalla l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto di tali termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso articolo 18 St. lav., ossia la c.d. tutela indennitaria debole tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità. Ha invece ritenuto applicabile la tutela indennitaria forte di cui all'articolo 18, comma 5, nel caso in cui sia accertato “un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso” (v. in senso conforme, Cass. n. 12231 del 2018). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, ricadente ratione temporis nell'ambito applicativo del D. Lgs. 23/2015, in caso di ritenuta violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare contemplati dall'art. 32 comma 8 del CCNL Trasporto Merci, dovrebbe astrattamente applicarsi, dunque, l'art. 4 del citato Decreto, rubricato “Vizi formali e procedurali”, ai sensi del quale:
“1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto” (così nel testo novellato dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) . pag. 10 di 17 Né può trovare applicazione alla fattispecie in esame la tutela reintegratoria di cui all'art. 2058 c.c. (pure esso esplicitamente invocato dall'allora ricorrente a sostegno delle proprie ragioni), costituente norma generale, ormai di residuale applicazione, derogata nel caso di specie dalla specifica disciplina di cui D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, innanzi già richiamato. In relazione al caso di specie, inoltre, ad avviso di questa Corte, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 3, 2° co. del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (parimenti invocato dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni), ai sensi del quale:
“2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”. Quanto all'interpretazione di tale norma, il Tribunale di Parma nella gravata sentenza ha osservato: << (…) a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 23/15, affinché venga annullato il licenziamento e disposta la reintegrazione in servizio, nei casi di licenziamenti disciplinari o comunque per motivi soggettivi, è necessario che sia “direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto pag. 11 di 17 materiale contestato al lavoratore” (art. 3 c. 2). Pur trattandosi, di una disposizione indubbiamente criptica, tutti gli interpreti sono concordi nell'escludere che il legislatore abbia voluto derogare al principio sancito dall'art. 5 della L. 604/66, pacificamente tuttora in vigore, secondo cui (nel rispetto del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.) “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. Si è, in altri termini, concordi nel ritenere che la riforma del 2015 non operi sul piano dell'onere probatorio, ma solo su quello del regime di tutela applicabile;
nel senso, cioè, che la prova della sussistenza e della rilevanza giuridica dell'addebito rimane a carico del datore di lavoro, e, quindi, il mancato assolvimento di tale onere continua a comportare l'illegittimità del recesso. Ma la conseguenza del mancato assolvimento di questo onere è esclusivamente di carattere risarcitorio, ricadendosi, nell'ipotesi in cui, appunto, il datore di lavoro non sia in grado di provare la sussistenza dell'addebito, nell'ipotesi di cui al comma 1; mentre, per potersi disporre la reintegrazione in servizio del lavoratore, occorre qualcosa di più, ossia l'emergere, in ambito processuale, della specifica insussistenza del fatto materiale. Questa è la soluzione condivisa dalla giurisprudenza, ben sintetizzata nella sentenza della Corte d'Appello di Roma del 9 aprile 2019: “Ritiene, quindi, la Corte, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, che, con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha voluto trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga, dunque, al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che, invece, affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio
“direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. In effetti, se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio. Resta, così fermo, a parere della Corte, il principio stabilito dall'art. 5 legge 604/66 con la conseguenza che pag. 12 di 17 il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in danno del datore di lavoro e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce, tuttavia, è un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Certo, tuttavia, che - nel caso, come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore - la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria..”. In sostanza, il datore di lavoro deve fornire la prova di tutti gli elementi atti ad integrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, sia di carattere oggettivo che soggettivo, e, nell'ipotesi in cui tale prova non venga fornita, il licenziamento è illegittimo;
ma, in questo caso, la sanzione rimane quella di carattere economico di cui al comma 1. Se, dunque, il lavoratore aspira ad ottenere la tutela reintegratoria, spetta a lui attivarsi, per fornire (o, quanto meno, per fare in modo che emerga nel processo) la dimostrazione che quel fatto non esiste o che, se anche esistente, l'oggetto dell'addebito non sarebbe giuridicamente rilevante o, comunque, a lui imputabile. Orbene, nell'ipotesi in controversia, il lavoratore, pur articolando, sul punto, specifici capitoli di prova, in sede di prima udienza di discussione (celebratasi in data 16.07.2024), ha richiesto, stante la contumacia della società convenuta, che la causa fosse decisa alla stregua delle sole evidenze documentali (n.d.r. con implicita rinuncia all'articolata prova testimoniale) … >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e meditata interpretazione dell'art. 3, 2° co. del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 e suffragate dalla prevalente giurisprudenza di merito intervenuta in materia (si vedano in tal senso, tra le tante, Corte d'Appello Venezia Sez. Lav. sent. 07/10/2021 n.563 e 27/02/2024 n.109, Tribunale di Catania Sez. lav. sent. n.5569/2024, Tribunale Napoli Sez. Lav. sent. 27/06/2017 n.5158, Corte d'Appello di Roma Sez. Lav. sent. n.3225/2023), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a pag. 13 di 17 confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Tanto si ritiene poiché, nel caso di specie, alle luce delle stesse allegazioni e produzioni svolte dall'odierno appellante, indubbiamente valutabili anche in senso a lui sfavorevole1, non può affatto concludersi nel senso dell'insussistenza del fatto materiale contestato. Al riguardo, è opportuno puntualizzare che con lettera del 22.6.2023, pervenuta all'allora ricorrente il 23.6.2023 (doc. 8), gli ha mosso la seguente CP_1 contestazione disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio: «Ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'art. 7 della Legge del 20/05/1970 n. 300, nonché del vigente CCNL e del regolamento della Cooperativa cui Lei appartiene, in qualità di socio lavoratore addetto alla movimentazione delle merci presso l'impianto Fercam in Parma, ove la nostra società Cooperativa opera in subappalto per la gestione delle attività di logistica, Le contestiamo quanto segue: Abbiamo appreso che il 19 giugno 2023, unitamente ad altre persone in fase di identificazione, nello spazio ricompreso tra il cortile interno e l'ingresso dello Stabilimento FERCAM in Parma, ove Lei esercita abitualmente la Sua attività lavorativa, dopo aver atteso e bloccato all'uscita dal turno di lavoro l'autovettura su cui viaggiava il Suo collega ha partecipato alla Persona_2 violentissima aggressione nei confronti di quest'ultimo, che veniva picchiato selvaggiamente e infine colpito, tra l'altro, da una bottiglia in vetro scagliatagli da presso nell'orbita sinistra del viso, con conseguenze di massima gravità. L'aggressione ci è stata documentata anche mediante immagini, e sono in corso ulteriori approfondimenti, anche investigativi ad opera delle Forze dell'Ordine. La gravità del fatto, la premeditazione dello stesso, il luogo e le modalità della pag. 14 di 17 realizzazione fanno ritenere che si sia trattato di un vero e proprio agguato ai danni dell Persona_2
Peraltro, Le contestiamo altresì che tale aggressione è avvenuta in costanza di Part
assenza dallo stabilimento per dichiarata malattia che Le doveva impedire anche la deambulazione, e che non avrebbe consentito l'uscita dal domicilio domestico prima delle ore 19.00 di ciascun giorno feriale. Di conseguenza Lei sì è assentato dal domicilio in orario di controllo al fine di portare a termine l'aggressione sopra richiamata. Le contestiamo altresì l'assenza ingiustificata per il giorno 21/6/2023 in cui avrebbe dovuto rientrare dalla malattia. Pertanto, al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti, La sospendiamo dalla attività lavorativa e dal servizio a titolo cautelare con effetto immediato dalla ricezione della presente, per il periodo necessario alla definizione del procedimento disciplinare avviato con la presente contestazione. Le segnaliamo altresì che la presente contestazione vale anche ai fini del mantenimento della qualità di socio i cui presupposti sono indicati nel regolamento della Cooperativa cui Lei appartiene e che Le contestiamo quale violazione dell'art. 28 lettere a), p), q) di detto regolamento. Per garantire il Suo diritto alla difesa secondo la normativa vigente, il CCNL in essere e il regolamento della Cooperativa, Le contestiamo la circostanza sopra indicata invitandoLa a fornire giustificazioni in merito all'accaduto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente. Potrà quindi fare pervenire giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sentito a Sua difesa, anche con l'assistenza della rappresentanza sindacale da Lei indicata. In tutti i casi Le segnaliamo che, trascorso il suddetto termine di 10 giorni, anche senza che ci sia pervenuta una valida giustificazione, ci riterremo liberi di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi delle vigenti normative di legge e contrattuali riservandoci ulteriori contestazioni all'esito degli accertamenti e delle indagini tutt'ora in corso». Orbene, stesso nel ricorso ex art. 414 c.p.c. deduce, così ammettendolo, Pt_1 che il 19/06/2023 si trovava in malattia;
che in orario ricompreso in fascia di Per_ reperibilità si è recato in Fercam per un “chiarimento” con;
che con lui vi erano Per_ altri colleghi, quanto meno tale;
che ne è nato un parapiglia nel corso del quale Per_ Per_ una bottiglia ha colpito al volto , tirata da altri ( ) senza che lui condividesse il gesto;
che quest'ultimo brandiva una catena. pag. 15 di 17 Detto questo nel caso de quo, ammesso e non concesso che le deduzioni e le produzioni dell'allora ricorrente fossero tali da poter superare la motivazione addotta dalla società a sostegno del recesso con riferimento al giorno di assenza ingiustificata, nulla vi è agli atti che consenta di pervenire alla stessa conclusione neppure sotto un profilo logico-presuntivo quanto al fatto che nel tardo pomeriggio del 19/06/2023 avesse partecipato ad una aggressione ai danni del collega Pt_1 Per_
o comunque, a tutto concedere, ad una lite violenta anche da lui provocata e degenerata, con tanto di uso di armi improprie e con lesioni non lievi riportate da Per_ alcuni dei partecipanti tra i quali, per l'appunto, il predetto . Comportamenti che ictu oculi avrebbero giustificato il licenziamento (anche ai sensi dell'art.32 CCNL di settore che tra le condotte legittimanti la sanzione espulsiva elenca la rissa -da intendersi in senso penale e/o civilistico- e le lesioni dolose cagionate a dipendenti). In una situazione siffatta per ottenere la reintegrazione l'odierno appellante avrebbe quindi dovuto direttamente dimostrare che la sua presenza, come ha sostenuto, era quella di un semplice avventore che in modo garbato e misurato ha chiesto delucidazioni a cui sarebbe seguita un'immotivata aggressione, con Per_ conseguenti condotte violente subite anche da comunque perpetrate non da lui che, pare di capire, non le avrebbe condivise né poco né tanto. Pur potendolo a suo dire dimostrare, avendo indicato testimoni a prova diretta sulle circostanze sopra esposte, l'allora ricorrente vi ha però rinunciato (le relative istanze istruttorie non sono state nemmeno riproposte in questa sede, con le conseguenze di cui all'art. 346 c.p.c.), restando quindi indimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato così come ha correttamente concluso il Tribunale di Parma nella gravata sentenza, non potendo i video in atti essere ritenuti prove sufficienti per comprendere appieno cosa effettivamente sia successo quel giorno e che ruolo abbia rivestito trattandosi di spezzoni di filmato che Pt_1 riprendono l'episodio in modo parziale e confuso e certamente non permettono di escludere una sua partecipazione attiva alla genesi dell'episodio e/o a quanto è poi successo. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza gravata va confermata anche nella parte in cui ha escluso il diritto dell'allora ricorrente alla reintegrazione, accordando in suo favore la mera tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma I°, D. pag. 16 di 17 Lgs. n. 23 del 2015 (sulla cui concreta applicazione non vi sono specifiche censure). Tenuto conto della reiezione della domanda dell'odierno appellante di reintegrazione, va altresì respinta la pretesa del lavoratore relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e maturande fino alla reintegrazione in servizio.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento (oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali) ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare motivazione di compensazione v. Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza appellata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 26.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Noto il principio secondo cui: “Dalla disposizione di cui all'art. 5 l. 15 luglio 1966 n. 604 - in base alla quale incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento - deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente;
non è peraltro necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, e in particolare dal lavoratore licenziato. Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, qualora dalle risultanze di causa emerga che esso era giustificato”. Cassazione civile sez. lav., 02/05/1996, n.3961 in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 16213 del 28/10/2003