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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10440/2023 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dino Murolo Landi con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 207;
-ATTORE/esecutato-
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé stesso, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giordano Bruno n. 88;
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Controparte_2 C.F._3 stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Paolo della Valle, I trav. n. 8;
-CONVENUTI/creditori pignoranti-
– n. 112/2020 Tribunale di Controparte_3
Napoli (c.f. , in persona del Curatore l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Amedeo Melchionda con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Agostino Depretis n. 102;
-CONVENUTO/terzo pignorato–
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dell'opposizione spiegata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 10449/2022
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Avv.ti e mediante spedizione in data 2 CP_1 Controparte_2 agosto2022, notificarono all'Avv. atto di pignoramento presso Parte_1 terzi nei confronti della per la somma Parte_2 complessiva di € 104.898,60 per capitale, interessi e spese aumentato della metà, poi iscritto al n. R.G.E. 10449/2022 del Tribunale di Napoli, con udienza in citazione per la data del 20 ottobre 2022.
L'azione esecutiva prese la stura dalla notifica di atti di precetto da parte dell'Avv.
e dell'Avv. con cui si intimò all'Avv. CP_1 Controparte_2 Parte_1 di pagare in favore dell'Avv. Zinna l'importo di € 40.669,26 per sorte capitale,
[...] spese ed accessori, ed in favore dell'Avv. l'importo di € 29.263,14 per le CP_2 stesse causali, in virtù di diverse ordinanze ex art 702 bis c.p.c. emesse dal Tribunale di Napoli in loro favore. Unitamente all'atto di precetto, notificato dapprima a mezzo Ufficiale giudiziario e poi dai creditori separatamente a mezzo pec in data 8-12 luglio 2022, venne notificata ordinanza presidenziale di autorizzazione all'esecuzione immediata, con dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., emessa in data 16 luglio 2022 su istanza dei creditori procedenti, all'esito di pignoramenti infruttuosi presso diversi Istituti di credito ed in ragione del rischio di sottrazione e/o occultamento dei propri beni ad iniziativa del debitore.
In data 6 settembre 2022, il Curatore del trasmise ai creditori Controparte_3 procedenti la prescritta dichiarazione del terzo dal seguente tenore: “- che a seguito del decreto emesso nell'ambito del giudizio di opposizione avverso lo stato passivo fallimentare iscritto al n. R.G. 8921/2022, l'avv. è creditore ammesso al passivo del Parte_1
per i seguenti importi: a) € 10.000,00 oltre spese CP_3 CP_3 Controparte_3 generali, iva e cpa in prededuzione;
b) € 160.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.; - che l'importo pignorato di € 104.898,60 sarà accantonato in attesa delle determinazioni del Giudice dell'Esecuzione”.
L'esecutato Avv. si costituì nella procedura esecutiva, proponendo Parte_1 opposizione al pignoramento con contestuale istanza di sospensione. Il G.E., quindi, fissò l'udienza dell'1 marzo 2023 per l'adozione dei provvedimenti di competenza richiesti dall'opponente, assegnando a quest'ultimo termine per la notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto. All'udienza così fissata il debitore esecutato, non avendo proceduto alla notifica nel termine disposto dal G.E., stante la mancata costituzione dei creditori procedenti, formulò istanza di rimessione in termini.
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Con ordinanza del 2 marzo 2023, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.E., rilevato che l'opponente non aveva assolto all'onere della notifica entro il termine perentorio assegnatogli e che, pertanto, non poteva autorizzarsi la rimessione in termini, dichiarò l'improcedibilità dell'opposizione ed assegnò alla parte interessata termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28 aprile 2023, l'Avv. Parte_1
ha convenuto in giudizio i creditori procedenti ed il terzo pignorato
[...] introducendo il giudizio di merito, regolarmente iscritto a ruolo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il giudice adito in accoglimento della domanda e delle conclusioni rassegnate hic et inde corroborate dai motivi di opposizione indicati - valutata anche la sussistenza dell'inammissibilità del pignoramento presso terzi in virtù dell'illegittimo frazionamento dei crediti escussi a mezzo dei due distinti pignoramenti - accerti e dichiari inammissibilità, improcedibilità, improponibilità e infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa dai creditori opposti con condanna delle spese di giustizia e legali”.
L'Avv. in via del tutto preliminare, ha eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, sostenendo che i titoli azionati dai creditori opposti erano stati emessi nei confronti dello stesso avvocato in proprio, mentre l'ammissione al passivo del fallimento terzo pignorato, sarebbe avvenuta in favore dello CP_3 stesso quale legale rappresentante dell'associazione professionale “Studio Legale Associato degli Avv.ti Murolo Landi & Verde”, tanto è vero che la fattura sarebbe stata emessa con la P.IVA dell'associazione, essendone egli sprovvisto. Sempre in via preliminare, ha dedotto l'improcedibilità del pignoramento opposto ai sensi dell'art. 51 L.F. Ancora, ha sostenuto l'illegittimità della dichiarazione resa dal Curatore senza la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato e del comitato dei creditori (art. 35 L.F.). Ha dedotto altresì la reticenza della medesima dichiarazione con cui si è disposto l'accantonamento delle somme pignorate, sebbene il credito ammesso al passivo in favore dell'Avv. nella predetta qualità non fosse un credito Parte_1 in prededuzione (riconosciuta per il solo importo di € 10.000,00 e non per la restante somma di 160.000,00 ammessa in privilegio dopo altri creditori privilegiati di grado superiore) e sottacendo che sullo stesso, per parte dei titoli azionati, era già stato eseguito un precedente pignoramento presso terzi sulla medesima società in bonis, sfociato in un'ordinanza di assegnazione di € 54.176,00. Ha quindi ritenuto illegittima la duplicazione delle due procedure esecutive per gli stessi titoli, precisando che nel decreto di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo da questi promossa il Tribunale fallimentare aveva accolto la proposta transattiva formulata nella quale il credito vantato dai creditori pignoranti in forza della predetta ordinanza di
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assegnazione era stato già compensato con altri crediti dell'Avv. Parte_1 residuando un credito a titolo di compensi residui forfettariamente determinato in € 160.000,00, di cui quindi si disponeva l'ammissione al passivo in privilegio, oltre € 10.000,00 per spese legali in prededuzione. Pertanto, la parte di credito già oggetto di assegnazione e nuovamente precettato e pignorato era da ritenersi estinta. Su tali premesse ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'azione esecutiva opposta.
Si è costituito il (n. 112/2020 Trib. Napoli) Controparte_3 che, premesso lo svolgimento della vicenda processuale sottesa al pignoramento, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena in ragione del mancato rispetto del termine perentorio stabilito dal Giudice dell'esecuzione per l'instaurazione della fase cautelare. In via gradata, ha contestato la fondatezza delle eccezioni in rito formulate dall'attore, rappresentando che il Tribunale fallimentare, con decreto reso all'udienza dell'8.06.2022, a definizione del procedimento di opposizione ex art. 98 L.F. promosso dall'Avv. aveva espressamente Parte_1 disposto l'ulteriore ammissione di quest'ultimo nello stato passivo e la Curatela aveva provveduto alla conseguente rettifica, ammettendo il creditore originariamente escluso. Ha poi sostenuto l'inoperatività della disposizione di cui all'art. 51 L.F. ove il fallimento riguardi il debitor debitoris e l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 35 L.F., atteso che la dichiarazione del terzo non costituisce atto discrezionale di “ricognizione di diritti di terzi” eccedente l'ordinaria amministrazione, ma atto dovuto di ordinaria amministrazione come espressamente riconosciuto dal Giudice Delegato cui il Curatore aveva comunque avanzato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 L.F. Ha contestato, altresì, la fondatezza dell'eccezione di lesione della par condicio creditorum mossa sul presupposto che il credito ammesso fosse privilegiato e non prededucibile. Più in particolare, ha precisato che nelle more del giudizio era intervenuta ordinanza di assegnazione a definizione del pignoramento opposto e che la dichiarazione positiva e l'accantonamento, come la successiva rettifica dello stato passivo a seguito dell'ordinanza di assegnazione con la sostituzione del creditore procedente al creditore ammesso (debitor debitoris), non avrebbero influito affatto sulle modalità di ripartizione dell'attivo fallimentare ricevendo i creditori assegnatari il pagamento secondo l'ordine di graduazione di cui allo stato passivo. Infine, ha contestato che vi sia stata reticenza nella dichiarazione resa perché, seppur consapevole che l'ammissione dell'Avv. al passivo Parte_1 era avvenuta per un importo già decurtato dell'ammontare riconosciuto con l'ordinanza di assegnazione conclusiva del precedente pignoramento presso terzi (n. R.G.E. 12924/2019 ed in quale vi era stata l'ammissione dei creditori Parte_3 procedenti Avv.ti e al passivo fallimentare), il Curatore non poteva CP_1 CP_2
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avere contezza che parte dei titoli posti a base del pignoramento attuale fossero stati azionati anche nel precedente pignoramento, rimarcando che la compensazione disposta all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ha efficacia di giudicato endo-fallimentare e produce, cioè, effetti ai soli fini del concorso, senza onerare il terzo di alcuna precisazione in merito. Ha quindi concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nel merito per il rigetto della stessa, vinte le spese e competenze di lite.
Si sono costituiti altresì gli Avv. e formulando, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, la stessa eccezione di improcedibilità dell'opposizione ed improponibilità della domanda spiegata dal terzo pignorato. Del pari, hanno eccepito l'infondatezza degli ulteriori rilievi preliminari mossi dall'opponente, deducendo l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 51 L.F. e all'art. 35 L.F. Nel merito, hanno evidenziato l'avvenuta ammissione al passivo del debitore esecutato in proprio come chiaramente emergente dal tenore letterale del decreto di accoglimento dell'opposizione ex art 98 L.F. e dell'istanza di ammissione al passivo da questi formulata in cui precisava di aver sempre agito “nelle cause azionate dall'associazione
essendo egli il professionista che aveva ricevuto il Parte_4 mandato”. Hanno quindi dedotto la correttezza della dichiarazione resa dal Curatore precisando che la stessa non comporta alcuna lesione del patrimonio fallimentare in danno della par condicio creditorum posto che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa nelle more in favore dei creditori opposti, si è determinata la sola mutazione soggettiva del creditore ammesso con la sostituzione al debitore esecutato (creditore originariamente ammesso) dei creditori pignoranti. Hanno contestato, ancora, l'eccepita reticenza del terzo nel rendere la dichiarazione con argomentazioni analoghe a quelle spese dalla difesa della Curatela, precisando inoltre che l'ammissione dei creditori al passivo in virtù dell'ordinanza di assegnazione precedentemente conseguita era avvenuta in chirografo prima dell'ammissione al passivo del credito vantato dall'Avv. e che, Parte_1 pertanto, stante la dichiarazione di incapienza dell'attivo fallimentare e la non ipotizzabilità di una ripartizione in favore dei creditori chirografari, il pignoramento presso terzi poi eseguito nei confronti del fallimento per il credito dell'Avv. Pt_1 risultava del tutto legittimo. Per tali ragioni non poteva ritenersi sussistente
[...] una duplicazione del pignoramento tenuto conto, in ogni caso, che solo parzialmente i titoli azionati erano stati posti anche alla base della precedente esecuzione e che gli opposti hanno nelle more espressamente rinunciato alla distribuzione delle somme ammesse in chirografo sulla scorta della precedente ordinanza di assegnazione risultando inoltre il relativo credito già compensato con quello del debitore ai fini della determinazione dell'importo poi ammesso al passivo. Su tali premesse hanno richiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e l'infondatezza della stessa
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con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite con attribuzione e con condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
Concessi i termini richiesti ex art 183, co. VI c.p.c., ritenuta la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, allorquando è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è improcedibile e la domanda improponibile per le motivazioni che seguono.
Con l'ordinanza conclusiva della fase di competenza, il giudice dell'esecuzione ha rilevato come la mancata notifica nel termine perentorio assegnato all'opponente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione fosse imputabile ad un mero malfunzionamento del sistema informatico dello studio legale. Ha precisato, altresì, che la richiesta di rimessione in termini per causa a sé non imputabile deve essere sempre sorretta da idonea documentazione giustificativa, non allegata nella specie, e che - stante la natura perentoria ex lege del termine di cui all'art. 615, co. 2
c.p.c. - il G.E. non avrebbe potuto disporre una nuova udienza di comparizione, né accordare la rimessione, dovendo definire la fase sommaria con una pronuncia di improcedibilità, non preclusiva dello svolgimento della fase a cognizione piena, secondo quanto affermato da Cass. civ., sent. n. 20018/2016 (espressamente richiamata). Sulla scorta di siffatti presupposti, ha assegnato pertanto termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito che in questa sede viene in rilievo.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023, parte opponente ha tempestivamente introdotto la fase a cognizione piena della promossa opposizione all'esecuzione, ribadendo di non aver assolto alla notifica del ricorso e del decreto nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione allegando, senza provarlo, di aver invero eseguito detta notifica oltre il termine assegnato. Ha pertanto precisato che l'introduzione della fase a cognizione piena in ossequio all'ordinanza conclusiva della fase cautelare è avvenuta in quanto il pignoramento opposto non era solo inammissibile ed improcedibile, ma anche infondato.
Le parti convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno formulato in via del tutto preliminare eccezione di improcedibilità della fase a cognizione piena ed improponibilità dell'azione.
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L'eccezione è degna di accoglimento.
La disciplina delle opposizioni esecutive successive prevede una fase sommaria, di competenza del giudice dell'esecuzione, ed una successiva, eventuale, fase di merito, di competenza del giudice della cognizione. La norma delinea la cosiddetta struttura bifasica dell'opposizione ad esecuzione iniziata.
Sul tema, risulta cardinale l'esegesi fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25170/2018, richiamata anche dalle parti opposte, cha ha espressamente affermato che la fase sommaria delle opposizioni esecutive innanzi al G.E. è necessaria ed inderogabile. “La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.” Detta fase, prosegue la Corte, assolve ad esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso, sicché la sua omissione o il suo irregolare svolgimento, quando impediscono la regolare instaurazione del contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, determinano l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena.
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “una volta iniziata l'esecuzione (momento che, nel caso della procedura per rilascio, va identificato in quello della notifica dell'avviso di cui all'art. 608 cod. proc. civ.), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti” (Cass. civ., sent. n. 6892/2024).
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L'opponente non si duole dell'illegittimità della declaratoria di improcedibilità della fase sommaria, rispetto alla quale sarebbe stato peraltro onerato di proporre opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., sent. 31695/2018; Cass. civ., sent. n. 8095/2022 e Cass. civ. n. 31077/2023).
Benché nell'introdurre il giudizio di merito la parte abbia dato seguito all'ordinanza assunta dal G.E., questo Giudice condivide gli approdi della giurisprudenza di legittimità circa le conseguenze sulla fase di merito della mancata notifica nel termine perentorio assegnato dal G.E. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione investita di un ricorso avverso il provvedimento con cui il G.E., nel dichiarare improcedibile la domanda per l'inosservanza del termine assegnato per la notifica del ricorso ex art 617 c.p.c., ha stabilito che ciò non osta allo svolgimento della fase a cognizione piena che la parte è onerata di introdurre anche in mancanza di assegnazione del termine di cui all'art. 618 c.p.c.
La Suprema Corte (sent. n. 11291/2020) ha analizzato tutti gli aspetti che rilevano nella fattispecie affermando che “diversamente da quanto avviene per il rito camerale "comune" di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, sentenza n. 20018 del 06/10/2016, Rv. 642609 - 01). Del resto, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., così come l'art. 631 cod. proc. civ. in materia esecutiva, presuppongono tutti che il giudice abbia prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, sebbene le parti non siano comparse innanzi a lui. Ben diverso è, invece, il caso in cui il ricorrente non abbia neppure depositato in cancelleria la copia del ricorso notificato alla controparte e, quindi, non vi sia alcuna evidenza dell'avvenuta osservanza del termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. per l'instaurazione del contraddittorio”.
L'arresto prosegue poi sostenendo un principio perfettamente aderente al caso di specie, ovvero che: “correttamente il giudice dell'esecuzione non ha fissato una seconda udienza innanzi a sé per provvedere sull'adozione dei "provvedimenti opportuni" caratteristici della fase sommaria di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ., ma ha integrato il proprio provvedimento con cui aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione (provvedimento avente valore, evidentemente, circoscritto alla sola fase sommaria), assegnando all'opponente un termine per instaurare il giudizio di merito. Altrettanto correttamente il Tribunale del merito ha rilevato la violazione del termine perentorio di cui all'art. 618 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria e,
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ritenendo che questa fosse necessariamente prodromica al giudizio a cognizione ordinaria (sul punto, si veda il paragrafo seguente), ha dichiarato l'opposizione inammissibile”.
La stessa Corte era stata investita dal ricorrente anche dell'asserita violazione degli artt. 617, 618 e 289 c.p.c. in relazione al principio del giusto processo (art 111 Cost.), sull'assunto che la fase di merito possa esistere a prescindere dalla fase sommaria e che la mancata celebrazione di quest'ultima non varrebbe quale rinuncia implicita all'azione di merito. Il motivo è stato rigettato in quanto la Corte, ritenendo di non potersi discostare dai principi formulati dalla stessa nel precedente di legittimità innanzi richiamato (sent. n. 25170/2018), ha precisato: “come già anticipato (par. 1.2), correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria. Per giungere ad affermare il contrario, infatti, dovrebbe ipotizzarsi che, pur avendo violato detto termine, l'opponente possa introdurre in via autonoma il giudizio di merito ed abbia diritto alla relativa pronuncia, dunque, senza la necessità che la sua opposizione sia passata dal vaglio del giudice dell'esecuzione; e ciò si pone in contrasto il citato arresto di questa Corte. Occorre aggiungere, tuttavia, una precisazione. Il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 618, primo comma, cod. proc. civ.). Invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, ma le parti non sono comparse innanzi al giudice dell'esecuzione, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire a pronuncia nel merito. Infatti, si ha violazione della struttura bifasica (come espressamente considerato dalla citata sentenza n. 25170 del 2018) solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato. La regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi spettanti al giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa, il cui esercizio si pone alla base della rilevata necessità di assicurare in ogni caso la bifasicità dell'opposizione”.
L'esegesi sin qui riferita e i principi passati in rassegna depongono pertanto univocamente per la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio e per l'improponibilità della domanda.
È incontroverso, difatti, che la violazione nella fase sommaria del termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia avvenuta per fatto imputabile al ricorrente, in difetto di alcuna prova contraria, e che le parti opposte non si siano costituite (eventualità in ogni caso inidonea a sortire effetti sananti). Cosicché, è indubitabile che ciò abbia leso la garanzia del contradditorio e l'attivazione dei poteri spettanti al G.E., violando così il principio
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dell'inderogabilità della struttura bifasica delle opposizioni esecutive. Ne consegue che è inibito a questo Giudice, quale giudice della cognizione, di pervenire ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
L'accoglimento di tale preliminare eccezione in rito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione e, al contempo, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria spiegata dai creditori opposti, di cui difettano i presupposti anche in ragione della preclusione all'esame dei motivi di merito della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001- € 260.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione della definizione in rito della controversia e dell'assenza di questioni complesse. Le competenze maturate dai convenuti Avv.ti e inoltre, vanno CP_1 CP_2 liquidate unitariamente, attesa la costituzione a mezzo di unico atto difensivo, e senza la richiesta distrazione, in quanto costituitisi quali procuratori di se stessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
[...] nei confronti degli Avv.ti e e del Parte_1 CP_1 Controparte_2
, iscritta al n. 10440/2023 del R.G., così Controparte_3 provvede:
1. dichiara improponibile la domanda ed improcedibile l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Avv.ti e che liquida in complessivi CP_1 Controparte_2
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto , che liquida in complessivi Controparte_3
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10440/2023 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dino Murolo Landi con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 207;
-ATTORE/esecutato-
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé stesso, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giordano Bruno n. 88;
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Controparte_2 C.F._3 stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Paolo della Valle, I trav. n. 8;
-CONVENUTI/creditori pignoranti-
– n. 112/2020 Tribunale di Controparte_3
Napoli (c.f. , in persona del Curatore l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Amedeo Melchionda con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Agostino Depretis n. 102;
-CONVENUTO/terzo pignorato–
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dell'opposizione spiegata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 10449/2022
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Avv.ti e mediante spedizione in data 2 CP_1 Controparte_2 agosto2022, notificarono all'Avv. atto di pignoramento presso Parte_1 terzi nei confronti della per la somma Parte_2 complessiva di € 104.898,60 per capitale, interessi e spese aumentato della metà, poi iscritto al n. R.G.E. 10449/2022 del Tribunale di Napoli, con udienza in citazione per la data del 20 ottobre 2022.
L'azione esecutiva prese la stura dalla notifica di atti di precetto da parte dell'Avv.
e dell'Avv. con cui si intimò all'Avv. CP_1 Controparte_2 Parte_1 di pagare in favore dell'Avv. Zinna l'importo di € 40.669,26 per sorte capitale,
[...] spese ed accessori, ed in favore dell'Avv. l'importo di € 29.263,14 per le CP_2 stesse causali, in virtù di diverse ordinanze ex art 702 bis c.p.c. emesse dal Tribunale di Napoli in loro favore. Unitamente all'atto di precetto, notificato dapprima a mezzo Ufficiale giudiziario e poi dai creditori separatamente a mezzo pec in data 8-12 luglio 2022, venne notificata ordinanza presidenziale di autorizzazione all'esecuzione immediata, con dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., emessa in data 16 luglio 2022 su istanza dei creditori procedenti, all'esito di pignoramenti infruttuosi presso diversi Istituti di credito ed in ragione del rischio di sottrazione e/o occultamento dei propri beni ad iniziativa del debitore.
In data 6 settembre 2022, il Curatore del trasmise ai creditori Controparte_3 procedenti la prescritta dichiarazione del terzo dal seguente tenore: “- che a seguito del decreto emesso nell'ambito del giudizio di opposizione avverso lo stato passivo fallimentare iscritto al n. R.G. 8921/2022, l'avv. è creditore ammesso al passivo del Parte_1
per i seguenti importi: a) € 10.000,00 oltre spese CP_3 CP_3 Controparte_3 generali, iva e cpa in prededuzione;
b) € 160.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ.; - che l'importo pignorato di € 104.898,60 sarà accantonato in attesa delle determinazioni del Giudice dell'Esecuzione”.
L'esecutato Avv. si costituì nella procedura esecutiva, proponendo Parte_1 opposizione al pignoramento con contestuale istanza di sospensione. Il G.E., quindi, fissò l'udienza dell'1 marzo 2023 per l'adozione dei provvedimenti di competenza richiesti dall'opponente, assegnando a quest'ultimo termine per la notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto. All'udienza così fissata il debitore esecutato, non avendo proceduto alla notifica nel termine disposto dal G.E., stante la mancata costituzione dei creditori procedenti, formulò istanza di rimessione in termini.
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Con ordinanza del 2 marzo 2023, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.E., rilevato che l'opponente non aveva assolto all'onere della notifica entro il termine perentorio assegnatogli e che, pertanto, non poteva autorizzarsi la rimessione in termini, dichiarò l'improcedibilità dell'opposizione ed assegnò alla parte interessata termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28 aprile 2023, l'Avv. Parte_1
ha convenuto in giudizio i creditori procedenti ed il terzo pignorato
[...] introducendo il giudizio di merito, regolarmente iscritto a ruolo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il giudice adito in accoglimento della domanda e delle conclusioni rassegnate hic et inde corroborate dai motivi di opposizione indicati - valutata anche la sussistenza dell'inammissibilità del pignoramento presso terzi in virtù dell'illegittimo frazionamento dei crediti escussi a mezzo dei due distinti pignoramenti - accerti e dichiari inammissibilità, improcedibilità, improponibilità e infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa dai creditori opposti con condanna delle spese di giustizia e legali”.
L'Avv. in via del tutto preliminare, ha eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, sostenendo che i titoli azionati dai creditori opposti erano stati emessi nei confronti dello stesso avvocato in proprio, mentre l'ammissione al passivo del fallimento terzo pignorato, sarebbe avvenuta in favore dello CP_3 stesso quale legale rappresentante dell'associazione professionale “Studio Legale Associato degli Avv.ti Murolo Landi & Verde”, tanto è vero che la fattura sarebbe stata emessa con la P.IVA dell'associazione, essendone egli sprovvisto. Sempre in via preliminare, ha dedotto l'improcedibilità del pignoramento opposto ai sensi dell'art. 51 L.F. Ancora, ha sostenuto l'illegittimità della dichiarazione resa dal Curatore senza la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato e del comitato dei creditori (art. 35 L.F.). Ha dedotto altresì la reticenza della medesima dichiarazione con cui si è disposto l'accantonamento delle somme pignorate, sebbene il credito ammesso al passivo in favore dell'Avv. nella predetta qualità non fosse un credito Parte_1 in prededuzione (riconosciuta per il solo importo di € 10.000,00 e non per la restante somma di 160.000,00 ammessa in privilegio dopo altri creditori privilegiati di grado superiore) e sottacendo che sullo stesso, per parte dei titoli azionati, era già stato eseguito un precedente pignoramento presso terzi sulla medesima società in bonis, sfociato in un'ordinanza di assegnazione di € 54.176,00. Ha quindi ritenuto illegittima la duplicazione delle due procedure esecutive per gli stessi titoli, precisando che nel decreto di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo da questi promossa il Tribunale fallimentare aveva accolto la proposta transattiva formulata nella quale il credito vantato dai creditori pignoranti in forza della predetta ordinanza di
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assegnazione era stato già compensato con altri crediti dell'Avv. Parte_1 residuando un credito a titolo di compensi residui forfettariamente determinato in € 160.000,00, di cui quindi si disponeva l'ammissione al passivo in privilegio, oltre € 10.000,00 per spese legali in prededuzione. Pertanto, la parte di credito già oggetto di assegnazione e nuovamente precettato e pignorato era da ritenersi estinta. Su tali premesse ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'azione esecutiva opposta.
Si è costituito il (n. 112/2020 Trib. Napoli) Controparte_3 che, premesso lo svolgimento della vicenda processuale sottesa al pignoramento, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena in ragione del mancato rispetto del termine perentorio stabilito dal Giudice dell'esecuzione per l'instaurazione della fase cautelare. In via gradata, ha contestato la fondatezza delle eccezioni in rito formulate dall'attore, rappresentando che il Tribunale fallimentare, con decreto reso all'udienza dell'8.06.2022, a definizione del procedimento di opposizione ex art. 98 L.F. promosso dall'Avv. aveva espressamente Parte_1 disposto l'ulteriore ammissione di quest'ultimo nello stato passivo e la Curatela aveva provveduto alla conseguente rettifica, ammettendo il creditore originariamente escluso. Ha poi sostenuto l'inoperatività della disposizione di cui all'art. 51 L.F. ove il fallimento riguardi il debitor debitoris e l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 35 L.F., atteso che la dichiarazione del terzo non costituisce atto discrezionale di “ricognizione di diritti di terzi” eccedente l'ordinaria amministrazione, ma atto dovuto di ordinaria amministrazione come espressamente riconosciuto dal Giudice Delegato cui il Curatore aveva comunque avanzato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 L.F. Ha contestato, altresì, la fondatezza dell'eccezione di lesione della par condicio creditorum mossa sul presupposto che il credito ammesso fosse privilegiato e non prededucibile. Più in particolare, ha precisato che nelle more del giudizio era intervenuta ordinanza di assegnazione a definizione del pignoramento opposto e che la dichiarazione positiva e l'accantonamento, come la successiva rettifica dello stato passivo a seguito dell'ordinanza di assegnazione con la sostituzione del creditore procedente al creditore ammesso (debitor debitoris), non avrebbero influito affatto sulle modalità di ripartizione dell'attivo fallimentare ricevendo i creditori assegnatari il pagamento secondo l'ordine di graduazione di cui allo stato passivo. Infine, ha contestato che vi sia stata reticenza nella dichiarazione resa perché, seppur consapevole che l'ammissione dell'Avv. al passivo Parte_1 era avvenuta per un importo già decurtato dell'ammontare riconosciuto con l'ordinanza di assegnazione conclusiva del precedente pignoramento presso terzi (n. R.G.E. 12924/2019 ed in quale vi era stata l'ammissione dei creditori Parte_3 procedenti Avv.ti e al passivo fallimentare), il Curatore non poteva CP_1 CP_2
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avere contezza che parte dei titoli posti a base del pignoramento attuale fossero stati azionati anche nel precedente pignoramento, rimarcando che la compensazione disposta all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ha efficacia di giudicato endo-fallimentare e produce, cioè, effetti ai soli fini del concorso, senza onerare il terzo di alcuna precisazione in merito. Ha quindi concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nel merito per il rigetto della stessa, vinte le spese e competenze di lite.
Si sono costituiti altresì gli Avv. e formulando, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, la stessa eccezione di improcedibilità dell'opposizione ed improponibilità della domanda spiegata dal terzo pignorato. Del pari, hanno eccepito l'infondatezza degli ulteriori rilievi preliminari mossi dall'opponente, deducendo l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 51 L.F. e all'art. 35 L.F. Nel merito, hanno evidenziato l'avvenuta ammissione al passivo del debitore esecutato in proprio come chiaramente emergente dal tenore letterale del decreto di accoglimento dell'opposizione ex art 98 L.F. e dell'istanza di ammissione al passivo da questi formulata in cui precisava di aver sempre agito “nelle cause azionate dall'associazione
essendo egli il professionista che aveva ricevuto il Parte_4 mandato”. Hanno quindi dedotto la correttezza della dichiarazione resa dal Curatore precisando che la stessa non comporta alcuna lesione del patrimonio fallimentare in danno della par condicio creditorum posto che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa nelle more in favore dei creditori opposti, si è determinata la sola mutazione soggettiva del creditore ammesso con la sostituzione al debitore esecutato (creditore originariamente ammesso) dei creditori pignoranti. Hanno contestato, ancora, l'eccepita reticenza del terzo nel rendere la dichiarazione con argomentazioni analoghe a quelle spese dalla difesa della Curatela, precisando inoltre che l'ammissione dei creditori al passivo in virtù dell'ordinanza di assegnazione precedentemente conseguita era avvenuta in chirografo prima dell'ammissione al passivo del credito vantato dall'Avv. e che, Parte_1 pertanto, stante la dichiarazione di incapienza dell'attivo fallimentare e la non ipotizzabilità di una ripartizione in favore dei creditori chirografari, il pignoramento presso terzi poi eseguito nei confronti del fallimento per il credito dell'Avv. Pt_1 risultava del tutto legittimo. Per tali ragioni non poteva ritenersi sussistente
[...] una duplicazione del pignoramento tenuto conto, in ogni caso, che solo parzialmente i titoli azionati erano stati posti anche alla base della precedente esecuzione e che gli opposti hanno nelle more espressamente rinunciato alla distribuzione delle somme ammesse in chirografo sulla scorta della precedente ordinanza di assegnazione risultando inoltre il relativo credito già compensato con quello del debitore ai fini della determinazione dell'importo poi ammesso al passivo. Su tali premesse hanno richiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e l'infondatezza della stessa
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con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite con attribuzione e con condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
Concessi i termini richiesti ex art 183, co. VI c.p.c., ritenuta la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, allorquando è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è improcedibile e la domanda improponibile per le motivazioni che seguono.
Con l'ordinanza conclusiva della fase di competenza, il giudice dell'esecuzione ha rilevato come la mancata notifica nel termine perentorio assegnato all'opponente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione fosse imputabile ad un mero malfunzionamento del sistema informatico dello studio legale. Ha precisato, altresì, che la richiesta di rimessione in termini per causa a sé non imputabile deve essere sempre sorretta da idonea documentazione giustificativa, non allegata nella specie, e che - stante la natura perentoria ex lege del termine di cui all'art. 615, co. 2
c.p.c. - il G.E. non avrebbe potuto disporre una nuova udienza di comparizione, né accordare la rimessione, dovendo definire la fase sommaria con una pronuncia di improcedibilità, non preclusiva dello svolgimento della fase a cognizione piena, secondo quanto affermato da Cass. civ., sent. n. 20018/2016 (espressamente richiamata). Sulla scorta di siffatti presupposti, ha assegnato pertanto termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito che in questa sede viene in rilievo.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023, parte opponente ha tempestivamente introdotto la fase a cognizione piena della promossa opposizione all'esecuzione, ribadendo di non aver assolto alla notifica del ricorso e del decreto nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione allegando, senza provarlo, di aver invero eseguito detta notifica oltre il termine assegnato. Ha pertanto precisato che l'introduzione della fase a cognizione piena in ossequio all'ordinanza conclusiva della fase cautelare è avvenuta in quanto il pignoramento opposto non era solo inammissibile ed improcedibile, ma anche infondato.
Le parti convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno formulato in via del tutto preliminare eccezione di improcedibilità della fase a cognizione piena ed improponibilità dell'azione.
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L'eccezione è degna di accoglimento.
La disciplina delle opposizioni esecutive successive prevede una fase sommaria, di competenza del giudice dell'esecuzione, ed una successiva, eventuale, fase di merito, di competenza del giudice della cognizione. La norma delinea la cosiddetta struttura bifasica dell'opposizione ad esecuzione iniziata.
Sul tema, risulta cardinale l'esegesi fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25170/2018, richiamata anche dalle parti opposte, cha ha espressamente affermato che la fase sommaria delle opposizioni esecutive innanzi al G.E. è necessaria ed inderogabile. “La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.” Detta fase, prosegue la Corte, assolve ad esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso, sicché la sua omissione o il suo irregolare svolgimento, quando impediscono la regolare instaurazione del contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, determinano l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena.
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “una volta iniziata l'esecuzione (momento che, nel caso della procedura per rilascio, va identificato in quello della notifica dell'avviso di cui all'art. 608 cod. proc. civ.), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti” (Cass. civ., sent. n. 6892/2024).
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L'opponente non si duole dell'illegittimità della declaratoria di improcedibilità della fase sommaria, rispetto alla quale sarebbe stato peraltro onerato di proporre opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., sent. 31695/2018; Cass. civ., sent. n. 8095/2022 e Cass. civ. n. 31077/2023).
Benché nell'introdurre il giudizio di merito la parte abbia dato seguito all'ordinanza assunta dal G.E., questo Giudice condivide gli approdi della giurisprudenza di legittimità circa le conseguenze sulla fase di merito della mancata notifica nel termine perentorio assegnato dal G.E. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione investita di un ricorso avverso il provvedimento con cui il G.E., nel dichiarare improcedibile la domanda per l'inosservanza del termine assegnato per la notifica del ricorso ex art 617 c.p.c., ha stabilito che ciò non osta allo svolgimento della fase a cognizione piena che la parte è onerata di introdurre anche in mancanza di assegnazione del termine di cui all'art. 618 c.p.c.
La Suprema Corte (sent. n. 11291/2020) ha analizzato tutti gli aspetti che rilevano nella fattispecie affermando che “diversamente da quanto avviene per il rito camerale "comune" di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, sentenza n. 20018 del 06/10/2016, Rv. 642609 - 01). Del resto, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., così come l'art. 631 cod. proc. civ. in materia esecutiva, presuppongono tutti che il giudice abbia prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, sebbene le parti non siano comparse innanzi a lui. Ben diverso è, invece, il caso in cui il ricorrente non abbia neppure depositato in cancelleria la copia del ricorso notificato alla controparte e, quindi, non vi sia alcuna evidenza dell'avvenuta osservanza del termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. per l'instaurazione del contraddittorio”.
L'arresto prosegue poi sostenendo un principio perfettamente aderente al caso di specie, ovvero che: “correttamente il giudice dell'esecuzione non ha fissato una seconda udienza innanzi a sé per provvedere sull'adozione dei "provvedimenti opportuni" caratteristici della fase sommaria di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ., ma ha integrato il proprio provvedimento con cui aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione (provvedimento avente valore, evidentemente, circoscritto alla sola fase sommaria), assegnando all'opponente un termine per instaurare il giudizio di merito. Altrettanto correttamente il Tribunale del merito ha rilevato la violazione del termine perentorio di cui all'art. 618 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria e,
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ritenendo che questa fosse necessariamente prodromica al giudizio a cognizione ordinaria (sul punto, si veda il paragrafo seguente), ha dichiarato l'opposizione inammissibile”.
La stessa Corte era stata investita dal ricorrente anche dell'asserita violazione degli artt. 617, 618 e 289 c.p.c. in relazione al principio del giusto processo (art 111 Cost.), sull'assunto che la fase di merito possa esistere a prescindere dalla fase sommaria e che la mancata celebrazione di quest'ultima non varrebbe quale rinuncia implicita all'azione di merito. Il motivo è stato rigettato in quanto la Corte, ritenendo di non potersi discostare dai principi formulati dalla stessa nel precedente di legittimità innanzi richiamato (sent. n. 25170/2018), ha precisato: “come già anticipato (par. 1.2), correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria. Per giungere ad affermare il contrario, infatti, dovrebbe ipotizzarsi che, pur avendo violato detto termine, l'opponente possa introdurre in via autonoma il giudizio di merito ed abbia diritto alla relativa pronuncia, dunque, senza la necessità che la sua opposizione sia passata dal vaglio del giudice dell'esecuzione; e ciò si pone in contrasto il citato arresto di questa Corte. Occorre aggiungere, tuttavia, una precisazione. Il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 618, primo comma, cod. proc. civ.). Invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, ma le parti non sono comparse innanzi al giudice dell'esecuzione, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire a pronuncia nel merito. Infatti, si ha violazione della struttura bifasica (come espressamente considerato dalla citata sentenza n. 25170 del 2018) solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato. La regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi spettanti al giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa, il cui esercizio si pone alla base della rilevata necessità di assicurare in ogni caso la bifasicità dell'opposizione”.
L'esegesi sin qui riferita e i principi passati in rassegna depongono pertanto univocamente per la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio e per l'improponibilità della domanda.
È incontroverso, difatti, che la violazione nella fase sommaria del termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia avvenuta per fatto imputabile al ricorrente, in difetto di alcuna prova contraria, e che le parti opposte non si siano costituite (eventualità in ogni caso inidonea a sortire effetti sananti). Cosicché, è indubitabile che ciò abbia leso la garanzia del contradditorio e l'attivazione dei poteri spettanti al G.E., violando così il principio
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dell'inderogabilità della struttura bifasica delle opposizioni esecutive. Ne consegue che è inibito a questo Giudice, quale giudice della cognizione, di pervenire ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
L'accoglimento di tale preliminare eccezione in rito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione e, al contempo, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria spiegata dai creditori opposti, di cui difettano i presupposti anche in ragione della preclusione all'esame dei motivi di merito della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001- € 260.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione della definizione in rito della controversia e dell'assenza di questioni complesse. Le competenze maturate dai convenuti Avv.ti e inoltre, vanno CP_1 CP_2 liquidate unitariamente, attesa la costituzione a mezzo di unico atto difensivo, e senza la richiesta distrazione, in quanto costituitisi quali procuratori di se stessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
[...] nei confronti degli Avv.ti e e del Parte_1 CP_1 Controparte_2
, iscritta al n. 10440/2023 del R.G., così Controparte_3 provvede:
1. dichiara improponibile la domanda ed improcedibile l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Avv.ti e che liquida in complessivi CP_1 Controparte_2
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto , che liquida in complessivi Controparte_3
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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