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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori,
composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 2250/2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Boscagli, C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via dei Monti Parioli n. 8/A
APPELLANTE
E
(c.f. ), non costituito in grado di appello Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 3575/2024 del Tribunale di Roma
- Prima Sezione Civile - pubblicata il 26 febbraio 2024 e notificata il 20 marzo
2024, resa nel giudizio di separazione personale dei coniugi Parte_2
iscritto al n. R.G. 2010/2020.
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe, limitatamente alla parte in cui il Tribunale di Roma aveva:
- rigettato la domanda di addebito della separazione al proposta dalla CP_1
; Pt_1
- determinato in euro 700,00 mensili l'assegno dovuto da per il Parte_1
mantenimento di oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT, Controparte_1 da corrispondersi presso il di lui domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia sullo status, fermi restando i pregressi provvedimenti.
A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del nesso causale tra la crisi coniugale e le condotte violative dei doveri coniugali da parte del resistente, nonché la errata quantificazione dei redditi delle parti, in particolare della posizione debitoria della signora , e ha concluso chiedendo Pt_1
di:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente con decorrenza dalla domanda;
3. Condannare il resistente alla refusione delle spese processuali e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Il Presidente di Sezione, con decreto del 21 maggio 2024, ha fissato per la comparizione personale delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 24 aprile
2025.
Con istanza depositata telematicamente in data 31 dicembre 2024, il difensore dell'appellante ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, depositando atto di rinuncia all'appello da parte della e relativa Pt_1
accettazione da parte del CP_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n. 5556).
Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387).
Nel caso di specie, in data 24 dicembre 2024, il procuratore dell'appellante munito di specifico mandato e l'appellante personalmente hanno sottoscritto dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e in data 27 dicembre 2024 l'appellato ha sottoscritto dichiarazione di accettazione di detta rinuncia.
Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Nulla sulle spese del presente grado, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 22 aprile 2024, avverso la sentenza Parte_1
n. 3575/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 26 febbraio 2024, resa nel giudizio avente n. R.G. 2010/2020, avente a oggetto la separazione personale dei coniugi ed , letto l'articolo 306 c.p.c., così Controparte_1 Parte_1
dispone: dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno