Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 98/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 98/2022 R. G., promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. , ammessa al patrocinio Parte_1 C.F._1
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 22 febbraio
2022 (su istanza del 31 gennaio 2022), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore
Lupica (con pec indicata), presso il cui studio, in Catania, Via Genova n. 8, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via CP_1
Monzambano, n. 10, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanna Campagna, con pec indicata, elettivamente domiciliata in via Dogali n. 20, Messina;
Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
in persona del sindaco pro tempore;
Parte_2
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1411/2021, emessa, in data 8 luglio 2021, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 08.09.2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, ed il esponendo: CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 che, in data 16 dicembre 2011 alle ore 17,15 circa, mentre stava percorrendo a piedi la Via Nazionale nel Comune di al margine della carreggiata, all'altezza del km. 42, aveva urtato con un Parte_2 segnale stradale posizionato all'interno della banchina ad una altezza di 1,40 mt dal suolo;
che detto cartello non era segnalato, né visibile, a causa della scarsa illuminazione;
che, a causa del sinistro aveva riportato lesioni refertate dal P.S. dell'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina (ME) in “ferita
L-C a margini sfrangiati cuoio capelluto regione frontale sinistra”, ove veniva trasportata.
1
Il aveva indicato quale corretto destinatario della richiesta, che Parte_2 CP_1 invece, rappresentava all'appellante che la gestione del tratto stradale in cui era sito il cartello oggetto del sinistro era di pertinenza di RFI, e pertanto lo indicava. RFI.
Chiedeva, pertanto: 1) accertare e dichiarare i convenuti responsabili, anche in solido, dei danni sofferti dall'attrice; 2) condannare i convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti e subendi, che salvo precisazioni in corso di causa, si qualificano in complessivi € 7.231,80, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorni dell'evento fino al soddisfo ed alle spese postali pari ad € 33,50, o nella diversa cifra, maggiore o minore, che il decidente riterrà congruo liquidare;
con le spese, i compensi ed il rimborso del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, chiedeva fosse dichiarato il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata dall'attrice, con vittoria di spese e compensi, e con condanna della predetta al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata. In via estremamente subordinata, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Si costituiva , che contestando quanto dedotto Controparte_4 dalla ricorrente, formulava le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della RFI Spa e per l'effetto estrometterla dal giudizio;
2) in via gradata, nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto, e per l'effetto rigettare le domande proposte da ; con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU, il Tribunale di Messina, con sentenza n.
1411/2021 del 8 luglio 2021 così provvedeva: “1) accoglie la domanda svolta da Parte_1 nei confronti di R.F.I s.p.a. e, per l'effetto, condanna R.F.I. s.p.a. al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di €2.072,00, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali su tale importo, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato anno per anno;
2) rigetta la domanda nei confronti di 3) dichiara inammissibile la domanda nei confronti di CP_1 Controparte_3
4) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda svolta nei confronti
[...] del Comune di 4) rigetta la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. formulata Parte_2 da 5) condanna R.F.I. al pagamento, a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/02, CP_1 delle spese processuali, liquidate in € 264,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi ex D.M. n. 55/14, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna l'attrice al pagamento, a favore di delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 per compensi ex D.M. n. 55/14, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di R.F.I.
s.p.a. le spese di c.t.u.” Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo: “1) riformare la sentenza Parte_1
n. 1411/2021, pubblicata il 08.07.2021 nel giudizio n. 4715/2015 R.G., nella parte in cui ha condannato l'attrice al pagamento delle spese in favore di 2) per l'effetto, disporre CP_1
l'integrale compensazione delle spese legali ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. tra
[...]
ed . Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio. Parte_1 CP_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto manifestamente infondato, CP_1 nonché la condanna alle spese del presente grado di giudizio.
2 RFI, il e malgrado la rituale notifica dell'appello, non si Parte_2 Controparte_3 sono costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 17 giugno 2024, la causa
è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “mancata compensazione delle spese tra l'attrice e sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni”. Ha lamentato che, sulla scorta CP_1 di quanto accaduto durante la fase stragiudiziale, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e Ha sottolineato che il CP_1 Parte_2
preventivamente diffidato, aveva indicato quale ente responsabile per il sinistro occorso
[...]
l' che a sua volta aveva indicato, quale ente responsabile RFI, tale situazione di CP_1 incertezza poteva giustificare la compensazione delle spese processuali, integrando le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132, del 2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con sentenza n. 77 del 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”. Come pure precisato della giurisprudenza di legittimità, “per effetto dell'articolo 92, comma 2, Cpc nella versione sostituita con l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 132, del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, come successivamente incisa dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018 la compensazione delle spese di lite può trovare fondamento o nella presenza dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure - per effetto della portata della suddetta sentenza di illegittimità costituzionale - anche nella ipotesi di sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23085).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per una compensazione delle spese tra l'attrice e l' essendo onere della prima individuare correttamente il responsabile da convenire in CP_1 giudizio.
Peraltro, a seguito di istruttoria, con nota del 22 aprile 2014 (prodotta dalla stessa attrice), precedente alla instaurazione del giudizio (in data 8 settembre 2015), l' comunicava al difensore di CP_1 [...] che: “la richiesta risarcitoria in oggetto non può essere accolta, atteso l'assorbente difetto Parte_1 di legittimazione passiva di questa società, giacché il tratto di strada in questione (nell'ambito del passaggio a livello della strada ferrata) rientra nella gestione di RFI”. Nessun comportamento ambiguo ha, pertanto, assunto l' nella fase pregiudiziale. CP_1
D'altra parte, nessuna incertezza poteva ingenerare il comportamento successivamente assunto dalla
RFI, e dalla da quest'ultima incaricata di gestire il rapporto con l'attrice, Parte_3 che non ha respinto la domanda risarcitoria per carenza del rapporto di custodia, bensì per assenza di prova in ordine alla responsabilità, in concreto, per il sinistro denunciato.
3 In considerazione di ciò, non possono essere ritenute sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., necessarie ai fini della compensazione delle spese precessuali.
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Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano - seguendo i parametri CP_1 tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia in grado di appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 09/01/2020, n.
197, che ha precisato che “ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione”) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.458,00 (di cui € 268,00, per la fase di studio, € 268,00, per la fase introduttiva, € 496,00, per la fase di trattazione, ed € 426,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Nulla occorre disporre in ordine alle spese relativamente alle parti rimaste contumaci.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1411/2021, emessa, in data 8 luglio 2021, dal Tribunale Parte_1 di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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