Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1377/2016 RG riservata in decisione all'udienza del
2.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. Eugenio De Liso
APPELLANTE
CONTRO
(CF ), nata il [...] in [...] in Controparte_1 C.F._2
Campania, e , nato il [...] in Giugliano in [...] rappresentati e Controparte_2
difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv.
Miriam Marino
APPELLATI
E
(CF ), elett.te dom.to presso il procuratore Controparte_3 C.F._3
costituito di primo grado avv. Eugenio De Liso
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RG n° 1377/2016- sentenza -
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.3.2016 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 13044/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 15.10.2015, con cui: è stata accolta la domanda di divisione relativa all'asse ereditario del de cuius e, per l'effetto, è stato dichiarato che la stessa debba avvenire CP_4
pro quota in base al valore venale dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario;
è stata attribuita a la quota di € 57.301,50; a Controparte_1 [...]
, e la quota di € 38.201,00 cadauno;
sono CP_3 Parte_1 Controparte_2
state integralmente compensate le spese di lite, da suddividersi tra le parti in proporzione alla loro quota ereditaria
1.2 Con il primo motivo censura l'omessa convocazione a chiarimenti Parte_1
del CTU, sebbene la deducente ne avesse fatto espressa richiesta in relazione ai quesiti su cui l'ausiliario aveva in parte completamente omesso di rispondere e in altra parte fornito risposte lacunose ed imprecise.
1.3 Con il secondo ed il terzo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, l'appellante censura il passaggio logico-motivazionale, in forza del quale il primo giudice ha ritenuto non comodamente divisibile il compendio immobiliare caduto in successione;
protesta che l'affermazione resa sul punto, secondo cui
“anche volendo considerare eventuali conguagli in denaro, l'eterogeneità dei beni facenti parte della massa ereditaria rende impossibile la realizzazione di un comodo progetto di divisione” non reca alcuna esaustiva indicazione dei criteri alla luce dei quali è stato condotto il giudizio di indivisibilità dell'asse; evidenzia che, a prescindere dall'immobile sito in Giugliano, alla via Limitone, angolo via Giovanni XXIII, che stato escluso dall'asse sebbene penda ancora impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Stralcio
Distaccate Civili n. 15214/14 che ne ha dichiarato la proprietà esclusiva in capo a la stima degli ulteriori immobili è stata eseguita in maniera del tutto Controparte_1
generica, richiamandosi ai parametri ricavati dalle tabelle OMI non contestualizzati mediante applicazione degli specifici coefficienti che tenessero conto delle concrete caratteristiche e condizioni dei cespiti rispetto al valore “medio” preso comparativamente a riferimento;
adduce che l'erroneità della stima effettuata dal CTU è resa evidente dal confronto con le conclusioni di una propria relazione tecnica di parte, che è giunta a valori molto distanti da quelli individuati dall'ausiliario tecnico d'ufficio.
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.4 Con il quarto motivo l'appellante confuta la conclusione rassegnata dal CTU sulla legittimità urbanistica dell'immobile sito in Giugliano alla via Limitone, risultando macroscopiche difformità tra lo stato in cui esso è stato raffigurato e descritto nella consulenza tecnica d'ufficio e quello riportato nei grafici progettuali allegati alla licenza edilizia, con l'evidenza del suo interessamento da abusivi ampliamenti.
1.5 Con il quinto mezzo denunzia l'omessa pronuncia sul capo della Parte_1
domanda attorea avente ad oggetto la condanna di al rendimento dei Controparte_1
conti, mediante corresponsione dei frutti civili ricavati dagli immobili caduti in comunione, rimasti nella sua esclusiva disponibilità; rimprovera al primo giudice di aver disatteso la propria richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c nei confronti del terzo
[...]
filiale di Giugliano in Campania via V. Veneto n. 32-33, onde ottenere gli Controparte_5
estratti del c/c cat. 18 n. 105 intestato al de cuius per il periodo dal CP_4
23/06/1995 (data di decesso del dante causa) al 15/02/1996 (data di chiusura del predetto conto), al fine di verificarne la giacenza al tempo della apertura della successione;
ancora, censura l'omessa pronuncia sulla richiesta di ordine di esibizione all'odierna appellata coniuge di , delle denunzie dei redditi e delle copie dei Controparte_1 CP_4
contratti di locazione per gli anni dal 1995 al 2007, onde acquisire alla massa ereditaria le rendite dei cespiti in comunione riscosse unilateralmente dalla coerede.
1.6 Con il sesto motivo adduce che, ad ogni buon conto, il giudice a Parte_1
quo, una volta affermata l'indivisibilità degli immobili caduti in comunione, non doveva limitarsi ad attribuire le “quote economiche” in base al valore venale stimato dal CTU, ma doveva rimettere la causa in istruttoria. disponendo la vendita a mezzo delegato da designare ai sensi dell'art. 576 c.p.c.
1.7 Con il settimo motivo l'appellante impugna il capo con cui il Tribunale ha governato le spese di lite con l'incomprensibile disposizione per cui esse sono “compensate” e suddivise tra le parti in base alla loro quota ereditaria, anziché essere poste a carico della massa, previa liquidazione dei costi sostenuti da ciascuna delle parti medesime.
1.8 In conclusione, l'appellante reitera tutte le proprie richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 29/04/2006, tra cui “la richiesta di accertamento e quantificazione del credito del de cuius nei confronti della moglie per aver, dopo il matrimonio e prima che intervenisse il regime della comunione legale, con proprio denaro
(essendo unico percettore di reddito nel mentre la signora era casalinga e non CP_1
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di sezione seconda CP_5
aveva alcun reddito) sostenuto le spese per l'acquisto del secondo lotto di terreno e per
l'ampliamento e la sopraelevazione dell'immobile in via Limitone, onde per il principio della collazione di cui agli artt. 737 e ss c.c., ordinarsi alla sig.ra di conferire CP_1
ai coeredi quanto ricevuto”; reitera, ancora, la richiesta di ammissione della prova testimoniale sul capo C) della succitata memoria ex art. 184 c.p.c., rilevante alla luce della sopravvenuta circostanza che “..nel 2011 il dr. ha rinvenuto e prodotto Controparte_3
inter partes… nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n.
2538/2015, copia conforme della scrittura intercorsa e sottoscritta da entrambi i coniugi
, con la quale quest'ultima, riconoscendo gli apporti economici del Controparte_6 marito incrementanti l'immobile in via Limitone, quale corrispettivo si impegnava a trasferirgli la metà di detto immobile”.
1.9 Incardinato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...]
merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado
1.10 E' rimasto contumace , ritualmente citato e non comparso. Controparte_3
1.11 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 2.12.2020 la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
All'esito, con ordinanza del 7.4.2021, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, nominando CTU l'arch. , a cui ha affidato i seguenti quesiti ‹‹1. Persona_1
Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine anche presso i RR.II, chiarisca il CTU l'attuale appartenenza in capo ai condividenti degli immobili caduti in successione (con esclusione del fabbricato in via
Limitone 57), indicando per ciascuno di essi i titoli di provenienza in favore del de cuius;
2. indichi dettagliatamente i criteri di stima del valore di mercato all'attualità delle unità immobiliari cadute in successione (con esclusione del fabbricato in via Limitone 57), specificando per ciascuna di esse i coefficienti correttivi da applicare per pervenire al risultato di detta stima, apportando all'esito, in ipotesi di accertata incongruenza, le necessarie modifiche alle conclusioni precedentemente rassegnate nell'elaborato peritale dell'ing. ;
3. elabori, ove possibile, un comodo progetto di divisione del Persona_2
compendio immobiliare (con esclusione del fabbricato in via Limitone 57), in proporzione
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
alla quota di ciascun condividente;
4. in caso negativo, precisi se l'eventuale vendita debba essere fatta in uno o più lotti;
5. determini il corrispettivo del godimento dell'immobile in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo n. 32 int. 7, identificato al NCEU al foglio 53 p.lla 385 sub 38 e del box auto int. 5 censito in catasto al foglio 53 p.lla 385 sub 6 nonché dell'immobile in San Salvo (CH) distinto nel NCEU al foglio 2 p.lla 300 sub 42, commisurandolo al valore locativo ritraibile da detti immobili in una libera contrattazione di mercato a far data dalla morte del de cuius (23.6.1995) all'attualità”.
1.7 Espletata CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del
2.10.2024 previa assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e Controparte_3
non comparso.
2.1 L'appello è preliminarmente ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento.
2.2 Ritenendo fondate le doglianze sollevate dall'appellante con il primo e, in parte, con il secondo e terzo motivo alla stima del compendio immobiliare operata dall'ausiliario d'ufficio di primo grado in modo estremamente generico, senza apportare al valore medio estrapolato dalle banche dati i correttivi necessari per adeguarlo alle concrete caratteristiche del singolo cespite oggetto di indagine, il Collegio ha disposto una rinnovazione delle operazioni peritali, esitata nell'elaborato depositato il 17/05/2024.
2.3 Ciò posto, va innanzitutto sgombrato il campo dalla questione concernente l'inclusione nell'asse ereditario dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Limitone n. 57, che coerentemente l'intestata Corte ha escluso dagli accertamenti demandati al CTU con l'ordinanza resa in fase istruttoria.
Gli appellati hanno prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4519/2017 pubblicata il 3.11.2017, che ha confermato la statuizione del Tribunale di Napoli-Stralcio Distaccate Civili n. 15214/2014, con cui è stata rigettata la domanda, ivi proposta da per sentir dichiarare Parte_1
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la sua qualità di comproprietaria del predetto immobile, siccome caduto in successione dell'asse paterno.
In forza della statuizione prodotta è stato accertato che il cespite in esame è in proprietà esclusiva di non potendo trovare applicazione l'art. 177 c.c. introdotto Controparte_1
dalla legge 151/1975 e non essendo stata dimostrata l'esistenza di una apposita convenzione matrimoniale fra i coniugi idonea a mutare la proprietà del fondo acquistato dalla
CP_1
In particolare, in quella sede è stata ritenuta inammissibile, in primo grado per assenza dei presupposti di cui all'art. 184 bis c.p.c., anche nella più ampia portata prefigurata dal novellato art. 153 c.p.c, nonché, in appello, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., la produzione -avvenuta in data 22.4.2013 nel corso del giudizio di primo grado, allorquando era già spirato il termine per le preclusioni istruttorie- della scrittura privata del 4 maggio
1993 a firma dei coniugi e , con la quale la Controparte_1 CP_4 CP_1
trasferiva al proprio coniuge il diritto di proprietà sulla metà dell'intero fabbricato e del circostante terreno, quale corrispettivo delle somme erogate dal medesimo alla Pt_1
moglie per l'acquisto del terreno e per i lavori successivi di ampliamento del fabbricato costruito sullo stesso.
Si tratta, a ben vedere, della medesima scrittura che l'appellante ha prodotto per la prima volta in allegato al presente gravame, la cui acquisizione va ritenuta inammissibile anche nella presente sede
A riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 15.10.2015 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, avendo la Suprema Corte stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l., trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass.
n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del
2023).
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La Suprema Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame, a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, più di recente, da Cass. n. 29506 del 2023).
L'ammissibilità della produzione di nuovi documenti senza i limiti sopra illustrati resta consentita, nel nuovo regime, soltanto per i documenti formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, fermo, anche in tal caso, che la produzione avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione (Cass.
15503/2022; 7977/2022).
Ebbene, nell'odierna vicenda processuale il documento di cui si discute è una scrittura risalente all'anno 1993 e, dunque, di formazione di gran lunga preesistente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, sicché era onere dell'appellante allegare, innanzitutto, la stringente condizione, alla quale se ne dovesse ritenere ammissibile la produzione ai sensi dell'art. 345 comma 3 cit. nella formulazione novellata, laddove nell'atto di appello non si argomenta affatto circa una presunta impossibilità, non imputabile alla parte, di produrla in precedenza.
In ogni caso, ove si acceda alla prospettazione dell'istante di aver acquisito conoscenza del documento in questione soltanto nell'anno 2013, in occasione della ostensione del documento nel precedente giudizio da parte del coerede , sarebbe stato Controparte_3
suo onere invocare, nella prima difesa successiva alla acquisita conoscenza, una rimessione in termini ai fini della sua produzione nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ., disposizione trasfusa con formula più ampia nell'art. 153 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la previsione in esame rappresenta il risultato di una scelta del legislatore che, in applicazione del principio del giusto processo, mira a contemperare l'esigenza della parte che per causa incolpevole sia incorsa in una decadenza processuale con l'interesse dell'altra parte al consolidamento ed alla definitività della
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda situazione prodottasi per effetto della decadenza. Proprio questo bilanciamento e contemperamento di interessi contrapposti impone di ravvisare, quale presupposto implicito per l'accoglimento di tale istanza, che la sua proposizione debba essere fatta dall'interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l'adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza
(vedi Cass. 23561/2011, secondo cui la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile va intesa come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa).
La richiesta di avvalersi della succitata scrittura, avanzata per la prima volta con la proposizione del presente gravame, è, dunque, tardiva rispetto ai canoni che devono presidiare una tempestiva attivazione per una rimessione in termini nel senso sopra illustrato.
2.4 Da tale conclusioni discende l'inconferenza del quarto motivo di gravame, con cui lamenta l'omessa considerazione, nella ricostruzione e stima dell'asse Parte_1
ereditario, del fabbricato in via Limitone e delle irregolarità urbanistiche, da cui, a suo dire, detto cespite è interessato.
Del resto, sul punto vale la pena rimarcare che, nella citazione introduttiva di primi grado,
l'originaria attrice ha chiesto computarsi nell'asse non l'immobile in natura, bensì soltanto il diritto di credito asseritamente vantato dal de cuius ai sensi dell'art. 192 c.c. CP_4
nei confronti della moglie di tal ché, dovendosi escludere Controparte_1
l'apprensione del bene alla comunione ereditaria in conformità alla stessa prospettazione di parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, risultano incongrue le contestazioni sulle caratteristiche fisiche del fabbricato in questione.
Quanto, poi, all'accertamento di un credito del de cuius nei confronti della coniuge per le somme asseritamente corrisposte a quest'ultima da al fine CP_1 CP_4
di realizzare gli ampliamenti del fabbricato sul terreno acquistato dall'odierna appellata in epoca antecedente al matrimonio, va innanzitutto segnalato che siffatta pretesa, azionata da anche nel precedente giudizio, è stata disattesa con la suindicata Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli-Stralcio Distaccate Civili- n. 15214/2014, confermata in fase di gravame dalla statuizione della Corte di Appello di Napoli n. 4519/2017 pubblicata il
3.11.2017.
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Va soggiunto che nel presente giudizio, ribadita l'inutilizzabilità della suindicata scrittura privata del 1993, ha affidato la prova della circostanza in esame al Parte_1 deferimento dell'interrogatorio formale a nonché alla articolazione di Controparte_1
prova testimoniale sul capo C) della memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c, depositata in data
29.4.2006 così formulato: “vero è che verbalmente la riconoscendo che il CP_1
defunto con proprio denaro aveva realizzato l'ampliamento dell'immobile a piano terra, acquistato dalla stessa antecedentemente al matrimonio e sito in Giugliano in Campania alla via Limitone n. 44 angolo via Giovanni XXIII n. 17 nonché la sopraelevazione dello stesso, propose in sede di divisione bonaria di dare alla figlia parte Parte_1
dello stesso unitamente ad un terzo della casa sita in località S. Salvo (Ch) a condizione che la stessa rinunziasse ad ogni diritto sugli altri cespiti caduti in successione ed effettuasse a sua cura e spese tutte le opere necessarie a dividere il cespite al piano terra dalla parte superiore nonché opere di ristrutturazione delle parti comuni, il che è regolarmente avvenuto”.
Le summenzionate richieste istruttorie sono state rigettate dal G.I. con ordinanza del
31.5.2006, sulla considerazione della irrilevanza della circostanza capitolata, vertente su un accordo tra alcune delle parti in causa, peraltro di dubbia efficacia giuridica.
A fronte di tale diniego non ha poi più insistito, in tutto il primo grado Parte_1 di giudizio, nell'ammissione dei suddetti mezzi. In particolare, l'istanza di revoca depositata in data 4.7.2007, cui seguiva ulteriore provvedimento di rigetto del 2.11.2007, concerneva unicamente la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (di cui si dirà infra); analogamente all'udienza di precisazione delle conclusioni la insisteva Pt_1
nell'ammissione degli ordini di esibizione documentale e contestava, per altro verso, le risultanze della CTU, senza nulla argomentare sul diniego delle prove orali avvenuto in fase istruttoria.
Nel contesto così ricostruito la reiterazione in appello di tali mezzi di prova risulta inammissibile, alla luce del principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 16953/2013).
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2.5 Venendo al vaglio delle contestazioni mosse dall'appellante alla stima peritale rinnovata in appello sugli immobili caduti nell'asse ereditario, giova premettere che il CTU designato nel presente grado ha individuato il valore unitario di mercato dei singoli cespiti secondo il metodo sintetico-comparativo, applicando al valore unitario così determinato i coefficienti correttivi analiticamente specificati in apposita tabella (coefficiente di destinazione, di piano, di orientamento, di prospetto, di luminosità), avendo riguardo alle peculiari caratteristiche di ogni singola unità immobiliare oggetto di stima.
In proposito il CTU ha dato analiticamente conto delle fonti consultate per ricavare il prezzo medio/massimo praticato nella zona di ubicazione dei cespiti di cui è causa, rappresentando di aver utilizzato a tale scopo la banca-dati relativa alle quotazioni OMI dell'Agenzia delle
Entrate (sistema OI), riviste specializzate del settore quali “Quotazioni Immobiliari edita dal Mattone in associazione con il FIAIP-Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionisti”, la consultazione di siti Internet quali “Casa.it” ed “Immobiliare.it” nonché di mediatori immobiliari e professionisti operanti nel settore edilizio.
A fronte dell'esplicitazione dei criteri adottati nel metodo di indagine l'appellante ha contestato al CTU di non aver analizzato singoli atti notarili di compravendita di immobili situati nella stessa area di mercato.
Il rilievo, cui l'ausiliario d'ufficio ha, comunque, dato riscontro, replicando di non aver rinvenuto atti notarili aventi ad oggetto immobili similari a quelli da stimare, non integra una contestazione specifica, idonea a minare l'affidabilità del risultato cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio.
La critica, invero, si risolve, a ben vedere, nella apodittica assunzione di un ipotetico valore di stima differente da quello che il CTU ha tratto da una molteplicità di fonti consultate sul reale e concreto andamento del mercato immobiliare della zona di interesse, senza suffragare la circostanza supposta con l'allegazione di dati sulle contrattazioni rinvenibili negli archivi notarili, che potessero, in tesi, smentire le conclusioni del CTU o, comunque, fornire un utile e collaborativo apporto alla individuazione di un differente valore economico.
Altrettanto pretestuosa appare la contestazione sulla mancata indicazione da parte del CTU dei coefficienti “intermedi, sulla base dei quali è stato estrapolato il coefficiente “finale” applicato in relazione alle singole caratteristiche dell'immobile oggetto di stima-
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Il CTU ha premesso di aver desunto i coefficienti correttivi applicati dalla tabella pubblicata da un testo della letteratura scientifica di settore, esplicitamente riprodotta nella relazione peritale;
ha, quindi, individuato un coefficiente tra quello minimo e massimo previsto dalla tabella per ciascuna delle caratteristiche tipologiche (posizionali estrinseche;
posizionali intrinseche;
tecnologiche; produttive) prese in considerazione dalla tabella, giustificando il valore adottato in rapporto alle concrete condizioni in cui versa l'immobile, di cui ha fornita analitica descrizione.
A fronte di tale operazione l'appellante non si sarebbe dovuto limitare a contestare l'omessa indicazione, in sé, dei dati intermedi del risultato numerico adottato dal CTU, ma addurre le specifiche e concrete ragioni per cui il coefficiente applicato dall'ausiliario d'ufficio sia incongruo rispetto alle caratteristiche del bene.
Infondata è, altresì, la critica veicolata dall'appellante a mezzo delle controdeduzioni del proprio CTP alla bozza peritale sull'applicazione di un VM (valore medio) dei terreni in
Giugliano riportati nel NCT al foglio 52 p.lle 309 e 512 pari ad € 45/mq, laddove, ai fini dell'accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con Delibera di Giunta
Comunale n. 30 del 24/03/2022 il terreno viene indicato con un V=80€/mq.
Come, infatti, condivisibilmente ed esaustivamente replicato dal CTU sul punto, nel procedere alla stima l'ausiliario d'ufficio ha tenuto conto della destinazione dei terreni attestata nel Certificato n. 307/2023 rilasciato dal Comune di Giugliano in data 12.10.2023, da cui risulta che “le particelle distinte in Catasto al foglio n. 52 mappale 309-512 ricadono in zona F1-“Zona per standard ed attrezzatura così come previsto dalla zonizzazione dell'attuale Piano Regolatore Generale con le prescrizioni previste nelle norme di attuazione”.
Correttamente, allora, il CTU ha individuato il valore di stima avendo riguardo alla previsione della destinazione del terreno de quo alla sola edilizia pubblica e non anche privata, attestata dal documento ufficiale preposto a certificare le condizioni di edificabilità di un'area agricola, in quanto tale prevalente su qualsiasi discordante indicazione proveniente da atti aventi funzione diversa da quella di regolamentare la zonizzazione, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale (nella specie, delibera di imposizione fiscale).
Deve essere, ancora, disattesa la censura dell'appellante sulla omessa considerazione, nella individuazione del valore di mercato operata dal CTU, della pendenza della procedura
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda esecutiva immobiliare R.E. n. 155/2022 in danno di in forza della Controparte_1
quale gli immobili caduti in comunione ereditaria sono stati pignorati per la quota del 67%, con conseguente asserita “svalutazione” degli immobili medesimi.
Si rimarca, preliminarmente, che la circostanza della pendenza di siffatta procedura esecutiva ha trovato ingresso per la prima volta nel corso delle operazioni peritali, sebbene essa fosse antecedente, quanto meno, all'udienza del 18.1.2023 di conferimento dell'incarico al CTU, in occasione della quale la difesa dell'appellante sollecitava una integrazione dei quesiti su profili diversi da quello in esame.
In via assorbente si soggiunge che, come chiarito dalla Suprema Corte, il creditore del compartecipe, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., non è parte in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (Cass. 19529/2012;
7485/1991), con la conseguenza che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere "se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti" (Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986).
Si è, in particolare, evidenziato che la divisione non costituisce atto di alienazione soggetto a trascrizione agli effetti dell'art. 2913 c.c., al fine, cioè, di risolvere l'esistenza di un conflitto fra il creditore, che abbia trascritto il pignoramento sulla quota indivisa del compartecipe, e il diverso compartecipe al quale il bene venga attribuito in sede di divisione o il terzo al quale il bene sia aggiudicato, ove la divisione avvenga mediante vendita.
E' noto, infatti, che la trascrizione della domanda di divisione va curata non per gli effetti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., ma per gli effetti enunciati nell'art. 1113 c.c. oltre che ai fini della continuità di cui all'art. 2650 c.c. (Cass. n. 821/2000).
Il creditore di uno dei comproprietari, il quale abbia trascritto il proprio titolo prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza, quindi, definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita, alla quale non sia stato chiamato a partecipare
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Siffatta conclusione no è smentita dalla natura della divisione, come atto ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa secondo l'opzione ricostruttiva prescelta dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite con l'arresto n. 25021/2019.
Se è vero, infatti, che con tale pronunzia si è affermato che la divisione è propriamente un atto avente carattere costitutivo, con il quale si assegna a ciascun compartecipe un bene in proprietà esclusiva in luogo della quota astratta di comunione di cui prima era titolare, realizzando un oggettivo mutamento nella situazione giuridica preesistente, si è chiarito che l'assimilabilità della divisione agli atti traslativi, nella logica della pronuncia, è operata per giustificare l'applicazione ad essa dei divieti stabiliti dalla disciplina urbanistica in materia di immobili abusivi, non già nel senso del riconoscimento che la divisione sia il risultato di un trasferimento delle quote indivise degli altri condomini, tale da rendere applicabili le regole del contratto traslativo. Il riconoscimento della natura costitutiva-traslativa della modificazione operata dalla divisione si svolge pur sempre nella logica della efficacia retroattiva che la legge riconosce a quella modificazione. Non si ricava alcunché dalla pronuncia delle Sezioni Unite che possa autorizzare l'illazione che la divisione sia da assimilare agli atti traslativi anche per quanto riguarda il regime della trascrizione (Cass.
26692/2020).
Da quanto esposto si ricava che dalla dedotta pendenza della procedura esecutiva sulla quota dei beni appartenenti alla non discende alcun effetto immediato, che CP_1
incida sul valore economico degli stessi, residuando soltanto, semmai, un profilo di opponibilità dell'esito della divisione al creditore pignorante non intervenuto nel presente giudizio ove ricorrano le condizioni a tal fine postulate dall'art. 1113 comma 2 c.c.
2.6 E,' invece, fondata la contestazione sollevata da tutte le parti costituite alla determinazione delle quote in capo ai condividenti operata dal CTU del presente grado, senza tener conto che i diritti caduti nella successione di sono soltanto quelli CP_4
di ½, essendo la restante metà già in titolarità della nella qualità di coniuge in CP_1
comunione legale alla data degli acquisti immobiliari.
Poiché, allora, nella specie la successione è regolata dall'art. 581 c.p.c., che, per il caso di concorso del coniuge e di più figli, stabilisce che il coniuge ha diritto ad un terzo, mentre i restanti 2/3 sono ripartiti tra i discendenti, la quota sull'asse immobiliare spettante a
è di 1/6 (1/3 di 500/1000) e quella spettante a ciascuno dei tre germani Controparte_1
( e è di 1/9 (2/3 di 1/3 di 500/1000). Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Accertato, quindi, in € 240.000,00 il valore di mercato dell'asse ereditario, condivisibilmente alla stima eseguita dal CTU del presente grado, la quota di CP_1
è pari ad € 40.000,00 mentre quella di ciascuno dei germani è di €
[...] Pt_1
26.666,66.
2.7 Tanto chiarito, è comunque condivisibile la valutazione del CTU sull'insussistenza delle condizioni per formare un comodo progetto di divisione, condotta secondo i criteri indicati specificamente nel quesito affidato sul punto.
La comoda divisibilità presuppone, infatti, la possibilità di individuare porzioni omogenee in rapporto alla natura dei beni che le compongono, senza necessità di compensare la differenza con la corresponsione di conguagli in danaro di notevole importo, e suscettibili, già nell'attuale consistenza, di autonomo e libero godimento, non richiedendosi a tal fine costi di frazionamento e/o opere complesse;
inoltre, per effetto della divisione non devono costituirsi, a carico delle singole porzioni, servitù, oneri o pesi che ne possano deprezzare il valore sotto un profilo economico-funzionale in rapporto al valore dell'intero (arg. Cass.
25888/2016).
L'indagine condotta nella specie alla luce di tali parametri sortisce esito negativo proprio alla luce delle considerazioni espresse dal CTU, secondo cui, essendo l'asse composto da due appartamenti e da un terreno a fronte di nn. 4 quote di diverso peso millesimale, la formazione di una porzione, in ipotesi composta dall'appartamento sito in Giugliano alla via Palumbo n. 67 di più elevato valore economico, destinata alla quale CP_1
maggiore quotista, lascerebbe residuare un numero di cespiti (2), insufficienti a soddisfare le altre tre quote con la presenza di almeno un bene di natura omogenea (immobile), seppur di minor valore.
Nemmeno praticabile è la soluzione da perseguire mediante frazionamento in due porzioni del terreno in Giugliano, atteso che, in tal caso, ciascun minor quotista, assegnatario della porzione includente la parte di terreno ricavata dal frazionamento, che, tenuto conto dell'inclusione nell'asse della sola quota di ½, avrebbe il valore di € 10.500,00 (€ 21.000,00
% 2), dovrebbe ricevere un conguaglio di € 16.167,00, a concorrenza del valore della sua quota sull'asse pari ad € 26.666,66, eccessivo ove rapportato alla porzione di bene assegnata in natura.
La conclusione, in presenza di un compendio non comodamente divisibile e in assenza di istanze di attribuzione, è, ai sensi dell'art. 720 c.c., che lo scioglimento avvenga mediante la
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda vendita, con l'opportuna precisazione che essa riguarderà la quota di ½ di ciascuno dei cespiti caduti nell'asse ereditario individuati nella tabella riportata a pag. 30 della relazione peritale depositata telematicamente in data 17.5.2024 e qui da intendersi integralmente richiamata, al prezzo di stima coerentemente dimezzato rispetto a quello riportato nella tabella medesima.
Sul punto coglie nel segno la doglianza affidata al sesto motivo di gravame, con cui
[...] protesta che, quand'anche confermata l'indivisibilità del compendio Parte_1
immobiliare, il giudice a quo non avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire a ciascun condividente “quote economiche”, ma avrebbe dovuto disporre la vendita.
La causa va, quindi, in parte qua rimessa in istruttoria, disponendosi con separata ordinanza la vendita della quota di ½ degli immobili suindicati mediante delega ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.
2.8 Venendo alla disamina del quinto mezzo di gravame, relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 723 c.c., all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione, giacché il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede.
A tale accertamento non può procedersi in assenza di una specifica domanda con l'allegazione dei relativi presupposti di fatto, poiché, come a più riprese chiarito dalla
Suprema Corte, pur configurandosi il rendiconto operazione inserita nel procedimento divisorio, finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, esso costituisce oggetto di una domanda autonoma da quella di scioglimento della comunione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/7/2018, n. 18857; Cass., Sez. 2, 30/12/2011,
n. 30552; Cass., Sez. 2, 4/6/2019, n. 15182, secondo cui, ove oggetto di domanda riconvenzionale, la richiesta di rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.).
Ciò posto, ha addotto, sin dalla citazione introduttiva di primo grado, Parte_1
che aperta la successione, era rimasta nella esclusiva disponibilità Controparte_1
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dei cespiti facenti parte del compendio ereditario, senza corrispondere pro quota agli altri coeredi i frutti civili ritratti dal correlativo godimento.
A tale allegazione la replicava, nella originaria comparsa di costituzione e CP_1
risposta, di aver “sempre diviso con tutti i figli, ivi compresa l'attrice, le rendite percepite e ciò fino al momento della rottura dei rapporti personali tra madre e figlia…e di (essere) comunque pronta in qualsiasi momento a rendere il conto della gestione dei beni ereditari”.
Alla luce di tale contegno difensivo, implicante il riconoscimento tacito, ma inequivoco, da parte della del mantenimento di un esclusivo possesso dei beni ereditari CP_1
quanto meno fini dell'incardinamento del giudizio di primo grado (20.9.2002), coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice a quo abbia omesso l'accertamento sulla determinazione del corrispettivo del godimento degli immobili, onde istruire la domanda di rendiconto tempestivamente formulata.
Il CTU di primo grado, cui pure era stato sottoposto il quesito relativo a siffatta quantificazione, non vi ha dato risposta e correlativamente nella sentenza di primo grado è stata pretermessa la pronuncia su siffatto capo della domanda attorea.
Al fine di compiere l'indagine sollecitata dal mezzo di gravame è stato conferito nel presente grado incarico peritale, demandando al CTU di “..determinare il corrispettivo del godimento dell'immobile in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo n. 32 int. 7, identificato al NCEU al foglio 53 p.lla 385 sub 38 e del box auto int. 5 censito in catasto al foglio 53 p.lla 385 sub 6 nonché dell'immobile in San Salvo (CH) distinto nel
NCEU al foglio 2 p.lla 300 sub 42, commisurandolo al valore locativo ritraibile da detti immobili in una libera contrattazione di mercato a far data dalla morte del de cuius
(23.6.1995) all'attualità”.
Il mandato conferito si ispira al principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato
(Cass. 17876/2019).
Sulla scorta di tale criterio trova giustificazione, in primo luogo, l'esclusione dal mandato peritale della determinazione del corrispettivo di un valore locativo figurativo del terreno in
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Giugliano, della quale l'appellante ha ripetutamente chiesto la revoca nel successivo corso del presente grado di giudizio.
Sin dall'accertamento espletato in primo grado, risalente all'anno 2014, è emerso, infatti, che il terreno in questione, composto da due lotti contigui ubicati in Giugliano in via
Casacelle (località Decimo), recano una destinazione urbanistica che consente esclusivamente iniziative pubbliche e, all'epoca, si presentavano incolti e non occupati.
Tale condizione è stata confermata dal CTU designato nel presente grado, i quale, alla data dell'ispezione dei luoghi eseguita nell'anno 2023 (quasi dieci anni dopo i sopralluoghi della prima relazione peritale), ha descritto l'area in questione come un “terreno incolto”, con libero accesso da via Casacelle, lato dal quale non è provvisto di alcuna chiusura, “nel complesso in pessimo stato di conservazione”, come suffragato dai reperti fotografici allegati all'elaborato peritale. Quanto alla destinazione urbanistica, il CTU del presente grado ha confermato, come già illustrato supra, che dal piano di zona risulta che sul terreno possano essere intraprese iniziative edificatorie soltanto pubbliche e non anche di edilizia privata.
In considerazione della natura e situazione oggettiva del terreno in questione difettano i presupposti della riscossione effettiva e/o potenziale di rendite, di cui la si sia CP_1
appropriata in via esclusiva.
Manifestamente inammissibile è poi la deduzione, articolata dall'appellante per la prima volta nella replica conclusionale del presente grado, secondo cui il terreno in oggetto sarebbe adibito a parcheggio di veicoli estranei, con l'introito di rendite sottratte all'asse ereditario.
Procedendo allo scrutinio sul possesso dei due appartamenti, va segnalato che, quanto all'unità immobiliare in Giugliano in Campania, alla via Palumbo n. 67, la stessa appellante ha dedotto, nelle ultime conclusionali del presente grado, che essa è stata nella gestione di sino al 2011, mediante concessione in locazione a terzi, mentre a far Controparte_1
data dalla cessazione di detto rapporto locatizio è entrata nella esclusiva disponibilità del MA , che ancora attualmente la occupa quale sua abitazione. Controparte_3
Siffatta deduzione, proveniente, si ribadisce, dalla stessa vale a Parte_1
perimetrare l'arco temporale oggetto della domanda di rendiconto formulata nei confronti di dal 23/06/1995 (data di apertura della successione) all'anno 2011, Controparte_1
evidentemente alla luce della circostanza, sopravvenuta rispetto all'introduzione del
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda giudizio (anno 2002), del subentro nella disponibilità esclusiva del cespite in oggetto dell'altro coerede . Controparte_3
Il dato trova, peraltro, riscontro nell'accertamento del CTU di primo grado, il quale, in occasione dell'accesso peritale eseguito nel corso delle operazioni espletate nell'anno 2014, rinveniva l'appartamento occupato da , ivi residente insieme alla sua Controparte_3
famiglia.
Dell'ulteriore periodo, decorrente, cioè, dall'anno 2011 all'attualità, non può, tuttavia, tenersi conto, poiché non ha formulato ab initio alcuna domanda di Parte_1
rendiconto nei confronti del MA , che, come già sopra chiarito, Controparte_3
essendo autonoma rispetto a quella di scioglimento della comunione, deve pur sempre essere proposta ed indirizzata al condividente, che si assuma essere nell'esclusivo possesso dei beni ereditari.
Se è vero, poi, che l'immissione in possesso del MA è circostanza sopravvenuta all'incardinamento del giudizio, che naturalmente non poteva essere dedotta a quella data, va rimarcato che, trattandosi di fatto nuovo, venuto ad esistenza dopo la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie di primo grado, la sua proposizione nel corso del presente giudizio è inammissibile, siccome costitutivo di una altrettanto nuova domanda (arg. da
Cass. 23949/2013, secondo cui la deroga al divieto di domande nuove in appello si giustifica solo nel presupposto che si incrementino le conseguenze del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che questa sia ricollegabili anche a fatti costitutivi nuovi e diversi).
In ogni caso, si osserva che, essendo alla data di interposizione dell'appello già sopravvenuta l'occupazione esclusiva da parte di , la circostanza doveva Controparte_3
essere, al più tardi, essere fatta valere nell'atto di gravame, sì da instaurare sul punto il contraddittorio con il legittimato passivo della nuova domanda mediante notificazione della presente impugnazione.
Circoscritto, dunque, nell'arco temporale sopra indicato (23.06.1995/2011) il periodo di rilievo per l'ascrivibilità a di un godimento esclusivo, sia pure Controparte_1
indiretto, dell'appartamento in Giugliano, coglie nel segno la critica sollevata dalla difesa dell'appellata alla quantificazione operata dal CTU del presente grado del valore locativo medio ritraibile dal cespite, cui commisurare la rendita percepita unilateralmente dalla
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda coerede, in conformità ai principi sopra illustrati in materia di rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c.
Tale valore è stato, infatti, stimato dall'ausiliario d'ufficio avendo riguardo alle quotazioni
OMI dell'anno 2006, rappresentato come unico dato disponibile, sebbene fosse agli atti il contratto di locazione dell'immobile de quo stipulato proprio dalla con tale CP_1
, con decorrenza dall'1.9.2003 al 31.8.2007 ed automatico rinnovo per Parte_2
altri quattro anni (scadenza al 31.8.2011), idoneo ad offrire un più affidabile criterio di quantificazione, perché relativo alla specifica contrattazione intercorsa tra la coerede ed il terzo e di epoca più vicina al dies a quo dell'obbligo di rendiconto, coincidente con l'apertura della successione (23.6.1995).
Benché, infatti, tale contratto sia stato depositato da oltre lo spirare del Parte_1
termine preclusivo per il deposito di documenti, come si evince dalla sua affoliazione nella produzione di parte di primo grado, non si rinvengono ragioni ostative alla sua utilizzabilità quale fonte di ragguaglio dei frutti civili, al cui rendiconto la è in ogni caso CP_1
tenuta, essendone stato accertato l'an per le ragioni sopra illustrate, ove si consideri che la stessa appellata ha rimproverato al CTU di non aver compiuto adeguate ricerche su negoziazioni di mercato, che potessero fornire un valore cronologicamente più prossimo a quello del 1995 e, comunque, il canone ivi pattuito (€ 345,00 mensile) è inferiore a quello individuato dal CTU alla stessa data del 2003 sulla scorta della banca dati dell'Agenzia delle Entrate (€ 682,00 mensili-vedi tabella di cui all'allegato e) della relazione peritale depositata in data 17.5.2024).
Nella individuazione del valore locativo, cui ragguagliare i frutti civili dovuti per l'immobile de quo, non può, invece, assegnarsi rilievo alla dichiarazione a firma dell'ex conduttore , pure prodotta dall'odierna appellante, su una “lievitazione” Parte_2
ad € 400,00 del canone corrisposto nel secondo quadriennio, dall'1.9.2007 al 31.8.2011, in ragione dell'aumento ISTAT.
Si tratta, invero, di una dichiarazione unilaterale, che non può fornire prova contraria alla pattuizione contrattuale, anche perché gli aumenti ISTAT al 100%, pure previsti in contratto a partire dal secondo anno, non conducono all'incremento indicato dal . Parte_2
Adottando, quindi, il valore di un canone locativo mensile di € 345,00, con le maggiorazioni ISTAT annuali previste nel succitato contratto, le rendite percepite
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda unilateralmente da in relazione all'immobile de quo dal 23.6.1995 al Controparte_1
31.8.2011 ammontano ad € 68.163,40.
La somma spettante su tali rendite a in proporzione alla quota ereditaria Parte_1
di 1/9 sull'asse ereditario, ammonta ad € 7.573,71.
Passando al rendiconto chiesto dalla alla sull'altro appartamento caduto Pt_1 CP_1
nell'asse ereditario (unità immobiliare sita in San Salvo), si ritiene, innanzitutto, accertato che l'esclusiva disponibilità del cespite in questione sia rimasta in capo alla sola per tutto il periodo di rilievo, ovverosia dalla data di apertura della successione CP_1
all'attualità.
In senso contrario non depone la dichiarazione resa dall'appellato Controparte_3
(rimasto contumace nel presente grado) al CTU in sede di accesso peritale eseguito presso detto immobile in data 7.9.2023, secondo cui il cespite è detenuto in via esclusiva dal MA in assenza di contratto di locazione. Controparte_2
E' principio di diritto consolidato presso la Suprema Corte quello secondo il quale le dichiarazioni rese dalle parti al CTU siano liberamente valutabili, anche laddove siano a sé sfavorevoli, avendo esse, in tal caso, la stessa valenza probatoria riconosciuta dall'art. 2735
c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. n. 24468/2020).
Ebbene, nella specie, la dichiarazione proviene da una parte che ha assunto, in primo grado, una posizione confliggente con quella della madre e del MA CP_1 CP_2
, concludendo per l'accoglimento delle domande proposte dall'altra germana
[...]
Inoltre, la dichiarazione non reca un contenuto sfavorevole a colui che Parte_1
l'ha resa, sì da assegnarle quel valore pregnante che, sia pure in concorrenza con altri elementi emergenti dal quadro probatorio, valga ad attribuirle veridicità, posto che
[...]
, indicando l'altro MA come detentore esclusivo di uno dei beni della CP_3
comunione ereditaria, ben può essere stato animato dall'intento di precostituirsi una ragione di vanto di una propria domanda di rendiconto nei confronti dell'altro condividente.
Si osserva, infine, che è la stessa consorte in lite di , ad CP_1 Controparte_2
escludere che quest'ultimo sia nella esclusiva disponibilità dell'appartamento in San Salvo, sia pure per sostenere che l'unità immobiliare sia sempre rimasta nel comune godimento di
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda tutti i condividenti, che ne hanno sempre potuto fare utilizzo nei mesi estivi, essendo ubicata in località balneare.
Tale ultima circostanza è, tuttavia, contraria a quella riconosciuta dalla in sede CP_1
di originaria costituzione, allorquando, come già sopra sottolineato, la convenuta ammetteva di essere nel possesso dei beni ereditari, soggiungendo di “aver sempre diviso con tutti i figli, ivi compresa l'attrice, le rendite percepite e ciò fino al momento della rottura dei rapporti personali tra madre e figlia”, corresponsione di cui, nella contestazione avversaria, non è stata fornita alcuna prova dall'eccipiente.
D'altronde, proprio la conflittualità dei rapporti menzionata dalla e documentata CP_1
dalle risultanze processuali rende poco plausibile che l'immobile in questione sia stato aperto al concorrente pari utilizzo di onde escludere la lesione del Parte_1
diritto di quest'ultima, nella qualità di compartecipe, di disporre del bene quanto meno in maniera diretta, con pari facoltà e poteri degli altri comunisti.
Venendo, allora, alla quantificazione delle rendite ritraibili dall'unità immobiliare in oggetto, il CTU designato nel presente grado ha proceduto alla stima del canone locativo medio ricavabile dalle indagini di mercato effettuate con OI (sistema di consultazione delle quotazioni OMI tramite la navigazione cartografica dell'Agenzia delle Entrate), riferite alla zona ove è ubicato l'appartamento de quo, adottando per il periodo dal 1995 al 2006 il valore del primo semestre 2006. La conclusione è stata motivata dal CTU sulla base della considerazione che il dato del primo semestre 2006 è il primo ad essere stato pubblicato nelle succitate tabelle e, sulla base della sua cognizione tecnica, deve ritenersi comunque affidabile, in assenza di altre fonti disponibili (contratti di locazione;
scritture private), stante la mancata registrazione di oscillazioni rilevanti nell'andamento del mercato locatizio in detto arco temporale.
Al metodo di indagine così esplicitato la difesa degli appellati ha controdedotto che il criterio adottato dal CTU non è, invece, attendibile, tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso tra la data cui si riferisce il primo valore pubblicato in tabella (2006) e quello di apertura della successione, da cui decorre l'obbligo di rendiconto (1995).
La contestazione formulata in tali termini non presenta, tuttavia, la specificità necessaria per inficiare la conclusione del CTU, alla luce del principio consolidato della Suprema Corte secondo cui costituisce onere della parte che solleciti la rivalutazione di un criterio di stima allegare le ragioni di un significativo mutamento del valore intervenuto "medio tempore”,
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso (Cass. 21 ottobre 2010, n. 21632; Cass. 6 febbraio 2009, n. 3029).
Nella specie, la critica mossa alla stima del CTU risulta sfornita di qualsivoglia indicazione dei fattori economici che, incidendo in modo apprezzabile sull'andamento del mercato immobiliare, possano aver prodotto una variazione del valore locativo medio negli anni in questione, sì da rendere inaffidabile quello applicato dall'ausiliario d'ufficio.
Nemmeno, poi, ha pregio l'obiezione dell'appellata, secondo cui, trattandosi di immobile ubicato in località balneare, la sua redditività ai fini dell'obbligo di rendiconto deve essere circoscritta ai soli mesi estivi.
Dalla descrizione fatta dal CTU si ricava, invero, che l'immobile ha una destinazione di
“civile abitazione” ed il suo inserimento in una zona a vocazione turistica non vale a rendere, per ciò solo, il bene utilizzabile nella stagione estiva, essendo in tale periodo soltanto incrementata, semmai, la possibilità di suo sfruttamento economico.
Dovendo, allora, aversi riguardo alla tabella di cui allegato f) dell'elaborato peritale depositato in data 17.5.2024, i frutti civili ricavabili dall'immobile in San Salvo dall'apertura della successione all'attualità sono quantificati in complessivi € 97.667,00.
La somma spettante sugli stessi all'appellante in proporzione alla sua quota ereditaria (1/9) ammonta ad € 10.851,88.
Va, poi, dichiarata inammissibile la richiesta dell'appellata di decurtare, in CP_1
compensazione, dalle somme eventualmente accertate come dovute a a Parte_1
titolo di rendiconto quelle asseritamente da essa sostenute per spese, tributi ed oneri condominiali in relazione ai due appartamenti caduti in successione nonché i crediti a sua volta maturati verso l'odierna appellante a titolo di spese legali, relative ad altri contenziosi giudiziari intercorsi tra le parti.
La richiesta è stata formulata per la prima volta nel presente grado con la nota telematica depositata 2.4.2024, in fase di ultimazione delle operazioni peritali, occasione nella quale, per la prima volta, è stata, altresì, prodotta la documentazione asseritamente attestante le suindicate uscite.
In disparte, allora, la sua tardività anche rispetto alle operazioni peritali, essendo intervenuta ad accessi ultimati, così sottraendosi all'imprescindibile contraddittorio con la parte avversaria, la pretesa in esame, ribadita anche in fase conclusionale, risulta affetta da una assoluta genericità, mancando un'analitica indicazione delle singole voci di uscita e del
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda relativo ammontare, con una, peraltro, commistione delle posizioni della e di CP_1
, che, nella ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra coeredi, devono Controparte_2
essere mantenute, invece, distinte, a fortiori nella specie, in cui la domanda di rendiconto è stata tempestivamente formulata da soltanto nei confronti della prima. Parte_1
Alla rimarcata indeterminatezza assertiva non può supplirsi mediante un richiamo
“integrativo” alla documentazione, copiosa e, peraltro, altrettanto indistinta, prodotta a corredo dell'istanza, posto che, come è noto, il piano allegatorio e quello probatorio non possono essere sovrapposti, pena la compromissione dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio in capo all'antagonista. Infine, non va sottaciuto che i crediti vantati dalla verso a titolo di spese legali, maturate in altre vertenze CP_1 Parte_1
giudiziarie intercorse tra le medesime parti, non trovano la loro fonte nella comunione ereditaria ai fini dell'operatività di una compensazione impropria, ammissibile anche aldilà degli stretti termini preclusivi cui soggiacciono le eccezioni in senso stretto, nella cui categoria è annoverabile la compensazione propria, in cui le reciproche poste di dare ed avere sorgono da rapporti giuridici autonomi e distinti.
Passando alla disamina delle ulteriori richieste istruttorie, in cui ha insistito ripetutamente l'appellante fino alle conclusioni del presente grado in relazione all'oggetto della domanda di rendiconto, deve essere disattesa la doglianza sulla mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo di Controparte_7
Giugliano in C. via Veneto n. 32-33, onde ottenere gli estratti conto e le operazioni eseguite sul conto corrente cat. 18 n. 105 intestato al de cuius nel periodo intercorrente CP_4
tra il 23/06/1995 (data di apertura della successione) al 15/02/1996 (data di chiusura del suddetto conto corrente), al fine di verificarne la giacenza al tempo della morte del dante causa.
L'istanza, formulata nella seconda memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. ratione temporis applicabile al giudizio in oggetto, è stata respinta dal GI con ordinanza del 31.05.2006, sul corretto rilievo che, essendo la una (co)erede di , intestatario del conto Pt_1 CP_4
corrente, essa ben avrebbe potuto accedere alle movimentazioni del conto avanzandone richiesta all'istituto bancario, sicché difettava il presupposto della impossibilità di acquisire autonoma disponibilità del documento, postulato dall'art. 210 c.p.c. ai fini della ammissibilità dell'ordine di esibizione.
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
L'iniziativa, in considerazione della cui mancanza il GI denegava l'ordine di esibizione, veniva assunta dalla soltanto in data 16.7.2007, come comprovato dalla missiva Pt_1
affoliata alla produzione di parte di primo grado quale doc. 18, con cui l'odierna appellante chiedeva, appunto, al filiale di Giugliano, la trasmissione di Controparte_5
copia degli estratti conto a far tempo dalla data del decesso di a quella di CP_4
chiusura del conto medesimo (15.2.1996).
E, tuttavia, siffatta attivazione, intervenuta ben oltre lo spirare dei termini preclusivi per le richieste istruttorie, non può valere a sanare un presupposto mancante alla data della formulazione dell'istanza tempestiva, pena un surrettizio aggiramento dello sbarramento scandito dalle preclusioni per la cristallizzazione del thema decidendum.
È, altresì, inammissibile la produzione documentale eseguita dalla difesa di
[...]
con nota telematica del 17.1.2023, relativa al riconoscimento a Parte_1 CP_1
nella qualità di vedova di , di un “equo indennizzo e pensione
[...] CP_4 privilegiata” per malattie contratte dal de cuius per causa di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di CP_5
Il documento in questione reca, infatti, la data dell'11.4.2020, antecedente addirittura all'introduzione del giudizio di primo grado, sicché, essendo di formazione anteriore allo spirare delle preclusioni istruttorie, il suo ingresso era subordinato ad una puntale richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c ratione temporis applicabile, onde vagliare la sussistenza degli specifici presupposti, già sopra chiariti, per l'operatività dell'istituto.
Tale puntuale allegazione è, invece, mancata, essendosi l'appellante, nella memoria autorizzata del 2.2.2023, immediatamente successiva al succitato deposito documentale, limitata a dedurre genericamente che siffatta documentazione era stata “rinvenuta solo recentemente”, senza contestualizzare le circostanze ed i tempi della asserita sopravvenuta acquisizione, così impedendo il controllo officioso sulla pronta e tempestiva attivazione della parte rispetto al momento in cui sia divenuto possibile l'adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza postulato dalla rimessione in termini.
Affermata l'inammissibilità dell'ordine di esibizione e della documentazione tardivamente prodotta, deve essere conseguentemente denegata la richiesta di CTU contabile, in cui pure l'appellante ha insistito in limine litis, atteso che l'indagine peritale, in mancanza di dati
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda contabili risultanti da documenti ritualmente acquisiti agli atti, avrebbe natura inammissibilmente esplorativa.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda di rendiconto avanzata da
[...]
nei confronti di quest'ultima deve essere condannata al Parte_1 Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma complessiva di € 18.425,59 (€
7.573,71 + € 10.851,88).
Su tale somma spettano gli interessi legali a far data dal 23.06.1995 (apertura della successione) fino al soddisfo, posto che l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento diretto e/o indiretto della cosa integra "ab origine" un debito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico (Cass. 21906/2021).
2.9 Va, infine, accolto il settimo motivo di gravame relativo al capo della statuizione con cui sono state “compensate” e non liquidate le spese di lite relative al giudizio di divisione.
Costituisce ius receptum che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune. In particolare, la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte.
Alla liquidazione di tali spese, destinate a gravare a carico di ciascuno dei condividenti in proporzione alla rispettiva quota, si procederà all'esito delle operazioni divisionali, dovendo per tale parte il giudizio proseguire con la vendita.
2.10 Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_1
che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991) e sul punto si provvede sin d'ora, procedendosi a separare il giudizio, di tal chè la statuizione su tale capo è da ritenersi definitiva.
La Suprema Corte ha affermato a riguardo che, in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, dichiari la necessità di ulteriore
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso altre parti, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto (Cass. n. 22954 del 2019).
Ciò posto, si osserva che nella specie, in cui il giudizio è stato incardinato in forza di citazione notificata il 20.9.2002, trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella originaria formulazione, antecedente anche alla prima modifica recata dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005,
n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006, che così recita(va): “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”
Ebbene, tenuto conto che la domanda di rendiconto è stata sostanzialmente accolta e, tuttavia, numerose questioni prospettate dall'appellante e insistentemente reiterate fino alle conclusioni del presente grado in ordine alla ricostruzione delle voci di “dare” a carico della sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, ricorrono, CP_1
appunto, i giusti motivi per una compensazione di dette spese nella misura di ½.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, i cui parametri sono concretamente rapportati alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 13044/2015 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 15.10.2015, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) accoglie per quanto di ragione il sesto motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma dei capi 2), 3), 4) e 5) della statuizione impugnata, dichiara il compendio immobiliare dell'asse ereditario non comodamente divisibile e rimette la causa sul ruolo con
RG n° 1377/2016- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda separata ordinanza per la vendita dei suddetti immobili ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.;
c) accoglie per quanto di ragione il settimo motivo e per l'effetto, annulla il capo 6) della statuizione di primo grado;
d) in parziale accoglimento del quinto motivo di appello, disposta in parte qua la separazione del giudizio, accoglie parzialmente la domanda di rendiconto avanzata da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condanna quest'ultima al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della complessiva somma di € 18.425,59, oltre interessi legali dal 23.06.1995 al soddisfo;
e) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado nel rapporto tra
[...]
e relativo alla domanda di rendiconto e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna alla refusione, in favore dell'odierna Controparte_1
appellante, della restante metà, che in tale ridotta misura liquida, per il primo grado, in € 2.500,00 per compensi nonché, per il presente grado, in € 1.900,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 1377/2016- sentenza - RG n° 1377/2016- sentenza -
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