Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1438/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
PISCITELLO NADIA);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. PISCITELLO Controparte_1
NADIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 2/10/2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 05/12/2014-07/01/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
a fronte della predetta rinuncia e anche a componimento di ogni controversia riguardante i rapporti personali economici e patrimoniali tra i ricorrenti, e perciò usufruendo dell'agevolazione ex art. 19 Legge n. 74/1987 e successive modifiche ed integrazioni, il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1 [...]
la quota di sua proprietà (50%) dell' appartamento, già casa coniugale, sito Parte_1 nel Comune di Palermo, Via Mauro Ciaula n.6 piano secondo, censito al catasto fabbricati del comune di Palermo al foglio 66 particella 557 sub 9 (all. 5); il predetto trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e avverrà con atto pubblico presso un notaio scelto dalla sig.r
[...]
. Le spese inerenti detto rogito saranno a carico di entrambe le parti al 50% Parte_1 ciascuno.
2) Sempre a fronte della suddetta rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra si conviene che le rimanenti rate del mutuo (all.6a), contratto per Parte_1
l'acquisto della casa familiare -rep. 117390, racc. 17750 del 25.11.2003 in Notaio Per_1
(all. 6), che i coniugi dichiarano e riconoscono di avere fin'ora pagato nella misura
[...] del 50% ciascuno, a partire dal deposito del presente ricorso saranno pagate esclusivamente dal sig con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sig.ra Controparte_1
per tutto quanto sarà dallo stesso pagato fino a completa estinzione Parte_1 del mutuo. Le utenze, le imposte e gli oneri condominiali relativi all'immobile de quo saranno a carico esclusivo della sig.ra a partire dalla data del Parte_1 deposito del presente ricorso.
3) Volontariamente il sig si impegna a corrispondere un contributo di € 200,00 CP_1 Per_ mensili direttamente al figlio , che sta frequentando l'ultimo anno presso l'Istituto
Alberghiero Pietro Piazza a Palermo per il conseguimento del diploma, e svolge lavori saltuari compatibili con il suo percorso di studi;
detto contributo sarà versato solo per un Per_ anno (ultimo pagamento a marzo 2026) e verrà automaticamente meno qualora dovesse trovare prima un lavoro stabile.
4) I signori e dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi Pt_1 CP_1 raggiunti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver definito ogni rapporto economico pendente.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in RIBERA (AG), in data 04/10/2001, da Pt_1
- 2 - , nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Controparte_1 nato a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 58, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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