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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 428/2023 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d. lgs. n.
14/2019 e ss. mm., avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 24/2023 del
24.10.2023, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposto da
( ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria,
( , in persona del l. r. in carica, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall'Avv. Andrea Fioretti;
RECLAMANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.
Ottavio Ferrara;
RECLAMATO
CON L'INTERVENTO DI
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Per la reclamante: voglia l'Ill.mo Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza,
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 proposto dal Sig. per tutti i Controparte_1 motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore emessa dal Tribunale di Isernia, n. 24/2023
R.G., Giudice Dott.ssa Michaela Sapio, emessa il 24 ottobre 2023 e notificata all'odierna reclamante il 2 novembre 2023 a cura dell'OCC;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il reclamato: voglia la ecc.ma Corte di Appello dichiarare inammissibile o rigettare il reclamo proposto.
Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Per il procuratore generale: visti gli atti relativi al reclamo della ex art. Controparte_2
51 d.l. n. 14 del 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Isernia di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti avanzata da : Controparte_1 conclude per il rigetto del reclamo valutate le condizioni di ammissibilità della proposta con riferimento alla documentazione prodotta ed alla relazione dell'OCC in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 67 e ss. d. lgs. n. 14/2019, depositato il 29.6.2023, Controparte_1 proponeva dinanzi al Tribunale di Isernia, per il tramite dell'Organismo di composizione della crisi (OCC) della Camera di commercio del Molise, nella persona del gestore nominato Avv. Ugo Marinelli, domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata dei relativi allegati, tra cui la relazione del gestore della crisi di cui all'art. 68 comma 2.
Il piano di ristrutturazione prevedeva il pagamento della somma di € 47.500,00, di cui €
2.125,00 per spese di procedura in prededuzione, in 7 anni e 4 mesi, mediante versamento di 95 rate mensili di € 500,00, con soddisfazione del residuo credito della banca nella misura del 40,09% (pari al 50,98% del capitale residuo).
Secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC: il aveva contratto con il CP_1
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. due mutui, nel 2004 dell'importo di € 75.000,00, da restituire in 180 rate mensili, e nel 2008 dell'importo di € 60.000,00, da restituire in 240
2 rate mensili, onorando il pagamento delle rate fino al 2017 per il primo e fino al 2014 per il secondo;
le cause del sovraindebitamento erano da ricercare nella crisi del settore
(apicoltura) del datore di lavoro del , che era stato causa di ritardi o di mancati CP_1 pagamenti di retribuzioni, nella nascita di una figlia, che aveva notevolmente incrementato le spese familiari, nel decesso dei soggetti che avevano prestato fideiussione;
l'istituto di credito, unico creditore del , non aveva accettato le CP_1 richieste del debitore di riattivazione del piano finanziario, dando corso a una procedura esecutiva. Parte Sulla proposta di piano l esprimeva una valutazione positiva, sul rilievo che le altre possibili soluzioni alla crisi sarebbero state peggiorative: in particolare, considerando il valore degli immobili stimato in sede di procedura esecutiva (€ 195.620,88) e valutando che nella zona di Isernia il risultato della vendita è conseguibile non prima del quinto esperimento di vendita, il prevedibile realizzo all'esito della procedura esecutiva pendente sarebbe pari a € 51.258,00, importo da decurtare delle spese di procedura, con l'effetto di determinare un valore netto di realizzo inferiore all'importo offerto con il piano.
Con atto notificato il 29.7.2023, proponeva osservazioni al piano la Parte_1 cessionaria del credito in oggetto a seguito di atto di scissione della banca creditrice, opponendosi all'omologa del piano, lamentando sia la decurtazione del credito ipotecario vantato sia l'eccessiva durata del piano di risanamento.
2. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 24 del 24.10.2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda ex artt. 67 e 68 c.c.i.i., della qualità di consumatore del e dell'inesistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69; ha CP_1 deciso sulle osservazioni formulate da sulla base del criterio generale del cram Pt_1 down, ritenendo che al creditore ipotecario non integralmente soddisfatto fosse assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile agli immobili ipotecati;
sul punto ha recepito le considerazioni dell'OCC in merito al valore ragionevolmente conseguibile dalla vendita coattiva degli immobili (€ 51.258,00, all'esito dell'esperimento di almeno 5 tentativi di vendita, con i conseguenti ribassi, da cui detrarre spese della procedura per un importo pari ad almeno
€ 10.000,00).
3. Avverso la sentenza, notificata il 2.11.2023, ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., la
, con ricorso depositato il 22.11.2023, riproponendo le ragioni poste a base della Pt_1
3 contestazione della proposta e chiedendo la revoca della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
si è costituito insistendo nel rigetto del reclamo. Controparte_1
Nello stesso senso ha concluso il P.G.
4. Con il primo motivo la sostiene la inammissibilità della procedura di Pt_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore per mancata previsione del rimborso integrale del credito ipotecario vantato.
Riproponendo le medesime difese svolte in sede di opposizione ex art. 70 comma 3
c.c.i.i., deduce la violazione del disposto dell'art. 67 comma 4 c.c.i.i., in forza del quale
“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”, in quanto: 1) il valore di mercato degli immobili ipotecati è, in forza della stima eseguita nell'aprile 2023 nell'ambito della procedura esecutiva, pari a € 195.620,88, mentre il valore a base di eventuale asta è stato indicato nel minore importo di € 51.258,00, sulla base della previsione di almeno 5 esperimenti di vendita;
2) tale abbattimento del valore di mercato degli immobili non è giustificato ed è meramente ipotetico, dovendo ancora essere ancora fissata una prima vendita, di cui non può conoscersi a priori l'esito; 3) la domanda di ristrutturazione, che prevede il rimborso in soli € 47.500,00 a fronte di un credito di €
115.579,48 (con una riduzione pari al 60% del valore) non può essere omologata, "tenuto conto del valore del bene ipotecato e quindi delle previsioni di maggior recupero in via esecutiva".
Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, rilevato che il parametro di riferimento di cui all'art. 67 comma 4
c.c.i.i., invocato dalla reclamante, rispetto al quale ancorare la valutazione di ammissibilità della proposta, è riferito al valore di concreto realizzo dei beni oggetto della causa di prelazione, come riconosce la stessa reclamante, secondo la quale "la domanda di ristrutturazione dei debiti è inammissibile tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati o comunque nei limiti di realizzo del bene in caso di vendita giudiziale".
L'art. 67 comma 4 non differisce nella sostanza dall'art. 70 comma 9 c.c.i.i. (nella versione applicabile alla presente controversia), secondo cui "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la
4 convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".
In base a entrambe le disposizioni è, quindi, sufficiente l'equivalenza tra il prevedibile ricavo della liquidazione e quello conseguibile all'esito dell'esecuzione del piano, con la differenza che la prima opera sul piano dell'ammissibilità (quindi della fattibilità giuridica) della proposta di ristrutturazione che prevede il soddisfacimento non integrale del credito privilegiato, mentre la seconda riguarda la valutazione di convenienza del piano, di competenza dei creditori e, in caso di contestazione da parte di questi, del giudice.
Ciò premesso, l'attestazione dell'OCC relativa al possibile ricavato conseguibile dalla liquidazione degli immobili in sede esecutiva è sufficiente a escludere l'inammissibilità della proposta, in quanto formulata all'esito di una valutazione fondata su dati di fatto non contestati (il valore di stima attribuito agli immobili ipotecati nell'ambito della procedura esecutiva, pari a € 195.620,88) e sul prevedibile valore a base di un'eventuale asta (€ 51.258,00, valore che, detratte le spese della procedura esecutiva, stimabili in circa € 10.000,00, finirebbe con l'essere inferiore alla somma offerta in rimborso con il piano di ristrutturazione), che l'OCC ha desunto dall'andamento del mercato immobiliare di Isernia e da una prognosi, riguardante lo svolgimento di almeno cinque tentativi di vendita, fondata sul normale svolgimento delle procedure esecutive in tale contesto territoriale.
Quanto alla convenienza della proposta, che, a fronte dell'opposizione di il giudice Pt_1 ha ritenuto sussistere (art. 70 comma 9 c.c.i.i.), recependo le indicazioni dell'OCC, le doglianze sollevate dalla reclamante, ripetitive di quanto dedotto in sede di opposizione, non si fondano su argomentazioni idonee a contrastare l'iter logico posto dal giudice di primo grado a fondamento della decisione impugnata: in particolare non si offre alcun elemento tale da dimostrare che gli immobili ipotecati, in relazione alle loro caratteristiche
(tipologia, ubicazione, etc.) sarebbero venduti, in sede di esecuzione, a un prezzo superiore a quello indicato dal tribunale.
Al contrario, a dimostrazione del fatto che le valutazioni sul prevedibile prezzo a base d'asta espresse dall'OCC e dal tribunale non sono mere ipotesi, ma si fondano su dati di fatto relativi al normale andamento delle aste immobiliari nella zona, parte reclamata ha documentato, in relazione a due procedure esecutive immobiliari pendenti presso il
Tribunale di Isernia (nn. 5/2017 RGE e 10/2019 RGE), il consistente ribasso subito dagli immobili oggetto di esecuzione rispetto al valore stimato: in un caso per un appartamento sito in Isernia, a fronte di un valore di stima di € 177.100,00, il prezzo a base d'asta
5 dell'ultima vendita era di € 41.472,00, con offerta minima di € 31.104,00; nell'altro caso per un immobile commerciale in Isernia, a fronte di un valore di stima di € 245.000,00, il prezzo a base d'asta dell'ultima vendita era di € 53.581,50, con offerta minima di €
40.186,12.
Il fatto che tali ribassi si siano determinati per immobili situati nel capoluogo di provincia induce a ritenere che, a maggior ragione, tale dinamica di mercato operi per il compendio immobiliare ipotecato dalla reclamante, situato nel piccolo Comune di Carpinone, in cui sicuramente sono stati maggiori gli effetti della negativa congiuntura economica e, quindi, più forte la riduzione degli scambi immobiliari, con il conseguente notevole calo dei valori di mercato.
Non è decisiva in senso contrario la circostanza che la c.t.u. estimativa depositata nell'ambito della procedura esecutiva abbia fatto riferimento alle quotazioni immobiliari
OMI, sia perché tali stime non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, anche rispetto allo strumento urbanistico, la superficie), ma si limitano a fornire mere indicazioni di massima (ex multis Cass., n. 8379/2023; Cass., n. 11476/2022; Cass., n.
9192/2022; Cass., n. 17558/2021; Cass., n. 21813/2018; Cass., n. 3197/2018), sia perché l'OCC, e il tribunale che ne ha recepito le valutazioni, non hanno disconosciuto la quotazione di stima, ma ne hanno affermato la non realizzabilità, sul rilievo che le vendite immobiliari nelle procedure esecutive svolte nel circondario del Tribunale di
Isernia generalmente si completano non prima del quinto incanto, con il conseguente notevole ribasso del prezzo.
5. Con il secondo motivo la reclamante censura la sentenza per omessa valutazione dell'aspetto relativo all'eccessiva durata del piano di ristrutturazione, già sollevato in sede di osservazioni.
Deduce che diversi tribunali si sono orientati nel senso della inammissibilità di piani di ristrutturazione di durata superiore ai cinque anni e che, comunque, pur non essendo esclusa una dilazione del pagamento superiore a tale limite di tempo, essa si giustifica solo se l'interesse dei creditori sia tutelato in misura maggiore rispetto a soluzioni alternative, ad esempio quanto il piano di ristrutturazione garantisca il pagamento integrale del debito.
Anche tale censura deve essere disattesa.
La stessa reclamante riconosce che la fattibilità e convenienza economica del piano di ristrutturazione non risentono delle indicazioni di durata e che, in mancanza di una previsione di legge contraria, “nulla vieta l'omologazione di una domanda di
6 ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5 anni)”.
L'atteggiamento di favore del legislatore rispetto a soluzioni che consentano di superare la crisi da sovraindebitamento del consumatore è ulteriormente confermata dal decreto correttivo del 2024 (d. lgs. n. 227/2024), che al comma 4 dell'art. 67 c.c.i.i. ha aggiunto la previsione della possibilità che la proposta preveda, per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, una moratoria per il pagamento fino a due anni dall'omologazione, salva la corresponsione degli interessi legali.
L'indicazione del quinquennio, che secondo la reclamante sarebbe enucleabile da decisioni di merito (che, comunque, sono tutte riferibili a epoca in cui il c.c.i.i. non era ancora entrato in vigore), è tratto in realtà dalle linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dell relativamente ai principi per la redazione del Parte_4 piano di risanamento, datate 26.5.2022, che escludono la ragionevolezza di piani ultra- quinquennali (punto 4.1.4).
Tali principi, tuttavia, sono riferiti ai piani di risanamento delle imprese e non possono, quindi, applicarsi sic et simpliciter al consumatore, per il quale deve valutarsi la sostenibilità/fattibilità del piano, contrastando con lo spirito dell'istituto prevedere una tempistica (e dunque una rata) che non consenta di soddisfare le esigenze incomprimibili di vita della famiglia.
Sotto altro profilo, se è vero che il confronto rispetto all'alternativa liquidatoria va operato tenendo conto non soltanto della convenienza puramente economica per il creditore ma anche dei tempi di realizzo, la prevedibile necessità, per le ragioni di cui si è detto, di esperire diversi tentativi di vendita nell'ambito della procedura esecutiva non consente di prevedere come certa la minore durata di questa rispetto ai tempi del piano di ristrutturazione (nella procedura esecutiva n. 5/2017 RGE, documentata dal reclamato,
l'ultima asta del 2.2.2024 è stata fissata a sette anni dall'inizio della procedura).
6. In considerazione della soluzione adottata, la reclamante è tenuta a rimborsare al reclamato le spese del presente procedimento di reclamo, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della controversia, dato dall'ammontare del debito ristrutturato, in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i valori minimi in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, di obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di
7 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sul reclamo ex art. 51
d. lgs. n. 14/2019, proposto da e per essa, Parte_1 quale mandataria, nei confronti di , avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Isernia n. 24/2023 del 24.10.2023, così provvede;
• rigetta il reclamo;
• condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dal reclamato, che liquida in € 3.261,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Ottavio Ferrara, dichiaratosi antistatario;
• dà atto dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
8