Articolo 67 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 66Articolo 68
Versione
30 luglio 1952
Art. 67.
Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'art. 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , e le facilitazioni di cui all'art 64 della presente legge, purche' siano osservate le norme richiamate nel precedente art. 62.
Alle costruzioni di cui al presente articolo non e' applicabile la disposizione dell'art. 66.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952