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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 987/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 987/2024
Il giorno 15 gennaio 2025, alle ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Sonia Piccinni, sono comparsi: per l'Avv. SIMIELE ACHILLE Parte_1
per il funzionario dott.ssa MARIA Controparte_1
LETIZIA PIETRINI
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
All'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.05 decide la causa dando pubblica lettura della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
R.G. n. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 987 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 15.01.2025, pendente tra
, nella qualità di titolare della ditta individuale “Enofruit”, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Achille Simiele, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
in persona del Sindacop.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Aspasia Pangallozzi e dal funzionario dott.ssa Maria Letizia Pietrini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 15.01.2025
Procedimento discusso e deciso all'udienza del 15.01.2025, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 00003 Prot. RI/1429/2021, emessa dalla Controparte_2
in data 16.01.2024 e notificata il 29.01.2024, con la quale gli è stato ingiunto il
[...] pagamento della complessiva somma di € 5.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 226 bis, comma 1, e 226 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, così come sanzionati dall'art. 261, comma 4 bis, del medesimo decreto.
A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha dedotto che: - in data 12.05.2021 riceveva la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo e del verbale di accertamento e sequestro amministrativo, per mezzo dei quali gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 5.000,00;
- l'asserita violazione sarebbe consistita nella “commercializzazione di sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente”;
- in data 9.06.2021 trasmetteva all'Autorità amministrativa gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981, chiedendo, in via principale, l'archiviazione degli atti e, in via subordinata, la riduzione della sanzione pecuniaria;
- in data 6.12.2023 veniva sentito personalmente;
- tuttavia, in data 29.01.2024, gli veniva notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta, per mezzo della quale gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi €
5.500,00;
- il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo, stante la grave indeterminatezza e genericità della contestazione dell'illecito amministrativo;
- l'organo accertatore è tenuto a procedere alla contestazione mediante la redazione di un verbale, all'interno del quale deve specificare gli elementi di fatto e di diritto relativi all'illecito, indicando puntualmente il fatto commesso e le norme che si ritengono violate;
- sia il verbale di contestazione di illecito amministrativo sia il verbale di accertamento e sequestro amministrativo, notificati il 12.05.2021, si pongono in palese contrasto con i criteri suindicati, giacché indicano una contestazione tanto generica nei fatti, quanto indeterminata nei riferimenti normativi;
- difatti, i verbalizzanti si sono limitati a riferire che il ricorrente avrebbe commercializzato sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente, senza specificare, in concreto, in cosa sia consistita la presunta mancanza di conformità alla legislazione in vigore in materia;
- in particolare, non è stato specificato quale sia la caratteristica e/o il requisito mancante tra quelli indicati nei citati artt. 226 bis e 226 ter;
- anche l'ordinanza-ingiunzione opposta risulta affetta dalla medesima carenza descrittiva, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata perché emessa in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- in ogni caso, la sanzione irrrogata deve ritenersi sproporzionata rispetto all'illecito commesso, tenuto conto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale, nel merito: A. dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. 00003 Prot.
RI/1429/2021 del 16/01/2024, emessa dalla “ ” / “ Controparte_2 [...]
” e notificata in data 29/01/2024 al Sig. Controparte_3 Pt_2
n. q. di titolare della Ditta individuale “Enofruit” (p. i: ), contenente la
[...] P.IVA_1 richiesta di pagamento della somma pari ad € 5.500,00 (cinquemila cinquecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, annullare il medesimo provvedimento, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso presupposti e/o consequenziali.
In via subordinata:
B. ridurre la sanzione pecuniaria disposta nei confronti del Sig. ed Parte_1 applicare, ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 689/1981, il minimo della sanzione edittale prevista dall'Art. 261, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 152/2006, corrispondente ad € 2.500,00 (duemila cinquecento/00);
In ogni caso:
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali, nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2024 si è costituita in giudizio la , la quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto ed eccepito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e, all'udienza del 15.01.2025, discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante pubblica lettura della sentenza.
2. In punto di diritto, occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consiste non già e non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento medesimo.
In sostanza, il predetto giudizio si configura come un giudizio ordinario di cognizione volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione dell'Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, giova ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Spetta, dunque, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Incombe, invece, sull'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, l'onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 3837 del 16/03/2001; Cass. civ., sez. I, n. 2363 del 04/02/2005;
Cass. civ., sez. I, n. 5277 del 07/03/2007; Cass. civ., sez. un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass. civ., sez. II, n. 5122 del 03/03/2011; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4898 del 11/03/2015; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921 del 24/01/2019).
2.1 Sull'eccezione di indeterminatezza e genericità della contestazione dei verbali prodromici
Deve essere, in primo luogo, respinta l'eccezione con la quale l'odierno ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per indeterminatezza e genericità della contestazione formulata negli atti ad esso presupposti e, segnatamente, nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e nel conseguente verbale di sequestro amministrativo.
L'opponente ha evidenziato, al riguardo, che i verbalizzanti si sarebbero limitati ad accertare che il trasgressore avrebbe commercializzato “sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente”, senza null'altro specificare in ordine ai requisiti di cui detti beni sarebbero risultati privi.
In altri termini, secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'indicazione della generica non conformità dei beni alla normativa vigente, unitamente al richiamo delle norme di legge ritenute violate, non sarebbe sufficiente per considerare la contestazione formulata in maniera determinata e specifica, avendo dovuto i verbali indicare, in concreto, “quale sia la caratteristica
e/o il requisito (tra quelli indicati negli Artt. 226 bis e 226 ter) che le borse di plastica del Sig. non possederebbero.”. Pt_1
L'assunto non è, tuttavia, condivisibile. L'art. 226 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.”.
Il successivo art. 226 ter, comma 2, c.p.c. precisa che “La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, che costituiscono attuazione dei principi contenuti nella Direttiva (UE) 2015/720, emerge chiaramente che il legislatore ha inteso vietare la commercializzazione di qualsiasi borsa di plastica diversa da quelle biodegradabili o compostabili, salvo che non si tratti di borse di plastica riutilizzabili in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del citato art. 226 bis. Nel caso di specie, nel verbale di contestazione dell'illecito del 12.05.2021 si legge che il trasgressore “commercializzava ai clienti sacchi per l'asporto delle merci delle seguenti tipologie: borse di plastica non conformi con la Direttiva comunitaria 2015/720/UE, ovvero di plastica non riciclabili” e che “I sacchi rinvenuti risultavano privi delle diciture di conformità previsti dai Decreti in rubrica citati”. Nel successivo verbale di sequesto amministrativo, redatto in pari data, si specifica che veniva accertata a carico del trasgressore “la commercializzazione di borse di plastica non conformi alle caratteristiche previste dagli artt. 226 bis, comma 1, e 226 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero di borse di plastica non in linea con la Direttiva comunitaria 2015/720/UE”.
La contestazione – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – risulta sufficientemente chiara e specifica: gli organi accertatori hanno verificato che il trasgressore stava commercializzando sacchi per l'asporto di merci non conformi alla normativa vigente in quanto interamente realizzati in plastica non riciclabile e, dunque, non rientranti né nella categoria delle borse di plastica biodegradabili o compostabili né nella categoria delle borse in plastica di cui è consentita la commericializzazione in presenza dei requisiti di cui all'art. 226 bis, comma 1, lett.
a) e b), ossia contenenti la prescritta percentuale di plastica riciclata.
Nessun'altra indicazione doveva essere fornita, dunque, dagli organi accertatori, i quali nell'affermare che le buste di plastica rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale risultavano prive delle diciture di conformità previste per legge e che erano realizzate in plastica non riciclabile, hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali si è inteso contestare al trasgressore la violazione delle citate disposizioni normative.
Non può, dunque, ritenersi che i verbali in esame contengano una contestazione generica nei fatti (essendo stato chiaramente indicato che le buste in plastica erano non riciclabili e, dunque, incluse nel divieto di commercializzazione) né che non siano state puntualmente indicate le norme violate (espressamente richiamate in entrambi i verbali notificati).
2.2 Sull'eccezione di indeterminatezza e genericità della contestazione dell'ordinanza ingiunzione e sul difetto di motivazione
Per le medesime ragioni sino ad ora esplicitate, sufficientemente specifica deve ritenersi anche la contestazione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione opposta, la quale, oltre a richiamare espressamente il contenuto dei presupposti verbali di contestazione dell'illecito e di sequestro amministrativo, ribadisce che la violazione di cui all'art. 226 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 è stata contestata “per la commercializzazione alla clentela nell'esercizio Enofruit con sede in Velletri di borse di plastica non riciclabili e non conformi alla normativa vigente”. Sul punto, preme altresì evidenziare come anche il solo rinvio al contenuto del verbale di contestazione presupposto avrebbe, in ogni caso, consentito di ritenere soddisfatto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Al riguardo, si osserva, infatti, che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione, specificamente imposto dall'art. 18 della Legge n. 689/1981 (e, in generale, dall'art. 3 della
Legge n. 241/1990), non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Se
l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione rappresenta il necessario veicolo per instaurare il giudizio di opposizione, la motivazione è necessaria, da un lato, per consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti con l'opposizione medesima e, dall'altro lato, per consentire al giudice di effettuare un controllo giurisdizionale sulla legittimità della sanzione irrogata.
Detto scopo può, dunque, ritenersi assolto anche nell'ipotesi in cui la motivazione sia redatta per relationem, ossia mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, al verbale di accertamento che il trasgressore necessariamente già conosce in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 2618/1975; Cass.,
27 gennaio 1981 n. 602; Cass., 27 aprile 1984 n. 2650; Cass., 25 marzo 1987 n. 2886; Cass., 19 marzo 1990 n. 2276; Cass. 24 novembre 1990 n. 11332; Cass., 10 marzo 1992 n. 2882; Cass., 19 gennaio 1996 n. 391).
2.3 Sulla rideterminazione della sanzione irrogata
Venendo alla domanda formulata in via subordinata, concernente la riduzione della sanzione irrogata, si osserva quanto segue.
L'art. 261, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 25.000 euro.”.
Nel caso di specie, all'odierno ricorrente è stata applicata una sanzione pecuniaria di importo pari a complessivi € 5.500,00.
L'art. 11 della Legge n. 689/1981, rubricato “criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie”, stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per una rideterminazione della sanzione irrogata, risultando la stessa proporzionata e congrua rispetto al fatto contestato.
La violazione deve ritenersi, infatti, certamente grave, tenuto conto, sotto un primo profilo, della finalità che la disciplina violata mira a conseguire, ossia evitare, mediante il divieto di commercializzazione di buste in plastica non riciclabili, la dispersione nell'ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti e, dunque, nocive sia per l'ambiente stesso sia per la salute degli individui. Sotto diverso angolo di visuale, la violazione deve essere altresì considerata grave in ragione del quantitativo di buste sequestrate, pari a complessivi 16 kg, quantitativo questo che non può certamente ritenersi esiguo tenuto conto dell'irrisorio peso specifico che caratterizza ciascuna busta in plastica.
Nessuna rilevanza può essere, poi, attribuita in questa sede al criterio consistente nell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, considerato che nessuna specifica condotta è stata posta in essere, nel caso di specie, dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, non potendo ritenersi tale la decisione di non utilizzare più le buste oggetto di accertamento, condotta questa certamente inidonea ad integrare il requisito in questione, costituendo piuttosto comportamento doveroso alla luce della normativa vigente in materia.
Può, invece, dirsi che – ritenuta la gravità della violazione per le ragioni sopra precisate –
l'applicazione dei criteri della personalità del trasgressore (che non risulta essere stato in passato destinanatario di analoga contestazione) e delle condizioni economiche di quest'ultimo (titolare di un esercizio commerciale al dettaglio) consentano di ritenere congrua e proporzionata la sanzione applicata dall'Autorità amministrativa, determinata in un importo di poco superiore al minimo edittale (pari a € 2.500,00) e di gran lunga inferiore al massimo edittale (pari a €
25.000,00).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche la domanda proposta in via subordinata deve essere, pertanto, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 987/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
00003 Prot. RI/1429/2021, emessa dalla in data Controparte_2
16.01.2024;
b) condanna a rifondere, in favore della Parte_1 Controparte_2
, le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario per
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Velletri, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 987/2024
Il giorno 15 gennaio 2025, alle ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Sonia Piccinni, sono comparsi: per l'Avv. SIMIELE ACHILLE Parte_1
per il funzionario dott.ssa MARIA Controparte_1
LETIZIA PIETRINI
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
All'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.05 decide la causa dando pubblica lettura della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
R.G. n. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 987 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 15.01.2025, pendente tra
, nella qualità di titolare della ditta individuale “Enofruit”, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Achille Simiele, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
in persona del Sindacop.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Aspasia Pangallozzi e dal funzionario dott.ssa Maria Letizia Pietrini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 15.01.2025
Procedimento discusso e deciso all'udienza del 15.01.2025, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 00003 Prot. RI/1429/2021, emessa dalla Controparte_2
in data 16.01.2024 e notificata il 29.01.2024, con la quale gli è stato ingiunto il
[...] pagamento della complessiva somma di € 5.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 226 bis, comma 1, e 226 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, così come sanzionati dall'art. 261, comma 4 bis, del medesimo decreto.
A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha dedotto che: - in data 12.05.2021 riceveva la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo e del verbale di accertamento e sequestro amministrativo, per mezzo dei quali gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 5.000,00;
- l'asserita violazione sarebbe consistita nella “commercializzazione di sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente”;
- in data 9.06.2021 trasmetteva all'Autorità amministrativa gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981, chiedendo, in via principale, l'archiviazione degli atti e, in via subordinata, la riduzione della sanzione pecuniaria;
- in data 6.12.2023 veniva sentito personalmente;
- tuttavia, in data 29.01.2024, gli veniva notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta, per mezzo della quale gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi €
5.500,00;
- il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo, stante la grave indeterminatezza e genericità della contestazione dell'illecito amministrativo;
- l'organo accertatore è tenuto a procedere alla contestazione mediante la redazione di un verbale, all'interno del quale deve specificare gli elementi di fatto e di diritto relativi all'illecito, indicando puntualmente il fatto commesso e le norme che si ritengono violate;
- sia il verbale di contestazione di illecito amministrativo sia il verbale di accertamento e sequestro amministrativo, notificati il 12.05.2021, si pongono in palese contrasto con i criteri suindicati, giacché indicano una contestazione tanto generica nei fatti, quanto indeterminata nei riferimenti normativi;
- difatti, i verbalizzanti si sono limitati a riferire che il ricorrente avrebbe commercializzato sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente, senza specificare, in concreto, in cosa sia consistita la presunta mancanza di conformità alla legislazione in vigore in materia;
- in particolare, non è stato specificato quale sia la caratteristica e/o il requisito mancante tra quelli indicati nei citati artt. 226 bis e 226 ter;
- anche l'ordinanza-ingiunzione opposta risulta affetta dalla medesima carenza descrittiva, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata perché emessa in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- in ogni caso, la sanzione irrrogata deve ritenersi sproporzionata rispetto all'illecito commesso, tenuto conto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale, nel merito: A. dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. 00003 Prot.
RI/1429/2021 del 16/01/2024, emessa dalla “ ” / “ Controparte_2 [...]
” e notificata in data 29/01/2024 al Sig. Controparte_3 Pt_2
n. q. di titolare della Ditta individuale “Enofruit” (p. i: ), contenente la
[...] P.IVA_1 richiesta di pagamento della somma pari ad € 5.500,00 (cinquemila cinquecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, annullare il medesimo provvedimento, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso presupposti e/o consequenziali.
In via subordinata:
B. ridurre la sanzione pecuniaria disposta nei confronti del Sig. ed Parte_1 applicare, ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 689/1981, il minimo della sanzione edittale prevista dall'Art. 261, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 152/2006, corrispondente ad € 2.500,00 (duemila cinquecento/00);
In ogni caso:
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali, nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2024 si è costituita in giudizio la , la quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto ed eccepito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e, all'udienza del 15.01.2025, discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante pubblica lettura della sentenza.
2. In punto di diritto, occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consiste non già e non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento medesimo.
In sostanza, il predetto giudizio si configura come un giudizio ordinario di cognizione volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione dell'Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, giova ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Spetta, dunque, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Incombe, invece, sull'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, l'onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 3837 del 16/03/2001; Cass. civ., sez. I, n. 2363 del 04/02/2005;
Cass. civ., sez. I, n. 5277 del 07/03/2007; Cass. civ., sez. un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass. civ., sez. II, n. 5122 del 03/03/2011; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4898 del 11/03/2015; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921 del 24/01/2019).
2.1 Sull'eccezione di indeterminatezza e genericità della contestazione dei verbali prodromici
Deve essere, in primo luogo, respinta l'eccezione con la quale l'odierno ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per indeterminatezza e genericità della contestazione formulata negli atti ad esso presupposti e, segnatamente, nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e nel conseguente verbale di sequestro amministrativo.
L'opponente ha evidenziato, al riguardo, che i verbalizzanti si sarebbero limitati ad accertare che il trasgressore avrebbe commercializzato “sacchi d'asporto delle merci non conformi alla normativa vigente”, senza null'altro specificare in ordine ai requisiti di cui detti beni sarebbero risultati privi.
In altri termini, secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'indicazione della generica non conformità dei beni alla normativa vigente, unitamente al richiamo delle norme di legge ritenute violate, non sarebbe sufficiente per considerare la contestazione formulata in maniera determinata e specifica, avendo dovuto i verbali indicare, in concreto, “quale sia la caratteristica
e/o il requisito (tra quelli indicati negli Artt. 226 bis e 226 ter) che le borse di plastica del Sig. non possederebbero.”. Pt_1
L'assunto non è, tuttavia, condivisibile. L'art. 226 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.”.
Il successivo art. 226 ter, comma 2, c.p.c. precisa che “La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, che costituiscono attuazione dei principi contenuti nella Direttiva (UE) 2015/720, emerge chiaramente che il legislatore ha inteso vietare la commercializzazione di qualsiasi borsa di plastica diversa da quelle biodegradabili o compostabili, salvo che non si tratti di borse di plastica riutilizzabili in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del citato art. 226 bis. Nel caso di specie, nel verbale di contestazione dell'illecito del 12.05.2021 si legge che il trasgressore “commercializzava ai clienti sacchi per l'asporto delle merci delle seguenti tipologie: borse di plastica non conformi con la Direttiva comunitaria 2015/720/UE, ovvero di plastica non riciclabili” e che “I sacchi rinvenuti risultavano privi delle diciture di conformità previsti dai Decreti in rubrica citati”. Nel successivo verbale di sequesto amministrativo, redatto in pari data, si specifica che veniva accertata a carico del trasgressore “la commercializzazione di borse di plastica non conformi alle caratteristiche previste dagli artt. 226 bis, comma 1, e 226 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero di borse di plastica non in linea con la Direttiva comunitaria 2015/720/UE”.
La contestazione – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – risulta sufficientemente chiara e specifica: gli organi accertatori hanno verificato che il trasgressore stava commercializzando sacchi per l'asporto di merci non conformi alla normativa vigente in quanto interamente realizzati in plastica non riciclabile e, dunque, non rientranti né nella categoria delle borse di plastica biodegradabili o compostabili né nella categoria delle borse in plastica di cui è consentita la commericializzazione in presenza dei requisiti di cui all'art. 226 bis, comma 1, lett.
a) e b), ossia contenenti la prescritta percentuale di plastica riciclata.
Nessun'altra indicazione doveva essere fornita, dunque, dagli organi accertatori, i quali nell'affermare che le buste di plastica rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale risultavano prive delle diciture di conformità previste per legge e che erano realizzate in plastica non riciclabile, hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali si è inteso contestare al trasgressore la violazione delle citate disposizioni normative.
Non può, dunque, ritenersi che i verbali in esame contengano una contestazione generica nei fatti (essendo stato chiaramente indicato che le buste in plastica erano non riciclabili e, dunque, incluse nel divieto di commercializzazione) né che non siano state puntualmente indicate le norme violate (espressamente richiamate in entrambi i verbali notificati).
2.2 Sull'eccezione di indeterminatezza e genericità della contestazione dell'ordinanza ingiunzione e sul difetto di motivazione
Per le medesime ragioni sino ad ora esplicitate, sufficientemente specifica deve ritenersi anche la contestazione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione opposta, la quale, oltre a richiamare espressamente il contenuto dei presupposti verbali di contestazione dell'illecito e di sequestro amministrativo, ribadisce che la violazione di cui all'art. 226 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 è stata contestata “per la commercializzazione alla clentela nell'esercizio Enofruit con sede in Velletri di borse di plastica non riciclabili e non conformi alla normativa vigente”. Sul punto, preme altresì evidenziare come anche il solo rinvio al contenuto del verbale di contestazione presupposto avrebbe, in ogni caso, consentito di ritenere soddisfatto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Al riguardo, si osserva, infatti, che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione, specificamente imposto dall'art. 18 della Legge n. 689/1981 (e, in generale, dall'art. 3 della
Legge n. 241/1990), non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Se
l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione rappresenta il necessario veicolo per instaurare il giudizio di opposizione, la motivazione è necessaria, da un lato, per consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti con l'opposizione medesima e, dall'altro lato, per consentire al giudice di effettuare un controllo giurisdizionale sulla legittimità della sanzione irrogata.
Detto scopo può, dunque, ritenersi assolto anche nell'ipotesi in cui la motivazione sia redatta per relationem, ossia mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, al verbale di accertamento che il trasgressore necessariamente già conosce in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., n. 2618/1975; Cass.,
27 gennaio 1981 n. 602; Cass., 27 aprile 1984 n. 2650; Cass., 25 marzo 1987 n. 2886; Cass., 19 marzo 1990 n. 2276; Cass. 24 novembre 1990 n. 11332; Cass., 10 marzo 1992 n. 2882; Cass., 19 gennaio 1996 n. 391).
2.3 Sulla rideterminazione della sanzione irrogata
Venendo alla domanda formulata in via subordinata, concernente la riduzione della sanzione irrogata, si osserva quanto segue.
L'art. 261, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 25.000 euro.”.
Nel caso di specie, all'odierno ricorrente è stata applicata una sanzione pecuniaria di importo pari a complessivi € 5.500,00.
L'art. 11 della Legge n. 689/1981, rubricato “criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie”, stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per una rideterminazione della sanzione irrogata, risultando la stessa proporzionata e congrua rispetto al fatto contestato.
La violazione deve ritenersi, infatti, certamente grave, tenuto conto, sotto un primo profilo, della finalità che la disciplina violata mira a conseguire, ossia evitare, mediante il divieto di commercializzazione di buste in plastica non riciclabili, la dispersione nell'ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti e, dunque, nocive sia per l'ambiente stesso sia per la salute degli individui. Sotto diverso angolo di visuale, la violazione deve essere altresì considerata grave in ragione del quantitativo di buste sequestrate, pari a complessivi 16 kg, quantitativo questo che non può certamente ritenersi esiguo tenuto conto dell'irrisorio peso specifico che caratterizza ciascuna busta in plastica.
Nessuna rilevanza può essere, poi, attribuita in questa sede al criterio consistente nell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, considerato che nessuna specifica condotta è stata posta in essere, nel caso di specie, dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, non potendo ritenersi tale la decisione di non utilizzare più le buste oggetto di accertamento, condotta questa certamente inidonea ad integrare il requisito in questione, costituendo piuttosto comportamento doveroso alla luce della normativa vigente in materia.
Può, invece, dirsi che – ritenuta la gravità della violazione per le ragioni sopra precisate –
l'applicazione dei criteri della personalità del trasgressore (che non risulta essere stato in passato destinanatario di analoga contestazione) e delle condizioni economiche di quest'ultimo (titolare di un esercizio commerciale al dettaglio) consentano di ritenere congrua e proporzionata la sanzione applicata dall'Autorità amministrativa, determinata in un importo di poco superiore al minimo edittale (pari a € 2.500,00) e di gran lunga inferiore al massimo edittale (pari a €
25.000,00).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche la domanda proposta in via subordinata deve essere, pertanto, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 987/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
00003 Prot. RI/1429/2021, emessa dalla in data Controparte_2
16.01.2024;
b) condanna a rifondere, in favore della Parte_1 Controparte_2
, le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario per
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Velletri, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni