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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza del 24/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 37665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
( avv.to R. Impieri ) Parte_1 Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/10/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva : essa ricorrente era stata riconosciuta ,a seguitto di domanda del 19/1/2017, con verbale di visita dell'8/1/2018 invalida all'80% ; aveva impugnato detto verbale con ricorso RG 20684/2018 , regolarmente
CP_ notificato alòl' che si costituiva con funzionario;
con decreto di omologa del 12/6/2029 si concludeva il procedimento di ATP con riconoscimento dei requisiti per la pensione ex art 12 L
CP_ 118/71 con decorrenza dall'1/10/2017 ; l' provvedeva alla liquidazione della prestazione comunicata con lettera del 2/9/2019 e certificato IN CI n.07539324 ; nelle more della procedura
CP_ di ATP l' del tutto arbitrariamente , in violazione del disposto dell'art 56 L 69/2009 che impedisce la presentazione di nuove domande o revisioni soino alla definizione della precedente domanda , effettuava nuova visita in data 18/3/2018 riconoscendole l'80% di invalidità ; in data 14/10/2022 riceveva comunicazione di indebito sulla pensione IN.CI . n.07539324 nel qla quale si evidenziva che era stato riscosso per il periodo 1/6/2019 – 30/11/2022 ratei di assegno non spettanti per l'importo di € 12.967,67 ; il ricorso amministrativo era stato respinto “ a causa del possesso di redditi di importo superiore alla legge” . Argomentava in ordine al difetto di motivazione del provvedimento di indebito , alla nullità del medesimo cper violazione del procedimento amministrativo di verifica , all'illegittimità della verifica arbitrariamente compiuta
CP_ dall' alla assenza di dolo di essa ricorrente con conseguente irripetibilità del presunto indebito .
CP_ Nonostante la ritualità della notifica l' restava contumace .
Dagli atti di causa risulta il riconoscimento in testa alla ricorrente dei requisiti per l'indennità di accompagnamento come da omologa del 12/6/2019 a seguito del quale lo stesso ha CP_1 liquidato la prestazione;
la sottoposizione della ricorrente a visita di revisione del 6/3/2018 , nel corso del procedimento di ATP ,è evidentemente illegittima per violazione del dell'art 56 L 69/2009. Inoltre non può non rilevarsi che il provvedimento di indebito ( all 10) al ricorso reca una motivazione del tutto generica e apodiottica ( sono state riscosse rate di assegno non spettanti ) senza contare , in via assorbente ,che l' rimasto contumace , non ha provato o richiesto di CP_1 provare il dolo della ricorrente . Infatti la questione relativa all'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari è stata risolta dalla Suprema Corte con più pronunce, tra cui recentemente l'ordinanza 24180/22 secondo cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento con assenza di dolo . Nel CP_ caso di specie l' anche tenuto conto della vicenda storica de qua , non ha provato il dolo dell'interessata Pertanto il ricorso merita accoglimento . Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
CP_
Accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 14/10/2022 ; CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2143,00 iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito. Roma 24/6/2025 IL Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza del 24/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 37665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
( avv.to R. Impieri ) Parte_1 Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/10/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva : essa ricorrente era stata riconosciuta ,a seguitto di domanda del 19/1/2017, con verbale di visita dell'8/1/2018 invalida all'80% ; aveva impugnato detto verbale con ricorso RG 20684/2018 , regolarmente
CP_ notificato alòl' che si costituiva con funzionario;
con decreto di omologa del 12/6/2029 si concludeva il procedimento di ATP con riconoscimento dei requisiti per la pensione ex art 12 L
CP_ 118/71 con decorrenza dall'1/10/2017 ; l' provvedeva alla liquidazione della prestazione comunicata con lettera del 2/9/2019 e certificato IN CI n.07539324 ; nelle more della procedura
CP_ di ATP l' del tutto arbitrariamente , in violazione del disposto dell'art 56 L 69/2009 che impedisce la presentazione di nuove domande o revisioni soino alla definizione della precedente domanda , effettuava nuova visita in data 18/3/2018 riconoscendole l'80% di invalidità ; in data 14/10/2022 riceveva comunicazione di indebito sulla pensione IN.CI . n.07539324 nel qla quale si evidenziva che era stato riscosso per il periodo 1/6/2019 – 30/11/2022 ratei di assegno non spettanti per l'importo di € 12.967,67 ; il ricorso amministrativo era stato respinto “ a causa del possesso di redditi di importo superiore alla legge” . Argomentava in ordine al difetto di motivazione del provvedimento di indebito , alla nullità del medesimo cper violazione del procedimento amministrativo di verifica , all'illegittimità della verifica arbitrariamente compiuta
CP_ dall' alla assenza di dolo di essa ricorrente con conseguente irripetibilità del presunto indebito .
CP_ Nonostante la ritualità della notifica l' restava contumace .
Dagli atti di causa risulta il riconoscimento in testa alla ricorrente dei requisiti per l'indennità di accompagnamento come da omologa del 12/6/2019 a seguito del quale lo stesso ha CP_1 liquidato la prestazione;
la sottoposizione della ricorrente a visita di revisione del 6/3/2018 , nel corso del procedimento di ATP ,è evidentemente illegittima per violazione del dell'art 56 L 69/2009. Inoltre non può non rilevarsi che il provvedimento di indebito ( all 10) al ricorso reca una motivazione del tutto generica e apodiottica ( sono state riscosse rate di assegno non spettanti ) senza contare , in via assorbente ,che l' rimasto contumace , non ha provato o richiesto di CP_1 provare il dolo della ricorrente . Infatti la questione relativa all'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari è stata risolta dalla Suprema Corte con più pronunce, tra cui recentemente l'ordinanza 24180/22 secondo cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento con assenza di dolo . Nel CP_ caso di specie l' anche tenuto conto della vicenda storica de qua , non ha provato il dolo dell'interessata Pertanto il ricorso merita accoglimento . Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
CP_
Accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 14/10/2022 ; CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2143,00 iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito. Roma 24/6/2025 IL Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli