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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 1197/2024 RG
tra nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
via Papa Giovanni XXIII, n. 38, c.f. titolare dell'impresa C.F._1
individuale con sede in Reggio Emilia, via Papa Giovanni Controparte_1
XXIII, n. 38, p. IV , rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Ferrari P.IVA_1
- RICORRENTE -
c o n t r o
, (C.F.: Controparte_2
- P. IV ) in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_2 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile
- CONVENUTO –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep osit ato in canc elleria il 4/12/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' in opposizione ad avviso d'addebito (l'avviso di addebito CP_2
n. 395 2024 00004672 23 000, formato dalla sede di Reggio Emilia in data CP_2
24.9.2024, notificato a mezzo pec il 29.10.2024), per un complessivo importo pari ad €
3.190,08, in relazione a contributi dovuti - oltre sanzioni ed interessi, per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n.
228/2012, obbligazione contributiva risalente al dicembre 2013, relativamente alla quale l' resistente ebbe a notificare, a mezzo pec, diffida (doc n. 003 doc n 3 diffida 26 CP_2
ottobre 2018) in data 26.10.2018, come peraltro evidenziato nel corpo dello stesso avviso di accertamento notificato.
L'Opponente evidenzia come nessun altro atto, prima dell'avviso di accertamento che si oppone con il presente ricorso, sia stato successivamente notificato, medio tempore, all'odierno ricorrente;
eccepisce pertanto la prescrizione del preteso credito
. CP_2
Si è costituita ritualmente l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_2
contendere a seguito di riesame della pratica, che ha condotto all'annullamento in autotutela dell'avviso.
All'udienza di discussione odierna i procuratori hanno chiesto che la causa sia decisa;
il
Giudice ha pertanto pronunciato la presente sentenza dandone lettura in udienza.
La domanda attrice era astrattamente fondata, tant'è che l' , 'melius re perpensa', CP_2
ha nelle more del giudizio riconosciuto la fondatezza della stessa ed ha annullato in autotutela il proprio avviso d'addebito riconoscendo l'intervenuta prescrizione del credito.
Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.
E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023),
CP_ atteso che il provvedimento reso in autotutela dall' risulta tardivo considerato che la parte ricorrente ha dovuto proporre comunque il presente giudizio.
A fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell' , lo stesso va condannato a CP_2
risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.
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P.Q.M.
1) Dichiara ce s sata la materia del contend ere per avvenut o riconos ciment o della pre sta zione richi est a;
2) Conda nna alla rifusione delle spe se di lite sostenute dalla part e CP_2 ricorrente nello importo complessivo che si quantifica in € 1.000,00 per compen si oltre ad IVA e CP A e CU se dovuto.
Reggio Emilia, 12/2/2 025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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