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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3216/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3216/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASPREA Parte_1 C.F._1
SANDRA,
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FREGNI Parte_2 C.F._2
RUGGERO,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di risiedere dove vorranno, portandosi reciproco rispetto.
2) Dichiararsi come nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore delle parti, essendo le stesse economicamente indipendenti ed autosufficienti.
3) Entrambi i ricorrenti verseranno direttamente a mani di ognuna delle figlie, a titolo di concorso al loro mantenimento ordinario, la somma mensile di € 100,00 (cento/00) ciascuno,
entro il giorno 20 di ciascun mese tramite bonifico bancario sui conti correnti intestati alle ragazze oppure a mani delle stesse con obbligo di sottoscrizione di idonea ricevuta. Tale
somma andrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT pubblicato dalla locale CCIAA
di Modena a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione.
4) Le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo approvato dal
Tribunale di Modena in data 25.9.2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore.
5) Ciascun coniuge rimarrà titolare per l'intero del rispettivo TFR e di ogni altro beneficio scaturente dal rapporto di lavoro subordinato, svolto anche in costanza di matrimonio. A tal proposito si da atto che il sig ha già riscosso la propria liquidazione. Pt_2
6) La signor rinuncia al rimborso delle spese sostenute in costanza di matrimonio per Pt_1
effettuare migliorie e spese straordinarie per la casa famigliare.
7) I coniugi provvederanno a sciogliere la comproprietà sull'immobile si cui a punto 5 appartamento posto in via A.Allegri, n. 58, int. 9 mediante cessione da parte del sig Pt_2
alla sig.r delle sua quota parte al prezzo di € 11.000,00 (unidicimila/00) che la Pt_1
signora verserà al coniuge nel momento di stipula del rogito definitivo presso il Notaio che verrà scelto dalla ricorrente. La quota di sua proprietà dell'immobile verrà ceduto dal sig.
alla sig.r entro e non oltre la data del 31.01.2025 di stipula del conseguente Pt_2 Pt_1
rogito notarile da intendersi tale termine come essenziale e tassativo.
8) Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
28/03/1967 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)
di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996, atto n.13, Parte 2, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3216/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASPREA Parte_1 C.F._1
SANDRA,
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FREGNI Parte_2 C.F._2
RUGGERO,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di risiedere dove vorranno, portandosi reciproco rispetto.
2) Dichiararsi come nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore delle parti, essendo le stesse economicamente indipendenti ed autosufficienti.
3) Entrambi i ricorrenti verseranno direttamente a mani di ognuna delle figlie, a titolo di concorso al loro mantenimento ordinario, la somma mensile di € 100,00 (cento/00) ciascuno,
entro il giorno 20 di ciascun mese tramite bonifico bancario sui conti correnti intestati alle ragazze oppure a mani delle stesse con obbligo di sottoscrizione di idonea ricevuta. Tale
somma andrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT pubblicato dalla locale CCIAA
di Modena a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione.
4) Le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo approvato dal
Tribunale di Modena in data 25.9.2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore.
5) Ciascun coniuge rimarrà titolare per l'intero del rispettivo TFR e di ogni altro beneficio scaturente dal rapporto di lavoro subordinato, svolto anche in costanza di matrimonio. A tal proposito si da atto che il sig ha già riscosso la propria liquidazione. Pt_2
6) La signor rinuncia al rimborso delle spese sostenute in costanza di matrimonio per Pt_1
effettuare migliorie e spese straordinarie per la casa famigliare.
7) I coniugi provvederanno a sciogliere la comproprietà sull'immobile si cui a punto 5 appartamento posto in via A.Allegri, n. 58, int. 9 mediante cessione da parte del sig Pt_2
alla sig.r delle sua quota parte al prezzo di € 11.000,00 (unidicimila/00) che la Pt_1
signora verserà al coniuge nel momento di stipula del rogito definitivo presso il Notaio che verrà scelto dalla ricorrente. La quota di sua proprietà dell'immobile verrà ceduto dal sig.
alla sig.r entro e non oltre la data del 31.01.2025 di stipula del conseguente Pt_2 Pt_1
rogito notarile da intendersi tale termine come essenziale e tassativo.
8) Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
28/03/1967 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)
di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996, atto n.13, Parte 2, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale