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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 23.11.2022 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Moreno (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, C.F._2
Centro Direzionale Is. A7, giusta procura in calce all'atto d'appello; contro
(c.f. ), di seguito solo giusta procura per atto Notaio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
di Milano del 20.02.2023, n. rep. 36.888/20.978, in persona del Consigliere delegato Persona_1
munito dei poteri di rappresentanza dott. per il tramite della sua mandataria Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Landolfi (c.f. Controparte_3
) ed Antonio Landolfi (c.f. ), con domicilio eletto presso C.F._3 C.F._4
lo studio degli stessi in Napoli, via del P.co Margherita, n. 36, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
nonché contro
1 EREDI di (c.f. ), deceduta in data 16.09.2022, domiciliati Persona_2 C.F._5
collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della de cuius a Napoli, alla Via Taddeo da
Sessa Is. C/8 – Torre Azzurra, non costituiti.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1736/2022, resa all'udienza del 04.10.2022 e notificata il
24.10.2022, dal Tribunale di Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.03.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
per Pt_1
“Esso appellante , pertanto, contrariis reiectis, così: Parte_1
C O N C L U D E
a) In via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del motivo sub B) dell'atto di appello, che qui abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona adito dalla in sede monitoria, per essere Controparte_1
competente, inderogabilmente, il Tribunale di Torre Annunziata quale foro del consumatore e, per
l'effetto revocarsi, in quanto nullo, il decreto ingiuntivo n. 1333/2020 provvisoriamente esecutivo del
Tribunale Ordinario di Verona emesso il 31/03/2020 e dep.to in Cancelleria l'11/05/2020;
c) nel merito, accogliersi, comunque, l'atto di appello per i motivi sub A), C), D) E) ed F) della detta impugnazione, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguenza di legge e/o comunque rigettarsi ogni e qualsiasi domanda proposta da essa nei confronti di Controparte_1
esso sig. ; Parte_1
d) condannarsi essa in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese, anche forfettarie, e del compenso per la prestazione professionale del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.;
e) in via istruttoria ammettersi la prova testimoniale e per interpello così come articolata nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. del giudizio di 1° grado, così come ripetuta e trascritta al capo sub G) dell'atto di appello, e con i testi ivi indicati”.
Per Onif:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia Giudice Dott.ssa Gallo Barbara reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvedere:
2 -rigettarsi in ogni sua parte l'atto di appello così come libellato dalla controparte, in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza ingiustamente appellata recante il n. 1736/2022 del Tribunale di Verona, I sez. civile, G.U.
Dott Massimo Vaccari resa all'udienza del 4.10.2022, ingiustamente impugnata, confermandosi anche la condanna della appellante al pagamento delle somme determinate dal Tribunale di Verona per le spese di lite ed accessori e l'accoglimento delle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate già in primo grado dalla appellata concludente, come sopra trascritte e contenute negli atti di causa del primo grado di giudizio, allegati, ai quali ci si riporta integralmente, riportandosi, altresì, ad ogni istanza ed eccezione, svolta nel giudizio di primo grado, nessuna potendosi ritenere abbandonata e/o rinunziata bensì espressamente reiterata nel presente grado di giudizio;
-condannarsi l'appellante all'indennizzo per responsabilità aggravata processuale ex art. 96 c.p.c., per la somma che sarà determinata equitativamente da codesta Ill.ma Corte di Appello;
-condannarsi l'appellante al pagamento delle spese ed onorari anche del presente secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08.09.2019, e proponevano Parte_1 Persona_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1333/2020, con il quale il Tribunale di Verona ingiungeva loro di pagare, in solido con , con , Controparte_4 Controparte_5 con e con , la somma di € 8.000.000,00, oltre Parte_2 Controparte_6
interessi come da domanda ed oltre spese di procedura, in favore di CP_1
Quest'ultima aveva agito in via monitoria quale cessionaria dei crediti pro-soluto appartenuti ad in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti Controparte_7
di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 del T.U.B. (v.
D. lgs. 01.09.1993, n. 385), cessione stipulata in data 14.07.2017.
Nell'ambito della cartolarizzazione, era stata data notizia dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte seconda, n. 87 del 25.07.2017, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
Fra i crediti oggetto di cessione, era incluso il credito verso da € 8.000.000,00, oltre CP_4
interessi dal 12.06.2014, derivato da contratto di finanziamento a breve termine chirografario, autenticato nelle firme con atto del Notaio di Giugliano in Campania, Rep. n. 237026 Persona_3
3 - Racc. n. 19059, registrato a Napoli 2 in data 06.07.2009 al n. 6910/ 1T, come da certificazione ex art. 50 T.U.B.
Detto finanziamento era stato concesso alla debitrice con erogazione contrattuale alla stipula, al fine di consentirle l'acquisto di un complesso immobiliare costituito da un intero fabbricato composto da circa
120 appartamenti, ubicato al Centro Direzionale di Napoli e denominato “Torre Azzurra”. si era resa inadempiente rispetto alle rate sia per sorta capitale che per interessi;
sicché CP_4
era decaduta dal beneficio del termine ed era stata costituita in mora (senza fortuna) il 05.06.2014 a mezzo pec.
Nell'interesse di avevano prestato garanzia autonoma a prima richiesta CP_4 Parte_1
(C.F. , (C.F. ), C.F._6 Controparte_5 C.F._7 [...]
(C.F. , (C.F. ) nonché Pt_2 C.F._8 Persona_2 C.F._9
(C.F. e P.IVA ), ciascuno per un ammontare massimo di € 8.000.000,00, Controparte_8 P.IVA_2
come da contratti di garanzia autonoma a prima richiesta, allegati al ricorso monitorio.
Nonostante i solleciti di pagamento inviati ad ed ai garanti, tutti restavano inadempienti. CP_4
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e si fondava sui Parte_1 Persona_2
seguenti motivi:
a) applicabilità al contratto di garanzia autonoma a prima richiesta della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. ed art. 33 ss. e 63 del c.d. Codice del Consumo (v. D.Lgs. n. 206/2005);
b) incompetenza per territorio del Tribunale di Verona - abusività e/o vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 della garanzia autonoma a prima richiesta;
c) carenza di legittimazione attiva di CP_1
d) vessatorietà anche di tutte le altre clausole di cui alla garanzia autonoma a prima richiesta ed in particolare di quelle di cui agli artt. 6 e 7 - violazione dell'art. 1469 bis c.c. - difetto, in ogni caso. della doppia approvazione ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c.; - nullità e/o inefficacia della garanzia autonoma a prima richiesta;
e) prescrizione delle garanzie personali;
f) inesigibilità del credito.
e pertanto, chiedevano al Tribunale di Verona: Pt_1 Per_2
- in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per territorio per essere competente, inderogabilmente, il Tribunale di Torre Annunziata, quale foro del Consumatore e, per l'effetto, di revocare, in quanto nullo, il decreto ingiuntivo n. 1333/2020 provvisoriamente esecutivo;
- di sospendere l'esecutorietà del provvedimento monitorio opposto;
4 - nel merito, di accogliere l'opposizione per i motivi sub a), c), d), e), f) e di revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge;
- di condannare al pagamento delle spese di lite. CP_1
2. Si costituiva in giudizio che, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, concludeva: - in CP_1
via preliminare, rigettarsi l'avversa istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, non sussistendone i presupposti ex lege richiesti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- accogliersi le eccezioni preliminari sollevate in rito e nel merito dall'opposta e, per l'effetto, rigettarsi in toto le domande ed eccezioni formulate dagli opponenti e le domande ex adverso spiegate, perché tutte inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, nonché dilatorie e defatigatorie;
- per l'effetto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria, acquisirsi il fascicolo monitorio con riserva di ogni ulteriore istanza nei successivi termini processuali;
- in via concorrente, nella malaugurata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi gli opponenti al pagamento in suo favore, della somma portata dal decreto opposto, oltre gli interessi come richiesti nello stesso, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarebbe risultata dovuta alla opposta, nel corso del giudizio, maggiorata dagli interessi che sarebbero risultati ad essa spettanti, a decorrere dalle date indicate nel decreto opposto;
- in ogni caso condannarsi gli opponenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori come per legge.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. Con Sentenza a verbale N° 1736/2022, resa all'udienza del 04.10.2022, il Giudice Unico del
Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ha rigettato le domande avanzate dagli opponenti e li condannava in solido a rifondere all'opposta le spese del giudizio.
5. In data 16.09.2022, è deceduta in Napoli l'allora co-opponente Persona_2
6. Con atto di citazione notificato il 23.11.2022, ha proposto Appello avverso tale Parte_1
decisione, sulla base dei seguenti motivi.
6.1- Sull'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. ss. ed agli artt. 33 ss. e 63 del cd.
Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Violazione di dette norme e motivazione insufficiente e/o erronea.
6.2- Incompetenza per territorio del Giudice adito.
Abusività e/o vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 della Garanzia autonoma a prima richiesta.
6.3- Carenza di legittimazione attiva di CP_1
5 6.4- Vessatorietà di tutte le altre clausole di cui alla Garanzia autonoma a prima richiesta ed in particolare di quelle di cui agli artt. 6 e 7.
Violazione dell'art. 1469 bis c.c, difetto della doppia approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nullità e/o inefficacia della Garanzia autonoma a prima richiesta.
6.5- Sull'eccezione di prescrizione della Garanzia personale.
Motivazione erronea e/o insufficiente.
7. Si è costituita in giudizio per resistere al gravame, eccependo - nel rito - l'inammissibilità ex CP_1
artt. 342 e 348 c.p.c. e - nel merito - l'infondatezza delle pretese avanzate.
8. All'esito dell'udienza del 03.07.2023, è stata dichiarata la contumacia degli Controparte_9
che non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. nei loro confronti presso l'ultimo domicilio della defunta e perfezionatasi per “compiuta giacenza” il
28.11.2022.
9. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del25.03.2024 (tenutasi in trattazione scritta), con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
10. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. Pt_1
11. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ritiene abbia carattere assorbente l'eccezione d'incompetenza territoriale, formulata dalla difesa di sin dall'atto di citazione in opposizione e riproposta in Appello, con il Parte_1
secondo motivo di doglianza.
6 A. Preliminarmente, è necessario approfondire la natura giuridica del contratto stipulato tra Pt_1
ed alla stregua di un contratto autonomo di garanzia. Controparte_7
Come le Sezioni Unite della Suprema Cassazione hanno già avuto modo di affermare, il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag) è espressione dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322
c.c. ed ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, la quale può riguardare anche un “fare infungibile” (v.
Cass., S.U., 18.02.2010, n. 3947; conformemente, da ultimo, Cass. 22.11.2018, n. 30181; Cass.,
09.05.2019, n. 21840).
L'obbligazione del garante autonomo è del tutto autonoma rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto rivolta ad
“indennizzare” il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, “sostitutiva” della mancata od inesatta prestazione del debitore (v. Cass. Civ. SS.UU.
n. 3947/2010).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza - dunque - per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 3947/2010; conformemente, Cass. Civ. n. 15108/2013; Cass. Civ. n. 16213/2015; Cass. Civ. n. 12152/2016; Cass.
Civ. n. 7883/2017; Cass. Civ. n. 31956/2018; Cass. Civ. n. 21840/2019).
In ragione del difetto di “accessorietà” tipica della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli generalis, potendo sollevare nei confronti del creditore soltanto eccezioni fondate sul contratto di garanzia (v.
Cass. Civ. n. 31956/2018).
Va ulteriormente sottolineato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale - di per sé - a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l'assenza di formule come la predetta non è - invero - elemento decisivo per escludere la qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo
(v. Cass. Civ. n. 21840/2019; Cass. Civ. n. 12152/2016; Cass., Civ. SS.UU. n. 3947/2010).
B. Per stabilire se al contratto di garanzia autonoma per cui è causa è applicabile la c.d. Tutela del
Consumatore, occorre rifarsi all'orientamento già espresso da CGUE con l'Ordinanza 19 maggio 2015,
, C-74/1, che ha fissato i c.d. requisiti soggettivi di applicabilità: Per_4
“Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel
7 senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Ai sensi dell'art. 2, lettera b), Direttiva 93/13, la nozione di “consumatore” possiede un carattere oggettivo, dovendo essere determinata alla stregua di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame (nella specie, il contratto autonomo di garanzia) rientri nell'ambito di
“attività estranee all'esercizio di una professione” (v. Corte Giust., 19.11.2015, C-74/15).
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale Direttiva, verificare se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” secondo la suindicata Direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova (v. Cass. 13.12.2018, n. 32225).
Si è inserita nel nuovo orientamento anche la pronuncia della Cassazione (n. 25914/2019, non massimata) che ha affermato - in via generale - che la configurabilità della posizione di “consumatore” in capo al garante va apprezzata direttamente con riguardo al rapporto di garanzia e non in via derivata e riflessa mutuandola da quella del debitore garantito, desunta dal rapporto oggetto della prestazione di garanzia.
C. Ebbene, l'odierno appellante non può che qualificarsi “consumatore”, non essendo la garanzia autonoma prestata connessa allo svolgimento di attività professionale ovvero funzionalmente collegata alla società debitrice, come risulta dalla visura della stessa.
Si ritiene – inoltre – che, in virtù della sopra richiamata autonomia della posizione del garante, non sia pertinente il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e richiamato da parte appellata, in forza del quale la disciplina relativa al “foro del consumatore” non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 08.07.2016, n. 14090).
Detto limite - difatti - è previsto dal Testo Unico Bancario in via esclusiva per i finanziamenti.
La soggezione - in generale - del contratto autonomo di garanzia alla c.d. disciplina del consumatore determina la conseguenza che in relazione ad esso, ove il garante sia un “consumatore”, trovano applicazione le altre ipotesi di clausole presuntivamente vessatorie previste dall'art. 33, le quali sono estranee al profilo causale dell'atipicità del contratto;
quindi, in relazione ad esse non vi è alcun ostacolo all'applicazione della disciplina degli artt. 33 e segg. del Codice, secondo la logica che lo regola.
8 D. Invero, l'art. 22 della garanzia autonoma a prima richiesta sottoscritta da prevede che Pt_1
“Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità efficacia, esecuzione o risoluzione della presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Verona”, che coincide con quello della sede della banca finanziatrice.
Si tratta - ictu oculi - di una deroga al “foro del consumatore”.
Secondo la Corte di Cassazione, l'eventuale specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° co.,
c.p.c della clausola che si assume abusiva è di per sé non esaustiva ai fini della deroga del “foro del consumatore” (v. Cass. 03.04.2013, n. 8167; Cass. 20.03.2010, n. 6802; Cass. 26.09.2008, n. 24262).
Per escludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore è necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206/2005 (v. Cass. 08.07.2015, n.
14288; Cass. 20.03.2010, n. 6802; Cass. 26.09.2008, n. 24262), trattativa la cui sussistenza è da considerarsi un antecedente logico e fattuale rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio su cui si basa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass. 08.07.2015, n. 14288; Cass.
20.03.2010, n. 6802; Cass. 26.09.2008, n. 24262. Cass. 28.06.2005, n. 13890).
Spetta al "professionista" dare la prova del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (v. Cass. 20.08.2010, n. 18785; Cass., 20.03.2010, n. 6802; Cass. 26.09.2008, n.
24262).
In presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale circa il
“carattere abusivo” delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore.
La preclusione - in tal caso - discende dal fatto che non è configurabile una previsione ed imposizione unilaterale, quale (possibile) fonte di “abuso” nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass.
08.07.2015, n. 14288; Cass. 20.03.2010, n. 6802; Cass. 26.09.2008, n. 24262).
Affinché la “tutela del consumatore” possa essere esclusa, la trattativa non solo deve essersi storicamente svolta, ma deve anche risultare caratterizzata dai requisiti dell'individualità, serietà, effettività (v. Cass., 26.09.2008, n. 24262).
Pertanto, la protezione in parola non trova spazio per le clausole che sono state oggetto di trattativa mirata;
invece, la restante parte non negoziata del contratto è “legata” al c.d. Codice del Consumo (ivi compreso il “foro del consumatore”) (v. Cass. 20.08.2010, n. 18785).
Il D.Lgs. n. 206/2005 (come già gli artt. 1469 bis ss. c.c.) è volto a garantire il consumatore in caso di unilaterale fissazione del regolamento negoziale da parte del professionista, il quale può affermare la sua “autorità” sia mediante moduli o formulari destinati ad una serie indefinita di rapporti, sia in occasione del singolo contratto redatto per un preciso affare con un contenuto predefinito e vincolato
9 per l'altro contraente;
in entrambe le ipotesi, ricorre la lesione della libertà del consumatore di partecipare alla determinazione del contenuto dell'accordo.
E. A pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta dell'odierna appellata si legge che “i contratti di garanzia depositati nel ricorso monitorio (…) sono stati oggetto di trattativa tra le parti e sottoscritti mediante moduli e/o formulari”.
La trattativa - in realtà - è stata solo allegata;
per contro, trattandosi di moduli e formulari, è verosimile che il contenuto sia stato predisposto dalla sola Unicredit Corporate Banking s.p.a.
La società opposta in I Grado non ha provato che la clausola di cui si discute fosse stata oggetto di trattativa seria;
solo le sottoscrizioni ivi apposte sono state autenticate dal notaio.
Inoltre, nei contratti di garanzia autonoma a prima richiesta per cui è causa, nell'autentica di sottoscrizione, si legge: “...della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, hanno apposto alla mia presenza, in calce alla scrittura che precede – composta di 9 (nove) facciate di cui 5
(cinque) fogli – a margine degli altri fogli di cui si compone, previa lettura da me notaio data del contenuto della stessa”.
Dunque, l'intervento notarile - nella specifica situazione - non può dirsi idoneo ad integrare gli estremi di una trattativa individuale sull'art. 22 del contratto autonomo di garanzia.
Allora, in ragione della redazione unilaterale del contratto e della riconducibilità della clausola tra quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., sarebbe spettato al “professionista” dare prova che la previsione contrattuale fosse stata oggetto di apposita trattativa ex art. 34, comma 4,
D.Lgs. n. 206/2005, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività (v.
Cass. 26.09.2008, n. 24262).
F. L'art. 22 di cui al contratto di garanzia autonomo è vessatorio.
Ne consegue l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona.
In virtù della residenza di in Pompei (NA), come provata dal doc. 9 (fascicolo di I Parte_1
Grado, parte opponente), la competenza territoriale è del Tribunale di Torre Annunziata, quale foro inderogabile del consumatore.
Il Giudice di prime cure, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale.
Tale pronuncia avrebbe comportato la declaratoria d'invalidità e di revoca del decreto ingiuntivo, poiché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem è un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (v. Cass. n. 1372 del 26.01.2016).
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fra i minimi ed i medi di cui al DM 55/2014,
10 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile e di media complessità (trattandosi di impugnazione pur sempre accolta in punto competenza, senza valutazione del merito).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'Appello, ACCERTA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Torre Annunziata e REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
1333/2020 del Tribunale di Verona.
2. CONDANNA a rifondere a le spese di I Grado liquidate in € 8.145,00 CP_1 Parte_1
oltre iva-cpa-spese generali come per legge, e le spese di II Grado liquidate in € 6.353,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, con distrazione a favore della difesa ex art. 93 c.p.c..
Venezia, 31.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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