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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/01/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 834/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia
Coccoluto Ferrigni e dall'avv. Andrea Melani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno, Corso Giuseppe Mazzini n.27, giusta procura in atti;
ATTORE
E
nata a [...] il [...] ( ), ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], nata a [...] il Controparte_2
22/08/1955 ), ivi residente in [...], C.F._3
nata a [...] il [...] , ivi Controparte_3 C.F._4 residente in [...], tutte rappresentate e difese dall'avv. Giacomo
Giribaldi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Livorno Via Verdi, 7, giusta procura in atti;
CONVENUTI
E nata a [...] il [...], ( ), CP_4 C.F._5 residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento diritto di proprietà.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_2 Controparte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_3 CP_4
“Piaccia al designando Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento del fatto che la signora
[...]
nata a [...] l'[...], c.f. è l'unica ed Pt_1 C.F._1 esclusiva piena proprietaria del giardino annesso ed antistante l' unità immobiliare sita in Livorno, via della Fontanella n.55, piano terreno, descritta ed identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 65, mappale n.1191, sub. 603, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, RC € 589,39, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di comproprietà o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul ridetto giardino da parte dei signori nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._4 CP_4
, nei confronti della qui concludente, con ordine ai ridetti C.F._5 convenuti, occorrendo, di cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo del giardino di proprietà della sig. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 lite e dei procedimenti di mediazione”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Livorno, via della
Fontanella 55 – 57, composto di piano terra con annesso giardino, piano primo e un pertinenziale locale ripostiglio, per averlo acquistato, per la quota di 1/3, per successione mortis causa dal padre sig. deceduto in Livorno il 7 Persona_1 dicembre 1979, giusta dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio del
Registro di Livorno in data 21 maggio 1980, e per la quota di 2/3, per atto di compravendita del 3/2/2025, rogato dal Notaio Dott. stipulato con Persona_2
i signori (madre) e (fratello), che a loro volta avevano Persona_3 Persona_4 acquistato la propria quota per la successione legittima suddetta;
- i suddetti immobili erano, al momento dell'atto di compravendita, identificati al
Catasto fabbricati al foglio 65, mappale 6, sub 6 l'appartamento al piano terreno con annesso giardino e al foglio 65, mappale 6 sub. 7 (già sub.4 e sub. 5, soppressi a seguito di denuncia di variazione n. 19287 del 2 Maggio 1989) l'appartamento al
2 primo piano e Foglio 65, mappale n. 323, sub. 601, (già sub. 2 unito al mappale 440,
a seguito di variazione 4154 del 17.01.2005) il pertinenziale locale ripostiglio;
-in data 16/10/2008, il piano terreno ed il piano primo, a seguito di variazione d'ufficio per modifica di identificativo, protocollo n.139259, assumevano la seguente identificazione catastale: Foglio 65, mappale n.1191, sub. 6, categoria A/4 classe 2, vani 3,5, RC € 189,80 l'appartamento al piano terreno con giardino;
Foglio 65, mappale n. 1191, sub 7, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, RC € 298,25
l'appartamento al primo piano;
- in data 22/8/2012, con atto pubblico del Notaio dott.ssa , Persona_5
l'attrice vendeva alla FI l'appartamento sito al piano primo con il Parte_2 locale pertinenziale, e rimaneva quindi piena proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terreno, con annesso giardino, che, a seguito di una ulteriore variazione risalente al 29/07/2013, protocollo n.119826, ha assunto la seguente identificazione catastale: Foglio 65, mappale n.1191, sub. 603, categoria A/2 classe
2, vani 4,5, RC € 569,39;
- il suddetto immobile di proprietà dell'attrice fa parte di un più ampio fabbricato del quale fanno parte, oltre all'immobile sito al primo piano e venduto alla FI
, altri tre appartamenti, contraddistinti con i numeri civici 43, 45 e Parte_2
47, alle quali si accede da un autonomo cancello posto lungo la via della Fontanella, più precisamente, l'appartamento ubicato al civico n. 43 è di proprietà delle sig.re e l'appartamento ubicato al civico n.45 è di Controparte_2 Controparte_1 proprietà della sig.ra mentre l'appartamento ubicato al civico n. 47 è di CP_4 proprietà della sig.ra Controparte_3
- l'attrice, e la FI , sono sempre accedute in via esclusiva alle Parte_2 rispettive proprietà dal cancello prospiciente la via della Fontanella e contrassegnato al civico 55-57, e quindi dal giardino antistante il fabbricato;
- l'attrice ha, inoltre, sempre utilizzato il giardino antistante il fabbricato per cene e pranzi conviviali con parenti ed amici durante il periodo estivo, provvedendo altresì in via esclusiva alla cura e manutenzione di detta area;
- con lettera raccomandata del 4/2/2019, i signori Parte_3 CP_4
e richiedevano alla signora la
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_1 consegna delle chiavi del cancello contrassegnato ai civici 55 – 57, attraverso il quale, l'attrice è sempre acceduta alla sua abitazione, rivendicando il carattere comune del giardino antistante le di loro abitazioni;
3 - al fine di comporre bonariamente la questione, l'attrice, unitamente alla FI, avviava il procedimento di mediazione, che si concludeva il 21/09/2020 con verbale negativo per mancata conciliazione.
Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio, rassegnando Parte_1 le conclusioni come innanzi riportate.
Si sono costituite in giudizio le convenute e Controparte_1 Controparte_2
le quali hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, rappresentando come la particella n. 1191 identificativa del terreno antistante il fabbricato in oggetto, non è mai stata oggetto di frazionamento per cui risulta area comune all'intero immobile nel quale si trovano le proprietà, non solo di parte attrice, ma anche delle convenute.
La convenuta sebbene ritualmente citata, non si è costituita in CP_4 giudizio.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e una CTU tecnico- descrittiva.
All'udienza del 29/1/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare e in punto di diritto, deve evidenziarsi come la domanda formulata da parte attrice debba essere qualificata come un'azione di accertamento della proprietà.
L'azione di accertamento della proprietà, come quella di rivendicazione, è soggetta ad un rigoroso onere probatorio ricadente sull'attore, per cui chi agisce per il mero accertamento della proprietà, anche solo per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere esercitato sul bene, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione, alla "probatio diabolica" della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes
(Cass. n. 1210/2017). A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali
4 (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa) (vedi Cass., sez. II, n. 24050/2022).
Nel caso in esame l'azione di accertamento della proprietà ha ad oggetto l'area cortilizia antistante il fabbricato sito in Livorno, via della Fontanella n. 55, e nello la porzione di area esterna/giardino antistante l'appartamento di proprietà dell'attrice posto al piano terreno del suddetto fabbricato.
Tale fabbricato è costituito da 5 unità immobiliari, delle quali una è di proprietà dell'attrice e le altre ciascuna di proprietà di diversi soggetti, tra cui le odierne convenute oltre alla sig.ra , FI dell'attrice. Parte_2
La controversia tra le parti nasce dal fatto che l'attrice sostiene che il giardino antistante la propria abitazione sia di sua esclusiva proprietà, mentre le convenute, dal canto loro, sostengono che si tratti di area comune all'intero fabbricato e dunque anche alle loro rispettive proprietà.
Per la soluzione della controversia si è ritenuto necessario nominare un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di ricostruire le vicende che hanno interessato il fabbricato oggetto di causa, e i diversi e successivi atti di proprietà che si sono succeduti nel corso degli anni, al fine di accertare la proprietà dell'area cortilizia per cui è causa.
Lo scrivente giudice ritiene di poter condividere gli accertamenti e le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato, geom. , in quanto chiare, precise e Persona_8 coerenti ed immuni da vizi logici e contraddizioni.
Orbene, il CTU ha accertato che la porzione di fabbricato ora di proprietà della parte attrice, era originariamente in proprietà per quote a diversi soggetti, per poi essere acquisita in piena proprietà da in forza di cinque atti di Persona_1 provenienza stipulati tra gli anni 1949 e 1952. Sebbene gli atti siano privi di elaborati grafici e di planimetria catastale, gli stessi riportano tutti la stessa descrizione e cioè "Casa con resedio”. In seguito alla morte di avvenuta Persona_1 il 07/12/1979, sono subentrati gli eredi , e Persona_3 Persona_4 Parte_1
, per la quota di 1/3 ciascuno e poi con atto Dott. del 03.02.2005 rep.
[...] Per_2
89435 i primi due hanno venduto alla terza la loro quota di proprietà.
Il CTU, alla luce degli accertamenti compiuti e sulla base della documentazione depositata in atti, ha così concluso “Pertanto, dalle ricerche effettuate hanno portato alla cognizione che la porzione di area di cui trattasi è sempre stata in proprietà esclusiva, alla porzione di fabbricato oggi di proprietà di e Parte_1 [...]
. Infatti il dante causa delle stesse, Sig. , aveva acquistato Parte_2 Persona_1 certamente tale area come indicato in tutti e cinque gli atti di compravendita sopra
5 indicati e ciò, oltre all'indicazione diretta dell'acquisto del "resedio", è confermato anche da quella indiretta dei confini dove viene indicata la Via del Pino (ora Via della
Fontanella) e ciò non potrebbe essere se la proprietà fosse stata limitata alla porzione di fabbricato. Infatti in tal caso doveva essere inequivocabilmente indicata tra i confini la dizione “corte comune” e ancora “Alla luce di quanto sopra, sulla base delle ricerche effettuate, lo scrivente può sicuramente affermare che l'area di cui trattasi, ora adibita
a giardino dell'unità immobiliare di proprietà di posta in Livorno, Via Parte_1 della Fontanella N.C. 55 è di proprietà esclusiva della stessa, mentre quella limitrofa e perimetrale è a comune di tutte le unità immobiliari presenti nel “complesso”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può, pertanto, ritenersi accertato che il resede/giardino posto all'esterno dell'appartamento ubicato al piano terreno del fabbricato in oggetto, è di proprietà esclusiva dell'attrice per averlo legittimamente acquistato, in parte per atto tra vivi e in parte per successione mortis causa dal padre, sig. il quale a sua volta lo aveva Persona_1 legittimamente acquistato, attraverso diversi atti di compravendita, da altri soggetti proprietari pro quota.
Indicativo dell'accertamento della proprietà esclusiva in capo all'attrice è, non solo il tenore testuale dei diversi atti di trasferimento summenzionati, ma anche dall'atto con il quale, nel 1964, il sig. , dante causa dell'attrice, ha Persona_1 venduto al fratello un "piccolo quartiere di recente costruzione, posto in Persona_4
Livorno, Via della Fontanella 9/A”. L'atto contiene, tra le altre specifiche, anche quella nella quale viene indicato che nella vendita sono compresi "il diritto a comune sulla corte situata sul retro del quartiere;
il diritto di passo, per accedere dalla Via della Fontanella al quartiere in oggetto, lungo la porzione di terreno sulla strada di proprietà esclusiva del venditore;
………….. Il venditore si riserva l'area soprastante il quartiere venduto con il diritto di sopraelevazione”.
E' chiaro, dunque, che l'intera area esterna circostante il fabbricato per cui è causa, era, sin dall'origine, considerata per una parte “area comune” e per una porzione di pertinenza esclusiva dell'appartamento posto al piano terreno oggi di proprietà dell'attrice.
Non costituisce ostacolo alla suddetta affermazione, il fatto che l'intera area esterna non sia mai stata frazionata, e sia ancora oggi identificata come una unica particella, come confermato anche dal CTU “in merito al fatto che il semplice
“estratto di mappa” sul quale insistono i beni, non è suddiviso con altra particella o diverso subalterno, così come riportato anche nelle direttive e Circolari dell'attuale
costituisca solo proprietà a comune, questo è Parte_4
6 inequivocabilmente ed indiscutibilmente errato. Il tutto anche così come scritto e rimarcato, nelle due note tecniche, corrette, chiare ed esplicite del C.T.P. geom. di parte attrice, sempre allegate ai fascicoli di parte, dove riporta pure CP_5 esempi pratici di zone limitrofe, e posso aggiungere comuni a tutto il territorio
Comunale, Provinciale e Nazionale”.
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse e all'esito dell'istruttoria della causa, la domanda attorea deve essere accolta e conseguentemente deve essere accertata l'esclusiva proprietà in capo alla sig.ra in qualità di proprietaria dell'immobile sito al piano terra del Parte_1 fabbricato posto in Livorno, Via della Fontanella n. 55, identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 65, particella 1191, sub 603, dell'area cortilizia/giardino antistante il suddetto immobile, con esclusione di qualsiasi diritto delle parti convenute sulla suddetta area.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta l'esclusiva proprietà in capo alla sig.ra in qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile sito al piano terra del fabbricato posto in Livorno,
Via della Fontanella n. 55, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 65, particella 1191, sub 603, della porzione di area cortilizia/giardino antistante il suddetto immobile, con esclusione di qualsiasi diritto delle parti convenute sulla suddetta area;
• Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente
(compreso le spese per il procedimento di mediazione) in € 264,00 per esborsi, ed € 6.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 20/05/2025
7 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/01/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 834/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia
Coccoluto Ferrigni e dall'avv. Andrea Melani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno, Corso Giuseppe Mazzini n.27, giusta procura in atti;
ATTORE
E
nata a [...] il [...] ( ), ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], nata a [...] il Controparte_2
22/08/1955 ), ivi residente in [...], C.F._3
nata a [...] il [...] , ivi Controparte_3 C.F._4 residente in [...], tutte rappresentate e difese dall'avv. Giacomo
Giribaldi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Livorno Via Verdi, 7, giusta procura in atti;
CONVENUTI
E nata a [...] il [...], ( ), CP_4 C.F._5 residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento diritto di proprietà.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_2 Controparte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_3 CP_4
“Piaccia al designando Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento del fatto che la signora
[...]
nata a [...] l'[...], c.f. è l'unica ed Pt_1 C.F._1 esclusiva piena proprietaria del giardino annesso ed antistante l' unità immobiliare sita in Livorno, via della Fontanella n.55, piano terreno, descritta ed identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 65, mappale n.1191, sub. 603, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, RC € 589,39, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di comproprietà o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul ridetto giardino da parte dei signori nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._4 CP_4
, nei confronti della qui concludente, con ordine ai ridetti C.F._5 convenuti, occorrendo, di cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo del giardino di proprietà della sig. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 lite e dei procedimenti di mediazione”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Livorno, via della
Fontanella 55 – 57, composto di piano terra con annesso giardino, piano primo e un pertinenziale locale ripostiglio, per averlo acquistato, per la quota di 1/3, per successione mortis causa dal padre sig. deceduto in Livorno il 7 Persona_1 dicembre 1979, giusta dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio del
Registro di Livorno in data 21 maggio 1980, e per la quota di 2/3, per atto di compravendita del 3/2/2025, rogato dal Notaio Dott. stipulato con Persona_2
i signori (madre) e (fratello), che a loro volta avevano Persona_3 Persona_4 acquistato la propria quota per la successione legittima suddetta;
- i suddetti immobili erano, al momento dell'atto di compravendita, identificati al
Catasto fabbricati al foglio 65, mappale 6, sub 6 l'appartamento al piano terreno con annesso giardino e al foglio 65, mappale 6 sub. 7 (già sub.4 e sub. 5, soppressi a seguito di denuncia di variazione n. 19287 del 2 Maggio 1989) l'appartamento al
2 primo piano e Foglio 65, mappale n. 323, sub. 601, (già sub. 2 unito al mappale 440,
a seguito di variazione 4154 del 17.01.2005) il pertinenziale locale ripostiglio;
-in data 16/10/2008, il piano terreno ed il piano primo, a seguito di variazione d'ufficio per modifica di identificativo, protocollo n.139259, assumevano la seguente identificazione catastale: Foglio 65, mappale n.1191, sub. 6, categoria A/4 classe 2, vani 3,5, RC € 189,80 l'appartamento al piano terreno con giardino;
Foglio 65, mappale n. 1191, sub 7, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, RC € 298,25
l'appartamento al primo piano;
- in data 22/8/2012, con atto pubblico del Notaio dott.ssa , Persona_5
l'attrice vendeva alla FI l'appartamento sito al piano primo con il Parte_2 locale pertinenziale, e rimaneva quindi piena proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terreno, con annesso giardino, che, a seguito di una ulteriore variazione risalente al 29/07/2013, protocollo n.119826, ha assunto la seguente identificazione catastale: Foglio 65, mappale n.1191, sub. 603, categoria A/2 classe
2, vani 4,5, RC € 569,39;
- il suddetto immobile di proprietà dell'attrice fa parte di un più ampio fabbricato del quale fanno parte, oltre all'immobile sito al primo piano e venduto alla FI
, altri tre appartamenti, contraddistinti con i numeri civici 43, 45 e Parte_2
47, alle quali si accede da un autonomo cancello posto lungo la via della Fontanella, più precisamente, l'appartamento ubicato al civico n. 43 è di proprietà delle sig.re e l'appartamento ubicato al civico n.45 è di Controparte_2 Controparte_1 proprietà della sig.ra mentre l'appartamento ubicato al civico n. 47 è di CP_4 proprietà della sig.ra Controparte_3
- l'attrice, e la FI , sono sempre accedute in via esclusiva alle Parte_2 rispettive proprietà dal cancello prospiciente la via della Fontanella e contrassegnato al civico 55-57, e quindi dal giardino antistante il fabbricato;
- l'attrice ha, inoltre, sempre utilizzato il giardino antistante il fabbricato per cene e pranzi conviviali con parenti ed amici durante il periodo estivo, provvedendo altresì in via esclusiva alla cura e manutenzione di detta area;
- con lettera raccomandata del 4/2/2019, i signori Parte_3 CP_4
e richiedevano alla signora la
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_1 consegna delle chiavi del cancello contrassegnato ai civici 55 – 57, attraverso il quale, l'attrice è sempre acceduta alla sua abitazione, rivendicando il carattere comune del giardino antistante le di loro abitazioni;
3 - al fine di comporre bonariamente la questione, l'attrice, unitamente alla FI, avviava il procedimento di mediazione, che si concludeva il 21/09/2020 con verbale negativo per mancata conciliazione.
Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio, rassegnando Parte_1 le conclusioni come innanzi riportate.
Si sono costituite in giudizio le convenute e Controparte_1 Controparte_2
le quali hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, rappresentando come la particella n. 1191 identificativa del terreno antistante il fabbricato in oggetto, non è mai stata oggetto di frazionamento per cui risulta area comune all'intero immobile nel quale si trovano le proprietà, non solo di parte attrice, ma anche delle convenute.
La convenuta sebbene ritualmente citata, non si è costituita in CP_4 giudizio.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e una CTU tecnico- descrittiva.
All'udienza del 29/1/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare e in punto di diritto, deve evidenziarsi come la domanda formulata da parte attrice debba essere qualificata come un'azione di accertamento della proprietà.
L'azione di accertamento della proprietà, come quella di rivendicazione, è soggetta ad un rigoroso onere probatorio ricadente sull'attore, per cui chi agisce per il mero accertamento della proprietà, anche solo per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere esercitato sul bene, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione, alla "probatio diabolica" della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes
(Cass. n. 1210/2017). A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali
4 (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa) (vedi Cass., sez. II, n. 24050/2022).
Nel caso in esame l'azione di accertamento della proprietà ha ad oggetto l'area cortilizia antistante il fabbricato sito in Livorno, via della Fontanella n. 55, e nello la porzione di area esterna/giardino antistante l'appartamento di proprietà dell'attrice posto al piano terreno del suddetto fabbricato.
Tale fabbricato è costituito da 5 unità immobiliari, delle quali una è di proprietà dell'attrice e le altre ciascuna di proprietà di diversi soggetti, tra cui le odierne convenute oltre alla sig.ra , FI dell'attrice. Parte_2
La controversia tra le parti nasce dal fatto che l'attrice sostiene che il giardino antistante la propria abitazione sia di sua esclusiva proprietà, mentre le convenute, dal canto loro, sostengono che si tratti di area comune all'intero fabbricato e dunque anche alle loro rispettive proprietà.
Per la soluzione della controversia si è ritenuto necessario nominare un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di ricostruire le vicende che hanno interessato il fabbricato oggetto di causa, e i diversi e successivi atti di proprietà che si sono succeduti nel corso degli anni, al fine di accertare la proprietà dell'area cortilizia per cui è causa.
Lo scrivente giudice ritiene di poter condividere gli accertamenti e le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato, geom. , in quanto chiare, precise e Persona_8 coerenti ed immuni da vizi logici e contraddizioni.
Orbene, il CTU ha accertato che la porzione di fabbricato ora di proprietà della parte attrice, era originariamente in proprietà per quote a diversi soggetti, per poi essere acquisita in piena proprietà da in forza di cinque atti di Persona_1 provenienza stipulati tra gli anni 1949 e 1952. Sebbene gli atti siano privi di elaborati grafici e di planimetria catastale, gli stessi riportano tutti la stessa descrizione e cioè "Casa con resedio”. In seguito alla morte di avvenuta Persona_1 il 07/12/1979, sono subentrati gli eredi , e Persona_3 Persona_4 Parte_1
, per la quota di 1/3 ciascuno e poi con atto Dott. del 03.02.2005 rep.
[...] Per_2
89435 i primi due hanno venduto alla terza la loro quota di proprietà.
Il CTU, alla luce degli accertamenti compiuti e sulla base della documentazione depositata in atti, ha così concluso “Pertanto, dalle ricerche effettuate hanno portato alla cognizione che la porzione di area di cui trattasi è sempre stata in proprietà esclusiva, alla porzione di fabbricato oggi di proprietà di e Parte_1 [...]
. Infatti il dante causa delle stesse, Sig. , aveva acquistato Parte_2 Persona_1 certamente tale area come indicato in tutti e cinque gli atti di compravendita sopra
5 indicati e ciò, oltre all'indicazione diretta dell'acquisto del "resedio", è confermato anche da quella indiretta dei confini dove viene indicata la Via del Pino (ora Via della
Fontanella) e ciò non potrebbe essere se la proprietà fosse stata limitata alla porzione di fabbricato. Infatti in tal caso doveva essere inequivocabilmente indicata tra i confini la dizione “corte comune” e ancora “Alla luce di quanto sopra, sulla base delle ricerche effettuate, lo scrivente può sicuramente affermare che l'area di cui trattasi, ora adibita
a giardino dell'unità immobiliare di proprietà di posta in Livorno, Via Parte_1 della Fontanella N.C. 55 è di proprietà esclusiva della stessa, mentre quella limitrofa e perimetrale è a comune di tutte le unità immobiliari presenti nel “complesso”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può, pertanto, ritenersi accertato che il resede/giardino posto all'esterno dell'appartamento ubicato al piano terreno del fabbricato in oggetto, è di proprietà esclusiva dell'attrice per averlo legittimamente acquistato, in parte per atto tra vivi e in parte per successione mortis causa dal padre, sig. il quale a sua volta lo aveva Persona_1 legittimamente acquistato, attraverso diversi atti di compravendita, da altri soggetti proprietari pro quota.
Indicativo dell'accertamento della proprietà esclusiva in capo all'attrice è, non solo il tenore testuale dei diversi atti di trasferimento summenzionati, ma anche dall'atto con il quale, nel 1964, il sig. , dante causa dell'attrice, ha Persona_1 venduto al fratello un "piccolo quartiere di recente costruzione, posto in Persona_4
Livorno, Via della Fontanella 9/A”. L'atto contiene, tra le altre specifiche, anche quella nella quale viene indicato che nella vendita sono compresi "il diritto a comune sulla corte situata sul retro del quartiere;
il diritto di passo, per accedere dalla Via della Fontanella al quartiere in oggetto, lungo la porzione di terreno sulla strada di proprietà esclusiva del venditore;
………….. Il venditore si riserva l'area soprastante il quartiere venduto con il diritto di sopraelevazione”.
E' chiaro, dunque, che l'intera area esterna circostante il fabbricato per cui è causa, era, sin dall'origine, considerata per una parte “area comune” e per una porzione di pertinenza esclusiva dell'appartamento posto al piano terreno oggi di proprietà dell'attrice.
Non costituisce ostacolo alla suddetta affermazione, il fatto che l'intera area esterna non sia mai stata frazionata, e sia ancora oggi identificata come una unica particella, come confermato anche dal CTU “in merito al fatto che il semplice
“estratto di mappa” sul quale insistono i beni, non è suddiviso con altra particella o diverso subalterno, così come riportato anche nelle direttive e Circolari dell'attuale
costituisca solo proprietà a comune, questo è Parte_4
6 inequivocabilmente ed indiscutibilmente errato. Il tutto anche così come scritto e rimarcato, nelle due note tecniche, corrette, chiare ed esplicite del C.T.P. geom. di parte attrice, sempre allegate ai fascicoli di parte, dove riporta pure CP_5 esempi pratici di zone limitrofe, e posso aggiungere comuni a tutto il territorio
Comunale, Provinciale e Nazionale”.
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse e all'esito dell'istruttoria della causa, la domanda attorea deve essere accolta e conseguentemente deve essere accertata l'esclusiva proprietà in capo alla sig.ra in qualità di proprietaria dell'immobile sito al piano terra del Parte_1 fabbricato posto in Livorno, Via della Fontanella n. 55, identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 65, particella 1191, sub 603, dell'area cortilizia/giardino antistante il suddetto immobile, con esclusione di qualsiasi diritto delle parti convenute sulla suddetta area.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta l'esclusiva proprietà in capo alla sig.ra in qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile sito al piano terra del fabbricato posto in Livorno,
Via della Fontanella n. 55, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 65, particella 1191, sub 603, della porzione di area cortilizia/giardino antistante il suddetto immobile, con esclusione di qualsiasi diritto delle parti convenute sulla suddetta area;
• Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente
(compreso le spese per il procedimento di mediazione) in € 264,00 per esborsi, ed € 6.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 20/05/2025
7 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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