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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1419/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
ON
[...]
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 5 giugno 2025, alle ore 12,00, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. BIZZARRI MASSIMO Parte_1 E' presente il sig. , legale rappresentante della Controparte_3 Parte_1 Per l'avv. IORI VILLIAM Controparte_1 Per l'avv. IORI VILLIAM _2 E' presente _2 Per l'avv. IORI VILLIAM ON L'avv. Bizzarri si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come in memoria integrativa 31.05.2024 precisando che la somma di cui si chiede la condanna di controparte è pari ad € 27.412,14 come riportato nel documento depositato in data 14.03.2025. L'avv. Iori si riporta ai propri atti e difese chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come da memoria integrativa 21.06.2024. Segue una discussione al termine della quale il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla Camera di Consiglio nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 15,35
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIZZARRI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI Controparte_1 C.F._1
VILLIAM
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI VILLIAM _2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI VILLIAM ON C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per inadempimento – uso abitativo Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna, in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
MOTIVI DELLA DECISONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 01.06.2020 tra e – - Parte_1 ON _2 [...] ; contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1
Emilia in data 15.06.2020 al n. 005548 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Fontana di Rubiera (RE), via Maestri 18/2 identificato al NCEU di detto Comune al fg. 10, particella 703, sub.
2, Cat. A/7; sub. 3 cat. C/6.
Parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori che si erano resi morosi nel pagamento di numerosi canoni di locazione a decorrere dall'anno 2020.
Il presente giudizio segue all'ordinanza di mutamento rito del 09.05.2024 essendosi parte intimata opposta alla convalida dell'intimato sfratto adducendo la non corretta misura dell'eccepita morosità e la presenza di vizi nell'immobile. pagina 2 di 4 Con l'ordinanza 09.05.2024 veniva disposto il rilascio dell'immobile per il 30.06.2024. L'istruttoria ha visto il deposito di memorie integrative nonché l'esperimento della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo.
Parte convenuta riconosce di non aver corrisposto i canoni di locazione come richiesti ad eccezione di quelli relativi ai mesi di giugno e luglio 2020 nonché di luglio 2024 per non essere dovuti;
i primi in quanto l'installazione dei contatori per luce, gas ed acqua era avvenuta solo nel mese di luglio 2020 inoltrato, costringendo i convenuti a trascorrere i mesi di giugno e luglio 2020 in un bed & breakfast;
in tale periodo i convenuti avevano provveduto a proprie spese all'allacciamento delle utenze di acqua e gas;
al momento della locazione, il bagno al piano terra era dotato solo dell'impianto idraulico mentre era del tutto privo di sanitari che sono stati acquistati ed installati dai convenuti;
solo nel mese di agosto
2020 era stata presentata domanda di residenza presso l'immobile locato;
analogamente non era dovuto il canone di luglio 2024 in quanto l'immobile era stato rilasciato nei primi giorni di luglio 2024. Parte attrice ha contestato quanto eccepito da parte convenuta producendo talune fotografie dell'immobile locato, di contatori nonché screen shot di messaggi con risalenti a Controparte_1 fine maggio e giugno 2020; con riferimento alla mancanza dei sanitari nel locale bagno posto al piano terra, parte attrice ha precisato che il locale non aveva destinazione di bagno bensì di cantina.
In merito, poi, agli asseriti vizi dell'immobile locato, le parti sono state autorizzate a depositare la relazione del geom. incaricato congiuntamente di eseguire un sopralluogo per verificare lo CP_4 stato dei luoghi in raffronto al verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 01.06.2020.
Il geom. a concluso affermando che le doglianze mosse dai conduttori non hanno determinato CP_4 alcun pregiudizio al godimento dell'immobile; conseguentemente non possono ritenersi rilevanti per una rideterminazione del canone di locazione contrattualmente pattuito. Se, dunque, a fronte della documentazione offerta da parte attrice, possono ritenersi dovuti anche i canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio 2020, non si ritiene, invece, dovuto il canone di luglio
2024 attesa la liberazione dell'immobile nei primi giorni del mese di luglio 2024.
Va, dunque, rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta di riduzione del canone di locazione per diminuito e/o pregiudicato godimento dell'immobile locato non avendo raggiunto la prova sul punto alla luce della documentazione prodotta da parte attrice e dell'accertamento peritale svolto dal geom. CP_4
Va, altresì, rigettata la richiesta di parte attrice di condanna dei convenuti alle spese di ripristino degli asseriti danni atteso che alcuna domanda sul punto viene svolta nella memoria integrativa;
trattasi di domanda nuova e, come tale, inammissibile;
ne consegue che parte attrice sarà tenuta a restituire a parte convenuta il deposito cauzionale di € 2700,00 oltre interessi legali maturati dal versamento alla restituzione.
Parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di registrazione del contratto di locazione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 per quota di ½ per complessivi € 479,50, come da documentazione versata in atti;
escluso il compenso del professionista incaricato da parte attrice all'adempimento che non può essere posto a carico di parte convenuta in quanto spesa sostenuta discrezionalmente da parte attrice. Con l'accoglimento della domanda di parte attrice, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio, di quello sommario e del procedimento di mediazione oltre alla refusione della quota di spettanza a parte attrice di quanto versato al geom. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1419/2024 ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 01.06.2020 tra e Parte_1
– - ; contratto di locazione ON _2 Controparte_1 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 15.06.2020 al n. 005548 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Fontana di Rubiera (RE), via pagina 3 di 4 Maestri 18/2 identificato al NCEU di detto Comune al fg. 10, particella 703, sub. 2, Cat. A/7; sub. 3 cat. C/6., per inadempimento dei conduttori – - ON _2
; Controparte_1
b) condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 _2 ON pagamento in favore di in persona del legale rappresentante , Parte_1 Controparte_3 della somma di € 21.923,60 per canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2024; c) condanna in persona del legale rappresentante , alla restituzione a Parte_1 Controparte_3 parte convenuta, del deposito cauzionale di € 2700,00 maggiorata di interessi legali dalla data del versamento alla data di restituzione;
d) condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 _2 ON pagamento in favore di in persona del legale rappresentante , Parte_1 Controparte_3 della somma di € 479,50 per spese pro quota di ½ di registrazione del contratto di locazione;
e) condanna , e in solido tra loro, alla Controparte_1 _2 ON refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
, che si liquidano in € 2383,35 per esborsi ed in € 3959,00 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1419/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
ON
[...]
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 5 giugno 2025, alle ore 12,00, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. BIZZARRI MASSIMO Parte_1 E' presente il sig. , legale rappresentante della Controparte_3 Parte_1 Per l'avv. IORI VILLIAM Controparte_1 Per l'avv. IORI VILLIAM _2 E' presente _2 Per l'avv. IORI VILLIAM ON L'avv. Bizzarri si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come in memoria integrativa 31.05.2024 precisando che la somma di cui si chiede la condanna di controparte è pari ad € 27.412,14 come riportato nel documento depositato in data 14.03.2025. L'avv. Iori si riporta ai propri atti e difese chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come da memoria integrativa 21.06.2024. Segue una discussione al termine della quale il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla Camera di Consiglio nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 15,35
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIZZARRI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI Controparte_1 C.F._1
VILLIAM
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI VILLIAM _2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI VILLIAM ON C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per inadempimento – uso abitativo Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna, in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
MOTIVI DELLA DECISONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 01.06.2020 tra e – - Parte_1 ON _2 [...] ; contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1
Emilia in data 15.06.2020 al n. 005548 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Fontana di Rubiera (RE), via Maestri 18/2 identificato al NCEU di detto Comune al fg. 10, particella 703, sub.
2, Cat. A/7; sub. 3 cat. C/6.
Parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori che si erano resi morosi nel pagamento di numerosi canoni di locazione a decorrere dall'anno 2020.
Il presente giudizio segue all'ordinanza di mutamento rito del 09.05.2024 essendosi parte intimata opposta alla convalida dell'intimato sfratto adducendo la non corretta misura dell'eccepita morosità e la presenza di vizi nell'immobile. pagina 2 di 4 Con l'ordinanza 09.05.2024 veniva disposto il rilascio dell'immobile per il 30.06.2024. L'istruttoria ha visto il deposito di memorie integrative nonché l'esperimento della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo.
Parte convenuta riconosce di non aver corrisposto i canoni di locazione come richiesti ad eccezione di quelli relativi ai mesi di giugno e luglio 2020 nonché di luglio 2024 per non essere dovuti;
i primi in quanto l'installazione dei contatori per luce, gas ed acqua era avvenuta solo nel mese di luglio 2020 inoltrato, costringendo i convenuti a trascorrere i mesi di giugno e luglio 2020 in un bed & breakfast;
in tale periodo i convenuti avevano provveduto a proprie spese all'allacciamento delle utenze di acqua e gas;
al momento della locazione, il bagno al piano terra era dotato solo dell'impianto idraulico mentre era del tutto privo di sanitari che sono stati acquistati ed installati dai convenuti;
solo nel mese di agosto
2020 era stata presentata domanda di residenza presso l'immobile locato;
analogamente non era dovuto il canone di luglio 2024 in quanto l'immobile era stato rilasciato nei primi giorni di luglio 2024. Parte attrice ha contestato quanto eccepito da parte convenuta producendo talune fotografie dell'immobile locato, di contatori nonché screen shot di messaggi con risalenti a Controparte_1 fine maggio e giugno 2020; con riferimento alla mancanza dei sanitari nel locale bagno posto al piano terra, parte attrice ha precisato che il locale non aveva destinazione di bagno bensì di cantina.
In merito, poi, agli asseriti vizi dell'immobile locato, le parti sono state autorizzate a depositare la relazione del geom. incaricato congiuntamente di eseguire un sopralluogo per verificare lo CP_4 stato dei luoghi in raffronto al verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 01.06.2020.
Il geom. a concluso affermando che le doglianze mosse dai conduttori non hanno determinato CP_4 alcun pregiudizio al godimento dell'immobile; conseguentemente non possono ritenersi rilevanti per una rideterminazione del canone di locazione contrattualmente pattuito. Se, dunque, a fronte della documentazione offerta da parte attrice, possono ritenersi dovuti anche i canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio 2020, non si ritiene, invece, dovuto il canone di luglio
2024 attesa la liberazione dell'immobile nei primi giorni del mese di luglio 2024.
Va, dunque, rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta di riduzione del canone di locazione per diminuito e/o pregiudicato godimento dell'immobile locato non avendo raggiunto la prova sul punto alla luce della documentazione prodotta da parte attrice e dell'accertamento peritale svolto dal geom. CP_4
Va, altresì, rigettata la richiesta di parte attrice di condanna dei convenuti alle spese di ripristino degli asseriti danni atteso che alcuna domanda sul punto viene svolta nella memoria integrativa;
trattasi di domanda nuova e, come tale, inammissibile;
ne consegue che parte attrice sarà tenuta a restituire a parte convenuta il deposito cauzionale di € 2700,00 oltre interessi legali maturati dal versamento alla restituzione.
Parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di registrazione del contratto di locazione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 per quota di ½ per complessivi € 479,50, come da documentazione versata in atti;
escluso il compenso del professionista incaricato da parte attrice all'adempimento che non può essere posto a carico di parte convenuta in quanto spesa sostenuta discrezionalmente da parte attrice. Con l'accoglimento della domanda di parte attrice, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio, di quello sommario e del procedimento di mediazione oltre alla refusione della quota di spettanza a parte attrice di quanto versato al geom. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1419/2024 ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 01.06.2020 tra e Parte_1
– - ; contratto di locazione ON _2 Controparte_1 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 15.06.2020 al n. 005548 serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Fontana di Rubiera (RE), via pagina 3 di 4 Maestri 18/2 identificato al NCEU di detto Comune al fg. 10, particella 703, sub. 2, Cat. A/7; sub. 3 cat. C/6., per inadempimento dei conduttori – - ON _2
; Controparte_1
b) condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 _2 ON pagamento in favore di in persona del legale rappresentante , Parte_1 Controparte_3 della somma di € 21.923,60 per canoni di locazione scaduti al mese di giugno 2024; c) condanna in persona del legale rappresentante , alla restituzione a Parte_1 Controparte_3 parte convenuta, del deposito cauzionale di € 2700,00 maggiorata di interessi legali dalla data del versamento alla data di restituzione;
d) condanna , e in solido tra loro, al Controparte_1 _2 ON pagamento in favore di in persona del legale rappresentante , Parte_1 Controparte_3 della somma di € 479,50 per spese pro quota di ½ di registrazione del contratto di locazione;
e) condanna , e in solido tra loro, alla Controparte_1 _2 ON refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
, che si liquidano in € 2383,35 per esborsi ed in € 3959,00 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
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