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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 27/05/2025 N. 13251/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINIS Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ALDO CARLO e dell'avv. FRANCESCHINIS LORENZO;
RICORRENTE contro
C.F. e P.IVA ); CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14/11/2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al CP_1
31.8.2024 a la somma lorda di euro 5.971,78 € o quali altre ritenute dovute, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri Fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”. Il ricorrente, dipendente della società convenuta con mansioni e qualifica di Macchinista, deduce che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché a titolo di
“Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie. Il ricorrente ha in particolare chiarito come:
- tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 1439/2021 del Tribunale di Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al pagamento delle somme maturate a CP_1 tale titolo sino a una certa data;
- tale decisione è stata appellata con esito sfavorevole alla società ed è passata in giudicato a seguito del decreto di estinzione n. 5706/2024 del 4.3.2024 reso dalla Suprema Corte di Cassazione;
- la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie dovute per il periodo successivo a quello oggetto della citata controversia in dispregio al criterio di conteggio accertato con forza di giudicato. In ricorso viene inoltre precisato che la società convenuta con l'accordo sindacale del 23.07.2019 avrebbe riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal 01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di € 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto. Non appare contestato che i ricorrenti non abbiano sottoscritto alcun verbale di conciliazione, essendosi visti riconoscere unilateralmente dalla datrice , importi che quindi sono stati CP_1 detratti dai conteggi delle differenze retributive rivendicate. Pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio è rimasta contumace. CP_1 pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. All'udienza del 27/05/2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 3986/24 in RG. 5632/24 alla quale, ai fini del decidere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 c.p.c., ci si riporta: “è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio
- riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del 29.01.2024). Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica. Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette
2 posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896). Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612). Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica, né la situazione fattuale del rapporto giuridico scrutinato nell'ambito del pregresso giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel rimanere contumace, non ha potuto dare atto atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate. Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda del ricorrente a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività
“di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL”, risulta fondata la domanda dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti. Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che i ricorrenti hanno depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta. In ogni caso e comunque, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L -Sentenza n. 5949 del 12/03/2018). Onere che, all'evidenza, il resistente contumace non ha assolto. Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur. Ne consegue che la domanda del ricorrente va accolta e va condannata a CP_1 corrispondere agli stessi le differenze retributive maturate per i giorni di ferie goduti nel periodo indicato in ricorso e nella misura ivi indicata;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Il ricorso va quindi integralmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda pari ad € 5.971,78, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.8.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3 2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese di lite che CP_1 si liquidano in euro 2.700 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
Milano, 27/05/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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