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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 534/2023, promossa da
Parte_1 Parte_2
( C. F. e P. IVA ) e in qualità di
[...] P.IVA_1 Parte_3
Legale Rappresentante, Unico Socio Accomandatario della società Turismo NG OC di
OC NG EN & C. S.a.S., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Aramini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
L' (CF: Controparte_1
) in persona del Capo dell' dott. e con il dott. P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
delegato a stare in giudizio, domiciliato presso la sede di Persona_1 CP_1
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. 689/81 come modificato dal D.
Lgs. n. 15/2011.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 28.11.2024.
---- FATTO E PROCESSO ----
1 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
1- Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 come modificato dal
D. Lgs. 150/2011, datato 18.07.2023, avverso l'ordinanza – ingiunzione e n. 67/2023/CH/2
(Prot. n. 19308 del 13.06.2023), emessa dal Capo dell' , Controparte_4
sede il 13.06.2023 e notificata in data 20.06.2023 alla società CP_1 [...]
la Sig.ra Parte_4 Parte_5
nella qualità di legale rappresentante, quale Unico Socio Accomandatario della predetta società, adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia in accoglimento del presente ricorso: -in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell' ordinanza ingiunzione n. 67/2023/CH/2 protocollo n. 19308 del 13/06/2023, emessa dall' , sede di , dalla quale stanno già derivando per la ricorrente Controparte_5 CP_1
gravissimi danni, -nel merito, in via principale, dichiarare illegittima, invalida, nulla e/o annullabile ed inefficace , dichiarandone l'estinzione del procedimento 13 sanzionatorio dell' ordinanza ingiunzione n. 67/2023/CH/2 protocollo n. 19308 del 13/06/2023, emessa dall'
[...]
, sede di , notificato in data 20/06/2023 a mezzo servizio postale con CP_5 CP_1
raccomandata n. 78534251234-7 e ogni successivo e collegato, ulteriore e consequenziale provvedimento, per le motivazioni tutte dedotte nel presente ricorso, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge, di istituto e di ragione, In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse che in data 20.06.2023 era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023 emessa dall' , sede di alla società Controparte_5 CP_1
emessa in virtù Parte_4
del rapporto, ex art. 17 L. 689/81 del 17.01.2019, redatto dagli ispettori del lavoro dal quale risultavano le violazioni dell'art. 25 – bis , D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 nella gestione relativa al rapporto di lavoro dipendente intercorrente tra la Società ricorrente ed i dipendenti indicati, impiegati per il trasporto scolastico per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 e dell'art. 9 bis comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010, come modificato dal DL n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 – Comunicazione preventiva di assunzione. Eccepiva la ricorrente che l'esame istruttorio posto in essere dagli
Ispettori verbalizzanti era errato in relazione sia ai fatti occorsi che ai documenti esaminati, pertanto impugnava l'ordinanza ingiunzione emessa dall' , sede di Controparte_5 CP_1
per essere infondata, illegittima, inefficace, invalida, nulla e/o annullabile e chiedeva l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione, nonché del verbale unico di accertamento e notificazione e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, per i motivi di
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seguito riassunti: intempestiva notifica dell'atto di accertamento;
- intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- vizio motivazionale;
- infondatezza delle pretese creditorie;
- illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata.
Medesimo ricorso veniva depositato per Parte_3
), in qualità di Legale Rappresentante, Unico Socio Accomandatario C.F._1
della società Turismo NG OC di OC NG EN & C. S.a.S. con sede in Via Scrima nr°110 – Località Boville Ernica (Frosinone) – (C.F. e P. IVA
), dove venivano riportate le medesime conclusioni. P.IVA_1
2- La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Chieti al N. 1029/2023 R.G.
3- L' Controparte_6
i costituiva in giudizio con memoria difensiva del 21.12.2023, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito: Preliminarmente: dichiarare l'incompetenza territoriale del Magistrato adito;
Diversamente, qualora l'onorevole Giudicante dovesse ritenere la propria competenza: Preliminarmente: non sospendere l'esecutività degli atti impugnati;
Preliminarmente: riunire i procedimenti aventi RR.GG.: 1029 e 1030/2023; In via principale: non dichiarare annullata l'ordinanza impugnata, non ricorrendone i presupposti e conseguentemente: respingere il ricorso presentato dall'/dagli opponente/i, con conferma degli atti impugnati, senza riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese, ex art.9 comma 2 d.lgs
149/2015 (per il quale “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute CP_1
dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
L'Amministrazione resistente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Chieti in favore della Sezione Distaccata di TO , la mancanza di presupposti per sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e chiedeva la riunione dei procedimenti iscritti al N. 1030 e 1029 RG per connessione oggettiva e soggettiva, entrambi pendenti presso il Tribunale di Chieti.
Nel merito deduceva che: - a seguito di una verifica condotta nei confronti dell'azienda opponente, veniva emesso il verbale unico di accertamento del 04.06.2018, cui seguiva rapporto ex art.17 legge 689/1981, a causa del mancato pagamento delle sanzioni e, a seguito di audizione ex art.18 legge 689/1981, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Deduceva altresì che tutte le violazioni erano state correttamente contestate sia in via procedurale che nel merito e, pertanto, le violazioni contestate dall'Amministrazione opposta devono considerarsi tutte pienamente legittime.
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4- In ossequio al provvedimento del Presidente del Tribunale di Chieti del 17.10.23, con il quale disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di TO, il Giudice rinviava per il proseguo alla udienza del 07.12.2023.
Alla udienza del 07.12.2023, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano congiuntamente un rinvio per consentire la riunione del fascicolo 535/2023 pendente innanzi ad altro Magistrato del medesimo Tribunale e il Giudice rinviava alla udienza del 07.03.2024 al fine di consentire l'eventuale riunione dei procedimenti connessi.
Alla udienza del 07.03.2024, la difesa della P.A. reiterava la richiesta di riunione del presente procedimento con quello iscritto al N. 535/2023 e la difesa della opponente concordava con la predetta richiesta, insistendo per il riconoscimento della legittimazione passiva della Sig.ra
OC EN, per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata e per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi;
il Giudice, attesa la connessione oggettiva dei due procedimenti, disponeva ex art. 274 c.p.c. la riunione del procedimento iscritto al N. 535/2023 e si riservava sull'amissione dei mezzi istruttori.
Con provvedimento del 19.09.2024, il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti poiché le circostanze articolate erano già provate documentalmente o da provarsi documentalmente, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e fissava l'udienza di discussione il 28.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con facoltà per le parti di depositare memorie conclusive nel termine di giorni dieci prima della fissata udienza.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali da tutte le parti costituite ed anche il deposito delle note scritte per la fissata udienza del 28.11.2024, ove le stesse insistevano nelle richieste e conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È doveroso premettere, in primis, che i procedimenti qui riuniti traggono origine da un controllo ispettivo unico effettuato nei confronti della società opponente e l'ordinanza ingiunzione CP_7
n. 67/2023 veniva notificata all'obbligato principale ed a quello obbligato in via solidale,
[...]
come già precisato anche dall'opposta P.A. nella propria comparsa di costituzione, pertanto la disamina delle questioni sarà affrontata in modo unitario.
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, si proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.042,20 a CP_7
titolo di sanzione amministrativa per violazioni in materia di rapporti di lavoro.
4 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
L'opponente dichiarava che, a seguito di verifica ispettiva nei confronti dell'azienda odierna opponente, avviata con accesso ispettivo del 06.10.2017, veniva redatto un verbale di richiesta documenti e un verbale interlocutorio del 19.12.2017.
Venivano, inoltre, acquisite le dichiarazioni di alcuni lavoratori dell'azienda opponente, nonché la documentazione utile per concludere l'accertamento.
5- Passando all'esame dei motivi di opposizione proposti dall'azienda dall'opponente, va osservato quanto segue.
La prima doglianza dell'opponente è relativa all'errata contestazione della violazione dell'art. 25 bis D.P.R. n. 313 del 14.11.2002 in relazione alla gestione del rapporto di lavoro dipendente intercorrente tra la società opponente e i dipendenti Parte_6 Pt_7
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
, Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
tutti assunti l'11.09.2017 e per i quali è stato richiesto il certificato penale Persona_9
del Casellario Giudiziale nel mese di marzo 2018 come risulta dall'ordinanza giunzione impugnata.
L'azienda opponente, in particolare, deduce che la contestazione indicata alla lettera n. 1 dell'ordinanza ingiunzione sarebbe errata poiché i predetti lavoratori, avviati al lavoro nell'anno scolastico 2016/2017 ed in quello successivo, avevano già avuto un rapporto di lavoro con l'opponente prima della data di entrata in vigore della vigente normativa (06.04.2014).
Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo
25 bis del T.U. sopra richiamato, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies c.p. o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Tale obbligo riguarda solo i contratti di lavoro siglati dal 7 aprile 2014.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs n. 39/2014, qualunque datore di lavoro che impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del
D.P.R. n. 313/2002.
5 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Ne discende che i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e collaboratori già in servizio, che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori, il certificato penale del casellario giudiziale.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, è risultato provato che i dieci lavoratori sono stati assunti tutti in data 11.09.2017 e, solo nel marzo 2018, quando era già in corso il rapporto di lavoro da ben sette mesi, è stato richiesto il certificato penale del casellario giudiziale prescritto dalla succitata norma.
L'amministrazione opposta ha pure richiamato, nei propri atti, gli orientamenti interpretativi della norma violata formulati dal Ministero della Giustizia con la circolare del 03.04.2014 (Cfr. doc. all.to sub A nota Prot. 7175 dell'11.04.2014 fascicolo di parte opposta), che ha CP_8
chiarito come l'obbligo imposto ai datori di lavoro è un “… adempimento che va circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche o private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori”.
Non vi è dubbio che la norma di cui al punto n. 1 dell'ordinanza ingiunzione è stata violata, in quanto tutti i lavoratori assunti hanno contatti diretti e regolari con i minori.
Medesima considerazione può essere svolta in ordine alla doglianza relativa al fatto che i predetti lavoratori o, comunque, parte di essi, avessero già avuto rapporti di lavoro con la datrice odierna opponente ancor prima dell'entrata in vigore della legge impositiva dell'obbligo violato e che tale obbligo non è sorto in virtù delle autocertificazioni richieste ai lavoratori al momento dell'assunzione. Va osservato che, in risposta al parere sottopostogli dalla Direzione Generale in merito alla corretta interpretazione dell'art 2 D. Lgs. n. 39/2014, con Nota Prot. 37/0015549 del 15.09.2014, ha sottolineato che l'obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro sorge prima dell'assunzione e non solo per i nuovi assunti, come erroneamente sostenuto da parte opponente, ma anche quando, venuto a conoscenza della scadenza del contratto per un lavoratore già assunto in precedenza, stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore, come
è accaduto nel caso di specie.
6 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Peraltro, l'autocertificazione, come stabilito nella circolare del MLPS dell'11.04.2014 n. 7176 prodotta in atti dall' , assume validità solo se il datore di lavoro ha già richiesto il CP_1
certificato ed è in attesa del rilascio dello stesso e non anche quando non è stato richiesto affatto.
Nel nostro caso, invece, il datore il certificato è stato richiesto, dai diretti interessati, molti mesi dopo l'assunzione dei lavoratori, invero la richiesta riporta la data di fine marzo 2018 (Cfr. doc.
n. 5 sub A parte opposta).
Sul punto, si precisa che parte opponente riporta, nei propri atti, il caso in cui, in un rapporto già instaurato, il lavoratore venga spostato ad altra attività; in tale ipotesi, infatti, non è previsto l'obbligo della certificazione, perché il rapporto di lavoro non ha subito interruzioni e la verifica penale è stata già effettuata al momento dell'assunzione.
Situazione diversa è accaduta ai lavoratori per cui è causa, per i quali il rapporto di lavoro era cessato e poi è intervenuta una nuova assunzione che ha determinato l'obbligo della verifica penale.
E, comunque, come correttamente osservato dalla P.A. opposta, la ratio della norma è evidente laddove si consideri che, nelle more, ossia nell'arco temporale tra la cessazione di un contratto di lavoro e la stipula di un altro contratto con il medesimo lavoratore, non si possono escludere eventuali condanne penali in ordine ai reati previsti nella norma in esame a tutela dei minori.
Giova, peraltro, ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn. 3837/2001,
2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n.
20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
7 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Ed anche, più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi all'opponente.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, relative all'obbligo di richiedere il certificato penale, non possono essere accolte e vanno, dunque, rigettate anche in virtù del fatto che nel caso di specie non sussistono motivi di esonero da tale obbligo.
Anche l'eccezione relativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro delle dichiarazioni dei lavoratori va rigettata, poiché infondata.
6- In merito al secondo motivo di censura di cui all'opposizione, relativo alla violazione contestata di cui al n. 2) del verbale inerente la omessa comunicazione obbligatoria a mezzo Mod. Unilav presso il competente Centro per l'Impiego nei termini di legge, poiché tutte le assunzioni dei già menzionati dieci lavoratori sono avvenute il 19.09.2016 per l'anno scolastico 2016-2017 ed erano state comunicate il successivo 20.09.2016, ed anche nell'anno 2017-2018 per le assunzioni dei lavoratori , Parte_6 Parte_7 Persona_2
dell'11.09.2017, il datore di lavoro aveva Persona_3 Persona_5
provveduto alla comunicazione obbligatoria in data 18.09.2017.
Risulta, dunque, evidente che il datore di lavoro è incorso nella violazione della normativa in vigore, per ben due anni consecutivi.
L'opponente, sul punto, deduce che, nel caso di specie, aveva in gestione il servizio di trasporto pubblico di alunni e, pertanto, qualificabile come servizio pubblico.
Deduce altresì che, dovendo effettuare oltre seicento comunicazioni, ha potuto effettuare le predette comunicazioni con tempistiche più dilatate e che, comunque, non ha arrecato nessun danno all'Amministrazione.
8 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Conclude sostenendo che la normativa consente l'avviamento al lavoro con successiva comunicazione quando ricorre una causa di forza maggiore oppure se si deve fronteggiare una situazione imprevista come nel caso di specie, ove non vi era certezza che i lavoratori si sarebbero presentati sul posto di lavoro nel giorno stabilito come spesso era accaduto e che, infatti, tali ritardi nelle comunicazioni al Centro per l'Impiego accadevano in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico, sottolineando il fatto che il ritardo contestato era relativo ad un solo giorno.
Sul punto, si rileva che la giustificazione relativa alla causa di forza maggiore non può essere ritenuta accoglibile, in primis perché la reiterazione della violazione per due anni consecutivi e per i medesimi lavoratori smentisce il dubbio della tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui vi era incertezza sulla presenza dei lavoratori nel giorno indicato, anche in virtù delle loro stesse dichiarazioni, laddove confermano delle loro ripetute assunzioni a tempo determinato e sempre dagli stessi accettate, circostanza questa deduttivamente nota al datore di lavoro e, in secundis, ma non per importanza, si osserva che alcuna norma in vigore esonera il datore dall'effettuare le comunicazioni in caso di forza maggiore.
Ma, quandanche volesse ritenersi accoglibile la tesi della forza maggiore relativa all'asserita mole dei lavoratori coinvolti nella omessa comunicazione, questa è smentita dai documenti in atti, poiché gli stessi lavoratori, contrariamente a quanto dedotto negli atti, erano in numero inferiore a venti.
In ordine alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo, nel corso degli accertamenti, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, va precisato che le stesse rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti.
In caso di impugnazione del datore di lavoro dei provvedimenti sanzionatori comminatigli, si discute che tipo di valore probatorio attribuire alle dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio di opposizione.
Una corrente giurisprudenziale, condivisa dalla scrivente, è orientata a riconoscere maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1625 del 14.04.2009, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, ha ribadito il principio secondo il quale il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
9 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Tuttavia, la peculiarità di tale principio risiede nella valutazione di maggior fede che avrebbero le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Si legge, difatti, nella sentenza predetta, che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”. Tale valutazione privilegiata, sempre secondo l'organo giudiziario, sarebbe ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalità con cui l'attività lavorativa è stata in concreto svolta.
Per tale ragione, le prove orali richieste non sono state ammesse, atteso che non avrebbero potuto aggiungere alcun elemento utile atto a contrastare la predetta ricostruzione logica, confortata da documentazione da parte della P.A. che ha dato origine alla sanzione irrogata.
Pertanto, anche tale motivo di doglianza non può essere accolto e va, dunque, rigettato.
Di contra, la ricorrente, a confutazione di tali risultanze, non ha dimostrato il contrario, restando le sue eccezioni mere deduzioni, non confortate da prova.
Le pretese della P.A., dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, sono risultate invece sussistenti, stante la responsabilità del trasgressore in ordine ai fatti contestati.
Indi, la ricostruzione operata dagli Ispettori appare corretta sotto ogni profilo.
Inoltre, la ricorrente non può giustificare l'omissione della comunicazione sostenendo che il ritardo sia lieve poiché, trattandosi pur sempre di violazione di legge e, come noto, proprio a seconda del ritardo, viene comminata una sanzione quantificata dalle fasce previste dalla normativa vigente.
Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata e va rigettata.
Ciò posto, la sanzione amministrativa è stata correttamente determinata nella misura quantificata in complessivi € 18.042,20 - ivi comprese le spese di notifica di € 42,20 - ritenuta equa alla strega delle risultanze probatorie acquisite nel presente procedimento.
7- In ordine alle spese del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, in virtù della mancata costituzione in giudizio a mezzo di avvocato da parte dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di TO, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA
10 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
l'opposizione, confermando la sanzione prevista nell'ordinanza ingiunzione impugnata N.
67/2023/CH/2 (Prot. nn. 19308 del 13.06.2023), emessa dal Capo dell' Controparte_4
, sede notificata il 20.06.2023, in € 18.042,20;
[...] CP_1
COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento, come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 18.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 534/2023, promossa da
Parte_1 Parte_2
( C. F. e P. IVA ) e in qualità di
[...] P.IVA_1 Parte_3
Legale Rappresentante, Unico Socio Accomandatario della società Turismo NG OC di
OC NG EN & C. S.a.S., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Aramini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
L' (CF: Controparte_1
) in persona del Capo dell' dott. e con il dott. P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
delegato a stare in giudizio, domiciliato presso la sede di Persona_1 CP_1
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. 689/81 come modificato dal D.
Lgs. n. 15/2011.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 28.11.2024.
---- FATTO E PROCESSO ----
1 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
1- Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 come modificato dal
D. Lgs. 150/2011, datato 18.07.2023, avverso l'ordinanza – ingiunzione e n. 67/2023/CH/2
(Prot. n. 19308 del 13.06.2023), emessa dal Capo dell' , Controparte_4
sede il 13.06.2023 e notificata in data 20.06.2023 alla società CP_1 [...]
la Sig.ra Parte_4 Parte_5
nella qualità di legale rappresentante, quale Unico Socio Accomandatario della predetta società, adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia in accoglimento del presente ricorso: -in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell' ordinanza ingiunzione n. 67/2023/CH/2 protocollo n. 19308 del 13/06/2023, emessa dall' , sede di , dalla quale stanno già derivando per la ricorrente Controparte_5 CP_1
gravissimi danni, -nel merito, in via principale, dichiarare illegittima, invalida, nulla e/o annullabile ed inefficace , dichiarandone l'estinzione del procedimento 13 sanzionatorio dell' ordinanza ingiunzione n. 67/2023/CH/2 protocollo n. 19308 del 13/06/2023, emessa dall'
[...]
, sede di , notificato in data 20/06/2023 a mezzo servizio postale con CP_5 CP_1
raccomandata n. 78534251234-7 e ogni successivo e collegato, ulteriore e consequenziale provvedimento, per le motivazioni tutte dedotte nel presente ricorso, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge, di istituto e di ragione, In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse che in data 20.06.2023 era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023 emessa dall' , sede di alla società Controparte_5 CP_1
emessa in virtù Parte_4
del rapporto, ex art. 17 L. 689/81 del 17.01.2019, redatto dagli ispettori del lavoro dal quale risultavano le violazioni dell'art. 25 – bis , D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 nella gestione relativa al rapporto di lavoro dipendente intercorrente tra la Società ricorrente ed i dipendenti indicati, impiegati per il trasporto scolastico per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 e dell'art. 9 bis comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010, come modificato dal DL n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 – Comunicazione preventiva di assunzione. Eccepiva la ricorrente che l'esame istruttorio posto in essere dagli
Ispettori verbalizzanti era errato in relazione sia ai fatti occorsi che ai documenti esaminati, pertanto impugnava l'ordinanza ingiunzione emessa dall' , sede di Controparte_5 CP_1
per essere infondata, illegittima, inefficace, invalida, nulla e/o annullabile e chiedeva l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione, nonché del verbale unico di accertamento e notificazione e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, per i motivi di
2 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
seguito riassunti: intempestiva notifica dell'atto di accertamento;
- intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- vizio motivazionale;
- infondatezza delle pretese creditorie;
- illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata.
Medesimo ricorso veniva depositato per Parte_3
), in qualità di Legale Rappresentante, Unico Socio Accomandatario C.F._1
della società Turismo NG OC di OC NG EN & C. S.a.S. con sede in Via Scrima nr°110 – Località Boville Ernica (Frosinone) – (C.F. e P. IVA
), dove venivano riportate le medesime conclusioni. P.IVA_1
2- La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Chieti al N. 1029/2023 R.G.
3- L' Controparte_6
i costituiva in giudizio con memoria difensiva del 21.12.2023, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito: Preliminarmente: dichiarare l'incompetenza territoriale del Magistrato adito;
Diversamente, qualora l'onorevole Giudicante dovesse ritenere la propria competenza: Preliminarmente: non sospendere l'esecutività degli atti impugnati;
Preliminarmente: riunire i procedimenti aventi RR.GG.: 1029 e 1030/2023; In via principale: non dichiarare annullata l'ordinanza impugnata, non ricorrendone i presupposti e conseguentemente: respingere il ricorso presentato dall'/dagli opponente/i, con conferma degli atti impugnati, senza riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese, ex art.9 comma 2 d.lgs
149/2015 (per il quale “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute CP_1
dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
L'Amministrazione resistente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Chieti in favore della Sezione Distaccata di TO , la mancanza di presupposti per sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e chiedeva la riunione dei procedimenti iscritti al N. 1030 e 1029 RG per connessione oggettiva e soggettiva, entrambi pendenti presso il Tribunale di Chieti.
Nel merito deduceva che: - a seguito di una verifica condotta nei confronti dell'azienda opponente, veniva emesso il verbale unico di accertamento del 04.06.2018, cui seguiva rapporto ex art.17 legge 689/1981, a causa del mancato pagamento delle sanzioni e, a seguito di audizione ex art.18 legge 689/1981, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Deduceva altresì che tutte le violazioni erano state correttamente contestate sia in via procedurale che nel merito e, pertanto, le violazioni contestate dall'Amministrazione opposta devono considerarsi tutte pienamente legittime.
3 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
4- In ossequio al provvedimento del Presidente del Tribunale di Chieti del 17.10.23, con il quale disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di TO, il Giudice rinviava per il proseguo alla udienza del 07.12.2023.
Alla udienza del 07.12.2023, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano congiuntamente un rinvio per consentire la riunione del fascicolo 535/2023 pendente innanzi ad altro Magistrato del medesimo Tribunale e il Giudice rinviava alla udienza del 07.03.2024 al fine di consentire l'eventuale riunione dei procedimenti connessi.
Alla udienza del 07.03.2024, la difesa della P.A. reiterava la richiesta di riunione del presente procedimento con quello iscritto al N. 535/2023 e la difesa della opponente concordava con la predetta richiesta, insistendo per il riconoscimento della legittimazione passiva della Sig.ra
OC EN, per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata e per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi;
il Giudice, attesa la connessione oggettiva dei due procedimenti, disponeva ex art. 274 c.p.c. la riunione del procedimento iscritto al N. 535/2023 e si riservava sull'amissione dei mezzi istruttori.
Con provvedimento del 19.09.2024, il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti poiché le circostanze articolate erano già provate documentalmente o da provarsi documentalmente, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e fissava l'udienza di discussione il 28.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con facoltà per le parti di depositare memorie conclusive nel termine di giorni dieci prima della fissata udienza.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali da tutte le parti costituite ed anche il deposito delle note scritte per la fissata udienza del 28.11.2024, ove le stesse insistevano nelle richieste e conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È doveroso premettere, in primis, che i procedimenti qui riuniti traggono origine da un controllo ispettivo unico effettuato nei confronti della società opponente e l'ordinanza ingiunzione CP_7
n. 67/2023 veniva notificata all'obbligato principale ed a quello obbligato in via solidale,
[...]
come già precisato anche dall'opposta P.A. nella propria comparsa di costituzione, pertanto la disamina delle questioni sarà affrontata in modo unitario.
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, si proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.042,20 a CP_7
titolo di sanzione amministrativa per violazioni in materia di rapporti di lavoro.
4 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
L'opponente dichiarava che, a seguito di verifica ispettiva nei confronti dell'azienda odierna opponente, avviata con accesso ispettivo del 06.10.2017, veniva redatto un verbale di richiesta documenti e un verbale interlocutorio del 19.12.2017.
Venivano, inoltre, acquisite le dichiarazioni di alcuni lavoratori dell'azienda opponente, nonché la documentazione utile per concludere l'accertamento.
5- Passando all'esame dei motivi di opposizione proposti dall'azienda dall'opponente, va osservato quanto segue.
La prima doglianza dell'opponente è relativa all'errata contestazione della violazione dell'art. 25 bis D.P.R. n. 313 del 14.11.2002 in relazione alla gestione del rapporto di lavoro dipendente intercorrente tra la società opponente e i dipendenti Parte_6 Pt_7
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
, Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
tutti assunti l'11.09.2017 e per i quali è stato richiesto il certificato penale Persona_9
del Casellario Giudiziale nel mese di marzo 2018 come risulta dall'ordinanza giunzione impugnata.
L'azienda opponente, in particolare, deduce che la contestazione indicata alla lettera n. 1 dell'ordinanza ingiunzione sarebbe errata poiché i predetti lavoratori, avviati al lavoro nell'anno scolastico 2016/2017 ed in quello successivo, avevano già avuto un rapporto di lavoro con l'opponente prima della data di entrata in vigore della vigente normativa (06.04.2014).
Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo
25 bis del T.U. sopra richiamato, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies c.p. o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Tale obbligo riguarda solo i contratti di lavoro siglati dal 7 aprile 2014.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs n. 39/2014, qualunque datore di lavoro che impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del
D.P.R. n. 313/2002.
5 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Ne discende che i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e collaboratori già in servizio, che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori, il certificato penale del casellario giudiziale.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, è risultato provato che i dieci lavoratori sono stati assunti tutti in data 11.09.2017 e, solo nel marzo 2018, quando era già in corso il rapporto di lavoro da ben sette mesi, è stato richiesto il certificato penale del casellario giudiziale prescritto dalla succitata norma.
L'amministrazione opposta ha pure richiamato, nei propri atti, gli orientamenti interpretativi della norma violata formulati dal Ministero della Giustizia con la circolare del 03.04.2014 (Cfr. doc. all.to sub A nota Prot. 7175 dell'11.04.2014 fascicolo di parte opposta), che ha CP_8
chiarito come l'obbligo imposto ai datori di lavoro è un “… adempimento che va circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche o private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori”.
Non vi è dubbio che la norma di cui al punto n. 1 dell'ordinanza ingiunzione è stata violata, in quanto tutti i lavoratori assunti hanno contatti diretti e regolari con i minori.
Medesima considerazione può essere svolta in ordine alla doglianza relativa al fatto che i predetti lavoratori o, comunque, parte di essi, avessero già avuto rapporti di lavoro con la datrice odierna opponente ancor prima dell'entrata in vigore della legge impositiva dell'obbligo violato e che tale obbligo non è sorto in virtù delle autocertificazioni richieste ai lavoratori al momento dell'assunzione. Va osservato che, in risposta al parere sottopostogli dalla Direzione Generale in merito alla corretta interpretazione dell'art 2 D. Lgs. n. 39/2014, con Nota Prot. 37/0015549 del 15.09.2014, ha sottolineato che l'obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro sorge prima dell'assunzione e non solo per i nuovi assunti, come erroneamente sostenuto da parte opponente, ma anche quando, venuto a conoscenza della scadenza del contratto per un lavoratore già assunto in precedenza, stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore, come
è accaduto nel caso di specie.
6 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Peraltro, l'autocertificazione, come stabilito nella circolare del MLPS dell'11.04.2014 n. 7176 prodotta in atti dall' , assume validità solo se il datore di lavoro ha già richiesto il CP_1
certificato ed è in attesa del rilascio dello stesso e non anche quando non è stato richiesto affatto.
Nel nostro caso, invece, il datore il certificato è stato richiesto, dai diretti interessati, molti mesi dopo l'assunzione dei lavoratori, invero la richiesta riporta la data di fine marzo 2018 (Cfr. doc.
n. 5 sub A parte opposta).
Sul punto, si precisa che parte opponente riporta, nei propri atti, il caso in cui, in un rapporto già instaurato, il lavoratore venga spostato ad altra attività; in tale ipotesi, infatti, non è previsto l'obbligo della certificazione, perché il rapporto di lavoro non ha subito interruzioni e la verifica penale è stata già effettuata al momento dell'assunzione.
Situazione diversa è accaduta ai lavoratori per cui è causa, per i quali il rapporto di lavoro era cessato e poi è intervenuta una nuova assunzione che ha determinato l'obbligo della verifica penale.
E, comunque, come correttamente osservato dalla P.A. opposta, la ratio della norma è evidente laddove si consideri che, nelle more, ossia nell'arco temporale tra la cessazione di un contratto di lavoro e la stipula di un altro contratto con il medesimo lavoratore, non si possono escludere eventuali condanne penali in ordine ai reati previsti nella norma in esame a tutela dei minori.
Giova, peraltro, ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn. 3837/2001,
2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n.
20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
7 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Ed anche, più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi all'opponente.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, relative all'obbligo di richiedere il certificato penale, non possono essere accolte e vanno, dunque, rigettate anche in virtù del fatto che nel caso di specie non sussistono motivi di esonero da tale obbligo.
Anche l'eccezione relativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro delle dichiarazioni dei lavoratori va rigettata, poiché infondata.
6- In merito al secondo motivo di censura di cui all'opposizione, relativo alla violazione contestata di cui al n. 2) del verbale inerente la omessa comunicazione obbligatoria a mezzo Mod. Unilav presso il competente Centro per l'Impiego nei termini di legge, poiché tutte le assunzioni dei già menzionati dieci lavoratori sono avvenute il 19.09.2016 per l'anno scolastico 2016-2017 ed erano state comunicate il successivo 20.09.2016, ed anche nell'anno 2017-2018 per le assunzioni dei lavoratori , Parte_6 Parte_7 Persona_2
dell'11.09.2017, il datore di lavoro aveva Persona_3 Persona_5
provveduto alla comunicazione obbligatoria in data 18.09.2017.
Risulta, dunque, evidente che il datore di lavoro è incorso nella violazione della normativa in vigore, per ben due anni consecutivi.
L'opponente, sul punto, deduce che, nel caso di specie, aveva in gestione il servizio di trasporto pubblico di alunni e, pertanto, qualificabile come servizio pubblico.
Deduce altresì che, dovendo effettuare oltre seicento comunicazioni, ha potuto effettuare le predette comunicazioni con tempistiche più dilatate e che, comunque, non ha arrecato nessun danno all'Amministrazione.
8 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Conclude sostenendo che la normativa consente l'avviamento al lavoro con successiva comunicazione quando ricorre una causa di forza maggiore oppure se si deve fronteggiare una situazione imprevista come nel caso di specie, ove non vi era certezza che i lavoratori si sarebbero presentati sul posto di lavoro nel giorno stabilito come spesso era accaduto e che, infatti, tali ritardi nelle comunicazioni al Centro per l'Impiego accadevano in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico, sottolineando il fatto che il ritardo contestato era relativo ad un solo giorno.
Sul punto, si rileva che la giustificazione relativa alla causa di forza maggiore non può essere ritenuta accoglibile, in primis perché la reiterazione della violazione per due anni consecutivi e per i medesimi lavoratori smentisce il dubbio della tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui vi era incertezza sulla presenza dei lavoratori nel giorno indicato, anche in virtù delle loro stesse dichiarazioni, laddove confermano delle loro ripetute assunzioni a tempo determinato e sempre dagli stessi accettate, circostanza questa deduttivamente nota al datore di lavoro e, in secundis, ma non per importanza, si osserva che alcuna norma in vigore esonera il datore dall'effettuare le comunicazioni in caso di forza maggiore.
Ma, quandanche volesse ritenersi accoglibile la tesi della forza maggiore relativa all'asserita mole dei lavoratori coinvolti nella omessa comunicazione, questa è smentita dai documenti in atti, poiché gli stessi lavoratori, contrariamente a quanto dedotto negli atti, erano in numero inferiore a venti.
In ordine alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo, nel corso degli accertamenti, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, va precisato che le stesse rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti.
In caso di impugnazione del datore di lavoro dei provvedimenti sanzionatori comminatigli, si discute che tipo di valore probatorio attribuire alle dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio di opposizione.
Una corrente giurisprudenziale, condivisa dalla scrivente, è orientata a riconoscere maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1625 del 14.04.2009, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, ha ribadito il principio secondo il quale il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
9 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
Tuttavia, la peculiarità di tale principio risiede nella valutazione di maggior fede che avrebbero le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Si legge, difatti, nella sentenza predetta, che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”. Tale valutazione privilegiata, sempre secondo l'organo giudiziario, sarebbe ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalità con cui l'attività lavorativa è stata in concreto svolta.
Per tale ragione, le prove orali richieste non sono state ammesse, atteso che non avrebbero potuto aggiungere alcun elemento utile atto a contrastare la predetta ricostruzione logica, confortata da documentazione da parte della P.A. che ha dato origine alla sanzione irrogata.
Pertanto, anche tale motivo di doglianza non può essere accolto e va, dunque, rigettato.
Di contra, la ricorrente, a confutazione di tali risultanze, non ha dimostrato il contrario, restando le sue eccezioni mere deduzioni, non confortate da prova.
Le pretese della P.A., dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, sono risultate invece sussistenti, stante la responsabilità del trasgressore in ordine ai fatti contestati.
Indi, la ricostruzione operata dagli Ispettori appare corretta sotto ogni profilo.
Inoltre, la ricorrente non può giustificare l'omissione della comunicazione sostenendo che il ritardo sia lieve poiché, trattandosi pur sempre di violazione di legge e, come noto, proprio a seconda del ritardo, viene comminata una sanzione quantificata dalle fasce previste dalla normativa vigente.
Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata e va rigettata.
Ciò posto, la sanzione amministrativa è stata correttamente determinata nella misura quantificata in complessivi € 18.042,20 - ivi comprese le spese di notifica di € 42,20 - ritenuta equa alla strega delle risultanze probatorie acquisite nel presente procedimento.
7- In ordine alle spese del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, in virtù della mancata costituzione in giudizio a mezzo di avvocato da parte dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di TO, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA
10 N.R.G. 534/2023 - N. 535/2023 (cause riunite)
l'opposizione, confermando la sanzione prevista nell'ordinanza ingiunzione impugnata N.
67/2023/CH/2 (Prot. nn. 19308 del 13.06.2023), emessa dal Capo dell' Controparte_4
, sede notificata il 20.06.2023, in € 18.042,20;
[...] CP_1
COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento, come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 18.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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