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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2132/2021 del R.A.C.C. in data
16/07/2021, iniziata con atto di citazione notificato in data 14/07/2021
d a
- QUALE EREDE DI TO (C.F. Parte_1 Pt_1
), QUALE EREDE DI C.F._1 Parte_2
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 [...]
(C.F. Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. PINI CLAUDIO, C.F._3
elettivamente domiciliato in PARMA, P.LE DELLA MACINA N. 3, presso il difensore avv. PINI CLAUDIO,
attori c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore,
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANENTI TERESITA
elettivamente domiciliata in VIA BROSETA 29 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. MANENTI TERESITA,
convenute
Pag. 1 avente per oggetto: Morte,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per QUALE EREDE DI Parte_1 Parte_3
UALE EREDE DI Parte_2 Parte_3 [...]
QUALE EREDE DI “Voglia l'Ill.mo Parte_4 Pt_3 Pt_1
Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'ignoto veicolo (furgone bianco) nella causazione del sinistro che provocava il decesso del signor e conseguentemente condannare la nella sua Parte_3 CP_2
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assicuratore ex
[...]
lege del veicolo ignoto, in via solidale al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, per la perdita del congiunto, , nella misura di €.372,534,91 in favore di Parte_3
; €.372,534,91 in favore di ed €.384.207,02 in Parte_1 Parte_2
favore di , ovvero alle somme maggiori o minori risultate Parte_4
dall'espletata istruttoria e/o ritenute di giustizia.
Spese di lite integralmente rifuse, anche relative al procedimento per ATP,
comprese le spese di CTU e di CTP (relative al procedimento per ATP) e spese di CTU e CTP medico legale disposta in causa, oltre spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge”;
Pag.
2 - per : “IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi la domanda CP_2
preliminare di condanna di quale Impresa designata per la CP_2
regione Lombardia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore degli attori, per insussistenza dei presupposti richiesti ex legge al fine della sua concessione e comunque per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi di quale Impresa designata per la regione Lombardia per la CP_2
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori nei confronti di quale Impresa designata per la CP_2
regione Lombardia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non dovute e non provate,
oltre che del tutto inammissibili e, comunque, per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi di quale Impresa designata per la regione CP_2
Lombardia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
assolvendo, per l'effetto, l'odierna convenuta da ogni debenza;
NEL MERITO, IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, limitare la misura del risarcimento del danno limitatamente alle sole voci di danno singolarmente provate e giuridicamente dovute, nella misura ed entità che risulterà rigorosamente provata in corso di causa ed in proporzione al grado di responsabilità che verrà accertato come imputabile al signor
[...]
, con esclusione dei danni riconducibili al mancato e/o non corretto Pt_3
utilizzo delle cinture di sicurezza e/o, previa applicazione del concorso di colpa del signor ex art. 1227 C.C. secondo il grado di Parte_3
responsabilità che verrà accertato come imputabile al medesimo per il
Pag. 3 mancato e/o non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, e previa decurtazione delle eventuali somme e/o indennizzi versate/i e/o da versare in favore degli attori (anche a titolo di rendita e/o pensione di reversibilità) da parte degli Enti Previdenziali in relazione al sinistro per cui è causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si contesta la consulenza medico legale depositata dal CTU Dott.ssa Per_1
richiamando qui le osservazioni critiche sollevate dal proprio CTP Dott.ssa da intendersi qui trascritte, rilevando che il CTU non ha risposto Per_2
in modo tecnico e nel dettaglio alle osservazioni critiche della Dott.ssa limitandosi a ribadire le conclusioni di cui alla propria bozza di Per_2
relazione.
Si contesta ogni valore probatorio della relazione tecnica espletata nell'ambito del procedimento per ATP dal geom. posto che Controparte_4
le conclusioni cui perviene il CTU si basano su considerazioni ipotetiche e soggettive, che non trovano riscontri obiettivi nei rilievi espletati dalla
Polizia Stradale intervenuta in loco, né nelle dichiarazioni testimoniali contenute nella relazione di incidente e quindi sono prive di ogni fondamento scientifico, anche considerato che il predetto procedimento è stato introdotto con “ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis” e quindi avendo avuto la CTU preventiva una finalità di soluzione conciliativa della controversia, non può comunque essere ora utilizzata come mezzo istruttorio nel corso del giudizio di merito dal momento che la conciliazione non è stata raggiunta.
-Ammettersi consulenza tecnica cinematica d'ufficio, ricostruttiva della dinamica del sinistro per cui è causa, affinché il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i
Pag. 4 loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, previa ispezione sul luogo del sinistro, accerti la dinamica del sinistro per cui è causa, individui la condotta tenuta dal signor nell'occasione e la responsabilità del medesimo, con riferimento allo Pt_3
stato di tempo e dei luoghi, della segnaletica anche luminosa in essere e della mancanza di traccia di frenata e/o di scarrocciamento e riferisca ogni elemento utile ad accertare la responsabilità del medesimo, accertando altresì, le cause dell'origine del sinistro e la velocità tenuta dal signor Pt_3
; accerti inoltre il CTU, tenendo conto di tutte le condizioni che hanno generato la dinamica dell'incidente (quali la velocità, il punto d'urto), e quanto accertato dagli agenti verbalizzanti (cintura di sicurezza lato conducente in sede avvolta) se la posizione del signor all'interno Pt_3
dell'abitacolo sia compatibile o meno con l'utilizzo corretto delle cinture di sicurezza;
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitolo di prova:
1)“Vero che in data 15.5.2017 verso le ore 18.15 circa lungo l'autostrada
A/22 del Brennero, con orientamento di marcia Trento-Modena, all'altezza di Mantova Nord e Mantova Sud vi era traffico per tutta la giornata, con code di veicoli fermi stante lavori in corso, con restringimento e cambi di carreggiata essendo anche occorso altro incidente mortale avvenuto all'altezza di Bangolo San Vito”;
2) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede tra Mantova Nord e Mantova Su vi era una coda di veicoli fermi di circa 6 km”;
Pag. 5 3)” Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precedono dopo l'uscita di Mantova nord il traffico subiva un rallentamento con code di veicoli fermi, presegnalato da segnaletica luminosa”
4) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo che precede, il Gestore dell'Autostrada aveva presegnalato la presenza di code e dei rallentamenti con segnaletica luminosa e pannelli recanti la scritta “Attenzione 6 Km di coda tra Mantova Nord e Mantova Sud”;
5)“Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo che precede, 1 km prima del luogo ove è accaduto il sinistro per cui è causa erano presenti due furgoni del Gestore dell'Autostrada recanti il pannello luminoso “Attenzione code” che segnalava agli utenti della strada la presenzia di code e rallentamenti lungo il tratto autostradale”;
6) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precede, il signor , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Parte_3
Giulietta, targata FG573MA, procedeva lungo la corsia di sorpasso, estrema corsia di sinistra”;
7) “Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precede, il signor , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Parte_3
Giulietta targata FG573MA, procedeva a velocità sostenuta e non commisurata all'intensità del traffico e delle code di veicoli fermi”;
8) “ Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precedono, il signor , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Parte_3
Giulietta targata FG573MA, giunto all'altezza della progressiva 258+700,
dove il traffico veicolare presentava rallentamenti e code di veicoli fermi,
deviava la marcia dalla corsia di sinistra verso la corsia di destra, andando a tamponare l'autocarro Volvo Truck targato CL079RD che si trovava fermo
Pag. 6 lungo la corsia di destra in coda dietro ad altri veicoli e con accese le 4
frecce, stante la presenza di code”; 9) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo che precede, il signor , alla guida dell'autovettura Parte_3
Alfa Romeo Giulietta targata FG573MA, sterzava alla sua destra omettendo di rallentare e di frenare”; 10) “Vero che l'Autocarro Volvo Truck targato
CL079RD era fermo lungo la corsia di destra stante la presenza di coda di veicoli, di traffico, di rallentamenti e stante i lavori in corso lungo il tratto autostradale, presegnalati”; 11)” Vero che la collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata
FG573MA e lo spigolo posteriore destro dell'Autocarro Volvo Truck targato
CL079RD”; 12)” Vero che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata
FG573MA si incastrava con la parte anteriore sotto allo spigolo posteriore destro dell'Autocarro Volvo Truck targato CL079RD e successivamente l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FG573MA effettuava una rotazione in senso antiorario andando a collidere con la sua parte anteriore contro le lame del sicurvia a margine del piano viabile”; 13) “Vero che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FG573MA piegava la pedana di carico dell'Autocarro e si è incuneata sotto il cassone”; 14) “Vero che nessuna collisione si verificava fra l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata FG573MA e l'ipotetico furgone bianco”;
15) “Vero che l'ipotetico furgone bianco, azionando l'indicatore di direzione sinistro, aveva già superato l'Autocarro Volvo Truck targato CL079RD
quando la corsia di sorpasso in quel momento era libera e liberato la corsia prima del sopraggiungere dell''autovettura Alfa Romeo Giulietta targata
FG573MA”; 16) “Vero che nessuna traccia di frenata e/o di scarrocciamento impressa dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata
Pag. 7 FG573MA negli istanti che hanno preceduto la collisione con l'Autocarro
Volvo Truck targato CL079RD veniva rilevata sul manto stradale” 17)
“Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precedono il signor ometteva di far uso delle cinture di Parte_3
sicurezza”;
18) “Vero che gli agenti verbalizzanti all'interno dell'autovettura Alfa
Romeo Giulietta targata FG573MA trovavano la cintura di sicurezza lato conducente avvolta in sede”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova formulati, anche ad eventuale prova contraria:
-Ispettore Superiore c/o Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Per_3
Autostradale Verona SUD
-Assistente Capo c/o Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Testimone_1
Autostradale Verona SUD
-Assistente Capo c/o Polizia Stradale di Verona, Testimone_2
Sottosezione Autostradale Verona SUD
-Agente c/o Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Controparte_5
Autostradale Verona SUD
residente a [...]
9--LIKAJ Pajtim residente a [...]
Si oppone all'acquisizione del fascicolo e della relativa relazione relativi all'Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Mantova R.G. n.
3949/2019) per tutti i motivi già esposti da per FGVS nei CP_2
propri scritti difensivi.
Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex avverso formulati e segnatamente:
Pag. 8 cap. 2 in quanto contiene valutazioni e giudizi, non demandabili al teste;
cap.6 in quanto contiene valutazioni e giudizi, non demandabili al teste;
cap. 7 in quanto contiene valutazioni e giudizi, non demandabili al teste;
cap.10 in quanto, per come formulato, è diretto a far confermare al teste/ctp una propria ricostruzione della dinamica, unilateralmente indicata;
capp.14,15,16,17 in quanto formulati in forma del tutto generica e valutativi;
cap.18 in quanto diretto a provare circostanze (nesso di causa) non demandabili ad un teste, atteso che richiedono cognizioni mediche da provarsi solo a mezzo CTU medico legale.
IN OGNI CASO: spese e compenso di causa di causa interamente rifusi,
anche dei costi di CTU e CTP”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti attrici, dando atto di essere le eredi di , hanno dedotto Parte_3
che il loro congiunto, in data 15 maggio 2017, verso le ore 18:15 circa alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata FG573MA, percorreva l'autostrada A/22 del Brennero, (procedendo lungo la corsia di sorpasso)
allorquando si trovava costretto a deviare repentinamente la propria traiettoria di marcia da sinistra verso destra, ovvero dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia normale, andando a tamponare violentemente l'Autocarro Volvo Truck, targato CL079RD ed assicurato con CP_6
che era regolarmente fermo in coda dietro ad altri veicoli.
[...]
L'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Giulietta
guidata dal e lo spigolo posteriore destro dell'autocarro Volvo Truck. Pt_3
Nell'impatto il congiunto decedeva.
Poiché il sinistro era causato da una improvvisa manovra di automezzo rimasto ignoto, gli attori evocano in giudizio la società quale società CP_2
Pag. 9 assicuratrice designata dal fondo vittime della strada ed il per CP_3
ottenere il ristoro del danno parentale patito.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1
rilevando il concorso di colpa del conducente dell'autovettura anche perché
privo di cinture di sicurezza.
La causa è stata istruita mediante CTU cinematica e medico legale.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno in tal senso limitatamente accolte nei termini di cui in motivazione.
In ordine alle risultanze delle due CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110
del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento
Pag. 10 espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C.,
enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Quanto alla CTU cinematica finalizzata a ricostruire il sinistro il Consulente
ha svolto le seguenti osservazioni: “Sulla base delle considerazioni svolte si valuta che la velocità dell'autovettura all'urto possa essere stimata dell'ordine di grandezza di 60 km/h ± 10 km/h (si consideri che questa forbice è molto ampia, comportando il raddoppio dell'energia fra la velocità
minima e quella massima). In ogni caso tale velocità era sicuramente di molto inferiore al limite massimo vigente in autostrada e pari a 130 km/h.
Nessun elemento oggettivo consente di valutare la velocità iniziale dell'autovettura, così come nulla può essere ipotizzato della manovra del veicolo ignoto che avrebbe innescato la manovra evasiva del conducente dell'autovettura. La ricostruzione del testimone è convincente, anche Tes_4
se l'assenza di orme gommose di frenata fa ritenere che il conducente Pt_3
abbia tentato di evadere dal pericolo abbinando ad una frenata volvente
Pag. 11 senza bloccaggio degli pneumatici la sterzata a destra per tentare di infilarsi sulla corsia di emergenza (l'unica parte della carreggiata che era libera): in ogni caso molto probabilmente il conducente dell'autovettura avrebbe tamponato il furgone bianco se non si fosse spostato a destra, così come ha tamponato l'autocarro fermo sulla destra, anche se sicuramente la velocità
relativa al momento dell'urto sarebbe stata inferiore rispetto a quella dell'impatto contro l'autocarro fermo. Non si può escludere, non avendo alcun elemento oggettivo che permetta di valutare la velocità e l'accelerazione che animavano il furgone bianco, che con una energica frenata NI avrebbe diminuito la sua velocità al punto da consentire al furgone in accelerazione di immettersi sulla corsia di sorpasso, ma ovviamente non è ipotizzabile che il conducente facesse in un intervallo di tempo limitato a pochi secondi se non ad una frazione di secondo una comparazione dei rischi connessi alle due manovre (frenare rimanendo nella corsia di sorpasso con la prospettiva di tamponare il furgone oppure decelerare spostandosi sulla destra col rischio di tamponare l'autocarro fermo) optando per la manovra meno istintiva e scegliendo di tamponare il furgone che aveva generato la turbativa.
11. Conclusioni
Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte si può concludere quanto segue:
l'autocarro Volvo condotto da si è regolarmente fermato, Parte_5
sulla destra della prima corsia, incolonnato a tergo di altri veicoli fermi;
l'autocarro era seguito in successione da un furgone bianco, condotto da ignoto ed allontanatosi dall'area dell'incidente, e dall'autoarticolato
Pag. 12 condotto dal testimone Entrambi questi veicoli hanno Testimone_5
decelerato accodandosi all'autocarro fermo;
l'autovettura Alfa Romeo condotta da è sopraggiunta sulla Parte_3
corsia di sorpasso, affiancando l'autoarticolato e procedendo ad una velocità non determinabile sulla base degli elementi oggettivi disponibili ma comunque ritenuta non superiore a 90 km/h;
mentre l'autovettura si avvicinava all'autocarro il conducente del furgone si spostava sulla sinistra senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che sopraggiungevano su tale corsia;
il conducente dell'autovettura, avvedutosi della circostanza che il furgone stava invadendo la sua corsia di pertinenza, reagiva istintivamente alla turbativa sterzando verso destra e nel contempo decelerando: la limitatezza dello spazio disponibile non gli consentiva di evitare di collidere, ad una velocità stimata nell'ordine di 60 km/h, contro lo spigolo inferiore destro del cassone dell'autocarro.
La causa prima e preponderante dell'incidente è da individuare nella condotta imperita ed imprudente dell'ignoto conducente del furgone, che non ha rispettato l'obbligo di effettuare lo spostamento di corsia solo dopo essersi accertato di non pregiudicare la sicurezza di che procede a tergo godendo del diritto di precedenza. La responsabilità dell'ignoto conducente è
aggravata dalla modalità di effettuazione della manovra scorretta: il conducente non si è spostato sulla sinistra progressivamente avvicinandosi all'autocarro fermo, ma ha sterzato quando lo ha raggiunto e quando l'autovettura che stava sopraggiungendo era ormai giunta ad una distanza che avrebbe reso impossibile al conducente una efficace manovra evasiva. Il
conducente dell'autovettura procedeva ad una velocità Parte_3
Pag. 13 sicuramente inferiore al limite massimo di 130 km/h. Sulla base degli elementi disponibili si può stimare che la velocità dell'autovettura in fase di sorpasso dell'autoarticolato fosse non superiore a 90 km/h: questa velocità
non gli ha consentito di arrestare il proprio veicolo di fronte al pericolo concretizzatosi a seguito del cambio di corsia operato dal conducente del furgone, comportamento sicuramente scorretto ma purtroppo frequente e che, per questo, non può essere considerato imprevedibile. Di conseguenza si ritiene che abbia concorso, con la sua condotta di guida Parte_3
imprudente, alla causazione del sinistro, seppur in misura minoritaria”.
Appare pertanto infondata la censura di inutilizzabilità svolta dalla parte convenuta visto che il CTU ha utilizzato i rilievi effettuati dalla polizia stradale intervenuta a seguito del sinistro e quindi non su fatti non provati, ma sulle risultanze effettuate sul posto dagli agenti accertatori.
Il procedimento per ATP si è svolto nel contraddittorio tra le parti ed i suoi risultati sono quindi pienamente utilizzabili.
Alla luce del fatto che il CTU individua una responsabilità preponderante del conducente del mezzo rimasto ignoto, la cui manovra errata è stata correttamente descritta dall'unico testimone oculare e che si trovava certamente in una posizione privilegiata per osservare l'evoluzione del sinistro, mentre la manovra posta in essere dal defunto abbia svolto una concausa minoritaria, ritiene il Tribunale di poter individuare un grado di corresponsabilità del 30% da porre a carico di e del 70% in Parte_3
capo all'ignoto conducente del furgone.
I conseguenti risarcimenti che verranno riconosciuti andranno pertanto compensati nella misura del 30% in ragione del parziale concorso di colpa
Pag. 14 nella causazione del sinistro alla luce della condotta di guida tenuta dal de cuius degli attori.
Quanto alla possibile incidenza che potrebbe aver avuto sulla causazione del decesso la mancata adozione da parte del conducente delle cinture di sicurezza, le conclusioni a cui giunge la CTU sono inequivoche: “Gli
elementi di valutazione medico legale, per rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice, si basano sulla relazione di consulenza tecnica redatta ex art. 696 bis c.p.c, da cui emerge, in ordine alla dinamica lesiva: “l'effetto devastante che ha prodotto l'urto fra la parte angolare inferiore destra del cassone dell'autocarro, elementi rigido, e l'abitacolo, con lo sfondamento del cristallo parabrezza e la marcata deformazione del tetto … L'autovettura
… si incuneava con il fronte sotto il pianale del cassone dell'autocarro, fino ad impattare con il montante della porta anteriore sinistro con lo spigolo inferiore destro del portellone del cassone, che penetrava nell'abitacolo fino a raggiungere l'area di pertinenza del conducente …”. Ed ancora, a pag. 40 della sua relazione, ribadisce come vi fu “arretramento del montante del tetto ed ostruzione dello spazio vitale dell'abitacolo nella zona di pertinenza del conducente”. Tale modalità lesiva trova conferma nelle lesioni, segnalate nel verbale del 118, ovvero il riscontro di “arto superiore sinistro maciullato”, indicativo di un trauma da schiacciamento conseguente alla penetrazione all'interno dell'abitacolo dello spigolo inferiore sinistro che ha colpito il corpo del conducente, così come il rilievo di “otorragia”,
indicativo di un severo trauma cranico con fratture ossee sottostanti. Nel
caso in esame, si è trattato di un trauma da schiacciamento, in cui vi fu la penetrazione di una parte del cassone dell'autocarro all'interno dell'abitacolo, in corrispondenza della postazione del guidatore (come si
Pag. 15 evince anche dalla documentazione fotografica presente in atti), in cui il corpo del signor seduto al posto di guida, venne schiacciato contro le Pt_3
strutture interne dell'abitacolo. Non vi è stata infatti la proiezione del corpo fuori dall'abitacolo, ma al contrario, il corpo è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo. Alla luce pertanto di quanto ricostruito ex art. 696
bis, secondo la regola del più probabile del non, in relazione alla dinamica lesiva e alla tipologia delle lesioni rilevate, si può pertanto affermare che l'uso delle cinture di sicurezza da parte del signor non ne Parte_3
avrebbe impedito il decesso”.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, possono essere riconosciuti i seguenti valori:
alla moglie facendo applicazione delle predette tabelle, a Parte_4
titolo di danno da perdita parentale
Pag. 16 Tale importo va devalutato alla data del sinistro (maggio 2017) e questo restituisce un importo di euro 251.374,79.
Tale importo va rivalutato e maggiorato di interessi alla data della presente decisione con un risultato finale di euro 331.158,38.
A tale importo va detratta la quota di corresponsabilità pari al 30% per un valore finale di euro 231.810,87 alla data odierna.
Alla figlia facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale Parte_1
di Milano vanno riconosciuti i seguenti valori:
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (maggio 2017) e questo restituisce un importo di euro 270.962,44.
Tale importo va rivalutato e maggiorato di interessi alla data della presente decisione con un risultato finale di euro 356.962,95.
Pag. 17 A tale importo va detratta la quota di corresponsabilità pari al 30% per un valore finale di euro 249.874,07 alla data odierna.
Al figlio facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Parte_2
Milano vanno riconosciuti i seguenti valori:
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (maggio 2017) e questo restituisce un importo di euro 270.962,44.
Tale importo va rivalutato e maggiorato di interessi alla data della presente decisione con un risultato finale di euro 356.962,95.
A tale importo va detratta la quota di corresponsabilità pari al 30% per un valore finale di euro 249.874,07 alla data odierna.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata contribuzione economica del de cuius al nucleo familiare appare necessario svolgere le seguenti considerazioni.
Pag. 18 Quanto alla posizione del figlio poiché al momento del sinistro egli Pt_2
aveva un reddito da lavoro che dall'esame della dichiarazione dei redditi prodotta in atti (doc. 14) appariva addirittura superiore al reddito percepito dal padre (pensionato come si ricava dalla dichiarazione dei redditi in atti doc. 12), appare evidente come egli non abbia subito alcun danno dal fatto che il padre non contribuisse più alle spese della famiglia.
Diversa posizione è invece quella della moglie e dell'altra figlia poiché al momento del sinistro potevano contare effettivamente solo sul sostengo economico del congiunto deceduto, visto che la figlia produce una dichiarazione dei redditi di neppure 3.000 euro annui per un lavoro a tempo determinato per appena 243 giorni di lavoro.
A seguito di informazioni recuperate da è emerso come alla moglie sia CP_7
stata erogata la pensione di reversibilità così che il danno è calcolabile nella differenza tra il reddito di cui poteva godere il de cuius (1.076,33 media mensile della pensione) rispetto alla pensione di reversibilità poi erogata
(603,83 media mensile) nel primo anno intero dopo il decesso (2018) per come documentato da . CP_7
Il danno differenziale è quindi pari ad euro 473.
Gli attori chiedono di considerare una quota sibi pari ad ¼ e tale valutazione può essere accolta considerato che, a fronte di una pensione di appena 1.000
euro al mese, ritiene il Tribunale che non si sarebbe dovuto sottrarre nulla attesa la estrema modestia della pensione, ma visto che la parte chiede di decurtare un importo di ¼ per spese “personali” del de cuius non vi è motivo di accogliere una richiesta di riduzione del risarcimento proveniente dalla stessa parte che dovrebbe avvantaggiarsi del risarcimento nella sua forma integrale.
Pag. 19 Il danno che quindi la moglie ha subito non potendo più contare sull'apporto intero del reddito del marito alle esigenze del nucleo familiare è pari ad euro
354,75. Questo è il valore che rappresenta la perdita patrimoniale che ha inciso sul nucleo familiare. Non può essere riconosciuto un danno specifico alla figlia separato da quello della moglie e non già al nucleo familiare collettivamente inteso poiché non risulta provato che il padre elargisse direttamente alla figlia delle somme di denaro per le sue spese mentre è
logico ipotizzare che ella venisse mantenuta dai genitori in quanto ancora in fase di inserimento nel mondo del lavoro visto il contratto a tempo determinato evincibile dalla dichiarazione dei redditi.
Dall'esame dell'aspettativa di vita media di un uomo nel 2017, che si assestava sull'età di 80,6 anni, il nucleo familiare poteva ambire ad avere una contribuzione piena del de cuius per altri 15,6 anni prima poter fare affidamento solo sul minore importo della pensione di reversibilità (pari al
60%).
Poiché l'evento si è verificato con una percentuale di corresponsabilità del
30%, quell'importo di euro 354,75 va ridotto del 30% per un importo finale di euro 248,33.
Il danno è quindi stato pari ad euro 248,33 per 13 mensilità per 15,6 anni di aspettativa di vita media per un valore complessivo di euro 50.361,32 da riconoscere in solido alla moglie e alla figlia intese quale famiglia nucleare che dipendeva dal reddito del congiunto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi (22.457 giudizio di merito e 5.916 per ATP) oltre
Pag. 20 al ristoro delle spese vive sostenute nella fase di ATP per l'assistenza del proprio CTP.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere a Parte_6
C.F. ) la somma di euro 249.874,07
[...] C.F._1 CP_8
oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) Condanna Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore ed (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere ad
[...]
(C.F. Parte_7
) la somma di euro 249.874,07 oltre agli C.F._2 CP_8
interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo;
3) Condanna Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere a Parte_4
Pag. 21 C.F. ) la capital somma di euro 231.810,87 Pt_1 C.F._3
oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo;
4) Condanna Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere a Parte_4
(C.F. ) la complessiva somma di euro
[...] C.F._3
50.361,32 oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo;
5) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. in questo procedimento (euro
976,00) e nel procedimento per ATP (euro 2.323,65) a carico di
[...]
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
pro tempore, in solido tra loro;
6) Condanna Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere ad QUALE EREDE DI (C.F. Parte_2 Parte_3
), QUALE EREDE DI C.F._2 Parte_1
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1 [...]
QUALE EREDE DI TO (C.F. Parte_4 Pt_1
), in solido tra loro, le spese di lite del presente C.F._3
Pag. 22 procedimento che si liquidano in € 2.760,28 per esborsi ed € 28.373,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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