Accoglimento
Sentenza 3 agosto 2011
Ordinanza 14 gennaio 2021
Sentenza 13 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2024
Decreto collegiale 18 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 23 luglio 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Nota a sentenza n. 3366/2014, depositata il 16/06/2014, della Sez. V^ del Tar Campania Napoli (Presidente Nappi, Estensore Cernese)Giovanni Maria Di Lieto · https://www.diritto.it/ · 25 luglio 2014
Con delibera di G. C. n. 71 del 16/06/2008, il Comune di Agerola approvava il progetto preliminare “Svincolo centro storico frazione Bomerano – strada di collegamento via P. di Piemonte – Via San Lorenzo 1^ traversa”. Il Sig. Criscuolo – proprietario dell'area da espropriarsi – venuto a conoscenza dell'adozione della predetta delibera in data 17/03/2009, a seguito di successiva comunicazione di avvio del procedimento del Responsabile Settore LL.PP. prot. n. 2507 del 13/03/2009, notificata il 17/03/2009, proponeva ricorso al Tar Campania Napoli c/ il Comune di Agerola per l'annullamento della delibera di approvazione del progetto preliminare. Con la sentenza in commento, n. 3366/2014, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06545/2025REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto dalle Signore AR NG TI, IA CE TI, OS NO, NN IA NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Penzavalli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casali del Manco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Granieri, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
a) della sentenza n. 4642/2011, pubblicata in data 3 agosto 2011, di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sede di Catanzaro, emessa dal Consiglio di Stato, passata in giudicato il 3 agosto 2011 e notificata 18 gennaio 2023;
b) della sentenza n. 1383/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021, di riforma parziale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sede di Catanzaro, emessa dal Consiglio di Stato, passata in giudicato il 15 febbraio 2021 e notificata il 18 gennaio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casali del Manco;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso per ottemperanza è proposto dalle Signore AR NG TI e IA CE TI in qualità di eredi a titolo universale dell’originario ricorrente LU TI e dalle Signore OS NO e NN IA NO per ottenere l’ottemperanza delle sentenze in epigrafe indicate con le quali è stato disposto che il Comune di Casali del Manco deve corrispondere loro il risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo (nei limiti della prescrizione del diritto) dei terreni di loro proprietà e deve decidere alternativamente se a) acquisire ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, i terreni illegittimamente occupato ovvero b) procedere alla restituzione ai proprietari degli stessi terreni previa loro riduzione in pristino.
2. Invero le ricorrenti hanno proposto un primo ricorso r.g. n. 9336/2023 per l’ottemperanza delle sentenze sopra menzionate.
2.1. Il giudizio per l’ottemperanza si è concluso con sentenza n. 1742 del 21 febbraio 2024 che ha accolto il ricorso nei seguenti termini:
“4.1. In base alla sentenza della Sezione 4642/2011, il Comune deve pagare:
a) euro 5.000 a titolo di costi sostenuti per la redazione del progetto dell’immobile che si voleva realizzare, dato che questo importo è concordemente allegato dalle parti, senza contestazione;
b) la attualizzazione della somma come sopra dovute secondo i criteri di legge, con decorrenza dalla data del 7 maggio 2002 indicata sopra al § 15.1 e non specificamente contestata;
c) una somma pari a un dodicesimo di un decimo del valore venale del bene, ovvero secondo logica di tutto il terreno, nella consistenza indicata sopra al § 3.1 ovvero del terreno “sito nel Comune di Casole Bruzio e contraddistinto al N.C.T. al foglio n. 2, partt. 173, 250, 252, 415 e 518” esclusa quindi la particella 170, somma riferita al periodo dal 20 giugno 2001 al 7 maggio 2002. Questo valore venale va identificato con il valore di esproprio, ovvero con il valore di € 18,10 al mq,
corrispondente ai valori del piano particellare a suo tempo adottato, valore individuato dal Comune al § 15.2, non contestato come tale e da ritenersi corretta espressione del valore venale all’epoca considerata;
d) la attualizzazione della somma come sopra dovute secondo i criteri di legge, con decorrenza dal 20 giugno 2001;
e) va chiarito che il criterio legale di rivalutazione cui fare riferimento è quello fissato dalla nota sentenza Cass. civ. SS.UU. 17 febbraio 1995 n.1712: sulle somme capitale liquidate come sopra, andrà calcolata la rivalutazione monetaria anno per anno; sui singoli importi come rivalutati anno per anno, andranno poi riconosciuti gli interessi legali, il tutto dalle date indicate sino al saldo effettivo, criterio del resto conforme a quello indicato dalla sentenza 1383/2021.
4.2 In base alla sentenza della Sezione 1383/2021, il Comune deve poi pagare anche:
a) per i terreni occupati e non espropriati, individuati come sopra al § 11 lettera d), ovvero i terreni di cui al foglio 2, particelle 250 e 415 per le parti non espropriate e 518 per intero, sempre esclusa la particella 170, una somma pari al pari al 5% annuo del valore della superficie occupata, somma ragguagliata al periodo decorrente dal 27 dicembre 2007 alla restituzione o acquisizione, ove il valore della superficie occupata è il valore di esproprio, di € 18,10 al mq di cui sopra al § 22 lettera c);
b) rivalutazione ed interessi su questa somma come sopra al § 22 lettera e);
c) per i terreni occupati ed espropriati, individuati come sopra al § 11 lettera c), ovvero quelli di cui al foglio 2, particelle 173 per intero, 250 per soli 7 mq, 252 per intero e 415 per 36 mq, esclusa sempre la particella 170, una somma pari al pari al 5% annuo del valore della superficie occupata, ragguagliata al periodo dal 27 dicembre 2007 al 21 luglio 2008, ove il valore della superficie occupata è quello di cui sopra;
d) rivalutazione ed interessi su questa somma come sopra al § 22 lettera e).
4.3 Tutto ciò, come da dispositivo, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza stessa.
5. La sentenza 5808/2023 è stata comunicata ai procuratori delle parti via pec il giorno 13 giugno 2023, come da registri di segreteria e non consta impugnata.
6. Il Comune peraltro non ha pagato alcuna somma.
7. Ciò posto, le ricorrenti hanno indirizzato al Comune la pec 31 agosto 2023 (doc. 5 ricorso) con la quale hanno formalmente diffidato a pagare, senza ottenere risposta alcuna.
8. Di conseguenza, hanno adito questo Giudice per la nomina di un commissario ad acta con ricorso notificato il 17 novembre 2023.
9. Il Comune si è costituito con atto 14 dicembre 2023, in cui non contesta la pretesa, chiede soltanto la concessione di un termine ulteriore, imputando il ritardo a problemi organizzativi interni.
10. Alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024, il difensore delle ricorrenti ha dato atto che nulla fino a quel momento è seguito da parte del Comune.
11. All’esito, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta.
12. In quanto necessario, il Collegio osserva che è rispettato quanto previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n.669.
12.1 Sul punto, ci si deve riferire all’orientamento da ultimo condiviso da C.d.S. sez. IV 28 luglio 2023 n.7401 e C.g.a. Sicilia 18 febbraio 2022 n.219. Secondo queste sentenze, perché il giudizio di ottemperanza sia procedibile, sono necessari tre requisiti, che si desumono dal sistema. È infatti richiesto: a) in primo luogo che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) in secondo luogo, che vi sia la prova che questo titolo è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, ed è stato da essa acquisito in forma autentica; c) in terzo luogo che sia rigorosamente provato che l’Amministrazione ha ricevuto la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del provvedimento giudiziale ed è rimasta inerte. Ove sussistano questi requisiti, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla conoscenza del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Sempre secondo le sentenze citate, non è invece richiesta – perché non espressamente prevista né dal citato art. 14 d. l. 669/1996 né da altre norme- la formale notifica del titolo in forma esecutiva.
12.2 Nel caso di specie, questi requisiti sono rispettati, dato che la pec di comunicazione della sentenza, che la ha portata a conoscenza delle parti è del 13 giugno 2023. Da questa data, il termine di 120 giorni, sottoposto a sospensione feriale, andava a scadere al 13 novembre 2023: il ricorso è stato notificato il 17 novembre 2023, ovvero subito dopo.
13. Si osserva poi che il Comune ha allegato i problemi organizzativi interni di cui si è detto ormai il 14 dicembre 2023, e pertanto da allora ad oggi ha avuto secondo logica il tempo necessario per superarli o per giustificare l’ulteriore ritardo, ciò che non è avvenuto.
14. Deve quindi essere nominato un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di subdelega nell’ambito del proprio Ufficio, commissario il quale provvederà al pagamento del dovuto e delle spese di questo giudizio, nelle forme e nei modi di legge.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura compatibile con i minimi di cui ai parametri previsti per un valore di causa di 41 mila euro, pari alla somma dovuta, diminuiti del 30% per l’assenza di questioni di fatto o di diritto.”
3. Con il ricorso in esame, r.g. n. 16/2025, le stesse parti hanno chiesto che venga ordinato al Comune di reimmettere le stesse nel possesso dei terreni “nel possesso dei terreni illegittimamente occupati così come sopra oggetto della dovuta restituzione, nominando, all’uopo, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell’amministrazione inerte, anche alle attività necessariamente prodromiche all’adempimento degli obblighi restitutori disposti con le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza”.
4. Il Comune di Casali del Manco si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso r.g. n. 16/2025 per avere le ricorrenti reiterato la medesima domanda di cui al ricorso per l’ottemperanza n. 9336/2023 deciso con la sentenza n. 1742 del 21 febbraio 2024.
In subordine hanno argomentato in relazione alla non consumazione del potere del Comune di acquisirei terreni ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
5. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Collegio ha rinviato la trattazione della controversia all’udienza camerale del 17 luglio 2025, concedendo alle parti il termine di 30 giorni per depositare memorie difensive sul profilo della inammissibilità del ricorso.
6. Le parti hanno depositato memorie in cui hanno argomentato le proprie tesi difensive.
7. All’udienza camerale del 17 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Come sopra richiamato, il ricorso in esame origina da precedente ricorso per l’ottemperanza di due sentenze di questo Consiglio e precisamente:
1. la sentenza n. 4642/2011, che ha riconosciuto il risarcimento dei danni per compressione dello ius aedificandi (a seguito del diniego di concessione edilizia);
2. la sentenza n. 1383 del 2021 che ha assegnato al Comune resistente il termine di sessanta giorni ( “integrabile su istanza di parte nel caso di giustificato motivo” ) per decidere se:
a) acquisire ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 i terreni mai espropriati e illegittimamente occupati;
b) procedere alla restituzione ai proprietari dei terreni de quibus , previa loro riduzione in pristino.
Invero, gli appellanti hanno già proposto un’azione di ottemperanza avverso le medesime sentenza del Consiglio di Stato sopra indicate.
Poiché la sentenza n. 1742 del 21 febbraio 2024 sopra citata si è già espressa sulle modalità di quantificazione del risarcimento del danno - dettando i criteri per liquidare le somme dovute in base alle sentenze sopra indicate e ha espressamente escluso la particella n. 170 del foglio 2 - è necessario che il Collegio si esprima sulla ulteriore domanda delle ricorrenti che consiste nella restituzione dei terreni.
9. Le ricorrenti con il ricorso in esame sostengono che il Comune, nonostante abbia adottato, con deliberazione della Giunta del 17 aprile 2021, un atto di indirizzo con il quale ha deciso di dare corso all’acquisizione dei terreni non espropriati, non ha allo stato posto in essere alcun atto formale di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sicché dovrebbe restituire i terreni essendosi consumato il potere comunale di provvedere all’acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 per essere spirato il termine di sessanta giorni previsto dalla sentenza n. 1383/2021.
9.1. Invero la tesi sostenuta dalle ricorrenti non è fondata giacché la sentenza n. 1383/2021 ha previsto che il termine di sessanta giorni assegnato al Comune per attivare il procedimento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 sia “integrabile su istanza di parte, nel caso di giustificato motivo” , dal che si desume che il termine ivi fissato in sessanta giorni non fosse a pena di decadenza.
9.2. Inoltre, l’Amministrazione, con la deliberazione della Giunta del 17 aprile 2021, ha comunque manifestato l’intendimento di adottare il provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis del TUE.
9.3. In secondo luogo, non può non rilevarsi come le ricorrenti non abbiano proposto il ricorso sul silenzio inadempimento, che avrebbero dovuto attivare per dedurre l’inadempimento del Comune alla sentenza citata.
9.4. Deve essere altresì rammentato che, secondo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, <<Il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -:
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42- bis >>.
10. Conseguentemente il ricorso per l’ottemperanza r.g. n. 16 del 2025 deve essere respinto in relazione alla tesi per cui l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di emanare il provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis .
10.1. Deve quindi essere integrato il disposto della sentenza di ottemperanza n. 1742/2024 con l’ordine all’Amministrazione di decidere alternativamente nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza se: a) acquisire ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 i terreni di proprietà delle appellanti allo stato illegittimamente occupati; b) procedere alla restituzione ai proprietari dei terreni de quibus , previa loro riduzione in pristino.
10.2. Per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine di trenta giorni sopra indicato, il Collegio nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di subdelega nell’ambito dell’ufficio, che provvederà, con oneri a carico dell’Amministrazione, all’esecuzione del giudicato nel termine di successivi giorni trenta.
12. La particolarità del caso all’esame giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso per l’ottemperanza in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di subdelega nell’ambito dell’ufficio, che provvederà, con oneri a carico dell’Amministrazione, all’esecuzione del giudicato nel termine di cui sempre in motivazione.
Compensa le spese tra le parti.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Prefetto di Cosenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO