Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1664 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello,
TRA
HDI Ass.ni SpA (p.i. , in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Russi,
[...] appellante E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Angelo Lattarulo, appellato All'esito dell'udienza del 5.11.2024, la causa passava in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (stante la conforme richiesta dei procuratori comparsi), sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2022 la compagnia HDI, in epigrafe indicata, proponeva appello avverso la sentenza n. 2716/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto il 22.12.2021, con la quale era stata accolta la domanda proposta in primo grado da CP_1 ex art. 146 d.lgs. n. 209/2005; il primo giudice condannava, altresì, la società HDI, ex
[...] art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 200,00 pro die, per il caso di violazione ed inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza, oltre al pagamento delle spese e competenze di lite. L'appellato, costituitosi, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di appello e, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione; in particolare, l'appellato evidenziava che la notifica dell'atto citazione in appello era stata effettuata dal difensore di HDI, a mezzo Pec, in data 2 marzo 2022, mentre l'iscrizione a ruolo del gravame era stata effettuata in data 22 marzo 2022, ossia venti giorni dopo la notifica dell'appello, come risulta dallo storico del fascicolo d'ufficio telematico;
di conseguenza, sosteneva, a norma dell'art. 348 comma I cpc, l'appello andava dichiarato improcedibile. L'eccezione sollevata in via preliminare dall'appellato appare fondata. La compagnia appellante HDI non ha fornito la prova della compiuta tempestiva iscrizione a ruolo della causa entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello, depositando in atti soltanto le prime tre pec relative all'iscrizione a ruolo (accettazione, avvenuta consegna e deposito, tutte del 10 marzo 2022), ma non la quarta pec, che - secondo la giurisprudenza di legittimità - è indispensabile a tal fine, né ha immediatamente presentato una specifica istanza di rimessione in termini, dimostrando adeguatamente la causa non imputabile della decadenza in cui è incorsa.
In particolare, con recente pronunzia n. 28403/2023 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che “in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)” (cfr. anche Cass. n. 31895/2023, la quale ha precisato che “essendo il procedimento di deposito telematico strutturato come fattispecie progressiva, la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito solo in via
10), documentati dalle ultime due comunicazioni pec. Lo scopo del deposito non può dirsi infatti raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta pec)”; va più in particolare osservato che, nel caso di mancato ricevimento della quarta pec entro il termine perentorio previsto per l'iscrizione al ruolo dell'appello, è onere dell'appellante richiedere la rimessione in termini e, onde ottenere detta rimessione, dimostrare che il mancato perfezionamento del deposito sia dipeso da malfunzionamento del sistema informatico e non da causa a sé imputabile, fornendo la prova della conformità del tentato deposito alle specifiche tecniche, tra cui quelle dimensionali, e di essersi attivato tempestivamente per assumere informazioni presso la cancelleria (cfr. Cass. n. 19307/2023 in motivazione).
La difesa della compagnia, in mancanza della quarta PEC, non ha adeguatamente provato alcuna anomalia o malfunzionamento del sistema telematico a sé non imputabile ed in ogni caso non ha tempestivamente richiesto la remissione in termini, limitandosi a chiedere, peraltro all'udienza del 14.06.2022, di ritenere valida l'iscrizione effettuata in data 10.03.2022. La Corte Suprema ha, inoltre, di recente osservato che “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto
l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito)” (Cass. n. 1348/2024). L'appello deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo (costituzione) da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell'esistenza, prima della pronunzia delle Sezioni Unite innanzi citata, di precedenti giurisprudenziali di diverso tenore (cfr. Cass. n. 19796/2019), configurandosi, anche in ragione della data di introduzione del presente giudizio di appello, una fattispecie analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018. Deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il proposto appello e compensa le spese del presente grado di giudizio. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 05.03.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco