CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4616/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. ON PE Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. DI CIOLLO FRANCESCO Avv. Giovanni di LO in sostituzione
Appellato/i
Controparte_2
Avv.
HDI ASSICURAZIONI SPA GIA Controparte_3
Controparte_4
Avv. SPAGNARDI MASSIMO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
ON PE
CA d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4616 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di CP_1 C.F._1
LO (C.F. PEC: e presso di lui CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Germanico 172 presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi
Panici, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. e P. IVA: ), nuova denominazione della Controparte_3 P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
IM SP (C.F.: – PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via A. Rosmini n. 12, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019 ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2018, pubblicata in data 31.12.2018 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2687/2021, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_2 [...]
(già ). Controparte_3 Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
conveniva in giudizio rappresentando che in data CP_1 Controparte_5
11.06.2012 si trovava presso il parco divertimenti acquatico “Miami Beach Acquapark” in Latina, via Sabotino e, mentre scendeva le scale che conducono ai bagni della struttura, a causa di una chiazza di liquido scivoloso non visibile né prevedibile, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando quali lesioni personali refertate dal pronto soccorso “lussazione scapoliomerale, ridotta”. Chiedeva pertanto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 2051 o 2043
c.c. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente il differimento della Controparte_5 prima udienza al fine di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata. Si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
(già ), chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice;
- condanna alla rifusione, in favore delle parti CP_1 convenute delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 ciascuno a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, nel merito ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto : 1) in via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, così come sopra dedotto;
2) nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione delle lesioni Controparte_5 personali al sig. quale conseguenza della caduta per le scale del locale, a causa della presenza CP_1 di liquido, viscido e trasparente sul pianerottolo della stessa, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e la società terza chiamata al risarcimento Controparte_5 di tutti i danni subiti dall'attore pari alla complessiva somma di €. 14.422,65 (di cui € 506,65 per spese mediche documentate;
€1.470,00 per inabilità temporanea parziale al 50%; €1.960,00 per inabilità temporanea totale al 100%; €10.486,00 per danno biologico nella misura del 6%) oltre alle spese di CTU, il tutto oltre interessi moratori e corrispettivi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, relative al doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in Controparte_3 data 13.11.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite”.
§ 6. — All'udienza del 13.11.2019 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
. Controparte_2
§ 7. — Con ordinanza del 13.11.2019 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER CARENZA E/O
ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINA ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE
PROBATORIO FRA DANNEGGIATO E DANNEGGIANTE NELLA FATTISPECIE DI
RESPONSABILITA' INQUADRATA NELL'ART. 2051”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, la citazione in giudizio della società convenuta quale “società proprietaria e gestore del parco divertimenti denominato Miami Beach Acquapark”, la circostanza che, sotto il profilo causale,
l'attore colleghi l'accaduto alla conformazione ed allo stato dei luoghi induce a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tutto ciò premesso, perché possa dirsi operante la presunzione ivi stabilita dall'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In primo luogo, non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza di un rapporto di custodia tra la società convenuta e le scale su cui si è verificato il sinistro. Con riguardo al secondo profilo, si osserva che, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte (v., per tutte, Cass., n.
4476/2011 ed i precedenti ivi richiamati) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n.
28811/2008). Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (scale), nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento del sinistro, e l'evento dannoso. Nessuno dei testi escussi in corso di giudizio ha dichiarato di aver assistito alla caduta e di aver visto il concreto svolgersi dei fatti di causa. Tutti i testi, infatti, hanno precisato di aver sentito gridare l'attore, di essersi avvicinati al luogo del sinistro solo dopo la caduta, al fine di soccorrerlo, e di averlo trovato a terra. Nessuno di essi ha affermato di essere stato presente al momento del fatto ed ha quindi potuto confermare le modalità attraverso cui avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra. Inoltre, i testi CP_1 indicati da parte attrice hanno concordemente affermato che vi era una chiazza di sostanza trasparente sulle scale che conducono ai bagni, precisamente su un pianerottolo, tra due rampe di scale, ma nessuno di essi ha descritto il punto delle scale in cui avvenne la caduta dell'attore, la condotta che nello specifico pose in essere il medesimo attore, la posizione a terra e la distanza dello stesso rispetto alla chiazza di liquido trasparente. Si ritiene pertanto che le dichiarazioni testimoniali, sebbene consentano di ritenere provato il fatto, inteso come caduta dell'attore sulle scale che conducono al bagno all'interno del parco acquatico di proprietà della convenuta, nulla provino in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno non patrimoniale complessivamente lamentato nel presente giudizio. Si ritiene quindi che l'attore non abbia introdotto in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito quale lesione all'integrità psicofisica successivamente accertata in una “lussazione scapoli-omerale, ridotta” sia stata effettivamente cagionata dalla chiazza di liquido trasparente presente sulle scale”.
Deduce l'appellante che il Tribunale, pur ricomprendendo la fattispecie nella previsione di cui all'articolo 2051 c.c. non aveva adeguatamente analizzato “l'attività istruttoria svolta”.
In particolare, non erano state considerate le risposte date dal in sede di interrogatorio formale. CP_1
La deduzione è infondata.
Invero “La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti,
l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (Cass. Sez. 3, 09/01/2002, n. 200, Rv.
551461 - 01).
Lamenta ancora l'appellante che le appellate non avevano dimostrato affatto la ricorrenza del fortuito.
La doglianza non coglie nel segno.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, perciò è sufficiente, per la sua configurazione, da un lato, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
dall'altro, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 27724 del 30/10/2018).
In particolare «tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., [...] il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa
e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante
a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (Cass. 6 maggio 2015,
n. 9009).
Dunque, difettando già la prova del nesso teologico era superflua la prova del fortuito.
In linea con gli enunciati principi la sentenza del Tribunale merita di essere confermata essendo onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Deve osservarsi sul punto che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione» (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta.
L'impossibilità di ricostruire la dinamica della caduta non consente, infatti, di formulare un giudizio riguardo all'esistenza o all'esclusione del rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'evento dannoso lamentato dall'attore si sarebbe verificato nel momento in cui lo stesso, nello scendere le scale che conducono ai bagni della , improvvisamente, Controparte_5 cadeva a causa della presenza di una chiazza di liquido scivoloso, descritta come non segnalata e non visibile riportando la lussazione della spalla sinistra.
Nessun testimone era presente al momento della caduta come si evince dalle loro dichiarazioni raccolte nel giudizio di primo grado.
Orbene, come precedentemente osservato, l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità di natura oggettiva e che presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato.
Nel caso di specie, ciò che difetta è quindi il nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno subito dall'appellante.
È opportuno evidenziare che l'appellante ben avrebbe potuto evitare di cadere con l'uso di un comportamento ordinariamente cauto, se solo avesse prestato attenzione alle scale.
Scale che, per stessa ammissione dei testi di parte appellante, vengono descritte come illuminate sia dalla luce naturale, filtrante dalle finestre, che da quella artificiale.
Gli stessi testi hanno riferito che la chiazza di liquido era alquanto estesa (30/40 cm di diametro),
e dunque oggettivamente visibile o percepibile con la giusta diligenza richiesta per il caso concreto.
In altre parole, l'attore è caduto sulle scale ma non vi è prova che la caduta sia stata determinata dalle condizioni di quest'ultima e, segnatamente, dalla presenza di acqua peraltro prevedibile all'interno di un parco acquatico.
§ 9.2. — Il secondo motivo è rubricato: “ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI
CAUSA. TRAVISAMENTO DI FATTI, DELLE CIRCOSTANZE E DELLE ALLEGAZIONI
DELLE SINGOLE PARTI PROCESSUALI. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.115 CPC E 116
CPC – OMESSA MOTIVAZIONE SULL'ALLEGAZIONE DELLA DENUNCIA CAUTELATIVA
E SULLA MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA PARTE DEL CONVENUTO”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Occorre infine precisare che non appare fondata l'eccezione sollevata da parte attrice, secondo cui sarebbe integrata nel caso di specie una ipotesi di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sul punto si osserva che, esaminando la documentazione prodotta dalle parti, la società convenuta non ha contestato che effettivamente il cadde sulle scale in data 11.06.2012, ma non CP_1 risulta integrata la “non contestazione” in merito alla causa della caduta. Tale ricostruzione è confermata dalle conclusioni formulate dalle convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, atteso che in essi la società ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata”.
Deduce l'appellante che, nel costituirsi in giudizio, la società convenuta aveva contestato il solo quantum del risarcimento richiesto (“NEL MERITO: Si contesta quanto ex adverso dedotto, in quanto la società convenuta ha immediatamente denunciato i fatti oggetto della presente controversia alla propria compagnia assicurativa con la denuncia cautelativa come da allegato n.3 e pertanto si è richiesto l'intervento in causa della predetta compagnia al fine di essere garantiti e manlevati. Si contesta tuttavia la domanda attorea in relazione al quantum ivi richiesto poiché eccessivo, ingiustificato e comunque non provato”).
Il motivo non coglie nel segno.
Deve innanzitutto osservarsi che nelle conclusioni dell'atto di citazione la convenuta ha chiesto comunque di “Rigettare la domanda attorea, in quanto eccessiva, ingiustificata e, non provata. Con
Vittoria di spese competenze ed onorari” contestando così, seppur genericamente, la fondatezza della domanda avversaria.
Inoltre, la convenuta faceva riferimento, per quanto concerne l'an, alla denuncia del sinistro alla compagnia che costituiva un atto dovuto e non comporta alcun riconoscimento di responsabilità.
Tale riconoscimento non era comunque opponibile alla compagnia assicuratrice che invece ha contestato i fatti di causa anche in relazione all'an.
Irrilevanti appaiono poi le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta asseritamente reticenti.
Infatti, l'articolo 232 cpc non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ., n. 9436/2018).
Nel caso di specie nessuno dei testi ha assistito all'incidente talché la mancata risposta all'interrogatorio formale appare inidonea a costituire idonea prova dei fatti accaduti.
§ 9.3. — Il terzo motivo è rubricato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALUAZIONE IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DELLA DIFESA DELLA TERZA
CHIAMATA COMAGNIA ASSICURATIVA. LIMITI DEL RAPPORTO DI GARANZIA
IMPROPRIA O INDIRETTEA”.
Deduce l'appellante che “Il terzo viene chiamato in causa per un rapporto di garanzia impropria e dunque, come tale, non poteva avere tecnicamente una posizione di contradditorio autonoma e divergente rispetto al convenuto danneggiante di talché la sua contestazione in punto di an - tanto più smentita alla denuncia cautelativa allegata dall'assicurato e non contestata dalla compagnia assicurativa, che con la produzione delle foto né rafforza il valore confessorio, mancando il corrimano alla scala – doveva essere disattesa dal giudice”.
Il motivo è infondato.
Invero “Il terzo chiamato in garanzia impropria è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36420 del 29/12/2023 - Rv.
670058 - 02).
Dunque, certamente il terzo chiamato poteva contestare la ricorrenza dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento.
Infatti, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell'evento dannoso, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo chiamato.
Da ciò ne discende che l'assicuratore della responsabilità civile evocato in giudizio dal proprio assicurato ha la piena legittimazione a contestare, oltre ad eventuali aspetti legati al rapporto interno di garanzia, altresì la fondatezza della pretesa creditoria del danneggiato, anche assumendo in tutto o in parte una pozione difensiva difforme rispetto a quella adottata dal convenuto danneggiante.
§ 9.4. — Con il quarto motivo di appello si chiede l' “ANNULLAMENTO DEL CAPO
DELLA SENTENZA CHE CONTIENE LA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduce l'appellante che “Fermo restando che, nella peggiore delle ipotesi, tenuto conto della novità del criterio di soluzione del problema, avendosi il Tribunale posto, con una giurisprudenza innovativa, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, come sopra dimostrato” le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Il motivo è infondato.
§ 10. — Infine, per quanto concerne la posizione dell'appellata deve osservarsi che CP_3 il danneggiato non ha azione diretta nei suoi confronti talchè, in difetto di costituzione della società appellata, le domande proposte nei suoi confronti vanno comunque rigettate.
Il Tribunale ha correttamente regolato le spese secondo il principio della soccombenza non ravvisandosi alcuna novità nelle questioni affrontate
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (sino da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12,
3°scaglione, compensi medi, con riduzione al minimo per la fase istruttoria/trattazione non essendo stata espletata alcuna istruttoria) e precisamente: € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 4.888,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della società non Controparte_5 costituitasi in giudizio.
§ 13. — La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 [...]
e di avverso la sentenza definitiva del Controparte_5 Controparte_3
Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_3 in complessivi € 4.888,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . CP_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ON PE
Sezione VI civile
R.G. 4616/2019
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. ON PE Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. DI CIOLLO FRANCESCO Avv. Giovanni di LO in sostituzione
Appellato/i
Controparte_2
Avv.
HDI ASSICURAZIONI SPA GIA Controparte_3
Controparte_4
Avv. SPAGNARDI MASSIMO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
ON PE
CA d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON PE - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4616 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di CP_1 C.F._1
LO (C.F. PEC: e presso di lui CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Germanico 172 presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi
Panici, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. e P. IVA: ), nuova denominazione della Controparte_3 P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
IM SP (C.F.: – PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via A. Rosmini n. 12, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019 ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2018, pubblicata in data 31.12.2018 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2687/2021, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_2 [...]
(già ). Controparte_3 Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
conveniva in giudizio rappresentando che in data CP_1 Controparte_5
11.06.2012 si trovava presso il parco divertimenti acquatico “Miami Beach Acquapark” in Latina, via Sabotino e, mentre scendeva le scale che conducono ai bagni della struttura, a causa di una chiazza di liquido scivoloso non visibile né prevedibile, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando quali lesioni personali refertate dal pronto soccorso “lussazione scapoliomerale, ridotta”. Chiedeva pertanto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 2051 o 2043
c.c. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente il differimento della Controparte_5 prima udienza al fine di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata. Si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
(già ), chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice;
- condanna alla rifusione, in favore delle parti CP_1 convenute delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 ciascuno a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, nel merito ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto : 1) in via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, così come sopra dedotto;
2) nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione delle lesioni Controparte_5 personali al sig. quale conseguenza della caduta per le scale del locale, a causa della presenza CP_1 di liquido, viscido e trasparente sul pianerottolo della stessa, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e la società terza chiamata al risarcimento Controparte_5 di tutti i danni subiti dall'attore pari alla complessiva somma di €. 14.422,65 (di cui € 506,65 per spese mediche documentate;
€1.470,00 per inabilità temporanea parziale al 50%; €1.960,00 per inabilità temporanea totale al 100%; €10.486,00 per danno biologico nella misura del 6%) oltre alle spese di CTU, il tutto oltre interessi moratori e corrispettivi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, relative al doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in Controparte_3 data 13.11.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite”.
§ 6. — All'udienza del 13.11.2019 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
. Controparte_2
§ 7. — Con ordinanza del 13.11.2019 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER CARENZA E/O
ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINA ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE
PROBATORIO FRA DANNEGGIATO E DANNEGGIANTE NELLA FATTISPECIE DI
RESPONSABILITA' INQUADRATA NELL'ART. 2051”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, la citazione in giudizio della società convenuta quale “società proprietaria e gestore del parco divertimenti denominato Miami Beach Acquapark”, la circostanza che, sotto il profilo causale,
l'attore colleghi l'accaduto alla conformazione ed allo stato dei luoghi induce a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tutto ciò premesso, perché possa dirsi operante la presunzione ivi stabilita dall'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In primo luogo, non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza di un rapporto di custodia tra la società convenuta e le scale su cui si è verificato il sinistro. Con riguardo al secondo profilo, si osserva che, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte (v., per tutte, Cass., n.
4476/2011 ed i precedenti ivi richiamati) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n.
28811/2008). Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (scale), nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento del sinistro, e l'evento dannoso. Nessuno dei testi escussi in corso di giudizio ha dichiarato di aver assistito alla caduta e di aver visto il concreto svolgersi dei fatti di causa. Tutti i testi, infatti, hanno precisato di aver sentito gridare l'attore, di essersi avvicinati al luogo del sinistro solo dopo la caduta, al fine di soccorrerlo, e di averlo trovato a terra. Nessuno di essi ha affermato di essere stato presente al momento del fatto ed ha quindi potuto confermare le modalità attraverso cui avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra. Inoltre, i testi CP_1 indicati da parte attrice hanno concordemente affermato che vi era una chiazza di sostanza trasparente sulle scale che conducono ai bagni, precisamente su un pianerottolo, tra due rampe di scale, ma nessuno di essi ha descritto il punto delle scale in cui avvenne la caduta dell'attore, la condotta che nello specifico pose in essere il medesimo attore, la posizione a terra e la distanza dello stesso rispetto alla chiazza di liquido trasparente. Si ritiene pertanto che le dichiarazioni testimoniali, sebbene consentano di ritenere provato il fatto, inteso come caduta dell'attore sulle scale che conducono al bagno all'interno del parco acquatico di proprietà della convenuta, nulla provino in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno non patrimoniale complessivamente lamentato nel presente giudizio. Si ritiene quindi che l'attore non abbia introdotto in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito quale lesione all'integrità psicofisica successivamente accertata in una “lussazione scapoli-omerale, ridotta” sia stata effettivamente cagionata dalla chiazza di liquido trasparente presente sulle scale”.
Deduce l'appellante che il Tribunale, pur ricomprendendo la fattispecie nella previsione di cui all'articolo 2051 c.c. non aveva adeguatamente analizzato “l'attività istruttoria svolta”.
In particolare, non erano state considerate le risposte date dal in sede di interrogatorio formale. CP_1
La deduzione è infondata.
Invero “La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti,
l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (Cass. Sez. 3, 09/01/2002, n. 200, Rv.
551461 - 01).
Lamenta ancora l'appellante che le appellate non avevano dimostrato affatto la ricorrenza del fortuito.
La doglianza non coglie nel segno.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, perciò è sufficiente, per la sua configurazione, da un lato, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
dall'altro, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 27724 del 30/10/2018).
In particolare «tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., [...] il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa
e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante
a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (Cass. 6 maggio 2015,
n. 9009).
Dunque, difettando già la prova del nesso teologico era superflua la prova del fortuito.
In linea con gli enunciati principi la sentenza del Tribunale merita di essere confermata essendo onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Deve osservarsi sul punto che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione» (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta.
L'impossibilità di ricostruire la dinamica della caduta non consente, infatti, di formulare un giudizio riguardo all'esistenza o all'esclusione del rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'evento dannoso lamentato dall'attore si sarebbe verificato nel momento in cui lo stesso, nello scendere le scale che conducono ai bagni della , improvvisamente, Controparte_5 cadeva a causa della presenza di una chiazza di liquido scivoloso, descritta come non segnalata e non visibile riportando la lussazione della spalla sinistra.
Nessun testimone era presente al momento della caduta come si evince dalle loro dichiarazioni raccolte nel giudizio di primo grado.
Orbene, come precedentemente osservato, l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità di natura oggettiva e che presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato.
Nel caso di specie, ciò che difetta è quindi il nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno subito dall'appellante.
È opportuno evidenziare che l'appellante ben avrebbe potuto evitare di cadere con l'uso di un comportamento ordinariamente cauto, se solo avesse prestato attenzione alle scale.
Scale che, per stessa ammissione dei testi di parte appellante, vengono descritte come illuminate sia dalla luce naturale, filtrante dalle finestre, che da quella artificiale.
Gli stessi testi hanno riferito che la chiazza di liquido era alquanto estesa (30/40 cm di diametro),
e dunque oggettivamente visibile o percepibile con la giusta diligenza richiesta per il caso concreto.
In altre parole, l'attore è caduto sulle scale ma non vi è prova che la caduta sia stata determinata dalle condizioni di quest'ultima e, segnatamente, dalla presenza di acqua peraltro prevedibile all'interno di un parco acquatico.
§ 9.2. — Il secondo motivo è rubricato: “ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI
CAUSA. TRAVISAMENTO DI FATTI, DELLE CIRCOSTANZE E DELLE ALLEGAZIONI
DELLE SINGOLE PARTI PROCESSUALI. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.115 CPC E 116
CPC – OMESSA MOTIVAZIONE SULL'ALLEGAZIONE DELLA DENUNCIA CAUTELATIVA
E SULLA MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA PARTE DEL CONVENUTO”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Occorre infine precisare che non appare fondata l'eccezione sollevata da parte attrice, secondo cui sarebbe integrata nel caso di specie una ipotesi di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sul punto si osserva che, esaminando la documentazione prodotta dalle parti, la società convenuta non ha contestato che effettivamente il cadde sulle scale in data 11.06.2012, ma non CP_1 risulta integrata la “non contestazione” in merito alla causa della caduta. Tale ricostruzione è confermata dalle conclusioni formulate dalle convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, atteso che in essi la società ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata”.
Deduce l'appellante che, nel costituirsi in giudizio, la società convenuta aveva contestato il solo quantum del risarcimento richiesto (“NEL MERITO: Si contesta quanto ex adverso dedotto, in quanto la società convenuta ha immediatamente denunciato i fatti oggetto della presente controversia alla propria compagnia assicurativa con la denuncia cautelativa come da allegato n.3 e pertanto si è richiesto l'intervento in causa della predetta compagnia al fine di essere garantiti e manlevati. Si contesta tuttavia la domanda attorea in relazione al quantum ivi richiesto poiché eccessivo, ingiustificato e comunque non provato”).
Il motivo non coglie nel segno.
Deve innanzitutto osservarsi che nelle conclusioni dell'atto di citazione la convenuta ha chiesto comunque di “Rigettare la domanda attorea, in quanto eccessiva, ingiustificata e, non provata. Con
Vittoria di spese competenze ed onorari” contestando così, seppur genericamente, la fondatezza della domanda avversaria.
Inoltre, la convenuta faceva riferimento, per quanto concerne l'an, alla denuncia del sinistro alla compagnia che costituiva un atto dovuto e non comporta alcun riconoscimento di responsabilità.
Tale riconoscimento non era comunque opponibile alla compagnia assicuratrice che invece ha contestato i fatti di causa anche in relazione all'an.
Irrilevanti appaiono poi le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta asseritamente reticenti.
Infatti, l'articolo 232 cpc non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ., n. 9436/2018).
Nel caso di specie nessuno dei testi ha assistito all'incidente talché la mancata risposta all'interrogatorio formale appare inidonea a costituire idonea prova dei fatti accaduti.
§ 9.3. — Il terzo motivo è rubricato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALUAZIONE IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DELLA DIFESA DELLA TERZA
CHIAMATA COMAGNIA ASSICURATIVA. LIMITI DEL RAPPORTO DI GARANZIA
IMPROPRIA O INDIRETTEA”.
Deduce l'appellante che “Il terzo viene chiamato in causa per un rapporto di garanzia impropria e dunque, come tale, non poteva avere tecnicamente una posizione di contradditorio autonoma e divergente rispetto al convenuto danneggiante di talché la sua contestazione in punto di an - tanto più smentita alla denuncia cautelativa allegata dall'assicurato e non contestata dalla compagnia assicurativa, che con la produzione delle foto né rafforza il valore confessorio, mancando il corrimano alla scala – doveva essere disattesa dal giudice”.
Il motivo è infondato.
Invero “Il terzo chiamato in garanzia impropria è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36420 del 29/12/2023 - Rv.
670058 - 02).
Dunque, certamente il terzo chiamato poteva contestare la ricorrenza dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento.
Infatti, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell'evento dannoso, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo chiamato.
Da ciò ne discende che l'assicuratore della responsabilità civile evocato in giudizio dal proprio assicurato ha la piena legittimazione a contestare, oltre ad eventuali aspetti legati al rapporto interno di garanzia, altresì la fondatezza della pretesa creditoria del danneggiato, anche assumendo in tutto o in parte una pozione difensiva difforme rispetto a quella adottata dal convenuto danneggiante.
§ 9.4. — Con il quarto motivo di appello si chiede l' “ANNULLAMENTO DEL CAPO
DELLA SENTENZA CHE CONTIENE LA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduce l'appellante che “Fermo restando che, nella peggiore delle ipotesi, tenuto conto della novità del criterio di soluzione del problema, avendosi il Tribunale posto, con una giurisprudenza innovativa, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, come sopra dimostrato” le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Il motivo è infondato.
§ 10. — Infine, per quanto concerne la posizione dell'appellata deve osservarsi che CP_3 il danneggiato non ha azione diretta nei suoi confronti talchè, in difetto di costituzione della società appellata, le domande proposte nei suoi confronti vanno comunque rigettate.
Il Tribunale ha correttamente regolato le spese secondo il principio della soccombenza non ravvisandosi alcuna novità nelle questioni affrontate
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (sino da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12,
3°scaglione, compensi medi, con riduzione al minimo per la fase istruttoria/trattazione non essendo stata espletata alcuna istruttoria) e precisamente: € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 4.888,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della società non Controparte_5 costituitasi in giudizio.
§ 13. — La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 [...]
e di avverso la sentenza definitiva del Controparte_5 Controparte_3
Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_3 in complessivi € 4.888,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . CP_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ON PE