TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 9092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9092 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: azione di inadempimento contrattuale, introdotta con atto di citazione da:
DETTO (GIÀ DETTO , C.F: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela P.IVA_1
Labanca (C.F. ) e Sergio Pepe (C.F. ), con CodiceFiscale_1 C.F._2
domicilio digitale indicato in atti;
- Attrice
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
- Convenuto contumace;
CONCLUSIONI
Così come precisate all'udienza del 17 dicembre 2024.
Pag. 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
L'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
406.338,18, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, quale credito derivante dal saldo negativo del contratto di mutuo n. 10025 del 5.03.2009, da questi concluso con la società
Martos Finanziaria s.p.a., successivamente ceduto all'odierna attrice mediante un contratto di cessione del credito stipulato in data 26 marzo 2009.
Il mutuo in questione prevedeva l'erogazione in favore del signor della somma di CP_3
euro 220.000,00 ed era finalizzato alla ristrutturazione di un'immobile di sua proprietà, e il relativo piano di ammortamento prevedeva la restituzione del capitale ( e degli interessi pattuiti) in n. 120 rate mensili pari ad euro 3.564,37, a decorrere dal 5.04.2009 e sino al
5.03.2019.
Nella prospettazione di parte attrice, il mutuatario si sarebbe reso inadempiente nel rientro delle rate previste nel piano di ammortamento: in particolare, dopo aver provveduto a pagare le prime rate (sino al 5.09.2009) direttamente all'originaria contraente, che le avrebbe poi girate alla cessionaria, in quanto la avvenuta cessione del credito non era stata inizialmente comunicata al debitore ceduto ( a norma dell'art. 1264 c.c.), il Sig. non CP_3
avrebbe in seguito corrisposto alcun altro pagamento, ragion per cui la società attrice,
formalizzando l'avvenuto passaggio di titolarità del credito, contestualmente avrebbe in più
occasioni diffidato il debitore al pagamento dei ratei insoluti, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Pag. 2 di 6
In virtù del dedotto inadempimento contrattuale l'attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di mutuo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del 24 gennaio 2023 il precedente G.I.
ne dichiarava la contumacia, contestualmente invitando parte attrice a dar corso al procedimento di mediazione obbligatoria previsto a pena di improcedibilità del giudizio dall'art. 5 del Dlgs. 28/2010.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo (come da verbale di mediazione in atti) per mancata partecipazione del convenuto,
ritualmente invitato, al primo incontro programmatico innanzi al Mediatore designato.
Tale ingiustificata assenza del convenuto comporta (cfr. Cass. Civ. n.8473/2019) l'irrogazione a suo danno di una sanzione, a norma dell'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. 28/2010, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Alla successiva udienza del 5 ottobre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Parte attrice depositava le sue memorie istruttorie, e in data 15 febbraio 2024, il precedente
G.I. riteneva la causa matura per la decisione rinviando il giudizio per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 17 dicembre 2024, il processo perveniva innanzi allo scrivente Giudice, il quale preso atto delle conclusioni rassegnate in tal sede dalla sola parte attrice, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
*****
1. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. Cass. S.U., sentenza n.
13533/2001).
Pag. 3 di 6
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte attrice ha fornito sufficienti elementi idonei a provare la sua pretesa creditoria.
Essa ha innanzitutto depositato in giudizio il contratto di mutuo (cfr. all. 1 all'atto di citazione) concluso dal convenuto con L'Istituto di credito Martos Finanziaria s.p.a.,
regolarmente sottoscritto in ogni sua parte e comprensivo delle condizioni contrattuali applicate, a norma dell'art. 117 TUB.
Ha poi adeguatamente comprovato l'avvenuto passaggio di titolarità del credito derivante dal richiamato rapporto, depositando in giudizio sia la proposta di cessione del credito spedita dalla originaria contraente all'odierna attrice (doc. 2), sia la relativa accettazione
(doc.3), sia le successive raccomandate inviate al debitore ceduto (cfr. doc. 4 e 5) volte a comunicare l'avvenuta cessione, a norma dell'art. 1264 c.c., e a richiedere il pagamento dell'insoluto.
Infine, ha dedotto l'inadempimento dell'odierno convenuto, depositando l'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB, del contratto di mutuo de quo (cfr. doc. 1 allegato in occasione della memoria integrativa autorizzata), il quale mostra un'esposizione debitoria del mutuatario, al netto dei pagamenti parziali effettuati, pari all'importo oggetto dell'odierna domanda;
ha poi depositato il piano di ammortamento ricostruito del contratto (cfr. doc. 10), nonché la copia delle distinte di bonifico (cfr. doc. 6 alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) ricevute dalla cedente a titolo di pagamento parziale delle rate corrisposte dal mutuatario.
Deve rilevarsi, sul punto, che in caso di crediti derivanti da rapporto di mutuo, caratterizzato dalla presenza di un piano di ammortamento del capitale prestabilito e pattuito tra le parti,
non è necessaria la produzione in giudizio degli estratti conto integrali del rapporto, in quanto il cliente – soggetto finanziato – viene posto in grado di conoscere, sin dalla stipula del contratto, l'esatto ammontare della somma che dovrà restituire alla banca, comprensiva di capitale, interessi e spese.
Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito pressoché consolidato, che ha ben interpretato gli insegnamenti derivanti dal richiamato intervento nomofilattico del Giudice di legittimità, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è nemmeno necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando
Pag. 4 di 6
sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (cfr., Trib. Campobasso
13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021).
È altresì stato affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (cfr. Trib. Roma 21.7.2022).
Pertanto, si ritiene che l'attrice abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente a norma dell'art. 2697 c.c., così come declinato dalla richiamata giurisprudenza per lo specifico caso dell'inadempimento contrattuale.
Di conseguenza, in assenza di ogni prova in ordine all'esatto adempimento, ovvero a qualsivoglia fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa, il cui onere ricadeva sull'odierno convenuto, il quale come detto è rimasto contumace nel corso del giudizio, la domanda attorea, così come modificata nella memoria del 17.12.2024, va accolta nella sua interezza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, avuto riguardo il valore della lite e la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel procedimento iscritto al n. 9092/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al Controparte_3
pagamento in favore di della somma di euro 406.338,18, Controparte_4
oltre interessi legali dal 17.10.2024 fino al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro 6.594,00, di cui euro 571,00 per esborsi ed euro 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %,
CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
Pag. 5 di 6
- Condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/10 al pagamento Controparte_3
in favore del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00.
Così deciso in Aversa il 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cirma
Pag. 6 di 6