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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni in funzione di Giudice di Secondo Grado ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGIS MAURO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGIS MAURO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMI' Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 73/5 45021 BADIA POLESINE presso il difensore avv. TOMI' BARBARA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 9.12.2024 per parte appellante e in data 11.12.2024 per parte appellata.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza n. 90/2022 depositata in data 23.11.2022 dal Giudice di Pace di Legnago è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2021 con cui era stato condannato al pagamento dell'importo 335,00 a titolo di rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'appellata nell'interesse del figlio minore delle parti in causa.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, nonostante l'accoglimento della domanda di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, è stata disposta la compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle spese sostenute dall'appellata nell'interesse del figlio minore.
I motivi di appello avverso la sentenza sono due:
1. ingiusta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado a fronte del totale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa dal signor Pt_1
2. mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in capo all'odierna appellata, OR , e mancata relativa condanna. CP_1
Il primo motivo di appello riguarda, pertanto, l'asserito mancato rispetto da parte del Giudice di Pace del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, a fronte del totale accoglimento delle domande proposte in sede di opposizione;
mentre il secondo involge il preteso mancato riconoscimento della responsabilità aggravata - art. 96 cpc in capo alla OR , con l'omessa relativa condanna. CP_1
Parte appellata non ha proposto appello incidentale.
Ora, vertendosi nel campo della regolamentazione delle spese di lite, ci si sofferma brevemente su due principi fondamentali in materia. Il primo, quello della soccombenza, trova fondamento nell'art. 91 cpc che prevede come parte soccombente debba essere condannata alle spese di lite a favore dell'altra parte che risulta, pertanto, vincitrice nel processo. In secondo luogo, l'art. 92 cpc regola la compensazione delle spese del giudizio. In particolare, per quel che interessa in tale sede, il secondo comma dell'art. 92 cpc dispone che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei seguenti casi: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale articolo, come correttamente rammentato da parte appellata, con sentenza della Corte Costituzionale del 19.04.2018 n. 77 è stato dichiarato illegittimamente pagina 2 di 7 incostituzionale nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni fuori da quelle tassativamente previste dall'art. 92 cpc, sempreché il giudice fornisca un'esaustiva motivazione della decisione in merito alla compensazione. Su tale aspetto, recependo quanto sopra, anche la Suprema Corte ritiene derogabile il principio di soccombenza ex art. 91 cpc, sempreché la motivazione comprenda l'indicazione di “gravi ed eccezionali ragioni”, ben definite ed esplicite (Cass., ord. 24 gennaio 2022, n. 1950).
Tale intervento di legittimità costituzionale ha fornito alla disposizione in esame la natura di norma elastica, avendo attribuito alla stessa un più ampio respiro e, nello specifico, l'inserimento di una vera e propria clausola generale che consente a ipotesi non propriamente tipizzate di poter rientrare nel novero dei casi per cui è ammessa la compensazione delle spese di lite.
Per quanto attiene il primo motivo di appello, inerente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91
e 92 cpc in tema di regolamentazione delle spese legali, nella parte motiva della sentenza oggetto del presente appello il giudice giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della natura del credito posto alla base del titolo esecutivo ottenuto e, conseguentemente, in ragione della tipologia di credito oggetto della causa di opposizione. Come anzidetto, infatti, la OR ha promosso il CP_1
giudizio monitorio per ottenere il rimborso nella misura del 50% delle spese di natura straordinaria da lei sostenute nell'esclusivo interesse del figlio minore delle parti in causa. Proprio per tale ragione il giudice nel procedimento di prime cure, pur accogliendo l'opposizione, ha ritenuto equo compensare le spese del giudizio, ponendo attenzione sul tipo di spese oggetto del giudizio che riferivano a spese sostenute dalla madre nell'interesse del minore (nello specifico, centro estivo luglio-agosto 2020, corso kick boxing, prodotto per la vista) e adducendo come in corso di causa non fosse stata dimostrata la ragione oggettiva per cui il signor non avesse voluto contribuire. Pt_1
Tale capo della decisione, pur motivato in conformità con l'art. 111 Cost., appare illogico, errato ed emesso in violazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 cpc. Nel caso de quo non sono ravvisabili le ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc tali da legittimare la compensazione delle spese e, quindi, le ragioni a sostegno della motivazione offerta dal giudice di prime cure sono state ricondotte dallo stesso giudicante nella clausola generale delle ragioni gravi ed eccezionali.
pagina 3 di 7 La decisione non può, tuttavia, essere condivisa in quanto errata stante l'insussistenza di eccezionali e gravi ragioni tali da legittimare la compensazione delle spese.
Non pare, infatti, una corretta motivazione quella offerta dal giudice di primo grado che va a derogare al principio della soccombenza per il semplice fatto che il credito oggetto del giudizio scaturiva da spese sostenute dall'odierna appellata nell'interesse del figlio minore. Se così fosse, infatti, la mera natura del credito originante dal mancato rimborso delle spese straordinarie dei figli ovvero, più in generale, l'instaurazione di procedimenti nell'interesse di minori e, quindi, la proposizione di qualsivoglia domanda diretta, ad esempio, a porre in capo a un genitore una somma mensile a titolo di mantenimento ovvero a mutare l'entità di tale importo, legittimerebbe il giudice a derogare il principio che trova fondamento nell'art. 91 cpc, compensando, così, sempre, in molti procedimenti le spese di lite tra le parti.
Non appare una giusta motivazione per la compensazione delle spese di lite neppure la circostanza, non dimostrata in prima grado, per cui il signor non abbia voluto contribuire al pagamento delle Pt_1
spese straordinarie per il figlio di cui al titolo esecutivo poi revocato. Vero è che il titolo azionato dalla OR è un decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia datato 8.3.2013, che pone le CP_1
spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, ma il presupposto, sempre secondo il decreto, che consente al genitore che anticipa le spese di ottenere il rimborso pro quota è quello che le stesse spese siano state tra le parti preventivamente concordate oltreché documentate. Ciò detto, il primo motivo di appello della sentenza appare ancor di più illogico.
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha statuito come la mancanza della preventiva informazione e del mancato assenso circa le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass. ord. n. 14564 del 25.5.2023). Tale punto non vuole certamente sindacare quanto deciso nel merito del primo grado, che in tale sede non rileva alla luce dell'omessa proposizione di appello incidentale da parte appellata, ma è volto a evidenziare ancor di più l'illogicità della decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite formulata dal giudice di prime cure. L'accoglimento delle domande di cui al procedimento di opposizione, infatti, si è fondato pagina 4 di 7 sul semplice fatto che le spese non fossero state concordate tra le parti. Non risulta, quindi, di rilievo - come non doveva risultare in sede di stesura della sentenza di primo grado - il motivo per cui il signor non abbia voluto contribuire alle spese sostenute nell'interesse del figlio. Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto nella sentenza appellata è ravvisabile una violazione e una falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e, dunque, per tale ragione il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Il secondo motivo di appello concerne il mancato riconoscimento in sede di primo grado della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3, cpc in capo alla OR . Il signor CP_1 Pt_1
avanti il giudice di prime cure ha, infatti, chiesto la condanna ex art. 96 cpc adducendo l'assenza di fondamento delle ragioni che hanno mosso l'appellata a incardinare il procedimento monitorio e a sostenere fermamente le proprie pretese anche nel giudizio di primo grado. Tale domanda non è stata accolta dal giudice di prime cure non avendo quest'ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità in parola in quanto il giudice del giudizio monitorio ha ritenuto di emettere il decreto ingiuntivo concedendo la provvisoria esecuzione.
Secondo il disposto normativo, per il riconoscimento di tale responsabilità aggravata è necessario ai sensi del primo comma del citato articolo che parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Diversamente, anche in assenza dei predetti requisiti, il terzo comma del citato articolo, attribuisce al giudice il potere esercitabile d'ufficio di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in caso di condanna ex art. 91 cpc.
Secondo la ricostruzione di parte appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere tale responsabilità in ragione dell'infondatezza delle pretese dedotte della controparte. Il signor sul Pt_1
punto, rappresenta come: la OR ha depositato il ricorso monitorio nonostante la CP_1
contestazione sul mancato accordo e la parziale corresponsione di una voce di credito oggetto di ingiunzione;
la stessa ha notificato atto di pignoramento presso terzi in esecuzione del decreto ingiuntivo dopo che alla medesima era stato notificato l'atto di citazione in opposizione;
l'appellata si è costituita nel giudizio di opposizione insistendo pervicacemente nelle proprie domande.
pagina 5 di 7 L'appellante ha prodotto la comunicazione con cui il difensore del signor ha rappresentato Pt_1 quattro mesi prima dell'instaurazione del giudizio monitorio al legale della controparte che le spese straordinarie richieste non erano dovute da un lato per mancato accordo e dall'altro perché già corrisposte, volendo evidenziare il carattere infondato dell'azione promossa dalla OR . CP_1
Nonostante tale aspetto l'odierna appellata ha azionato il proprio credito, chiedendo l'ingiunzione anche della somma già corrisposta, ma, come emerge dalla lettura della sentenza appellata, in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la OR ha CP_1 riconosciuto l'adempimento parziale del signor Pt_1
Tale condotta non può considerarsi connotata da mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc in quanto il riconoscimento di aver visto il proprio credito parzialmente soddisfatto ha comportato la rinuncia in sede di giudizio di primo grado di quella specifica e singola voce di credito prima della fase decisionale del procedimento stesso. Alla luce di ciò non può affermarsi che la OR ha CP_1
preservato integralmente le proprie pretese.
Nemmeno la circostanza per cui l'appellata ha notificato il pignoramento successivamente al ricevimento dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi rilevanti per riconoscere una responsabilità aggravata e per disporre una condanna ex art. 96 cpc. Occorre rammentare, infatti, che il titolo era provvisoriamente esecutivo e che, quindi, una volta ottenuto il titolo lo stesso può essere notificato all'ingiunto.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato – secondo cui il giudice deve valutare la rispondenza all'interesse preminente del minore e riconoscere comunque, in tal caso, il diritto al rimborso delle spese straordinarie in capo al genitore che le ha anticipate anche in assenza di preventivo accordo – non può dirsi che l'insistenza della OR per vedersi riconosciute le CP_1 somme fosse caratterizzata da dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 96 cpc, avendo la stessa solamente dato espressione al proprio diritto di difesa nell'interesse del figlio minore.
Posto quanto sopra, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, cpc non può dichiararsi una responsabilità aggravata in capo alla OR né, tantomeno, per quanto anzidetto in tema CP_1 di diritto di difesa, si ritiene applicabile nel caso di specie il comma 3 dell'art. 96 cpc.
Si rigetta, pertanto, il secondo motivo di appello.
pagina 6 di 7 In ragione della soccombenza parziale reciproca delle parti le spese del presente procedimento vanno compensate per metà e, per il residuo, vanno poste a carico dell'appellata per la soccombenza. Le stesse vanno liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 149/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante nel giudizio di primo grado, che si liquidano nel complessivo importo di euro 346,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
2. Compensa parzialmente le spese di lite e, per il residuo, condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente giudizio dall'appellante, liquidate nel complessivo importo di euro 247,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 10/04/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni in funzione di Giudice di Secondo Grado ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGIS MAURO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGIS MAURO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMI' Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 73/5 45021 BADIA POLESINE presso il difensore avv. TOMI' BARBARA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 9.12.2024 per parte appellante e in data 11.12.2024 per parte appellata.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza n. 90/2022 depositata in data 23.11.2022 dal Giudice di Pace di Legnago è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2021 con cui era stato condannato al pagamento dell'importo 335,00 a titolo di rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'appellata nell'interesse del figlio minore delle parti in causa.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, nonostante l'accoglimento della domanda di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, è stata disposta la compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle spese sostenute dall'appellata nell'interesse del figlio minore.
I motivi di appello avverso la sentenza sono due:
1. ingiusta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado a fronte del totale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa dal signor Pt_1
2. mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in capo all'odierna appellata, OR , e mancata relativa condanna. CP_1
Il primo motivo di appello riguarda, pertanto, l'asserito mancato rispetto da parte del Giudice di Pace del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, a fronte del totale accoglimento delle domande proposte in sede di opposizione;
mentre il secondo involge il preteso mancato riconoscimento della responsabilità aggravata - art. 96 cpc in capo alla OR , con l'omessa relativa condanna. CP_1
Parte appellata non ha proposto appello incidentale.
Ora, vertendosi nel campo della regolamentazione delle spese di lite, ci si sofferma brevemente su due principi fondamentali in materia. Il primo, quello della soccombenza, trova fondamento nell'art. 91 cpc che prevede come parte soccombente debba essere condannata alle spese di lite a favore dell'altra parte che risulta, pertanto, vincitrice nel processo. In secondo luogo, l'art. 92 cpc regola la compensazione delle spese del giudizio. In particolare, per quel che interessa in tale sede, il secondo comma dell'art. 92 cpc dispone che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei seguenti casi: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale articolo, come correttamente rammentato da parte appellata, con sentenza della Corte Costituzionale del 19.04.2018 n. 77 è stato dichiarato illegittimamente pagina 2 di 7 incostituzionale nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni fuori da quelle tassativamente previste dall'art. 92 cpc, sempreché il giudice fornisca un'esaustiva motivazione della decisione in merito alla compensazione. Su tale aspetto, recependo quanto sopra, anche la Suprema Corte ritiene derogabile il principio di soccombenza ex art. 91 cpc, sempreché la motivazione comprenda l'indicazione di “gravi ed eccezionali ragioni”, ben definite ed esplicite (Cass., ord. 24 gennaio 2022, n. 1950).
Tale intervento di legittimità costituzionale ha fornito alla disposizione in esame la natura di norma elastica, avendo attribuito alla stessa un più ampio respiro e, nello specifico, l'inserimento di una vera e propria clausola generale che consente a ipotesi non propriamente tipizzate di poter rientrare nel novero dei casi per cui è ammessa la compensazione delle spese di lite.
Per quanto attiene il primo motivo di appello, inerente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91
e 92 cpc in tema di regolamentazione delle spese legali, nella parte motiva della sentenza oggetto del presente appello il giudice giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della natura del credito posto alla base del titolo esecutivo ottenuto e, conseguentemente, in ragione della tipologia di credito oggetto della causa di opposizione. Come anzidetto, infatti, la OR ha promosso il CP_1
giudizio monitorio per ottenere il rimborso nella misura del 50% delle spese di natura straordinaria da lei sostenute nell'esclusivo interesse del figlio minore delle parti in causa. Proprio per tale ragione il giudice nel procedimento di prime cure, pur accogliendo l'opposizione, ha ritenuto equo compensare le spese del giudizio, ponendo attenzione sul tipo di spese oggetto del giudizio che riferivano a spese sostenute dalla madre nell'interesse del minore (nello specifico, centro estivo luglio-agosto 2020, corso kick boxing, prodotto per la vista) e adducendo come in corso di causa non fosse stata dimostrata la ragione oggettiva per cui il signor non avesse voluto contribuire. Pt_1
Tale capo della decisione, pur motivato in conformità con l'art. 111 Cost., appare illogico, errato ed emesso in violazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 cpc. Nel caso de quo non sono ravvisabili le ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc tali da legittimare la compensazione delle spese e, quindi, le ragioni a sostegno della motivazione offerta dal giudice di prime cure sono state ricondotte dallo stesso giudicante nella clausola generale delle ragioni gravi ed eccezionali.
pagina 3 di 7 La decisione non può, tuttavia, essere condivisa in quanto errata stante l'insussistenza di eccezionali e gravi ragioni tali da legittimare la compensazione delle spese.
Non pare, infatti, una corretta motivazione quella offerta dal giudice di primo grado che va a derogare al principio della soccombenza per il semplice fatto che il credito oggetto del giudizio scaturiva da spese sostenute dall'odierna appellata nell'interesse del figlio minore. Se così fosse, infatti, la mera natura del credito originante dal mancato rimborso delle spese straordinarie dei figli ovvero, più in generale, l'instaurazione di procedimenti nell'interesse di minori e, quindi, la proposizione di qualsivoglia domanda diretta, ad esempio, a porre in capo a un genitore una somma mensile a titolo di mantenimento ovvero a mutare l'entità di tale importo, legittimerebbe il giudice a derogare il principio che trova fondamento nell'art. 91 cpc, compensando, così, sempre, in molti procedimenti le spese di lite tra le parti.
Non appare una giusta motivazione per la compensazione delle spese di lite neppure la circostanza, non dimostrata in prima grado, per cui il signor non abbia voluto contribuire al pagamento delle Pt_1
spese straordinarie per il figlio di cui al titolo esecutivo poi revocato. Vero è che il titolo azionato dalla OR è un decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia datato 8.3.2013, che pone le CP_1
spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, ma il presupposto, sempre secondo il decreto, che consente al genitore che anticipa le spese di ottenere il rimborso pro quota è quello che le stesse spese siano state tra le parti preventivamente concordate oltreché documentate. Ciò detto, il primo motivo di appello della sentenza appare ancor di più illogico.
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha statuito come la mancanza della preventiva informazione e del mancato assenso circa le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass. ord. n. 14564 del 25.5.2023). Tale punto non vuole certamente sindacare quanto deciso nel merito del primo grado, che in tale sede non rileva alla luce dell'omessa proposizione di appello incidentale da parte appellata, ma è volto a evidenziare ancor di più l'illogicità della decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite formulata dal giudice di prime cure. L'accoglimento delle domande di cui al procedimento di opposizione, infatti, si è fondato pagina 4 di 7 sul semplice fatto che le spese non fossero state concordate tra le parti. Non risulta, quindi, di rilievo - come non doveva risultare in sede di stesura della sentenza di primo grado - il motivo per cui il signor non abbia voluto contribuire alle spese sostenute nell'interesse del figlio. Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto nella sentenza appellata è ravvisabile una violazione e una falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e, dunque, per tale ragione il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Il secondo motivo di appello concerne il mancato riconoscimento in sede di primo grado della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3, cpc in capo alla OR . Il signor CP_1 Pt_1
avanti il giudice di prime cure ha, infatti, chiesto la condanna ex art. 96 cpc adducendo l'assenza di fondamento delle ragioni che hanno mosso l'appellata a incardinare il procedimento monitorio e a sostenere fermamente le proprie pretese anche nel giudizio di primo grado. Tale domanda non è stata accolta dal giudice di prime cure non avendo quest'ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità in parola in quanto il giudice del giudizio monitorio ha ritenuto di emettere il decreto ingiuntivo concedendo la provvisoria esecuzione.
Secondo il disposto normativo, per il riconoscimento di tale responsabilità aggravata è necessario ai sensi del primo comma del citato articolo che parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Diversamente, anche in assenza dei predetti requisiti, il terzo comma del citato articolo, attribuisce al giudice il potere esercitabile d'ufficio di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in caso di condanna ex art. 91 cpc.
Secondo la ricostruzione di parte appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere tale responsabilità in ragione dell'infondatezza delle pretese dedotte della controparte. Il signor sul Pt_1
punto, rappresenta come: la OR ha depositato il ricorso monitorio nonostante la CP_1
contestazione sul mancato accordo e la parziale corresponsione di una voce di credito oggetto di ingiunzione;
la stessa ha notificato atto di pignoramento presso terzi in esecuzione del decreto ingiuntivo dopo che alla medesima era stato notificato l'atto di citazione in opposizione;
l'appellata si è costituita nel giudizio di opposizione insistendo pervicacemente nelle proprie domande.
pagina 5 di 7 L'appellante ha prodotto la comunicazione con cui il difensore del signor ha rappresentato Pt_1 quattro mesi prima dell'instaurazione del giudizio monitorio al legale della controparte che le spese straordinarie richieste non erano dovute da un lato per mancato accordo e dall'altro perché già corrisposte, volendo evidenziare il carattere infondato dell'azione promossa dalla OR . CP_1
Nonostante tale aspetto l'odierna appellata ha azionato il proprio credito, chiedendo l'ingiunzione anche della somma già corrisposta, ma, come emerge dalla lettura della sentenza appellata, in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la OR ha CP_1 riconosciuto l'adempimento parziale del signor Pt_1
Tale condotta non può considerarsi connotata da mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc in quanto il riconoscimento di aver visto il proprio credito parzialmente soddisfatto ha comportato la rinuncia in sede di giudizio di primo grado di quella specifica e singola voce di credito prima della fase decisionale del procedimento stesso. Alla luce di ciò non può affermarsi che la OR ha CP_1
preservato integralmente le proprie pretese.
Nemmeno la circostanza per cui l'appellata ha notificato il pignoramento successivamente al ricevimento dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi rilevanti per riconoscere una responsabilità aggravata e per disporre una condanna ex art. 96 cpc. Occorre rammentare, infatti, che il titolo era provvisoriamente esecutivo e che, quindi, una volta ottenuto il titolo lo stesso può essere notificato all'ingiunto.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato – secondo cui il giudice deve valutare la rispondenza all'interesse preminente del minore e riconoscere comunque, in tal caso, il diritto al rimborso delle spese straordinarie in capo al genitore che le ha anticipate anche in assenza di preventivo accordo – non può dirsi che l'insistenza della OR per vedersi riconosciute le CP_1 somme fosse caratterizzata da dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 96 cpc, avendo la stessa solamente dato espressione al proprio diritto di difesa nell'interesse del figlio minore.
Posto quanto sopra, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, cpc non può dichiararsi una responsabilità aggravata in capo alla OR né, tantomeno, per quanto anzidetto in tema CP_1 di diritto di difesa, si ritiene applicabile nel caso di specie il comma 3 dell'art. 96 cpc.
Si rigetta, pertanto, il secondo motivo di appello.
pagina 6 di 7 In ragione della soccombenza parziale reciproca delle parti le spese del presente procedimento vanno compensate per metà e, per il residuo, vanno poste a carico dell'appellata per la soccombenza. Le stesse vanno liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 149/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante nel giudizio di primo grado, che si liquidano nel complessivo importo di euro 346,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
2. Compensa parzialmente le spese di lite e, per il residuo, condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente giudizio dall'appellante, liquidate nel complessivo importo di euro 247,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 10/04/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
pagina 7 di 7