Articolo 2 della Legge 1 febbraio 1951, n. 26
Articolo 1Articolo 3
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2 febbraio 1951
Art. 2.
L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
Articolo unico. - "Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento non oltre il giorno della esposizione finanziaria e, in ogni caso, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1951