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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 13821 /24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
, e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 presso gli Avv. Marco PULIATTI e Micaela PULIATTI che li rappresentano e difendono
- ricorrenti -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso la dr.ssa CP_1 [...] he lo rappresenta e difende - resistente - CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno dedotto che il loro dante causa ha proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
considerato che
l' non gli CP_1 ha corrisposto quanto dovuto, essendo intervenuto il decesso del hanno chiesto al Pt_2
Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento in loro favore di quanto spettante in qualità di eredi. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere essendo stata liquidata in favore di parte ricorrente la prestazione rivendicata. All'udienza del 21.1.2025 la difesa ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito della prestazione rivendicata, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall , così ritenendo soddisfatte CP_1 le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite. Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.700,00 oltre oneri, da distrarsi. Roma, 21/1/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
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Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 13821 /24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
, e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 presso gli Avv. Marco PULIATTI e Micaela PULIATTI che li rappresentano e difendono
- ricorrenti -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso la dr.ssa CP_1 [...] he lo rappresenta e difende - resistente - CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno dedotto che il loro dante causa ha proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
considerato che
l' non gli CP_1 ha corrisposto quanto dovuto, essendo intervenuto il decesso del hanno chiesto al Pt_2
Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento in loro favore di quanto spettante in qualità di eredi. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere essendo stata liquidata in favore di parte ricorrente la prestazione rivendicata. All'udienza del 21.1.2025 la difesa ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito della prestazione rivendicata, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall , così ritenendo soddisfatte CP_1 le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite. Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.700,00 oltre oneri, da distrarsi. Roma, 21/1/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
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