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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1017/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7113/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli - X Sezione civile, a conclusione del procedimento iscritto al n. 12281/2016 R.G., assunto in decisione all'esito dell'udienza del 10.1.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Ennio Magrì (C.F. ) e C.F._1
Benedetto Giovanni Carbone (C.F. ) in virtù di C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in primo grado
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avvocato Ugo Giurato (C.F. in virtù di C.F._4
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
per l'appellante: “…: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con conseguente rigetto dell'avversa domanda di Parte_1
pagamento; b) accertare e dichiarare in ogni caso l'inadempimento stante il ritardo nella prestazione, oltre il termine essenziale e l'inutilizzabilità delle valutazioni della c) condannare il Prof. Parte_2 CP_1
alla restituzione in favore di in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., della somma lorda di €. 57.041,60 corrisposta in via di anticipazione, nonché della ulteriore somma di €. 247.730,86 versata in esecuzione della impugnata sentenza per un totale di €.304.772,46 oltre interessi sino al soddisfo. d) In via ulteriormente gradata, accertare la congruità delle somme corrisposte in acconto, in considerazione dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento e, comunque, dell'interesse della alla sola valutazione del Parte_1
termovalorizzatore di Acerra, peraltro non utilizzata, ma sostituita ex lege.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; per l'appellato: “ … A) In via preliminare di rito dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da con atto di citazione Pt_1
pag. 2/25 notificato il 19.02.2019, per carenza di specificazione dei motivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. A2) Dichiarare, comunque,
l'inammissibilità dei documenti prodotti da il 15.10.2024 in Parte_1
chiara violazione di quanto prescritto dall'art. 345 c.p.c.. B1) Respingere
l'appello proposto da con atto di citazione del 19.02.2019 per Parte_1
i motivi esposti anche nella comparsa di costituzione in appello dal Prof.
e per l'effetto confermare la sentenza n 7113/2018 emessa dal CP_1
Tribunale di Napoli depositata il 19.07.2018.
B2) Respingere, comunque, l'appello proposto tenuto conto del giudicato dotato di efficacia riflessa nel presente giudizio formatosi sulla sentenza n.
2640/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il 07.04.2020, nel giudizio tra ed i Sigg.ri , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , tutti componenti (in uno al Prof. la
[...] Parte_6 CP_1
Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008 avente ad oggetto il medesimo fatto su cui si basa l'accertamento costituente l'obbligo del compenso dovuto da ai singoli componenti la Commissione suindicata, Parte_1
scaturente quindi dal medesimo rapporto giuridico, per cui rileva una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.
Come si evince dalla sentenza n. 2640/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata il 07.04.2020 (sopravvenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello) emessa tra la e i Sigg.ri Parte_1
, e componenti tutti (unitamente al Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
Prof. della Commissione nominata dal Presidente della Corte CP_1
d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2008 e passata in
pag. 3/25 giudicato, che “tra l'altro” ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c ha accolto in “toto” le motivazioni contenute nella sentenza n. 7113 del 19.07.2008
(impugnata da nel presente giudizio) con le quali è stata Parte_1
accolta la domanda del Prof. in quanto condivisibili e pertanto, fatte CP_1
proprie dal giudicante.
Sentenza non appellata, che per quanto di ragione, ulteriormente si allega.
In ogni caso.
C) Condannare la in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c. oltre alla refusione delle spese e degli onorari ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre al risarcimento danni da liquidare
d'ufficio, anche in via equitativa, atteso che controparte nonostante il giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n.
2640/2020, fin dal 7.04.2020 nel giudizio tra ed i Signori Parte_1
, , e , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6
componenti in uno all'odierno appellato (Prof. della CP_1
medesima Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2018 ed inerente l'obbligazione di
nei confronti dei componenti la suddetta Commissione, di Pt_1
corrispondere i compensi professionali dovuti per le attività peritali intraprese, ha inteso promuovere e continuare nonostante la sua palese infondatezza ed inammissibilità, il giudizio di appello causando all'appellato Prof. una grave situazione di stress, oltre che un CP_1
chiaro danno alla sua vita di relazione.”.
pag. 4/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in riassunzione notificata il 15.04.2016 il prof. CP_1
conveniva la innanzi al Tribunale di Napoli per sentirla Parte_1
condannare al pagamento della somma di € 208.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs 231/2002, corrispondente alla propria quota dei compensi professionali maturati in relazione all'attività di valutazione tecnica espletata ai sensi del D.L. n. 90/2008, deducendo che: l'art. 6 di tale decreto, riguardante “misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, aveva stabilito la realizzazione di una valutazione tecnica sul valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti siti in Campania, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, nonché dell'impianto termovalorizzatore di la valutazione sarebbe stata effettuata da una Pt_7
Commissione di cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte D'Appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato; conseguentemente, il Presidente della Corte d'Appello di Napoli con decreto n. 250/2008 nominava i componenti della Commissione e fra questi il prof. Direttore del “Centro Interuniversitario di Tecnologia e CP_1
Chimica dell'Ambiente” della Controparte_3
con comunicazione del 1.10.2008 la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri rappresentava alla Commissione (e per conoscenza alla di aver acquisito la disponibilità della quale Parte_1 Parte_1
pag. 5/25 affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, al pagamento dei compensi ed oneri dovuti ai professionisti nominati per le prestazioni normativamente previste e effettuate, nel limite massimo di € 1.300.000,00 al lordo dell'imposta, oltre IVA ed oneri previdenziali al netto delle ritenute d'acconto, somma da suddividere fra i cinque componenti della con comunicazione del 7.10.2008, veniva quindi Parte_2
rappresento al capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato ed alla l'insediamento della Commissione e l'inizio delle Parte_1
afferenti attività, segnalando al contempo la necessità di acquisizione della documentazione in possesso della società, indispensabile per la valutazione richiesta, nonché accettando l'importo dei compensi e relativi oneri da questa offerto pari a € 1.300.000,00 oltre accessori di legge;
la
[...]
con comunicazione del 14.10.2008, prendeva atto delle richieste Pt_1
della Commissione assumendo altresì che gli oneri per tutte le prove tecniche condotte dalla Commissione, preventivamente concordate, sarebbero state a carico del Gestore, ed auspicando l'osservanza della prassi in uso presso gli organi giudiziari per il pagamento dei corrispettivi ai CTU, mediante un anticipo del 20% sull'onorario e la corresponsione del saldo al completamento delle attività; nelle more la con diverse Pt_1
comunicazioni trasmetteva tutta la documentazione necessaria per la stima degli impianti e partecipava a riunioni di natura tecnica con la stessa
Commissione; riscontrava, inoltre, nei confronti della Parte_2
l'insieme dei documenti forniti e lo stato delle operazioni provvedendo, in esecuzione dell'impegno assunto, al versamento in favore dei membri della a titolo di acconto della somma complessiva di € 260.000, Parte_2
oltre IVA ed oneri previdenziali ed accessori di legge, come specificato pag. 6/25 nella comunicazione del 7-9.10.2008 e, segnatamente, quanto al prof. CP_1
€ 52.000,00; la Commissione terminava le operazioni di valutazione e redigeva relazione di stima consegnata in data 2.04.2009 come per legge alla Struttura del Sottosegretario per l'Emergenza rifiuti in Campania, alla quale seguiva la trasmissione, in data 7.04.2009, delle parcelle pro forma inerenti al saldo spettante a ciascuno dei componenti;
considerato il complesso della corrispondenza trasmessa dalla , le riunioni tenute Pt_1
con la Commissione ed il versamento in acconto del compenso (accettando in tal modo le notule e la fatture trasmesse dai membri della Commissione) la veniva identificata nella “parte privata interessata” nel rispetto Pt_1
dell'art. 6 D.L. 90/2008, con conseguente assunzione del debito rilevante rispetto alle pretese avanzate - pro quota - dal prof. per l'attività CP_1
svolta; acquisita la relazione tecnica, tuttavia, la si rendeva Parte_1
inadempiente agli obblighi assunti, omettendo il versamento in favore del del saldo di € 208.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;
il prof. CP_1
quindi, in esito alla diffida a mezzo raccomandata A.R. del CP_1
18.11.2009 indirizzata alla per il pagamento di quanto dovuto Parte_1
quale corrispettivo della prestazione e degli interessi ex art. 5 del d.lgs.
231/2002, proponeva istanza ingiuntiva, unitamente agli altri membri della
Commissione dinanzi al Tribunale di Napoli, che con decreto n. 4038/10 ingiungeva alla il pagamento delle somme richieste;
avverso Parte_1
detto decreto, la spiegava opposizione, definita con sentenza Parte_1
n. 11246/2011 con cui il Tribunale declinava la giurisdizione in favore dell'A.G.A; tale decisione veniva disgiuntamente impugnata dai
Commissari dinanzi alla Corte di Appello di Napoli: dal prof. nel CP_1
giudizio definito in rito giusta sentenza n. 88/2013 e dagli altri, nel giudizio pag. 7/25 definito con successiva sentenza n. 3822/2014 la quale, riformando la pronuncia di primo grado, riteneva sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.; con ricorso depositato dinanzi al TAR Lazio il 14.06.2013 formulava CP_1
istanza affinché fosse ingiunto ex artt. 118 c.p.c. e 633 c.p.c. alla
[...]
il pagamento della somma dovuta pari ad € 208.000,00 oltre IVA ed Pt_1
oneri previdenziali ed interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002; il TAR Lazio, in data 21.6.2013, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ordinava il pagamento della somma lorda di € 208.000,00 e cosi dell'importo netto
(risultante dalle riduzioni e dagli incrementi come da motivazione) in favore di oltre interessi legali e rifusione delle spese di CP_1
giudizio; avverso il decreto monitorio, con ricorso notificato in data
18.09.2013, la proponeva opposizione eccependo: a) in via Parte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità del procedimento monitorio, attesa la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli del gravame R.G. n.
1738/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11246/2011; b) la carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza dell'obbligazione ai fini della infondatezza nel merito della domanda;
c) l'inadempimento, il difetto di collegialità, il ritardo nell'adempimento e l'inutilizzabilità delle valutazioni rese dalla formulando riconvenzionale per la Parte_2
restituzione della somma di €. 57.041,60 al lordo dei contributi e delle ritenute di legge, corrispondente all'acconto già versato, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo: in via subordinata, chiedendo che laddove fosse stata ritenuta fondata l'avversa pretesa, la somma corrisposta fosse ritenuta sufficiente a compensare l'attività svolta dal prof. all'esito CP_1
del giudizio di opposizione, il TAR Lazio con sentenza n. 776/2016 riteneva che il giudizio introdotto con ricorso (di cui all'emesso decreto pag. 8/25 ingiuntivo) dal prof. non integrasse atto di riassunzione ex art. 59 L. CP_1
n. 69/2009 della lite dinanzi al G.A. a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11246/2011, e pertanto dichiarava la giurisdizione dell'A.G.O, dinanzi alla quale la controversia veniva infine effettivamente riassunta con l'instaurazione del presente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.
Si costituiva in riassunzione la la quale, ricostruita l'intera Parte_1
vicenda relativa ai contratti per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nei quali era subentrata, eccepiva preliminarmente l'assenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento a suo carico;
rilevava infatti che le suddette convenzioni fossero state risolte ex lege dall'art. 1 del D.L. n. 245/05, fatti salvi “gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti” e che, quindi, in base agli artt. 2, 9 e 19 degli stessi accordi, a seguito della risoluzione gli impianti di CDR erano rimasti di proprietà della P.A., con obbligo a carico di quest'ultima di pagare alle ex affidatarie del servizio il valore non ammortizzato degli impianti alla data della risoluzione;
da ciò sarebbe derivata l'irrilevanza della valutazione degli impianti ex art. 6 del
D.L. 90/08 rispetto alla ed alla sua posizione debitoria nei confronti Pt_1
della P.A., atteso che il corrispettivo a carico della Amministrazione era già stato indicato nel contratto di affidamento, come in seguito riconosciuto dal
TAR Lazio con sentenza n. 3886/11; sostenendo, in definitiva, che la valutazione degli impianti in parola serviva alla P.A. al fine del successivo affidamento al nuovo gestore e, comunque, a soggetto diverso da
[...]
che, giusta D.L. 90/08 sarebbe dovuta esser considerata del tutto Pt_1
estromessa dal servizio di smaltimento dei rifiuti;
disconosceva il fondamento della tesi avversa anche con riguardo alla documentazione versata in atti la quale, lungi dal rappresentare assunzione di qualsivoglia pag. 9/25 obbligazione di pagamento, aveva documentato soltanto la disponibilità della ad anticipare - nell'interesse della P.A. e delle parti interessate - Pt_1
l'acconto del corrispettivo dovuto ai membri della commissione, al fine di contenere i tempi per la definizione della propria posizione creditoria relativa al termovalorizzatore di in sua proprietà; contestava inoltre Pt_7
la legittimazione attiva in capo al atteso che la corrispondenza in atti Per_1
facesse sempre capo alla P.A. e solo indirettamente alla cui, peraltro, Pt_1
la relazione finale è stata trasmessa solo dalla P.A; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di controparte, stante l'inadempimento della considerato sotto un triplice profilo;
innanzitutto sottolineava Parte_2
che la stessa avesse fornito tardivamente, oltre il termine normativamente previsto, le proprie relazioni invocando la risoluzione di ogni eventuale rapporto obbligatorio sorto fra le parti e, in ogni caso, configurando l'avvenuta risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale;
ancora, denunciava che l'elaborato finale consegnato al termine dei lavori fosse stato articolato in due relazioni sottoscritte separatamente da professionisti diversi, in spregio alla finalità sottesa all'art. 6 del D.L.
90/08, essendo peraltro gli elaborati incompatibili fra loro, con l'indicazione di criteri difformi ed erronei;
lamentava, infine, che la relazione fosse caratterizzata da macroscopici errori ed inesattezze che ne inficiavano il contenuto ed il relativo valore in termini di utilizzabilità con riferimento alle finalità di pubblico interesse perseguite in concreto, spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione della somma lorda di
€ 57.041,60 indebitamente versata in via di anticipazione al prof. CP_1
quale membro della Commissione e, subordinatamente, chiedeva il rigetto di ogni istanza da questi avanzata, stimando ad ogni buon conto l'importo pag. 10/25 in precedenza elargito come congruo e sufficiente a compensare l'attività professionale svolta.
Alla prima udienza di comparazione del 29.09.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni al 19.04.2018, data nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
a) condanna la al pagamento, in favore di di € Parte_1 CP_1
208.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali e oltre interessi al tasso ex art.
1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dall'8.7.2010 e sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) condanna la al pagamento delle spese di lite dell'attore, Parte_1
liquidate in € 793,70 per esborsi ed € 11.000,00 per compenso del difensore (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00, per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.07.2018, con citazione notificata a mezzo PEC il 19.02.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in riforma della impugnata sentenza n. 7113/2018 del
Tribunale di Napoli: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
pag. 11/25 passiva della con conseguente rigetto dell'avversa domanda di Parte_1
pagamento;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'inadempimento stante il ritardo nella prestazione, oltre il termine essenziale e l'inutilizzabilità delle valutazioni della Parte_2
c) condannare il Prof. alla restituzione in favore di CP_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma lorda di €.
57.041,60 corrisposta in via di anticipazione, nonché della ulteriore somma di € 247.730,86 versata in esecuzione della impugnanda sentenza per un totale di € 304.772,46 oltre interessi sino al soddisfo.
d) In via ulteriormente gradata, accertare la congruità delle somme corrisposte in acconto, in considerazione dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento e. comunque, dell'interesse della Parte_1
alla sola valutazione del termovalorizzatore di Acerra, peraltro non utilizzata, ma sostituita ex lege.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_4
Alla prima udienza di comparizione del 25.10.2019 il giudizio veniva rinviato in prosieguo prima udienza al 13.03.2020 e, poi, al 3.04.2020, ulteriormente d'ufficio al 18.09.2020,ed in tale sede al 17.6.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente mentre, con provvedimento del 17.06.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva pag. 12/25 il rinvio della causa in prosieguo conclusioni al 24.11.2023, ed in tale data concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto del 31.05.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
21.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 15.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 9.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 10.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 10.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda avanzata da con le CP_1
motivazioni che seguono.
Quanto alla sussistenza dell'obbligazione di pagamento del compenso ai membri della Commissione di valutazione così argomentando: “Ad avviso del Tribunale, con l'art. 6 del d.l. n. 90 del 2008 è sorta in capo alla
[...]
un'obbligazione ex lege avente ad oggetto il pagamento del Pt_1
compenso dei componenti della Commissione (sulla possibilità che
pag. 13/25 un'obbligazione possa sorgere anche da fonte diversa dal contratto e dal fatto illecito, cfr. art. 1173 cod. civ.).
L'attuale convenuta rientra, infatti, tra “le parti private interessate” alla valutazione prevista dal citato art. 6, per il semplice fatto che, quale proprietaria del termovalorizzatore di , era interessata Pt_7
all'individuazione del valore del suddetto impianto in vista di un'eventuale acquisizione dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione.
Conferma dell'interesse della è data proprio dal suo comportamento Pt_1
posteriore alla nomina della Commissione. Come rilevato in precedenza, la convenuta ha comunicato alla Presidenza del Consiglio la propria disponibilità a provvedere al pagamento del compenso dei componenti della Commissione, fissando anche un limite massimo pari a €
1.300.000,00 (cfr. doc. 3 attore); inoltre, la si è accordata con Parte_1
i componenti della Commissione in ordine alle modalità di pagamento, procedendo poi a versare l'acconto pattuito (cfr. doc. 5 e docc. da 9 a 13 attore).
Secondo le stesse difese della tutto ciò è avvenuto “al fine di Pt_1
contenere i tempi per la definizione della propria posizione creditoria, legata al termovalorizzatore di Acerra di sua proprietà” (cfr. p. 13 della comparsa di costituzione e risposta), sicché appare arduo sostenere che la convenuta non avesse interesse alla stima demandata alla Commissione, quantomeno con riguardo al termovalorizzatore di Acerra.
Occorre poi considerare che lo Stato era già intervenuto con un provvedimento normativo per incidere sul contratto di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, risolvendolo d'imperio; di talché, era ben possibile un ulteriore intervento in ordine al valore da corrispondere
pag. 14/25 alla e alla Fibe Campania s.p.a. con riferimento agli impianti Parte_1
di CDR. Di conseguenza, anche sotto tale profilo la non può sostenere Pt_1
di non essere tra i soggetti interessati all'operato della Parte_2
In ogni caso, per il sorgere dell'obbligazione ex lege è sufficiente
l'interesse della convenuta alla stima del valore del termovalorizzatore di
Acerra. La proprietà di tale impianto rende la parte privata Parte_1
interessata e come tale soggetto obbligato, eventualmente in solido con altri, a sostenere le spese inerenti alla Commissione.
A quanto precede, va aggiunto che dalla lettura combinata della missiva della Presidenza del Consiglio dell'1.10.2008 (doc. 3 attore) e della missiva della del 14.10.2008 (doc. 5 attore) emerge l'indubbia Pt_1
volontà della di assumere a proprio carico l'obbligazione di Parte_1
pagare i componenti della Commissione;
obbligazione che ha avuto anche un principio di esecuzione mediante il pagamento dell'acconto.
In replica alle argomentazioni di parte convenuta, va evidenziato che nella fase stragiudiziale, la non ha mai palesato la sua volontà di Parte_1
anticipare i compensi per conto delle parti private interessate.
In conclusione, accanto alla fonte legislativa dell'obbligazione della convenuta, è possibile rinvenire anche una fonte negoziale, costituente ulteriore conferma del fatto che la è la titolare passiva del rapporto Pt_1
giuridico dedotto in giudizio”.
Il Giudicante passava, quindi, in rassegna le obiezioni sollevate dalla , Pt_1
osservando quanto alla dedotta inosservanza del termine essenziale:
“Secondo una prima eccezione, la Commissione sarebbe inadempiente, perché avrebbe fornito la propria valutazione ben oltre il termine essenziale fissato dalla norma. Al riguardo, la invoca il disposto Pt_1
pag. 15/25 dell'art. 1457 cod. civ., sottolineando che nessuno degli interessati alla valutazione ha dichiarato di voler comunque esigere l'esecuzione della prestazione tardiva, con conseguente intervenuta risoluzione di diritto del
“contratto” (cfr. p. 17 comparsa di costituzione e risposta).
La tesi non convince.
In via preliminare, va evidenziato che, con la citata missiva datata
01.10.2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i lavori della dovevano terminare “inderogabilmente” entro il Parte_2
30.11.2008.
Orbene, la fissazione di un termine in via unilaterale è circostanza sufficiente a dimostrare l'erroneità delle difese della nella Parte_1
parte in cui inquadrano la vicenda da un punto di vista contrattuale.
La va qualificata come organo straordinario della P.A., a cui Parte_2
è demandata l'effettuazione di un'attività di tipo tecnico e di natura consultiva, posto che nell'art. 6 del d.l. n. 90/2008 non è previsto l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle valutazioni della Parte_2
medesima.
Occorre quindi muoversi in un'ottica amministrativa, per cui, in mancanza di espressa previsione, non può ritenersi che il mancato rispetto del termine comporti il venir meno dei poteri della Commissione.
Al limite, in base all'art. 16 della legge n. 241 del 1990, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri avrebbe potuto chiedere la valutazione ad altri organi della pubblica amministrazioni o ad enti pubblici dotati delle necessarie cognizioni tecniche ovvero ad istituti universitari, ma ciò non è avvenuto.
pag. 16/25 Infatti, il termine inizialmente fissato è stato prorogato al 6.3.2009 con
l'art. 1, comma 8, della O.P.C.M. n. 3745/09 (cfr. doc. 18 convenuta): da tale momento e sino alla consegna dell'elaborato in data 2.4.2009, non risulta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sia attivata secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da la consegna Pt_1
dell'elaborato andava fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi al Sottosegretario preposto all'emergenza rifiuti, in quanto la valutazione era destinata all'Amministrazione e non alle parti private.
Infine, anche muovendo da un'ottica contrattuale o civilistica non può giungersi al risultato di considerare inadempienti i componenti della
Commissione per mancato rispetto del termine essenziale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato l'adempimento tardivo, tanto da girare la relazione alla concedendole termine di 30 giorni Parte_1
entro cui formulare eventuali osservazioni (cfr. docc. 24, 26 e 28 attore).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione, unica destinataria della valutazione della con tale comportamento concludente, ha Parte_2
implicitamente rinunciato al termine essenziale (cfr. sulla configurabilità della rinuncia tacita al termine essenziale e sulla sua efficacia anche laddove intervenga oltre i tre giorni previsti dall'art. 1457 cod. civ., cfr.
Cass. n. 8881 del 03/07/2000; Cass. n. 16880 del 05/07/2013).
È poi irrilevante che il legislatore (e non la Presidenza del Consiglio), nell'ambito della sua amplia discrezionalità politico amministrativa, abbia deciso di seguire un altro studio per stabilire il valore del termovalorizzatore di . Ed invero, l'art. 6 del d.l. n. 195 del Pt_7
30.12.2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 26.2.2010,
pag. 17/25 ha stabilito quanto segue: “Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di per il trasferimento in Pt_7
proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio 2007 «Aspetti economici del recupero CP_5
energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro”.
L'emanazione della norma su riportata, che fissa pure uno specifico metodo di stima del valore dell'impianto, non esclude il diritto dei componenti della Commissione a ricevere il compenso per il proprio operato, posto che la scelta del legislatore non è in alcun modo riconducibile all'inutilizzabilità delle valutazioni del detto organo straordinario (manca una qualsivoglia prova a supporto della tesi contraria), le cui conclusioni, peraltro, non erano neanche vincolanti per la P.A.”.
Venendo alla contestazione sul modus procedendi della Commissione che predisponeva due relazioni, così violando il principio di collegialità, veniva invece statuito: “… L'eccezione deve essere respinta.
Premesso che, in mancanza di esplicita previsione in senso contrario, la
Commissione doveva operare a maggioranza dei suoi componenti, la predisposizione di una relazione di minoranza, lungi dal costituire un
pag. 18/25 inadempimento a quanto previsto dalla legge istitutiva, ha posto a disposizione della P.A. un'ulteriore punto di vista da tener presente ai fini delle sue valutazioni.
Dunque, fermo restando che la relazione “ufficiale” è quella della maggioranza, la valutazione a firma del dott. va letta come un Pt_4
ulteriore contributo tecnico da sottoporre all'attenzione della Presidenza del Consiglio”.
Infine, viene respinta l'eccezione secondo cui la Relazione sarebbe stata
“affette da macroscopiche inesattezze ed erroneità tali da inficiarne il contenuto” in quanto “doglianza del tutto generica e come tale inidonea a paralizzare il diritto di credito dell'attore, anche in considerazione del fatto che l'estimo non è una scienza esatta ed esistono diversi metodi per stimare il valore degli impianti indicati dall'art. 6 del d.l. n. 90 del 2008”, affermandosi in conclusione: “Alla luce di quanto precede, la Parte_1
deve essere condannata a pagare alla controparte € 208.000,00, oltre IVA
e oneri previdenziali e oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dall'8.7.2010 (data di notifica da parte di Parte_1
dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4038/10; trattasi dell'unica data certa a cui ancorare la decorrenza degli interessi, posto che non vi è prova in atti né della ricezione della messa in mora prodotta dall'attore come doc. 16, né della data di notifica del predetto decreto ingiuntivo).
Non possono essere applicati gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto tra le parti non è intercorsa una transazione commerciale.
La domanda riconvenzionale della deve essere rigettata. Pt_1
pag. 19/25 Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e di trattazione, del pregio e della completezza delle difese”.
§ 5.
Nel corso del presente giudizio, unitamente alle note del 13.11.2023 il ha depositato sentenza n. 2640/20 emessa dal Tribunale di Napoli il CP_1
07.04.2020 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 33930/14 intercorrente tra e , Parte_1 Parte_3 Parte_4
nonché , tutti componenti, in uno al Prof. Parte_5 CP_6
della Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008, CP_1
invocando l'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla detta sentenza siccome “ … avente ad oggetto il medesimo fatto su cui si basa
l'accertamento costituente l'obbligo del compenso dovuto da Parte_1
ai singoli componenti la Commissione suindicata, scaturente quindi dal medesimo rapporto giuridico, per cui rileva una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”; ha poi evidenziato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la detta sentenza ha accolto in toto le motivazioni contenute nella sentenza oggetto del presente gravame.
Sul punto l'odierna appellante, non contestando il passaggio in giudicato della sentenza n. 2640/20, ha esclusivamente controdedotto che quest'ultima è stata resa in un giudizio del quale il non ha fatto parte CP_1
sicché alcun giudicato sul medesimo rapporto giuridico sussiste.
L'eccezione in esame è fondata.
pag. 20/25 Di certo, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., sicché, ai sensi di tale disposto normativo,
l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi;
tuttavia, secondo orientamento maggioritario della Suprema Corte, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
In primo luogo, va precisato che non è applicabile al caso di specie l'art. 1306 c.c., comma 2, che consente al concreditore in solido di opporre al debitore il giudicato intervenuto nel giudizio tra questi e un altro concreditore solidale, non sussistendo il vincolo di solidarietà. Ed invero, è jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. n.32161/2023; Cass. n. 2267/2019) il principio per cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi).
Secondo la Suprema Corte, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale nei casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità- dipendenza in senso giuridico", ipotesi che si verifica anche nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale- condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del pag. 21/25 rapporto pregiudicato-condizionato, con la conseguenza che il terzo non vanta un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.
Ed invero, la situazione giuridica della quale può essere titolare il terzo può configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fideiussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata", qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato (cfr. Cass.
29301/2023, Cass. 5377/2023; Cass. 13004/2022; Cass. 15599/2019)..
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza n. 2640/20 abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
La detta sentenza ha riconosciuto ai singoli componenti della Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008, del quale il ha fatto CP_1
parte, il medesimo compenso da quest'ultimo reclamato nel presente giudizio, accertando la sussistenza di un obbligo di pagamento a carico dell'odierna appellante e l'esecuzione della prestazione – ovvero l'individuazione del valore dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Pt_7
– ad opera della Commissione detta, da cui consegue il diritto dei singoli componenti alla corresponsione del compenso. Ed invero, nel giudizio definito dal giudicato in questione res controversa è la medesima di quella oggetto del presente, ovvero la sussistenza di un obbligo di pagamento da parte della e l'esecuzione della stima cui era tenuta detta Parte_1
pag. 22/25 Commissione;
anche in quel giudizio, invero, la ha contestato Parte_1
la tardività della relazione della Commissione e l'erroneità della stessa siccome non espressa all'unanimità.
L'accertamento, contenuto nella sentenza n. 2640/20 passata in giudicato, secondo cui sussista l'obbligo di provvedere al pagamento del compenso in questione in favore dei componenti la Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008 in capo all'odierna appellante e quello secondo cui la valutazione di stima in questione è stata regolarmente espressa dalla medesima di cui ha fatto parte il produce i suoi effetti Parte_2 CP_1
riflessi sul presente giudizio, in quanto la corresponsione del compenso de quo trova il suo necessario presupposto nella sussistenza di un obbligo assunto dall'odierna appellante e nel regolare espletamento della prestazione cui era tenuta tutta la sussistendo tra l'oggetto Parte_2
del giudizio definito con autorità di cosa giudicata e quello del presente giudizio un rapporto di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, non vantando il terzo, l'odierno appellato un diritto autonomo rispetto al CP_1
rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto.
Il giudicato in questione sopravvenuto nel presente grado preclude la disanima dei motivi di gravame avanzati dalla con riguardo Parte_1
all'insussistenza di un'obbligazione ex lege avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al prof. per la partecipazione alla Per_1
Commissione istituita ai sensi dell'art 6. Del D.L. 90/08, e relativamente all'eccepito inadempimento dei componenti della medesima Parte_2
siccome quest'ultima “1) ha fornito tardivamente, oltre il termine fissato addirittura normativamente, le proprie relazioni;
2) le valutazioni non
pag. 23/25 sono univoche, sostanziandosi addirittura in due elaborati;
3) le tardive relazioni sono risultate inutili ed inutilizzabili.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va dichiarato improponibile in virtù del sopravvenuto giudicato.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che il giudicato in questione è intervenuto nel corso del presente grado di giudizio, mentre i presupposti per affermare la c.d. responsabilità per lite temeraria devono sussistere al momento dell'introduzione del giudizio nel quale si chiede una condanna siffatta.
La regolamentazione delle spese processuali deve seguire la soccombenza dell'odierna appellante e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto per la fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 19.02.2019 a , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Dichiara improponibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, Parte_1
che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come pag. 24/25 per legge, con distrazione in favore dall'avvocato Ugo Giurato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1017/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7113/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli - X Sezione civile, a conclusione del procedimento iscritto al n. 12281/2016 R.G., assunto in decisione all'esito dell'udienza del 10.1.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Ennio Magrì (C.F. ) e C.F._1
Benedetto Giovanni Carbone (C.F. ) in virtù di C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in primo grado
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avvocato Ugo Giurato (C.F. in virtù di C.F._4
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
per l'appellante: “…: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con conseguente rigetto dell'avversa domanda di Parte_1
pagamento; b) accertare e dichiarare in ogni caso l'inadempimento stante il ritardo nella prestazione, oltre il termine essenziale e l'inutilizzabilità delle valutazioni della c) condannare il Prof. Parte_2 CP_1
alla restituzione in favore di in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., della somma lorda di €. 57.041,60 corrisposta in via di anticipazione, nonché della ulteriore somma di €. 247.730,86 versata in esecuzione della impugnata sentenza per un totale di €.304.772,46 oltre interessi sino al soddisfo. d) In via ulteriormente gradata, accertare la congruità delle somme corrisposte in acconto, in considerazione dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento e, comunque, dell'interesse della alla sola valutazione del Parte_1
termovalorizzatore di Acerra, peraltro non utilizzata, ma sostituita ex lege.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; per l'appellato: “ … A) In via preliminare di rito dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da con atto di citazione Pt_1
pag. 2/25 notificato il 19.02.2019, per carenza di specificazione dei motivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. A2) Dichiarare, comunque,
l'inammissibilità dei documenti prodotti da il 15.10.2024 in Parte_1
chiara violazione di quanto prescritto dall'art. 345 c.p.c.. B1) Respingere
l'appello proposto da con atto di citazione del 19.02.2019 per Parte_1
i motivi esposti anche nella comparsa di costituzione in appello dal Prof.
e per l'effetto confermare la sentenza n 7113/2018 emessa dal CP_1
Tribunale di Napoli depositata il 19.07.2018.
B2) Respingere, comunque, l'appello proposto tenuto conto del giudicato dotato di efficacia riflessa nel presente giudizio formatosi sulla sentenza n.
2640/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il 07.04.2020, nel giudizio tra ed i Sigg.ri , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , tutti componenti (in uno al Prof. la
[...] Parte_6 CP_1
Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008 avente ad oggetto il medesimo fatto su cui si basa l'accertamento costituente l'obbligo del compenso dovuto da ai singoli componenti la Commissione suindicata, Parte_1
scaturente quindi dal medesimo rapporto giuridico, per cui rileva una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.
Come si evince dalla sentenza n. 2640/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata il 07.04.2020 (sopravvenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello) emessa tra la e i Sigg.ri Parte_1
, e componenti tutti (unitamente al Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
Prof. della Commissione nominata dal Presidente della Corte CP_1
d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2008 e passata in
pag. 3/25 giudicato, che “tra l'altro” ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c ha accolto in “toto” le motivazioni contenute nella sentenza n. 7113 del 19.07.2008
(impugnata da nel presente giudizio) con le quali è stata Parte_1
accolta la domanda del Prof. in quanto condivisibili e pertanto, fatte CP_1
proprie dal giudicante.
Sentenza non appellata, che per quanto di ragione, ulteriormente si allega.
In ogni caso.
C) Condannare la in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c. oltre alla refusione delle spese e degli onorari ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre al risarcimento danni da liquidare
d'ufficio, anche in via equitativa, atteso che controparte nonostante il giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n.
2640/2020, fin dal 7.04.2020 nel giudizio tra ed i Signori Parte_1
, , e , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6
componenti in uno all'odierno appellato (Prof. della CP_1
medesima Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2018 ed inerente l'obbligazione di
nei confronti dei componenti la suddetta Commissione, di Pt_1
corrispondere i compensi professionali dovuti per le attività peritali intraprese, ha inteso promuovere e continuare nonostante la sua palese infondatezza ed inammissibilità, il giudizio di appello causando all'appellato Prof. una grave situazione di stress, oltre che un CP_1
chiaro danno alla sua vita di relazione.”.
pag. 4/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in riassunzione notificata il 15.04.2016 il prof. CP_1
conveniva la innanzi al Tribunale di Napoli per sentirla Parte_1
condannare al pagamento della somma di € 208.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs 231/2002, corrispondente alla propria quota dei compensi professionali maturati in relazione all'attività di valutazione tecnica espletata ai sensi del D.L. n. 90/2008, deducendo che: l'art. 6 di tale decreto, riguardante “misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, aveva stabilito la realizzazione di una valutazione tecnica sul valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti siti in Campania, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, nonché dell'impianto termovalorizzatore di la valutazione sarebbe stata effettuata da una Pt_7
Commissione di cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte D'Appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato; conseguentemente, il Presidente della Corte d'Appello di Napoli con decreto n. 250/2008 nominava i componenti della Commissione e fra questi il prof. Direttore del “Centro Interuniversitario di Tecnologia e CP_1
Chimica dell'Ambiente” della Controparte_3
con comunicazione del 1.10.2008 la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri rappresentava alla Commissione (e per conoscenza alla di aver acquisito la disponibilità della quale Parte_1 Parte_1
pag. 5/25 affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, al pagamento dei compensi ed oneri dovuti ai professionisti nominati per le prestazioni normativamente previste e effettuate, nel limite massimo di € 1.300.000,00 al lordo dell'imposta, oltre IVA ed oneri previdenziali al netto delle ritenute d'acconto, somma da suddividere fra i cinque componenti della con comunicazione del 7.10.2008, veniva quindi Parte_2
rappresento al capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato ed alla l'insediamento della Commissione e l'inizio delle Parte_1
afferenti attività, segnalando al contempo la necessità di acquisizione della documentazione in possesso della società, indispensabile per la valutazione richiesta, nonché accettando l'importo dei compensi e relativi oneri da questa offerto pari a € 1.300.000,00 oltre accessori di legge;
la
[...]
con comunicazione del 14.10.2008, prendeva atto delle richieste Pt_1
della Commissione assumendo altresì che gli oneri per tutte le prove tecniche condotte dalla Commissione, preventivamente concordate, sarebbero state a carico del Gestore, ed auspicando l'osservanza della prassi in uso presso gli organi giudiziari per il pagamento dei corrispettivi ai CTU, mediante un anticipo del 20% sull'onorario e la corresponsione del saldo al completamento delle attività; nelle more la con diverse Pt_1
comunicazioni trasmetteva tutta la documentazione necessaria per la stima degli impianti e partecipava a riunioni di natura tecnica con la stessa
Commissione; riscontrava, inoltre, nei confronti della Parte_2
l'insieme dei documenti forniti e lo stato delle operazioni provvedendo, in esecuzione dell'impegno assunto, al versamento in favore dei membri della a titolo di acconto della somma complessiva di € 260.000, Parte_2
oltre IVA ed oneri previdenziali ed accessori di legge, come specificato pag. 6/25 nella comunicazione del 7-9.10.2008 e, segnatamente, quanto al prof. CP_1
€ 52.000,00; la Commissione terminava le operazioni di valutazione e redigeva relazione di stima consegnata in data 2.04.2009 come per legge alla Struttura del Sottosegretario per l'Emergenza rifiuti in Campania, alla quale seguiva la trasmissione, in data 7.04.2009, delle parcelle pro forma inerenti al saldo spettante a ciascuno dei componenti;
considerato il complesso della corrispondenza trasmessa dalla , le riunioni tenute Pt_1
con la Commissione ed il versamento in acconto del compenso (accettando in tal modo le notule e la fatture trasmesse dai membri della Commissione) la veniva identificata nella “parte privata interessata” nel rispetto Pt_1
dell'art. 6 D.L. 90/2008, con conseguente assunzione del debito rilevante rispetto alle pretese avanzate - pro quota - dal prof. per l'attività CP_1
svolta; acquisita la relazione tecnica, tuttavia, la si rendeva Parte_1
inadempiente agli obblighi assunti, omettendo il versamento in favore del del saldo di € 208.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;
il prof. CP_1
quindi, in esito alla diffida a mezzo raccomandata A.R. del CP_1
18.11.2009 indirizzata alla per il pagamento di quanto dovuto Parte_1
quale corrispettivo della prestazione e degli interessi ex art. 5 del d.lgs.
231/2002, proponeva istanza ingiuntiva, unitamente agli altri membri della
Commissione dinanzi al Tribunale di Napoli, che con decreto n. 4038/10 ingiungeva alla il pagamento delle somme richieste;
avverso Parte_1
detto decreto, la spiegava opposizione, definita con sentenza Parte_1
n. 11246/2011 con cui il Tribunale declinava la giurisdizione in favore dell'A.G.A; tale decisione veniva disgiuntamente impugnata dai
Commissari dinanzi alla Corte di Appello di Napoli: dal prof. nel CP_1
giudizio definito in rito giusta sentenza n. 88/2013 e dagli altri, nel giudizio pag. 7/25 definito con successiva sentenza n. 3822/2014 la quale, riformando la pronuncia di primo grado, riteneva sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.; con ricorso depositato dinanzi al TAR Lazio il 14.06.2013 formulava CP_1
istanza affinché fosse ingiunto ex artt. 118 c.p.c. e 633 c.p.c. alla
[...]
il pagamento della somma dovuta pari ad € 208.000,00 oltre IVA ed Pt_1
oneri previdenziali ed interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002; il TAR Lazio, in data 21.6.2013, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ordinava il pagamento della somma lorda di € 208.000,00 e cosi dell'importo netto
(risultante dalle riduzioni e dagli incrementi come da motivazione) in favore di oltre interessi legali e rifusione delle spese di CP_1
giudizio; avverso il decreto monitorio, con ricorso notificato in data
18.09.2013, la proponeva opposizione eccependo: a) in via Parte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità del procedimento monitorio, attesa la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli del gravame R.G. n.
1738/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11246/2011; b) la carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza dell'obbligazione ai fini della infondatezza nel merito della domanda;
c) l'inadempimento, il difetto di collegialità, il ritardo nell'adempimento e l'inutilizzabilità delle valutazioni rese dalla formulando riconvenzionale per la Parte_2
restituzione della somma di €. 57.041,60 al lordo dei contributi e delle ritenute di legge, corrispondente all'acconto già versato, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo: in via subordinata, chiedendo che laddove fosse stata ritenuta fondata l'avversa pretesa, la somma corrisposta fosse ritenuta sufficiente a compensare l'attività svolta dal prof. all'esito CP_1
del giudizio di opposizione, il TAR Lazio con sentenza n. 776/2016 riteneva che il giudizio introdotto con ricorso (di cui all'emesso decreto pag. 8/25 ingiuntivo) dal prof. non integrasse atto di riassunzione ex art. 59 L. CP_1
n. 69/2009 della lite dinanzi al G.A. a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11246/2011, e pertanto dichiarava la giurisdizione dell'A.G.O, dinanzi alla quale la controversia veniva infine effettivamente riassunta con l'instaurazione del presente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.
Si costituiva in riassunzione la la quale, ricostruita l'intera Parte_1
vicenda relativa ai contratti per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nei quali era subentrata, eccepiva preliminarmente l'assenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento a suo carico;
rilevava infatti che le suddette convenzioni fossero state risolte ex lege dall'art. 1 del D.L. n. 245/05, fatti salvi “gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti” e che, quindi, in base agli artt. 2, 9 e 19 degli stessi accordi, a seguito della risoluzione gli impianti di CDR erano rimasti di proprietà della P.A., con obbligo a carico di quest'ultima di pagare alle ex affidatarie del servizio il valore non ammortizzato degli impianti alla data della risoluzione;
da ciò sarebbe derivata l'irrilevanza della valutazione degli impianti ex art. 6 del
D.L. 90/08 rispetto alla ed alla sua posizione debitoria nei confronti Pt_1
della P.A., atteso che il corrispettivo a carico della Amministrazione era già stato indicato nel contratto di affidamento, come in seguito riconosciuto dal
TAR Lazio con sentenza n. 3886/11; sostenendo, in definitiva, che la valutazione degli impianti in parola serviva alla P.A. al fine del successivo affidamento al nuovo gestore e, comunque, a soggetto diverso da
[...]
che, giusta D.L. 90/08 sarebbe dovuta esser considerata del tutto Pt_1
estromessa dal servizio di smaltimento dei rifiuti;
disconosceva il fondamento della tesi avversa anche con riguardo alla documentazione versata in atti la quale, lungi dal rappresentare assunzione di qualsivoglia pag. 9/25 obbligazione di pagamento, aveva documentato soltanto la disponibilità della ad anticipare - nell'interesse della P.A. e delle parti interessate - Pt_1
l'acconto del corrispettivo dovuto ai membri della commissione, al fine di contenere i tempi per la definizione della propria posizione creditoria relativa al termovalorizzatore di in sua proprietà; contestava inoltre Pt_7
la legittimazione attiva in capo al atteso che la corrispondenza in atti Per_1
facesse sempre capo alla P.A. e solo indirettamente alla cui, peraltro, Pt_1
la relazione finale è stata trasmessa solo dalla P.A; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di controparte, stante l'inadempimento della considerato sotto un triplice profilo;
innanzitutto sottolineava Parte_2
che la stessa avesse fornito tardivamente, oltre il termine normativamente previsto, le proprie relazioni invocando la risoluzione di ogni eventuale rapporto obbligatorio sorto fra le parti e, in ogni caso, configurando l'avvenuta risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale;
ancora, denunciava che l'elaborato finale consegnato al termine dei lavori fosse stato articolato in due relazioni sottoscritte separatamente da professionisti diversi, in spregio alla finalità sottesa all'art. 6 del D.L.
90/08, essendo peraltro gli elaborati incompatibili fra loro, con l'indicazione di criteri difformi ed erronei;
lamentava, infine, che la relazione fosse caratterizzata da macroscopici errori ed inesattezze che ne inficiavano il contenuto ed il relativo valore in termini di utilizzabilità con riferimento alle finalità di pubblico interesse perseguite in concreto, spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione della somma lorda di
€ 57.041,60 indebitamente versata in via di anticipazione al prof. CP_1
quale membro della Commissione e, subordinatamente, chiedeva il rigetto di ogni istanza da questi avanzata, stimando ad ogni buon conto l'importo pag. 10/25 in precedenza elargito come congruo e sufficiente a compensare l'attività professionale svolta.
Alla prima udienza di comparazione del 29.09.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni al 19.04.2018, data nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
a) condanna la al pagamento, in favore di di € Parte_1 CP_1
208.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali e oltre interessi al tasso ex art.
1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dall'8.7.2010 e sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) condanna la al pagamento delle spese di lite dell'attore, Parte_1
liquidate in € 793,70 per esborsi ed € 11.000,00 per compenso del difensore (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00, per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.07.2018, con citazione notificata a mezzo PEC il 19.02.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in riforma della impugnata sentenza n. 7113/2018 del
Tribunale di Napoli: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
pag. 11/25 passiva della con conseguente rigetto dell'avversa domanda di Parte_1
pagamento;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'inadempimento stante il ritardo nella prestazione, oltre il termine essenziale e l'inutilizzabilità delle valutazioni della Parte_2
c) condannare il Prof. alla restituzione in favore di CP_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma lorda di €.
57.041,60 corrisposta in via di anticipazione, nonché della ulteriore somma di € 247.730,86 versata in esecuzione della impugnanda sentenza per un totale di € 304.772,46 oltre interessi sino al soddisfo.
d) In via ulteriormente gradata, accertare la congruità delle somme corrisposte in acconto, in considerazione dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento e. comunque, dell'interesse della Parte_1
alla sola valutazione del termovalorizzatore di Acerra, peraltro non utilizzata, ma sostituita ex lege.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_4
Alla prima udienza di comparizione del 25.10.2019 il giudizio veniva rinviato in prosieguo prima udienza al 13.03.2020 e, poi, al 3.04.2020, ulteriormente d'ufficio al 18.09.2020,ed in tale sede al 17.6.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente mentre, con provvedimento del 17.06.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva pag. 12/25 il rinvio della causa in prosieguo conclusioni al 24.11.2023, ed in tale data concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto del 31.05.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
21.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 15.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 9.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 10.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 10.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda avanzata da con le CP_1
motivazioni che seguono.
Quanto alla sussistenza dell'obbligazione di pagamento del compenso ai membri della Commissione di valutazione così argomentando: “Ad avviso del Tribunale, con l'art. 6 del d.l. n. 90 del 2008 è sorta in capo alla
[...]
un'obbligazione ex lege avente ad oggetto il pagamento del Pt_1
compenso dei componenti della Commissione (sulla possibilità che
pag. 13/25 un'obbligazione possa sorgere anche da fonte diversa dal contratto e dal fatto illecito, cfr. art. 1173 cod. civ.).
L'attuale convenuta rientra, infatti, tra “le parti private interessate” alla valutazione prevista dal citato art. 6, per il semplice fatto che, quale proprietaria del termovalorizzatore di , era interessata Pt_7
all'individuazione del valore del suddetto impianto in vista di un'eventuale acquisizione dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione.
Conferma dell'interesse della è data proprio dal suo comportamento Pt_1
posteriore alla nomina della Commissione. Come rilevato in precedenza, la convenuta ha comunicato alla Presidenza del Consiglio la propria disponibilità a provvedere al pagamento del compenso dei componenti della Commissione, fissando anche un limite massimo pari a €
1.300.000,00 (cfr. doc. 3 attore); inoltre, la si è accordata con Parte_1
i componenti della Commissione in ordine alle modalità di pagamento, procedendo poi a versare l'acconto pattuito (cfr. doc. 5 e docc. da 9 a 13 attore).
Secondo le stesse difese della tutto ciò è avvenuto “al fine di Pt_1
contenere i tempi per la definizione della propria posizione creditoria, legata al termovalorizzatore di Acerra di sua proprietà” (cfr. p. 13 della comparsa di costituzione e risposta), sicché appare arduo sostenere che la convenuta non avesse interesse alla stima demandata alla Commissione, quantomeno con riguardo al termovalorizzatore di Acerra.
Occorre poi considerare che lo Stato era già intervenuto con un provvedimento normativo per incidere sul contratto di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, risolvendolo d'imperio; di talché, era ben possibile un ulteriore intervento in ordine al valore da corrispondere
pag. 14/25 alla e alla Fibe Campania s.p.a. con riferimento agli impianti Parte_1
di CDR. Di conseguenza, anche sotto tale profilo la non può sostenere Pt_1
di non essere tra i soggetti interessati all'operato della Parte_2
In ogni caso, per il sorgere dell'obbligazione ex lege è sufficiente
l'interesse della convenuta alla stima del valore del termovalorizzatore di
Acerra. La proprietà di tale impianto rende la parte privata Parte_1
interessata e come tale soggetto obbligato, eventualmente in solido con altri, a sostenere le spese inerenti alla Commissione.
A quanto precede, va aggiunto che dalla lettura combinata della missiva della Presidenza del Consiglio dell'1.10.2008 (doc. 3 attore) e della missiva della del 14.10.2008 (doc. 5 attore) emerge l'indubbia Pt_1
volontà della di assumere a proprio carico l'obbligazione di Parte_1
pagare i componenti della Commissione;
obbligazione che ha avuto anche un principio di esecuzione mediante il pagamento dell'acconto.
In replica alle argomentazioni di parte convenuta, va evidenziato che nella fase stragiudiziale, la non ha mai palesato la sua volontà di Parte_1
anticipare i compensi per conto delle parti private interessate.
In conclusione, accanto alla fonte legislativa dell'obbligazione della convenuta, è possibile rinvenire anche una fonte negoziale, costituente ulteriore conferma del fatto che la è la titolare passiva del rapporto Pt_1
giuridico dedotto in giudizio”.
Il Giudicante passava, quindi, in rassegna le obiezioni sollevate dalla , Pt_1
osservando quanto alla dedotta inosservanza del termine essenziale:
“Secondo una prima eccezione, la Commissione sarebbe inadempiente, perché avrebbe fornito la propria valutazione ben oltre il termine essenziale fissato dalla norma. Al riguardo, la invoca il disposto Pt_1
pag. 15/25 dell'art. 1457 cod. civ., sottolineando che nessuno degli interessati alla valutazione ha dichiarato di voler comunque esigere l'esecuzione della prestazione tardiva, con conseguente intervenuta risoluzione di diritto del
“contratto” (cfr. p. 17 comparsa di costituzione e risposta).
La tesi non convince.
In via preliminare, va evidenziato che, con la citata missiva datata
01.10.2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i lavori della dovevano terminare “inderogabilmente” entro il Parte_2
30.11.2008.
Orbene, la fissazione di un termine in via unilaterale è circostanza sufficiente a dimostrare l'erroneità delle difese della nella Parte_1
parte in cui inquadrano la vicenda da un punto di vista contrattuale.
La va qualificata come organo straordinario della P.A., a cui Parte_2
è demandata l'effettuazione di un'attività di tipo tecnico e di natura consultiva, posto che nell'art. 6 del d.l. n. 90/2008 non è previsto l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle valutazioni della Parte_2
medesima.
Occorre quindi muoversi in un'ottica amministrativa, per cui, in mancanza di espressa previsione, non può ritenersi che il mancato rispetto del termine comporti il venir meno dei poteri della Commissione.
Al limite, in base all'art. 16 della legge n. 241 del 1990, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri avrebbe potuto chiedere la valutazione ad altri organi della pubblica amministrazioni o ad enti pubblici dotati delle necessarie cognizioni tecniche ovvero ad istituti universitari, ma ciò non è avvenuto.
pag. 16/25 Infatti, il termine inizialmente fissato è stato prorogato al 6.3.2009 con
l'art. 1, comma 8, della O.P.C.M. n. 3745/09 (cfr. doc. 18 convenuta): da tale momento e sino alla consegna dell'elaborato in data 2.4.2009, non risulta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sia attivata secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da la consegna Pt_1
dell'elaborato andava fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi al Sottosegretario preposto all'emergenza rifiuti, in quanto la valutazione era destinata all'Amministrazione e non alle parti private.
Infine, anche muovendo da un'ottica contrattuale o civilistica non può giungersi al risultato di considerare inadempienti i componenti della
Commissione per mancato rispetto del termine essenziale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato l'adempimento tardivo, tanto da girare la relazione alla concedendole termine di 30 giorni Parte_1
entro cui formulare eventuali osservazioni (cfr. docc. 24, 26 e 28 attore).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione, unica destinataria della valutazione della con tale comportamento concludente, ha Parte_2
implicitamente rinunciato al termine essenziale (cfr. sulla configurabilità della rinuncia tacita al termine essenziale e sulla sua efficacia anche laddove intervenga oltre i tre giorni previsti dall'art. 1457 cod. civ., cfr.
Cass. n. 8881 del 03/07/2000; Cass. n. 16880 del 05/07/2013).
È poi irrilevante che il legislatore (e non la Presidenza del Consiglio), nell'ambito della sua amplia discrezionalità politico amministrativa, abbia deciso di seguire un altro studio per stabilire il valore del termovalorizzatore di . Ed invero, l'art. 6 del d.l. n. 195 del Pt_7
30.12.2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 26.2.2010,
pag. 17/25 ha stabilito quanto segue: “Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di per il trasferimento in Pt_7
proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio 2007 «Aspetti economici del recupero CP_5
energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro”.
L'emanazione della norma su riportata, che fissa pure uno specifico metodo di stima del valore dell'impianto, non esclude il diritto dei componenti della Commissione a ricevere il compenso per il proprio operato, posto che la scelta del legislatore non è in alcun modo riconducibile all'inutilizzabilità delle valutazioni del detto organo straordinario (manca una qualsivoglia prova a supporto della tesi contraria), le cui conclusioni, peraltro, non erano neanche vincolanti per la P.A.”.
Venendo alla contestazione sul modus procedendi della Commissione che predisponeva due relazioni, così violando il principio di collegialità, veniva invece statuito: “… L'eccezione deve essere respinta.
Premesso che, in mancanza di esplicita previsione in senso contrario, la
Commissione doveva operare a maggioranza dei suoi componenti, la predisposizione di una relazione di minoranza, lungi dal costituire un
pag. 18/25 inadempimento a quanto previsto dalla legge istitutiva, ha posto a disposizione della P.A. un'ulteriore punto di vista da tener presente ai fini delle sue valutazioni.
Dunque, fermo restando che la relazione “ufficiale” è quella della maggioranza, la valutazione a firma del dott. va letta come un Pt_4
ulteriore contributo tecnico da sottoporre all'attenzione della Presidenza del Consiglio”.
Infine, viene respinta l'eccezione secondo cui la Relazione sarebbe stata
“affette da macroscopiche inesattezze ed erroneità tali da inficiarne il contenuto” in quanto “doglianza del tutto generica e come tale inidonea a paralizzare il diritto di credito dell'attore, anche in considerazione del fatto che l'estimo non è una scienza esatta ed esistono diversi metodi per stimare il valore degli impianti indicati dall'art. 6 del d.l. n. 90 del 2008”, affermandosi in conclusione: “Alla luce di quanto precede, la Parte_1
deve essere condannata a pagare alla controparte € 208.000,00, oltre IVA
e oneri previdenziali e oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dall'8.7.2010 (data di notifica da parte di Parte_1
dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4038/10; trattasi dell'unica data certa a cui ancorare la decorrenza degli interessi, posto che non vi è prova in atti né della ricezione della messa in mora prodotta dall'attore come doc. 16, né della data di notifica del predetto decreto ingiuntivo).
Non possono essere applicati gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto tra le parti non è intercorsa una transazione commerciale.
La domanda riconvenzionale della deve essere rigettata. Pt_1
pag. 19/25 Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e di trattazione, del pregio e della completezza delle difese”.
§ 5.
Nel corso del presente giudizio, unitamente alle note del 13.11.2023 il ha depositato sentenza n. 2640/20 emessa dal Tribunale di Napoli il CP_1
07.04.2020 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 33930/14 intercorrente tra e , Parte_1 Parte_3 Parte_4
nonché , tutti componenti, in uno al Prof. Parte_5 CP_6
della Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008, CP_1
invocando l'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla detta sentenza siccome “ … avente ad oggetto il medesimo fatto su cui si basa
l'accertamento costituente l'obbligo del compenso dovuto da Parte_1
ai singoli componenti la Commissione suindicata, scaturente quindi dal medesimo rapporto giuridico, per cui rileva una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”; ha poi evidenziato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la detta sentenza ha accolto in toto le motivazioni contenute nella sentenza oggetto del presente gravame.
Sul punto l'odierna appellante, non contestando il passaggio in giudicato della sentenza n. 2640/20, ha esclusivamente controdedotto che quest'ultima è stata resa in un giudizio del quale il non ha fatto parte CP_1
sicché alcun giudicato sul medesimo rapporto giuridico sussiste.
L'eccezione in esame è fondata.
pag. 20/25 Di certo, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., sicché, ai sensi di tale disposto normativo,
l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi;
tuttavia, secondo orientamento maggioritario della Suprema Corte, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
In primo luogo, va precisato che non è applicabile al caso di specie l'art. 1306 c.c., comma 2, che consente al concreditore in solido di opporre al debitore il giudicato intervenuto nel giudizio tra questi e un altro concreditore solidale, non sussistendo il vincolo di solidarietà. Ed invero, è jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. n.32161/2023; Cass. n. 2267/2019) il principio per cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi).
Secondo la Suprema Corte, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale nei casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità- dipendenza in senso giuridico", ipotesi che si verifica anche nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale- condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del pag. 21/25 rapporto pregiudicato-condizionato, con la conseguenza che il terzo non vanta un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.
Ed invero, la situazione giuridica della quale può essere titolare il terzo può configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fideiussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata", qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato (cfr. Cass.
29301/2023, Cass. 5377/2023; Cass. 13004/2022; Cass. 15599/2019)..
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza n. 2640/20 abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
La detta sentenza ha riconosciuto ai singoli componenti della Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008, del quale il ha fatto CP_1
parte, il medesimo compenso da quest'ultimo reclamato nel presente giudizio, accertando la sussistenza di un obbligo di pagamento a carico dell'odierna appellante e l'esecuzione della prestazione – ovvero l'individuazione del valore dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Pt_7
– ad opera della Commissione detta, da cui consegue il diritto dei singoli componenti alla corresponsione del compenso. Ed invero, nel giudizio definito dal giudicato in questione res controversa è la medesima di quella oggetto del presente, ovvero la sussistenza di un obbligo di pagamento da parte della e l'esecuzione della stima cui era tenuta detta Parte_1
pag. 22/25 Commissione;
anche in quel giudizio, invero, la ha contestato Parte_1
la tardività della relazione della Commissione e l'erroneità della stessa siccome non espressa all'unanimità.
L'accertamento, contenuto nella sentenza n. 2640/20 passata in giudicato, secondo cui sussista l'obbligo di provvedere al pagamento del compenso in questione in favore dei componenti la Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008 in capo all'odierna appellante e quello secondo cui la valutazione di stima in questione è stata regolarmente espressa dalla medesima di cui ha fatto parte il produce i suoi effetti Parte_2 CP_1
riflessi sul presente giudizio, in quanto la corresponsione del compenso de quo trova il suo necessario presupposto nella sussistenza di un obbligo assunto dall'odierna appellante e nel regolare espletamento della prestazione cui era tenuta tutta la sussistendo tra l'oggetto Parte_2
del giudizio definito con autorità di cosa giudicata e quello del presente giudizio un rapporto di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, non vantando il terzo, l'odierno appellato un diritto autonomo rispetto al CP_1
rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto.
Il giudicato in questione sopravvenuto nel presente grado preclude la disanima dei motivi di gravame avanzati dalla con riguardo Parte_1
all'insussistenza di un'obbligazione ex lege avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al prof. per la partecipazione alla Per_1
Commissione istituita ai sensi dell'art 6. Del D.L. 90/08, e relativamente all'eccepito inadempimento dei componenti della medesima Parte_2
siccome quest'ultima “1) ha fornito tardivamente, oltre il termine fissato addirittura normativamente, le proprie relazioni;
2) le valutazioni non
pag. 23/25 sono univoche, sostanziandosi addirittura in due elaborati;
3) le tardive relazioni sono risultate inutili ed inutilizzabili.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va dichiarato improponibile in virtù del sopravvenuto giudicato.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che il giudicato in questione è intervenuto nel corso del presente grado di giudizio, mentre i presupposti per affermare la c.d. responsabilità per lite temeraria devono sussistere al momento dell'introduzione del giudizio nel quale si chiede una condanna siffatta.
La regolamentazione delle spese processuali deve seguire la soccombenza dell'odierna appellante e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto per la fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 19.02.2019 a , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Dichiara improponibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, Parte_1
che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come pag. 24/25 per legge, con distrazione in favore dall'avvocato Ugo Giurato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 25/25