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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di IV ON (cessazione effetti civili) iscritta al
RG. n. 175/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_2 C.F._2 16/01/1962,
entrambi con l'avv. SALVATORE RIZZO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 14/01/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del Pt_2 loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 19.07.2012);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (12.07.2012);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/1997 tra
[...]
e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Treviso dell'anno 1997, al n. 44, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Non state previste ulteriori condizioni, essendo il figlio della coppia economicamente autosufficiente, ed avendo le parti rinunciato reciprocamente alle pretese in ordine al mantenimento.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/1997 da
, nato/a a TREVISO, il 06/07/1964 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO, il 16/01/1962, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1997 al n. 44, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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