Articolo 1917 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1962Articolo 1963
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Art. 1917. (( (Restituzione dei contributi obbligatori) )) ((1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennita' supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalita' di cui al precedente periodo sono reversibili)) ((99)) -------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914 , 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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