Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 706
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 settembre 1955
Art. 3.
Sono altresi' soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'art. 4 della legge ai luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.
Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'art. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 3 settembre 1955