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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6963 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F. , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Parte_3 C.F._3
Avv.ti dall'Avv. Patrizia Pino e Giovanna Passiatore
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E
codice fiscale n. , e per essa, quale mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2 codice fiscale e p. iva rappresentata e difesa, per procura in atti,
[...] P.IVA_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti dall'Avv. Alessio Giornetti
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
1) , codice Controparte_3 fiscale , contumace P.IVA_3
2) (CF. ) contumace CP_4 C.F._4
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 Controparte_5 della gratuità ex art. 1815 comma 2 c.p.c. del contratto di mutuo concluso con la banca e la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate nella perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte. si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo ed in via Controparte_5 riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento del saldo del contratto di mutuo Parte_1 dovuto a seguito dell'intimata decadenza dal termine e chiedendo la chiamata in causa dei sigg. e nella loro rispettiva qualità di co- Controparte_6 Parte_2 mutuatario (il primo) e garanti per fideiussione (i rimanenti due), tutti chiamati unitamente alla attrice a rispondere del pagamento del debito residuo del mutuo.
Autorizzata la chiamata in causa, è rimasto contumace, mentre si sono costituiti con CP_7 unico atto i sigg. e i quali si sono associati alle difese della Controparte_6 Parte_2 attrice;
il solo ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della banca Parte_2 chiedendo la condanna di questa al risarcimento del danno subito per la revoca di un affidamento bancario a lui intestato.
La banca su tale domanda ha eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'assenza di richiesta di spostamento dell'udienza ex art 269 cpv. c.p.c., l'assenza di una connessione per titolo o per oggetto con la domanda principale tale da giustificarne la trattazione in unico giudizio,
e nel merito la sua infondatezza. E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_2 mandataria di cessionaria di facendo proprie Controparte_1 Controparte_5 le difese e le domande della convenuta.
Le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: conclusioni per parte attrice:
1. Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario del 27.12.2005 , per superamento del tasso soglia di usura di cui al relativo D.M. Economia e Finanze del 21.09.2005 , ex art. 1 e 2 L. 108/1996 e per l'effetto dichiarare il contratto di mutuo a titolo gratuito ex art. 1815 c.c. con conseguente condanna della alla restituzione degli interessi versati CP_5
e ricalcolo delle somme da versare espunte degli interessi da versare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari In Via Istruttoria : a) -Si insiste nell' integrazione di consulenza tecnica di ufficio, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente con mandato al Consulente di accertare gli Chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio TA sui seguenti quesiti:
1. Verificare il superamento del tasso di mora convenuto al Tasso soglia di Usura, relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, per il periodo di pattuizione contrattuale di cui al relativo decreto ministeriale depositato in atti;
2. Calcolare l'importo degli interessi versati e da restituire ex art. 1815 c.c. conclusioni per e per Controparte_5 CP_2 [...]
Controparte_2
1 In via preliminare: a) dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità della per violazione dei Parte_4 termini a difesa ex art 163 bis cpc;
b) in ogni caso dichiararne l'inammissibilità/improcedibilità per violazione dell'art 36 cpc in tema di mancata connessione della domanda riconvenzionale con la domanda principale;
c) in ogni caso dichiararne l'inammissibilità/improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
2 Sempre nel merito – e nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di cui al superiore punto 1 delle presenti conclusioni - rigettare la domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” proposta da siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti Parte_2
3 Nel merito accertato il corretto comportamento di – ora Controparte_8 [...]
- rigettare tutte le domande contro di essa formulate dalla signora Controparte_2 [...] perché palesemente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, Pt_1 nonché sfornite di prova e smentite documentalmente;
4 Con condanna dell'attore ex art 96 cpc per lite temeraria nella misura del quintuplo delle spese di lite liquidate ex DM 55/2014;
5 In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover includere anche il tasso di mora nel calcolo del tasso soglia, accertare la rispondenza dell'operato della convenuta rispetto alle indicazioni contenute dall'art. 3, comma 4, dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM che prevede una maggiorazione che rientri nei 2,1 punti per il tasso di mora;
6 In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover includere anche il tasso di mora nel calcolo del tasso soglia e si ritenesse che il tasso moratorio superi il tasso soglia usura limitare la nullità della clausola ex art 1815 c.c. co 2 c.c. esclusivamente ai soli interessi moratori e non anche agli interessi corrispettivi
7 In via riconvenzionale nei confronti dell'attrice, accertare la risoluzione del contratto di mutuo per il verificarsi delle condizioni previste nella clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e comunque per inadempimento ex art 1453 c.c. e/o ex art 40 TUB e per l'effetto condannare l'attrice signora
[...]
a corrispondere a l pagamento della complessiva somma Pt_1 Controparte_2 di € 229.599,48, di cui € 208.996,25 per debito residuo al 23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed
€ 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo,
8 In via diretta nei confronti dei terzi chiamati, accertare la risoluzione del contratto di mutuo per il verificarsi delle condizioni previste nella clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e comunque per inadempimento ex art 1453 c.c. e/o ex art 40 TUB e per l'effetto condannare i terzi chiamati CP_4
e a corrispondere a il
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 229.599,48, di cui € 208.996,25 per debito residuo al
23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed € 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo, 9 Per effetto delle domande di cui ai superiori punti 7e 8 condannare l'attrice ed i terzi chiamati – e Parte_1 CP_4 Parte_2
– al pagamento in favore della convenuta delle somme sopra indicate in solido fra Controparte_6 loro o secondo i rispettivi titoli e responsabilità
10 Con vittoria di spese di lite oltre iva cpa e rimborso spese generali ex DM 55/2014. conclusioni per e Parte_2 Controparte_6
NE ME , ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
perchè infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, dichiarando il Controparte_5 superamento del Taeg convenuto tra le parti nel contratto di mutuo stipulato dalla Sig. Parte_1 per atto Notaio dr. Rep. 79712 racc. 22957 del 22.12.2005 rispetto dal Tasso soglia Usura Per_1 per il periodo di riferimento, e dichiarando altresì la nullità della clausola contrattuale relativa al pagamento degli interessi ex art. 1815 c.c. In via RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare la illegittimità della revoca dell'affidamento comunicata al sig. con comunicazione del 06/05/2016, e per l'effetto condannare Parte_2 al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di euro 5.000,00 o nella Controparte_5 maggior o minore misura ritenuta dall'Illmo Tribunale adito, anche secondo ricorso alla valutazione secondo equità.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste – come già esposto in sede di udienza del 18.09.2019 – nella richiesta di integrazione e/o rinnovo della TU TA ai fini di verificare la usurarietà del tasso di cui al rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria con TU TA , ha così deciso: “ accerta e dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto per cui è causa nella parte in cui determina il tasso moratorio;
rigetta nel resto le domande di parte attrice e dei chiamati in causa e Parte_2 CP_6
;
[...] dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 condanna , , al pagamento Parte_1 CP_4 Parte_2 Controparte_6 in favore di come sopra rappresentata della somma di € 229.599,48, oltre Controparte_1 interessi al tasso dell'1.44 % dal 23.11.15 al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna , Parte_1 CP_4 Parte_2
in solido alla rifusione in favore di dei Controparte_6 Controparte_5 residui 2/3 che liquida in € 8000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_1 pone definitivamente e per l'intero a carico di le spese di TU”. Controparte_5
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Preliminarmente si deve rilevare l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_2 contro la convenuta e chiamante in causa Tale domanda non è Controparte_5 qualificabile come chiamata di terzo ma come riconvenzionale e pertanto richiede un rapporto di connessione qualificata con la domanda principale – in questo caso con la domanda proposta dalla convenuta contro il – che ne giustifichi la trattazione domande nel medesimo processo (Cass. Pt_2
Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013). A tal fine non occorre, purché la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, che la riconvenzionale sia fondata necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall'attore purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18775 del 26/09/2005). Tale rapporto nella specie non si può ravvisare, perché la domanda del ha per oggetto un rapporto bancario del tutto diverso, a lui intestato in proprio, e Pt_2
l'accertamento del carattere abusivo della revoca della banca richiederebbe la valutazione della disciplina e dell'andamento di tale diverso rapporto e quindi di questioni di fatto e di diritto del tutto diverse ed indipendenti da quelle sottostanti all'esame della domanda della banca.
Le contrapposte domande della attrice e della banca si riferiscono al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile del 22.12.05, rep. 79712, di euro 260.000,00 da restituirsi in 30 anni 360 rate mensili.
Parte attrice deduce l'usurarietà del tasso di interesse sulla base di una perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte, che propone ben quattro diverse ipotesi di ricalcolo del tasso effetivo. La prima
è dichiaratamente basata sulla sommatoria fra tasso corrispettivo e tasso di interesse, in applicazione del principio che si assume affermato dalla nota Cass. 350/13. Le altre tre sono basate sull'applicazione di tassi di mora “cumulati” e “progressivi”.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza
n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la
Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att.
c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.
Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000. Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale, al fine di determinare il cosiddetto “tasso effettivo di mora”. Infatti anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici, Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 “contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.” Il contratto prevede un tasso corrispettivo variabile su base EURIBOR pari alla data della stipula al
3,880%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (5,880% alla data della stipula) a fronte di un tasso soglia applicabile pari al 5,73%.
Va esclusa in primo luogo, per le ragioni sopra esposte, la rilevanza del valore della somma fra tasso corrispettivo e tasso moratorio, che non esprime alcun risultato significativo per la verifica del rispetto del tasso soglia. Le ulteriori ipotesi di ricalcolo, richiamate in modo del tutto generico da parte attrice, basate sull'applicazione di tassi di mora “cumulati” e “progressivi” sono semplicemente incomprensibili.
In sostanza l'unico elemento valutabile ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia è il valore nominale del tasso di mora alla data di stipula del contratto, che risulta evidentemente superiore al limite consentito. Al riguardo questo giudice ritiene di doversi attenere al principio, anch'esso affermato dalla citata
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, secondo cui il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, determinato in relazione al tipo di operazione, deve essere applicato anche agli interessi moratori, senza alcuna maggiorazione o incremento, nonostante la successiva Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 abbia ritenuto invece che si debba individuare, sulla base della rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), un separato “tasso soglia di mora”. Nell'obiettiva incertezza determinata da contrastanti e recenti precedenti di legittimità, osserva questo magistrato che la legge prevede tassi differenziati in ragione del tipo di operazione e non dello stato del rapporto e che la maggiorazione del tasso dovuta alla mora non pare agevolmente qualificabile come un costo per la concessione del credito, diversamente dalla commissione di massimo scoperto, richiamata per analogia da Cass, 26286/19, la quale dichiaratamente fa riferimento al meccanismo di verifica del tasso soglia delineato da Cass. Sez. U , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 in relazione a tale voce di costo.
Ritiene pertanto il giudicante che la clausola relativa al tasso di mora sia nulla. Ne consegue la declaratoria di nullità della sola clausola che prevede il tasso di mora e l'operatività, limitatamente alla sola previsione contrattuale relativa al tasso di mora, della sanzione di cui all'art. 1815 comma
2. Invece la tesi di parte attrice e dei chiamati in causa, secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all'intero rapporto, non ha fondamento. Infatti l'art. 1815 comma 2 non commina in assoluto la gratuità del rapporto ma esclude in questa ipotesi di nullità l'applicazione della disciplina generale della nullità parziale, in base alla quale potrebbe essere ipotizzabile la nullità dell'intero contratto con obbligo immediato di restituzione (art. 1419 c.c.), così come l'applicazione del tasso legale di interesse, stanti l'assenza di una valida pattuizione del tasso ultralegale e la naturale onerosità del mutuo.
L'indubbio carattere sanzionatorio e preventivo della disposizione non impone di escludere, andando al di là del suo tenore letterale, l'efficacia anche di clausole che non sono colpite dalla sanzione di nullità. La considerazione autonoma della clausola relativa al tasso corrispettivo e della clausola relativa al tasso moratorio discende dalla loro distinzione sotto il profilo logico e funzionale e si impone indipendentemente dalle modalità della loro formulazione, quindi sia nell'ipotesi che ciascuna di esse determini autonomamente il tasso sia nell'ipotesi che il tasso moratorio sia determinato sulla base di una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, essendo la diversità fra tali ipotesi meramente formale. Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse;
al contrario la perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte attesta espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto. L'onere sul punto gravava su parte attrice, giacché la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007). Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di TU TA la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6
Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di accertamento della nullità proposta da parte attrice deve essere accolta, limitatamente al tasso di mora, in luogo del quale deve avere applicazione il tasso corrispettivo, e la domanda riconvenzionale originariamente proposta da CP_5 deve essere accolta ma gli interessi di mora devono essere computati al tasso corrispettivo.
[...]
Per questa ragione è stata ammessa TU TA, con un quesito diretto ad accertare l'importo dovuto, depurato degli interessi di mora illegittimi alla data di risoluzione del contratto, con separata indicazione del capitale e degli interessi.
La consulente in risposta al quesito ha determinato un importo alla data del 23.11.15 di € 249.794,19, così composto:
Capitale residuo
208.996,24 Rate insolute quota capitale
21.473,74 Rate insolute quote interessi
17.646,93 Interessi mora quota capitale
1.662,04 Interessi di sospensione
15,24
TOTALE AL 23/11/2015 249.794,19
L'importo così determinato però è superiore a quello quantificato nelle conclusioni del convenuto, come originariamente formulate e come precisate all'ultima udienza: € 229.599,48, di cui €
208.996,25 per debito residuo al 23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed € 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Ne consegue che, nel rispetto del principio della domanda, non essendo stata formulata alcuna riserva di richiesta di condanna per somme ulteriori, il credito della convenuta, oggi di , deve CP_1 essere determinato nell'importo di € 229.599,48, produttivo di ulteriori interessi, da computarsi al tasso corrispettivo dell'1,44% (all 4 alla TU).
Per queste ragioni deve essere dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto, nella parte in cui determina il tasso di interesse di mora, e rigettata ogni altra domanda di parte attrice e dei chiamati in causa e relativa al medesimo contratto. La domanda Parte_2 Controparte_6 riconvenzionale originariamente proposta dalla convenuta contro Parte_1 CP_4
deve essere accolta, e la relativa condanna deve essere Parte_2 Controparte_6 pronunciata in favore di quale attuale titolare del credito. La domanda proposta in via CP_1 riconvenzionale da deve essere dichiarata inammissibile. Parte_2
Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza di Parte_1 CP_4 [...]
salvo compensazione per un terzo in ragione della declaratoria di Pt_2 Controparte_6 nullità della clausola contrattuale;
la loro rifusione deve essere disposta in favore della
[...]
che ha svolto la quasi totalità dell'attività difensiva, mentre nei confronti del Controparte_5 cessionario ed interventore le spese devono essere compensate. Le spese della TU, resa necessaria dalla condotta della banca, devono essere poste a carico di » Controparte_5
§ 2 — Hanno proposto appello , e contestando la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ … previa conferma del capo di sentenza con cui si è dichiarata ed accertata la nullità della clausola contrattuale di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo per cui vi è causa nella parte in cui determina il tasso moratorio - voglia riformare per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza nr. 6020/2020 depositata in data 10/04/2020, non notificata, emessa in relazione al procedimento N.R.G. 49328/2015 dal Tribunale Civile di Roma,
Sez. IX Dr. Carlomagno, e conseguentemente, previo eventuale rinnovo e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto già esposto nella precedente fase del giudizio, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario del 27.12.2005
, per superamento del tasso soglia di usura di cui al relativo D.M. Economia e Finanze del 21.09.2005
, ex art. 1 e 2 L. 108/1996 e per l'effetto dichiarare il contratto di mutuo a titolo gratuito ex art. 1815
c.c. con conseguente condanna della alla restituzione degli interessi versati e ricalcolo delle CP_5 somme da versare espunte degli interessi da versare.
Si chiede altresì che la Corte di Appello adita dichiari la nullità della fideiussione stipulata dai Sigg.ri e , con ogni conseguente provvedimento in ordine alla irripetibilità Parte_2 Controparte_6 di eventuali somme nei loro confronti. Si reiterano tutte le istanze ed eccezioni già formulate nel precedente grado di giudizio”.
Sono rimasti contumaci e Controparte_5 CP_4
Si è costituite – quale cessionaria della banca – e per essa la mandataria CP_1 CP_2
, eccependo la tardività dell'appello, la inammissibilità dello stesso ex artt. 342 e 348 bis CPC
[...] nonché la novità ex art. 345 CPC del secondo motivo di doglianza, con richiesta di reiezione anche nel merito.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi. § 3.1 — Col primo motivo gli appellanti, richiamata la consulenza di parte depositata in primo grado e l'atto difensivo in cui allegavano la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, invocano la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 C.C. unitamente a sezioni unite n. 19597/20.
Chiedono, quindi, il rinnovo o l'integrazione della TU a tal fine.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti chiedono dichiararsi la nullità delle due fideiussioni per violazione della normativa sulla concorrenza e con riguardo alla sanzione della Banca d'Italia irrogata nel 2005.
§ 4 — Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di tardività del gravame che, seppur notificato via pec il 23.12.20, risulta pure notificato mediante modalità postale con data di consegna all'ufficio in data 14.12.20. Dunque, la data finale individuata dalla stessa parte appellata è corretta ma rispettata alla luce dell'inoltro effettuato presso l'ufficio postale, come attestato da con una Controparte_9 certificazione che è stata allegata all'atto di appello e sulla quale l'odierna cessionaria CP_1
nulla ha replicato.
[...]
Inoltre, non deve disporsi alcuna rinnovazione della notifica nei confronti del – come CP_4 richiesto dalle parti appellante con le tardive note finali (da valutarsi esclusivamente come note di trattazione cartolare perché depositate, appunto, in violazione dei termini anticipati concessi) – atteso che , a prescindere dall'esito della notifica postale, è certo che in data 26 aprile 2023 lo stesso ha rilasciato ad un difensore delega finalizzata all'accesso ed alla visibilità (concessa dall'Ufficio) al fascicolo proprio perché destinatario di notifica di gravame, notifica che dunque ha raggiunto il suo scopo, con conseguente declaratoria di contumacia nei suoi confronti.
Di qui la tempestività e la ritualità del gravame principale che, però, è palesemente infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, non vi è – invero – alcuna concreta
contro
-argomentazione rispetto al complesso ragionamento del Tribunale che, anche in punto di gratuità del mutuo, ha evidenziato come nella CTP vi erano quattro non comprensibili conteggi che, oggi, vengono semplicemente richiamati senza tener conto né della TU né tanto meno della motivazione del primo giudice circa la loro non utilizzabilità.
Peraltro, proprio la tesi della “capitalizzazione dei corrispettivi” sui quali poi sarebbero stati calcolati gli interessi di mora è stata respinta con argomenti del tutto condivisibili dal primo giudice, argomenti avverso i quali non si individua alcuna critica specifica ma piuttosto una mera reiterazione della tesi, appunto, già spesa.
Di qui la inammissibilità di ulteriori attività di indagine TA, meramente esplorative.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è palesemente inammissibile la richiesta di vagliare – con declaratoria di nullità – le fideiussioni alla luce della normativa sulla concorrenza e con riguardo al modello ABI: se è pur vero che trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, è da ricordare che detta nullità può essere rilevata solo “ex actis” e senza che si debba operare una indagine su temi nuovi. Nel caso in esame, nulla è contenuto nel fascicolo di parte in primo grado e neppure in appello è stato depositato alcunchè (né il modello ABI né tanto meno il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia), con la conseguenza che in aperta violazione del contraddittorio la Corte viene chiamata a svolgere , appunto, un'attività di indagine del tutto nuova e, quindi, non ammissibile ex art. 345 CPC. § 5 — Quanto all'appello incidentale svolto da e per essa , se ne rileva la CP_1 CP_2 fondatezza.
Effettivamente, nell'individuare il tasso soglia “mora” il Tribunale ha affermato di non condividere l'impostazione , al riguardo, indicata dalla giurisprudenza di legittimità, così non operando la maggiorazione di 2,1.
Parte appellante incidentale, sul punto, allega i principi consolidati ormai nell'orientamento della Corte di Cassazione in materia: (Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021)
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. In particolare, poi, (Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024)
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. “
Ed allora, operando la detta maggiorazione, si perviene – come correttamente allegato dalla parte appellante incidentale – ad un tasso di 8,88, di certo superiore a quello di mora 5,880% contenuto nel contratto. Di qui la reiezione anche della domanda di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora, previa riforma dell'impugnata sentenza “in parte qua”.
§ 6 — Le spese del doppio grado, ivi comprese quelle di TU, devono essere rideterminate alla luce della soccombenza a carico degli odierni appellanti principali. Le spese di lite vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA, nei rapporti tra detti appellanti principale e l'appellante incidentale. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello principale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6020/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza – confermata nel resto – rigetta integralmente l'originaria domanda attrice;
3. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di CP_1
[...
, e per essa, quale mandataria , delle spese del Controparte_2 doppio grado che si liquidano in Euro 14.103,00 per il primo grado ed in Euro 14.317,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali nonché alle spese di TU come già liquidate con decreto del Tribunale;
4. Dichiara irripetibili le spese con le restanti parti appellate;
5. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la propria impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6963 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F. , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Parte_3 C.F._3
Avv.ti dall'Avv. Patrizia Pino e Giovanna Passiatore
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E
codice fiscale n. , e per essa, quale mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2 codice fiscale e p. iva rappresentata e difesa, per procura in atti,
[...] P.IVA_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti dall'Avv. Alessio Giornetti
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
1) , codice Controparte_3 fiscale , contumace P.IVA_3
2) (CF. ) contumace CP_4 C.F._4
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 Controparte_5 della gratuità ex art. 1815 comma 2 c.p.c. del contratto di mutuo concluso con la banca e la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate nella perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte. si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo ed in via Controparte_5 riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento del saldo del contratto di mutuo Parte_1 dovuto a seguito dell'intimata decadenza dal termine e chiedendo la chiamata in causa dei sigg. e nella loro rispettiva qualità di co- Controparte_6 Parte_2 mutuatario (il primo) e garanti per fideiussione (i rimanenti due), tutti chiamati unitamente alla attrice a rispondere del pagamento del debito residuo del mutuo.
Autorizzata la chiamata in causa, è rimasto contumace, mentre si sono costituiti con CP_7 unico atto i sigg. e i quali si sono associati alle difese della Controparte_6 Parte_2 attrice;
il solo ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della banca Parte_2 chiedendo la condanna di questa al risarcimento del danno subito per la revoca di un affidamento bancario a lui intestato.
La banca su tale domanda ha eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'assenza di richiesta di spostamento dell'udienza ex art 269 cpv. c.p.c., l'assenza di una connessione per titolo o per oggetto con la domanda principale tale da giustificarne la trattazione in unico giudizio,
e nel merito la sua infondatezza. E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_2 mandataria di cessionaria di facendo proprie Controparte_1 Controparte_5 le difese e le domande della convenuta.
Le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: conclusioni per parte attrice:
1. Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario del 27.12.2005 , per superamento del tasso soglia di usura di cui al relativo D.M. Economia e Finanze del 21.09.2005 , ex art. 1 e 2 L. 108/1996 e per l'effetto dichiarare il contratto di mutuo a titolo gratuito ex art. 1815 c.c. con conseguente condanna della alla restituzione degli interessi versati CP_5
e ricalcolo delle somme da versare espunte degli interessi da versare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari In Via Istruttoria : a) -Si insiste nell' integrazione di consulenza tecnica di ufficio, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente con mandato al Consulente di accertare gli Chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio TA sui seguenti quesiti:
1. Verificare il superamento del tasso di mora convenuto al Tasso soglia di Usura, relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, per il periodo di pattuizione contrattuale di cui al relativo decreto ministeriale depositato in atti;
2. Calcolare l'importo degli interessi versati e da restituire ex art. 1815 c.c. conclusioni per e per Controparte_5 CP_2 [...]
Controparte_2
1 In via preliminare: a) dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità della per violazione dei Parte_4 termini a difesa ex art 163 bis cpc;
b) in ogni caso dichiararne l'inammissibilità/improcedibilità per violazione dell'art 36 cpc in tema di mancata connessione della domanda riconvenzionale con la domanda principale;
c) in ogni caso dichiararne l'inammissibilità/improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
2 Sempre nel merito – e nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di cui al superiore punto 1 delle presenti conclusioni - rigettare la domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” proposta da siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti Parte_2
3 Nel merito accertato il corretto comportamento di – ora Controparte_8 [...]
- rigettare tutte le domande contro di essa formulate dalla signora Controparte_2 [...] perché palesemente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, Pt_1 nonché sfornite di prova e smentite documentalmente;
4 Con condanna dell'attore ex art 96 cpc per lite temeraria nella misura del quintuplo delle spese di lite liquidate ex DM 55/2014;
5 In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover includere anche il tasso di mora nel calcolo del tasso soglia, accertare la rispondenza dell'operato della convenuta rispetto alle indicazioni contenute dall'art. 3, comma 4, dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM che prevede una maggiorazione che rientri nei 2,1 punti per il tasso di mora;
6 In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover includere anche il tasso di mora nel calcolo del tasso soglia e si ritenesse che il tasso moratorio superi il tasso soglia usura limitare la nullità della clausola ex art 1815 c.c. co 2 c.c. esclusivamente ai soli interessi moratori e non anche agli interessi corrispettivi
7 In via riconvenzionale nei confronti dell'attrice, accertare la risoluzione del contratto di mutuo per il verificarsi delle condizioni previste nella clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e comunque per inadempimento ex art 1453 c.c. e/o ex art 40 TUB e per l'effetto condannare l'attrice signora
[...]
a corrispondere a l pagamento della complessiva somma Pt_1 Controparte_2 di € 229.599,48, di cui € 208.996,25 per debito residuo al 23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed
€ 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo,
8 In via diretta nei confronti dei terzi chiamati, accertare la risoluzione del contratto di mutuo per il verificarsi delle condizioni previste nella clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e comunque per inadempimento ex art 1453 c.c. e/o ex art 40 TUB e per l'effetto condannare i terzi chiamati CP_4
e a corrispondere a il
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 229.599,48, di cui € 208.996,25 per debito residuo al
23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed € 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo, 9 Per effetto delle domande di cui ai superiori punti 7e 8 condannare l'attrice ed i terzi chiamati – e Parte_1 CP_4 Parte_2
– al pagamento in favore della convenuta delle somme sopra indicate in solido fra Controparte_6 loro o secondo i rispettivi titoli e responsabilità
10 Con vittoria di spese di lite oltre iva cpa e rimborso spese generali ex DM 55/2014. conclusioni per e Parte_2 Controparte_6
NE ME , ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
perchè infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, dichiarando il Controparte_5 superamento del Taeg convenuto tra le parti nel contratto di mutuo stipulato dalla Sig. Parte_1 per atto Notaio dr. Rep. 79712 racc. 22957 del 22.12.2005 rispetto dal Tasso soglia Usura Per_1 per il periodo di riferimento, e dichiarando altresì la nullità della clausola contrattuale relativa al pagamento degli interessi ex art. 1815 c.c. In via RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare la illegittimità della revoca dell'affidamento comunicata al sig. con comunicazione del 06/05/2016, e per l'effetto condannare Parte_2 al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di euro 5.000,00 o nella Controparte_5 maggior o minore misura ritenuta dall'Illmo Tribunale adito, anche secondo ricorso alla valutazione secondo equità.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste – come già esposto in sede di udienza del 18.09.2019 – nella richiesta di integrazione e/o rinnovo della TU TA ai fini di verificare la usurarietà del tasso di cui al rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria con TU TA , ha così deciso: “ accerta e dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto per cui è causa nella parte in cui determina il tasso moratorio;
rigetta nel resto le domande di parte attrice e dei chiamati in causa e Parte_2 CP_6
;
[...] dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 condanna , , al pagamento Parte_1 CP_4 Parte_2 Controparte_6 in favore di come sopra rappresentata della somma di € 229.599,48, oltre Controparte_1 interessi al tasso dell'1.44 % dal 23.11.15 al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna , Parte_1 CP_4 Parte_2
in solido alla rifusione in favore di dei Controparte_6 Controparte_5 residui 2/3 che liquida in € 8000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_1 pone definitivamente e per l'intero a carico di le spese di TU”. Controparte_5
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Preliminarmente si deve rilevare l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_2 contro la convenuta e chiamante in causa Tale domanda non è Controparte_5 qualificabile come chiamata di terzo ma come riconvenzionale e pertanto richiede un rapporto di connessione qualificata con la domanda principale – in questo caso con la domanda proposta dalla convenuta contro il – che ne giustifichi la trattazione domande nel medesimo processo (Cass. Pt_2
Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013). A tal fine non occorre, purché la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, che la riconvenzionale sia fondata necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall'attore purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18775 del 26/09/2005). Tale rapporto nella specie non si può ravvisare, perché la domanda del ha per oggetto un rapporto bancario del tutto diverso, a lui intestato in proprio, e Pt_2
l'accertamento del carattere abusivo della revoca della banca richiederebbe la valutazione della disciplina e dell'andamento di tale diverso rapporto e quindi di questioni di fatto e di diritto del tutto diverse ed indipendenti da quelle sottostanti all'esame della domanda della banca.
Le contrapposte domande della attrice e della banca si riferiscono al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile del 22.12.05, rep. 79712, di euro 260.000,00 da restituirsi in 30 anni 360 rate mensili.
Parte attrice deduce l'usurarietà del tasso di interesse sulla base di una perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte, che propone ben quattro diverse ipotesi di ricalcolo del tasso effetivo. La prima
è dichiaratamente basata sulla sommatoria fra tasso corrispettivo e tasso di interesse, in applicazione del principio che si assume affermato dalla nota Cass. 350/13. Le altre tre sono basate sull'applicazione di tassi di mora “cumulati” e “progressivi”.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza
n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la
Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att.
c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.
Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000. Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale, al fine di determinare il cosiddetto “tasso effettivo di mora”. Infatti anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici, Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 “contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.” Il contratto prevede un tasso corrispettivo variabile su base EURIBOR pari alla data della stipula al
3,880%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (5,880% alla data della stipula) a fronte di un tasso soglia applicabile pari al 5,73%.
Va esclusa in primo luogo, per le ragioni sopra esposte, la rilevanza del valore della somma fra tasso corrispettivo e tasso moratorio, che non esprime alcun risultato significativo per la verifica del rispetto del tasso soglia. Le ulteriori ipotesi di ricalcolo, richiamate in modo del tutto generico da parte attrice, basate sull'applicazione di tassi di mora “cumulati” e “progressivi” sono semplicemente incomprensibili.
In sostanza l'unico elemento valutabile ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia è il valore nominale del tasso di mora alla data di stipula del contratto, che risulta evidentemente superiore al limite consentito. Al riguardo questo giudice ritiene di doversi attenere al principio, anch'esso affermato dalla citata
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, secondo cui il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, determinato in relazione al tipo di operazione, deve essere applicato anche agli interessi moratori, senza alcuna maggiorazione o incremento, nonostante la successiva Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 abbia ritenuto invece che si debba individuare, sulla base della rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), un separato “tasso soglia di mora”. Nell'obiettiva incertezza determinata da contrastanti e recenti precedenti di legittimità, osserva questo magistrato che la legge prevede tassi differenziati in ragione del tipo di operazione e non dello stato del rapporto e che la maggiorazione del tasso dovuta alla mora non pare agevolmente qualificabile come un costo per la concessione del credito, diversamente dalla commissione di massimo scoperto, richiamata per analogia da Cass, 26286/19, la quale dichiaratamente fa riferimento al meccanismo di verifica del tasso soglia delineato da Cass. Sez. U , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 in relazione a tale voce di costo.
Ritiene pertanto il giudicante che la clausola relativa al tasso di mora sia nulla. Ne consegue la declaratoria di nullità della sola clausola che prevede il tasso di mora e l'operatività, limitatamente alla sola previsione contrattuale relativa al tasso di mora, della sanzione di cui all'art. 1815 comma
2. Invece la tesi di parte attrice e dei chiamati in causa, secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all'intero rapporto, non ha fondamento. Infatti l'art. 1815 comma 2 non commina in assoluto la gratuità del rapporto ma esclude in questa ipotesi di nullità l'applicazione della disciplina generale della nullità parziale, in base alla quale potrebbe essere ipotizzabile la nullità dell'intero contratto con obbligo immediato di restituzione (art. 1419 c.c.), così come l'applicazione del tasso legale di interesse, stanti l'assenza di una valida pattuizione del tasso ultralegale e la naturale onerosità del mutuo.
L'indubbio carattere sanzionatorio e preventivo della disposizione non impone di escludere, andando al di là del suo tenore letterale, l'efficacia anche di clausole che non sono colpite dalla sanzione di nullità. La considerazione autonoma della clausola relativa al tasso corrispettivo e della clausola relativa al tasso moratorio discende dalla loro distinzione sotto il profilo logico e funzionale e si impone indipendentemente dalle modalità della loro formulazione, quindi sia nell'ipotesi che ciascuna di esse determini autonomamente il tasso sia nell'ipotesi che il tasso moratorio sia determinato sulla base di una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, essendo la diversità fra tali ipotesi meramente formale. Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse;
al contrario la perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte attesta espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto. L'onere sul punto gravava su parte attrice, giacché la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007). Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di TU TA la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6
Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di accertamento della nullità proposta da parte attrice deve essere accolta, limitatamente al tasso di mora, in luogo del quale deve avere applicazione il tasso corrispettivo, e la domanda riconvenzionale originariamente proposta da CP_5 deve essere accolta ma gli interessi di mora devono essere computati al tasso corrispettivo.
[...]
Per questa ragione è stata ammessa TU TA, con un quesito diretto ad accertare l'importo dovuto, depurato degli interessi di mora illegittimi alla data di risoluzione del contratto, con separata indicazione del capitale e degli interessi.
La consulente in risposta al quesito ha determinato un importo alla data del 23.11.15 di € 249.794,19, così composto:
Capitale residuo
208.996,24 Rate insolute quota capitale
21.473,74 Rate insolute quote interessi
17.646,93 Interessi mora quota capitale
1.662,04 Interessi di sospensione
15,24
TOTALE AL 23/11/2015 249.794,19
L'importo così determinato però è superiore a quello quantificato nelle conclusioni del convenuto, come originariamente formulate e come precisate all'ultima udienza: € 229.599,48, di cui €
208.996,25 per debito residuo al 23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed € 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Ne consegue che, nel rispetto del principio della domanda, non essendo stata formulata alcuna riserva di richiesta di condanna per somme ulteriori, il credito della convenuta, oggi di , deve CP_1 essere determinato nell'importo di € 229.599,48, produttivo di ulteriori interessi, da computarsi al tasso corrispettivo dell'1,44% (all 4 alla TU).
Per queste ragioni deve essere dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto, nella parte in cui determina il tasso di interesse di mora, e rigettata ogni altra domanda di parte attrice e dei chiamati in causa e relativa al medesimo contratto. La domanda Parte_2 Controparte_6 riconvenzionale originariamente proposta dalla convenuta contro Parte_1 CP_4
deve essere accolta, e la relativa condanna deve essere Parte_2 Controparte_6 pronunciata in favore di quale attuale titolare del credito. La domanda proposta in via CP_1 riconvenzionale da deve essere dichiarata inammissibile. Parte_2
Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza di Parte_1 CP_4 [...]
salvo compensazione per un terzo in ragione della declaratoria di Pt_2 Controparte_6 nullità della clausola contrattuale;
la loro rifusione deve essere disposta in favore della
[...]
che ha svolto la quasi totalità dell'attività difensiva, mentre nei confronti del Controparte_5 cessionario ed interventore le spese devono essere compensate. Le spese della TU, resa necessaria dalla condotta della banca, devono essere poste a carico di » Controparte_5
§ 2 — Hanno proposto appello , e contestando la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ … previa conferma del capo di sentenza con cui si è dichiarata ed accertata la nullità della clausola contrattuale di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo per cui vi è causa nella parte in cui determina il tasso moratorio - voglia riformare per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza nr. 6020/2020 depositata in data 10/04/2020, non notificata, emessa in relazione al procedimento N.R.G. 49328/2015 dal Tribunale Civile di Roma,
Sez. IX Dr. Carlomagno, e conseguentemente, previo eventuale rinnovo e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto già esposto nella precedente fase del giudizio, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario del 27.12.2005
, per superamento del tasso soglia di usura di cui al relativo D.M. Economia e Finanze del 21.09.2005
, ex art. 1 e 2 L. 108/1996 e per l'effetto dichiarare il contratto di mutuo a titolo gratuito ex art. 1815
c.c. con conseguente condanna della alla restituzione degli interessi versati e ricalcolo delle CP_5 somme da versare espunte degli interessi da versare.
Si chiede altresì che la Corte di Appello adita dichiari la nullità della fideiussione stipulata dai Sigg.ri e , con ogni conseguente provvedimento in ordine alla irripetibilità Parte_2 Controparte_6 di eventuali somme nei loro confronti. Si reiterano tutte le istanze ed eccezioni già formulate nel precedente grado di giudizio”.
Sono rimasti contumaci e Controparte_5 CP_4
Si è costituite – quale cessionaria della banca – e per essa la mandataria CP_1 CP_2
, eccependo la tardività dell'appello, la inammissibilità dello stesso ex artt. 342 e 348 bis CPC
[...] nonché la novità ex art. 345 CPC del secondo motivo di doglianza, con richiesta di reiezione anche nel merito.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi. § 3.1 — Col primo motivo gli appellanti, richiamata la consulenza di parte depositata in primo grado e l'atto difensivo in cui allegavano la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, invocano la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 C.C. unitamente a sezioni unite n. 19597/20.
Chiedono, quindi, il rinnovo o l'integrazione della TU a tal fine.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti chiedono dichiararsi la nullità delle due fideiussioni per violazione della normativa sulla concorrenza e con riguardo alla sanzione della Banca d'Italia irrogata nel 2005.
§ 4 — Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di tardività del gravame che, seppur notificato via pec il 23.12.20, risulta pure notificato mediante modalità postale con data di consegna all'ufficio in data 14.12.20. Dunque, la data finale individuata dalla stessa parte appellata è corretta ma rispettata alla luce dell'inoltro effettuato presso l'ufficio postale, come attestato da con una Controparte_9 certificazione che è stata allegata all'atto di appello e sulla quale l'odierna cessionaria CP_1
nulla ha replicato.
[...]
Inoltre, non deve disporsi alcuna rinnovazione della notifica nei confronti del – come CP_4 richiesto dalle parti appellante con le tardive note finali (da valutarsi esclusivamente come note di trattazione cartolare perché depositate, appunto, in violazione dei termini anticipati concessi) – atteso che , a prescindere dall'esito della notifica postale, è certo che in data 26 aprile 2023 lo stesso ha rilasciato ad un difensore delega finalizzata all'accesso ed alla visibilità (concessa dall'Ufficio) al fascicolo proprio perché destinatario di notifica di gravame, notifica che dunque ha raggiunto il suo scopo, con conseguente declaratoria di contumacia nei suoi confronti.
Di qui la tempestività e la ritualità del gravame principale che, però, è palesemente infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, non vi è – invero – alcuna concreta
contro
-argomentazione rispetto al complesso ragionamento del Tribunale che, anche in punto di gratuità del mutuo, ha evidenziato come nella CTP vi erano quattro non comprensibili conteggi che, oggi, vengono semplicemente richiamati senza tener conto né della TU né tanto meno della motivazione del primo giudice circa la loro non utilizzabilità.
Peraltro, proprio la tesi della “capitalizzazione dei corrispettivi” sui quali poi sarebbero stati calcolati gli interessi di mora è stata respinta con argomenti del tutto condivisibili dal primo giudice, argomenti avverso i quali non si individua alcuna critica specifica ma piuttosto una mera reiterazione della tesi, appunto, già spesa.
Di qui la inammissibilità di ulteriori attività di indagine TA, meramente esplorative.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è palesemente inammissibile la richiesta di vagliare – con declaratoria di nullità – le fideiussioni alla luce della normativa sulla concorrenza e con riguardo al modello ABI: se è pur vero che trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, è da ricordare che detta nullità può essere rilevata solo “ex actis” e senza che si debba operare una indagine su temi nuovi. Nel caso in esame, nulla è contenuto nel fascicolo di parte in primo grado e neppure in appello è stato depositato alcunchè (né il modello ABI né tanto meno il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia), con la conseguenza che in aperta violazione del contraddittorio la Corte viene chiamata a svolgere , appunto, un'attività di indagine del tutto nuova e, quindi, non ammissibile ex art. 345 CPC. § 5 — Quanto all'appello incidentale svolto da e per essa , se ne rileva la CP_1 CP_2 fondatezza.
Effettivamente, nell'individuare il tasso soglia “mora” il Tribunale ha affermato di non condividere l'impostazione , al riguardo, indicata dalla giurisprudenza di legittimità, così non operando la maggiorazione di 2,1.
Parte appellante incidentale, sul punto, allega i principi consolidati ormai nell'orientamento della Corte di Cassazione in materia: (Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021)
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. In particolare, poi, (Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024)
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. “
Ed allora, operando la detta maggiorazione, si perviene – come correttamente allegato dalla parte appellante incidentale – ad un tasso di 8,88, di certo superiore a quello di mora 5,880% contenuto nel contratto. Di qui la reiezione anche della domanda di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora, previa riforma dell'impugnata sentenza “in parte qua”.
§ 6 — Le spese del doppio grado, ivi comprese quelle di TU, devono essere rideterminate alla luce della soccombenza a carico degli odierni appellanti principali. Le spese di lite vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA, nei rapporti tra detti appellanti principale e l'appellante incidentale. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello principale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6020/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza – confermata nel resto – rigetta integralmente l'originaria domanda attrice;
3. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di CP_1
[...
, e per essa, quale mandataria , delle spese del Controparte_2 doppio grado che si liquidano in Euro 14.103,00 per il primo grado ed in Euro 14.317,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali nonché alle spese di TU come già liquidate con decreto del Tribunale;
4. Dichiara irripetibili le spese con le restanti parti appellate;
5. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la propria impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE